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II COMMISSIONE PERMANENTE

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II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

IN SEDE REFERENTE

Mercoledı` 2 ottobre 1996. — Presidenza del Vicepresidente Gian Franco ANEDDA.

— Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Franco Corleone.

La seduta comincia alle 10.

Disegno di legge:

Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace (1873).

(Parere della I Commissione).

(Seguito dell’esame e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame del disegno di legge all’ordine del giorno.

Rocco MAGGI (gruppo popolari e de- mocratici-l’Ulivo), pur consapevole che l’attuale Esecutivo ha ereditato una ri- forma che risale al 1991, esprime tuttavia una perplessita` di principio sulla scelta di affidare competenze penali al giudice di pace. L’attuale Governo ritiene che attra- verso il giudice unico e attraverso la depenalizzazione si riuscira` ad alleggerire

un enorme carico di lavoro che ora pende sugli uffici giudiziari; inserire in tale contesto riformatore la figura del giudice di pace che comunque sarebbe un ulte- riore giudice monocratico, per giunta di livello inferiore lascia perplessi. Infatti data la tendenza legislativa in atto verso la semplificazione, non e` logico introdurre un fattore di complicazione dell’ammini- strazione della giustizia, affidando taluni reati ad un giudice non togato, affidando il ruolo di pubblico ministero in udienza alla polizia giudiziaria, secondo una cul- tura giuridica che non appartiene alla tradizione italiana e sottraendo la polizia giudiziaria all’attivita` di indagine. Il suo gruppo, quindi, non condivide il disegno di legge n. 1873, ritenendo comunque preliminare l’esame del disegno di legge sulla depenalizzazione annunciato dal Go- verno.

Vincenzo SINISCALCHI (gruppo sini- stra democratica-l’Ulivo) fa presente che, pur avendo seguito con attenzione le obiezioni di fondo mosse al progetto in esame, rimane convinto che ogni even- tuale ripensamento trovi un limite nella necessita` di non bloccare una tendenza di

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riforma che va verso la formazione di circuiti alternativi nell’amministrazione della giustizia oltre che dell’introduzione di strumenti deflattivi, secondo il pro- gramma esposto dal Ministro Flick nel- l’audizione svoltasi all’inizio della legisla- tura presso la Commissione. Indubbia- mente la materia in esame presenta collegamenti con quella della depenalizza- zione. Osserva, tuttavia, che il disegno di legge n. 1873, attraverso l’affidamento di talune competenze penali al giudice di pace, tende a valorizzare alcuni illeciti per i quali non e` detto che si debba giungere alla depenalizzazione. Nel corso del di- battito si e` affermato piu` volte che anche i reati potrebbero essere rilevanti dal punto di vista dell’allarme sociale; se questo e` vero allora il problema non e`

l’aggancio tra il tema in esame e la depenalizzazione, ma la necessita` di ga- rantire una attivita` giurisdizionale che consiste comunque in un intervento pe- nale.

A suo avviso i reati indicati dal pro- getto di legge all’ordine del giorno non dovrebbero essere oggetto di depenalizza- zione, essendo opportuno per essi proce- dere all’esercizio dell’azione penale. Detto cio`, risulta evidente che la ratio del disegno di legge n. 1873 consiste nel garantire un potenziamento di circuiti alternativi nell’amministrazione della giu- stizia. Certamente i giudici di pace nel- l’ambiente forense vengono guardati con diffidenza sotto il profilo della compe- tenza professionale e sotto il profilo della efficacia del loro intervento; in proposito ricorda che da piu` parti e` stato chiesto al Governo di fornire dei dati precisi sull’at- tivita` fino ad ora svolta dai giudici di pace. Ma al problema della preparazione professionale si risponde individuando idonei criteri di reclutamento e non de- legittimando un istituto che ha una antica tradizione. Pertanto ritiene che all’interno di una riforma il cui spirito va valutato positivamente dovrebbero essere risolti tutti i problemi di contraddittorieta` tra norme che sono stati sollevati. In sostanza e` necessario rivitalizzare alcune aree di giurisdizione per reati che da una parte

non possono essere depenalizzati, dall’al- tra si trovano ora in ombra rispetto a tanti altri. Auspica quindi che la Com- missione possa dare un impulso decisivo all’orientamento riformatore in atto.

Vittorio TARDITI (gruppo forza Italia) ribadisce la sua contrarieta` all’affida- mento di competenze penali al giudice di pace nonche´ all’affidamento di deleghe in bianco ai Governo. Fa presente che dai lavori parlamentari delle precedenti legi- slature emerge che, sin dal 1990, erano state espresse da piu` parti le stesse preoccupazioni sollevate ora. Allora l’isti- tuzione del giudice di pace costituiva una risposta alla grave crisi in cui versava il sistema della giustizia, crisi determinata da fatti rilevanti che richiedevano un intervento urgente da parte dello Stato. A distanza di tempo e` necessario chiedersi se quella risposta abbia avuto un esito positivo: i risultati non sono incoraggianti, in quanto molte sedi sono ancora scoperte e molte pronunce dei giudici di pace sono gravemente carenti. Ricorda che nel 1990 il deputato Correnti, rappresentante della sinistra, aveva sottolineato l’opportunita` di attribuire al giudice di pace la compe- tenza a conoscere soltanto dei reati non punibili con pena detentiva, e cio` dimo- stra che gia` all’epoca si nutrivano dubbi su tale scelta legislativa. Non e` sufficiente soltanto la laurea in giurisprudenza per esercitare l’attivita` giurisdizionale in ma- teria penale. A suo avviso e` necessario porre in essere interventi di tipo diverso;

posto che attualmente vengono assunti non piu` di 300-350 magistrati all’anno nonostante i laureati in giurisprudenza siano migliaia in un anno, una soluzione potrebbe essere quella dell’arruolamento straordinario che costituirebbe una scelta preferibile rispetto a quella del ricorso ad un giudice di livello inferiore. Peraltro, in primo grado vi sarebbe la competenza della corte d’assise, del tribunale, del pretore e del giudice di pace. Pertanto occorre chiedersi se sia proprio necessario introdurre una nuova figura di giudice con tutte le conseguenze che questo com- porta sul piano dei reclutamenti di ulte-

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riore personale. Ritiene quindi che la materia in esame debba essere rivista, esaminata parallelamente a quella sulla depenalizzazione e con la dovuta atten- zione: e` inaccettabile una soluzione sem- plicistica come quella prevista dal pro- getto in esame. Infatti un’autorita` che abbia il potere di comminare una san- zione di quaranta giorni di arresto ver- rebbe percepita dalla collettivita` come un magistrato; dovrebbe quindi avere una competenza adeguata al ruolo che e` chia- mato a svolgere. A suo avviso al giudice di pace, cosı` come e` stato delineato dal disegno di legge in esame, non e` possibile attribuire le competenze indicate dall’ar- ticolo 2.

Antonio BORROMETI (gruppo popo- lari e democratici-l’Ulivo) esprime per- plessita` sull’istituto dei giudice di pace in genere e sull’opportunita` di affidargli competenze penali, perplessita` peraltro ampiamente condivise. Non si compren- dono le ragioni per cui la soluzione dell’affidamento di competenze penali al giudice di pace debba essere preferibile rispetto a quella della depenalizzazione che a suo avviso rappresenta la soluzione da seguire per alleggerire l’eccessivo ca- rico di lavoro sugli uffici giudiziari. La depenalizzazione non equivale ad una abdicazione dello Stato: e` invece un modo per irrogare sanzioni realmente efficaci, forse piu` delle sanzioni penali. Secondo le norme dei progetto in esame il giudice di pace non dovrebbe decidere secondo equita`, ma in base alle norme del codice di procedura penale, norme sulle quali e`

impreparato; ne´ ha l’esperienza per con- durre un dibattimento. A cio` si aggiunga che il disegno di legge n. 1873 lascia immutato il carico di lavoro delle procure:

la fase delle indagini preliminari non viene coinvolta dal testo in esame. Ri- corda che l’ex Presidente della Repubblica Cossiga rinvio` con messaggio alle Camere nell’agosto del 1991 proprio il testo che istituiva il giudice di pace, rilevando l’in- determinatezza della delega al Governo da esso prevista. La relazione introduttiva al disegno di legge in esame afferma che tale

genericita` sarebbe stata superata mentre in realta` e` rimasta, con riferimento ai reati previsti da leggi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 2: in particolare estremamente indefinita e` la lettera b) di tale comma che fa riferimento a reati per i quali non sussistono particolari difficolta`

interpretative o non ricorre, di regola, la necessita` di procedere ad indagini o a valutazioni complesse in fatto o in diritto.

A parte il fatto che vi possono essere reati gravissimi, ma di facile accertamento, comunque non e` possibile stabilire pre- ventivamente se un reato richieda o meno accertamenti di particolare complessita`.

Peraltro per alcuni reati l’affidamento alla competenza del giudice di pace avra` un impatto deflattivo quasi nullo.

Inoltre esprime perplessita` sull’attribu- zione al giudice di pace del potere di applicare sanzioni alternative; il progetto in esame nulla dice sulle impugnazioni;

prevede peraltro l’inammissibilita` del- l’esercizio dell’azione civile costringendo cosı` la parte civile ad affrontare un nuovo giudizio.

Ritiene pertanto che si debba o so- prassedere all’esame del progetto in esame n. 1873 oppure rinviarlo ad una fase successiva a quella del dibattito sulla depenalizzazione. In sostanza si intende creare una figura ibrida, una specie di minipretore penale perche´ dovrebbe se- guire le stesse regole processuali del rito pretorile, senza tuttavia avere la necessa- ria preparazione e cultura. Insomma il giudice di pace non serve a nulla; e`

necessario procedere piuttosto ad una adeguata depenalizzazione, riservando alla sanzione penale il ruolo di estrema ratio.

Il suo gruppo chiede, quindi, al Governo la rapida presentazione dell’annunciato disegno di legge in materia di depenaliz- zazione, ritenendo che la riforma in esame non debba avere seguito.

Gian Franco ANEDDA (gruppo al- leanza nazionale) esprime in primo luogo una preoccupazione relativa al contenuto dell’articolo 5 del disegno di legge in esame, in ordine ai procedimento penali dinanzi al giudice di pace ed alle connesse

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abrogazioni. Infatti, l’articolo 5 reca l’abrogazione del capo III della legge n. 374 del 1991. In questo capo III, in particolare, l’articolo 37 dispone che al procedimento penale si applicano i criteri ed i principi contenuti nella legge delega relativa al nuovo codice di procedura penale. In altre parole con l’abrogazione prevista dal disegno di legge in esame si determinerebbe un procedimento dinanzi al giudice di pace svincolato dai principi indicati nella legge delega per il codice di rito.

Il risultato finale sarebbe una situa- zione con tre riti diversi, uno dei quali svincolato dai princı`pi fondamentali del codice di procedura penale. L’articolo 4 del disegno di legge disciplina il procedi- mento penale davanti al giudice di pace che, si afferma, tiene conto delle norme del libro VIII del codice di procedura penale. E` da rilevare al riguardo che la formulazione adottata non sembra stabi- lire l’obbligo di rispettare quanto previsto dal libro VIII.

Dopo avere richiamato la decisa posi- zione assunta dai Consiglio nazionale fo- rense, che ha mosso precisi rilievi sulla materia in esame, sottolinea che ulteriori rilievi che possono essere mossi attengono alla genericita` dei principi e criteri diret- tivi per l’esercizio della delega. In parti- colare, l’articolo 4, alla lettera f), pone delle limitazioni alla operativita` della con- nessione dei procedimenti, che puo` solle- vare dubbi di carattere costituzionale.

Osserva inoltre che e` stata data notizia dai giornali che e` stato bandito un con- corso a 289 posti per rivestire la funzione di giudice di pace. Dal momento che da piu` parti nella Commissione e` stata indi- cata l’opportunita` di riconsiderare i criteri che assicurino una maggiore qualifica- zione professionale ai giudici di pace, non si comprende il motivo per cui il Governo abbia bandito questo ulteriore concorso e perche´ intenda comunque, nell’attuale si- tuazione, affidare al giudice di pace la competenza a giudicare di reati che, almeno in alcune aree del paese, presen- tano ancora particolare rilievo. Il Governo

avrebbe potuto attendere la revisione dei criteri per l’accesso alla funzione di giu- dice di pace.

Si dovra` poi considerare in quale modo anche le pene alternative possano incidere sulla liberta` personale. Ritiene conclusi- vamente che nell’ambito del Comitato ristretto dovra` essere valutata attenta- mente la materia in esame, considerando necessario precisare i punti indicati nel corso del dibattito.

Fabrizio CESETTI (gruppo sinistra de- mocratica-l’Ulivo) rileva in primo luogo la necessita` di aggredire direttamente la crisi della giustizia. E` necessaria una energica opera di depenalizzazione. La connessione evidente tra i due temi, depenalizzazione e competenza penale del giudice di pace, richiede una trattazione unitaria. Infatti, se non si ha il coraggio di depenalizzare allora si deve consentire che a giudicare sui reati sia un giudice capace ed ade- guato a svolgere la funzione richiesta.

Sottolinea di non essere contrario, in linea di principio, con l’attribuzione al giudice di pace di una competenza in campo penale, peraltro deve rimarcare di essere contrario ad un giudice che si riveli incapace. Emerge quindi il problema della professionalita` dei giudice di pace, che ha evidentemente i suoi costi. Se non si sara`

consapevoli di questo aspetto si dovra`

constatare che lo stesso impatto derivante dall’innovazione proposta rischia di pro- durre drammatici effetti sul tessuto so- ciale, con drammatiche conseguenze sia per la vita dei singoli sia per la sicurezza sociale.

Basta al riguardo considerare che al- cuni reati non sono certo minori, valga per tutti l’esempio dell’omissione di soc- corso. Manca inoltre un criterio di delega chiaro per l’individuazione delle leggi spe- ciali per le quali vi sia competenza a giudicare del giudice di pace. Lo stesso argomento sul rilievo delle fattispecie vale per i reati in materia edilizia. Allora risulta evidente la necessita` di procedere ad alcune esclusioni oggettive.

Manifesta poi perplessita` in ordine alla lettera d) nell’articolo 4, secondo cui

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possono essere previste ipotesi di estin- zione del reato conseguenti a condotte anche parzialmente riparatorie o risarci- torie del danno; in tal caso risulterebbe preferibile depenalizzare.

Invita alla prudenza in ordine alle limitazioni poste dallo stesso articolo 4 alla costituzione delle parti civili come pure alle potenziali difficolta` prodotte dalla mancanza di assistenza tecnica alle parti lese. L’esperienza del rito in pretura dimostra che spesso il decreto di citazione a giudizio viene emesso senza che vi sia un vaglio effettivo da parte del pubblico ministero, per cui l’applicazione dello stesso principio anche per il procedimento dinanzi al giudice di pace solleva non poche preoccupazioni. Analoga considera- zione vale per il regime dell’ammissione di nuove prove contenuto nell’articolo 507 del codice di procedura penale, per il quale la regola e` rappresentata dalla formazione delle prove in dibattimento; il disegno di legge, invece, sembra ampliare un’ipotesi diversa che nel codice ha ca- rattere eccezionale.

Anche l’individuazione delle cause di estinzione del reato richiedera` una grossa professionalita`.

Conclusivamente rileva che la Commis- sione dovra` lavorare seriamente sul dise- gno di legge per giungere a definire una nuova figura di magistrato onorario che possa operare con giustizia nell’ambito di un processo giusto ed efficace.

Pasquale GIULIANO (gruppo forza Ita- lia) rileva che le considerazioni svolte dal deputato Anedda hanno sollevato una questione su cui e` necessario soffermarsi.

I rappresentanti del suo gruppo sono gia`

intervenuti nel dibattito esprimendo di- versi rilievi e affermando la necessita` di una ferma, coraggiosa e seria depenaliz- zazione che si configura come una tappa di carattere preliminare. Si e` messo in rilievo che e` opportuno procedere ad una rilevazione statistica volta a verificare quali reati possano essere attribuiti al giudice di pace e qual’e` l’entita` del carico di lavoro che verrebbe attribuita a tale giudice; in tal modo si accerterebbe se

effettivamente e` utile derogare ai principi del sistema attribuendo al giudice di pace competenze in materia penale. Inoltre il progetto in esame prevede che le pro- nunce dei giudici di pace non abbiano l’efficacia di giudicato: cio` comporta il rischio di determinare un conflitto tra pronunce emesse da giudici diversi e costituisce una grave deroga al principio per cui una sentenza emessa a seguito di un dibattimento ha efficacia di giudicato.

Osserva, infine in ordine alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 2, che non si comprende quali siano i reati che non presentino difficolta` interpretative.

Luigi SARACENI (gruppo sinistra de- mocratica-l’Ulivo) rileva che mentre taluni hanno sostenuto l’opportunita` di sopras- sedere all’esame del disegno di legge all’ordine del giorno, altri hanno affer- mato la necessita` di emendarne il testo.

La prima soluzione, come e` stato gia`

rilevato nel corso dell’esame, non e` pra- ticabile; resta quindi la seconda. La pun- tualita` e la profondita` delle osservazioni espresse inducono a ritenere che sia pos- sibile trasformare il disegno di legge n. 1873 in una tappa decisiva di un percorso molto importante che coinvolge anche altre questioni. Piu` volte nel corso del dibattito e` stato sottolineato il nesso del tema in esame con quello della de- penalizzazione. Osserva che il Ministro di grazia e giustizia evidentemente ritiene che i reati indicati nel disegno di legge n. 1873 non debbano essere oggetto di depenalizzazione. Rileva inoltre che tra la rilevanza sociale e l’irrilevanza di deter- minati comportamenti non esista una alternativa radicalmente netta. Ritiene, infatti, che tra l’una e l’altra area residui uno spazio di rilevanza sociale caratteriz- zato dal fatto che alla base appare ne- cessario un intervento penale e tuttavia si ritiene possibile esperire un tentativo volto a verificare se tale rilevanza sociale possa venir meno prima di giungere ad una sentenza, in sostanza esistono diverse so- luzioni per evitare di giungere alla pro- nuncia sanzionatoria. La cosiddetta lite di cortile e` una controversia che deve avere

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un contraddittorio dinanzi ad un giudice e tale giudice puo` essere il giudice di pace.

Ritiene che la riforma in esame possa rappresentare uno stimolo per realizzare la riforma del giudice monocratico e per l’introduzione di pene alternative.

Alberto SIMEONE (gruppo alleanza nazionale) osserva che attualmente la crisi della giustizia e` particolarmente grave e che in tale difficile situazione si sottolinea spesso l’importanza della certezza del diritto e della pena, valori che garanti- scono la certezza dello Stato. Fa presente di essersi opposto fermamente all’appro- vazione della legge n. 374 del 1991 rite- nendola non consona ne´ al momento ne´ ai principi generali del diritto. A distanza di tempo sono emersi gli effetti sconvolgenti di quella legge: anche le questioni semplici sono divenute complesse a causa dell’in- capacita` dei giudici di pace. La riforma del 1991 suscita varie perplessita`: l’arti- colo 1 non distingue tra delitti e contrav- venzioni e non vi e` una chiara indicazione dei reati da attribuire al giudice di pace;

la legge non prevede alcunche´ sui criteri di reclutamento dei vari giudici ed e`

generica anche per altri aspetti. A suo avviso si dovrebbe risolvere il problema della crisi della giustizia attraverso il ricorso alle sanzioni alternative e alla depenalizzazione.

Marianna LI CALZI (gruppo forza Ita- lia) rileva che la materia in esame neces- sita di un’ampia riflessione sotto vari aspetti: quello della legittimita` costituzio- nale, della genericita` della delega, delle carenze professionali dei giudici di pace, dell’interferenza con il tema della depe- nalizzazione. Ritiene che una volta rea- lizzata la depenalizzazione possa resi- duare uno spazio per il giudice di pace ma non nelle forme previste nel disegno di legge n. 1873. Ritiene, quindi, oppor- tuno costituire un Comitato ristretto sul tema in esame che possa predisporre un nuovo testo del disegno di legge, eventual- mente coordinando i propri lavori con quelli che si svolgeranno sul tema della depenalizzazione quando la Commissione lo affrontera`.

Francesco CARBONI (gruppo sinistra democratica-l’Ulivo) osserva che alcune questioni dovranno essere riconsiderate se davvero viene avanzata la proposta di deflazionare il carico penale complessivo.

Per quanto riguarda i delitti vi sono indicazioni che debbono portare ad un esame congiunto con i progetti di legge in materia di depenalizzazione. E` poi impor- tante considerare con attenzione anche la disciplina delle pene accessorie Si pensi ad esempio che per alcuni tipi di lesioni colpose la misura afflittiva piu` sentita risulta, per l’autore del reato, la sospen- sione della patente di guida. Analoga- mente, per le contravvenzioni, il problema risulta spesso essere la ricaduta ammini- strativa derivante dalla condanna per il reato commesso, si pensi ad esempio alla sospensione di precedenti autorizzazioni.

Vi sono quindi reati che potrebbero avere un diverso tipo di trattazione.

Sottolinea che il giudice di pace non verrebbe a determinare una deflazione nei procedimenti penali, dal momento che rimarrebbe immodificata la figura del pubblico ministero. Il disegno di legge comporterebbe esclusivamente il trasferi- mento al giudice di pace di procedimenti attualmente trattati dal pretore senza alcun effetto deflattivo per i carichi penali complessivi.

I delitti e le contravvenzioni attengono nel complesso ad una diversita` di materia e si dovrebbe in taluni casi determinare un circuito penale alternativo alla sem- plice detenzione, ad esempio per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro. Osserva poi che il criterio dell’esiguita` del danno, nei delitti contro il patrimonio, quale causa di non punibilita`, risulta confliggere con l’attenuante di analogo contenuto prevista dall’articolo 62, primo comma, n. 4, del codice penale. Per quanto ri- guarda il procedimento dinanzi al giudice di pace non sembra che debba essere attribuito rilievo alla particolare tenuita`

del fatto quale criterio per la definizione del procedimento, in quanto si tratta di una situazione diversa rispetto a quanto e`

previsto per il processo minorile in cui pure e` prevista. Le medesime ragioni,

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infatti, non possono essere mutuate da quella disciplina, in considerazione del diverso allarme sociale che si determina.

Rileva che l’inammissibilita` della costi- tuzione della parte civile non portera` un minor carico di lavoro. E` poi da rilevare anche che la lettera g) dell’articolo 4, che consente lo svolgimento del giudizio in forma semplificata con ampliamento delle possibilita` di utilizzazione degli atti delle indagini preliminari, contrasta con il di- verso orientamento seguito dalla riforma del processo penale, secondo cui la prova si forma nel dibattimento.

L’esperienza di questi anni ha portato a constatare l’approssimativa prepara- zione tecnica del giudice di pace che, con il disegno di legge in esame, inciderebbe in un ambito assai delicato. Ribadisce conclusivamente il ruolo assai rilevante svolto dalla formazione del giudice di pace.

Mario BORGHEZIO (gruppo lega nord per l’indipendenza della Padania) fa pre- sente che il suo gruppo valuta molto negativamente il disegno di legge in esame, che elude le aspettative di quel movimento che aveva portato all’introdu- zione del giudice di pace come strumento deflattivo e come istituto volto a garantire una maggiore efficienza dell’amministra- zione della giustizia. Il disegno di legge n. 1873 elude la questione della compe- tenza tecnica dei giudici di pace ed e` vago nell’individuazione dei reati che gli do- vrebbero essere attribuiti: particolarmente incomprensibile e` la lettera b) del comma 3 dell’articolo 2, sui reati che non deter- minano particolari difficolta` interpreta- tive.

Il sottosegretario di Stato Franco COR- LEONE osserva che il dibattito svoltosi ha evidenziato l’enorme interesse che suscita il problema della crisi della giustizia. Le indicazioni emerse da tale discussione sono state gia` sintetizzate dal deputato Saraceni. Esprime apprezzamento per l’intervento svolto dal deputato Marotta, in quanto non ha rimesso in discussione una scelta legislativa che risale al 1991,

benche´ la delega al Governo prevista da quella legge non sia stata poi esercitata a causa dell’eccessiva indeterminatezza del- l’articolo 36, sulla base del quale addirit- tura sarebbero state possibili due ipotesi alternative di decreti legislativi.

Il disegno di legge in esame e` molto importante poiche´ consente di affrontare questioni fondamentali di politica della giustizia in materia penale. Il progetto in esame potrebbe infatti costituire una spinta verso nuove frontiere anche per risolvere le incongruenze evidenziate dal deputato Anedda. Esso avvia infatti un nuovo modello di amministrazione della giustizia in cui verra` meno il monopolio del giudice togato. Nelle societa` moderne c’e` un forte aumento della domanda di giurisdizione; di qui nasce l’esigenza di attribuire la cognizione di reati minori a figure come il giudice di pace. Nel testo presentato dal Governo il giudice di pace non si presenta come un giudice di qualita`

inferiore, ma una figura che esprime piu`

direttamente del giudice togato lo Stato- comunita`, che e` garante della pace sociale, che interpreta la coscienza collettiva. De- cisiva si presenta la selezione dei reati da attribuire alla sua competenza; in merito il disegno di legge n. 1873 utilizza due criteri dei quali uno di carattere negativo l’altro positivo. Il primo si riferisce all’im- possibilita` o inopportunita` di trasformare le fattispecie penali in illeciti amministra- tivi. In proposito rileva che il dibattito ha evidenziato un vero tripudio a favore della depenalizzazione, al punto che vi e` da chiedersi per quale ragione la depenaliz- zazione non sia stata mai realizzata fino ad ora, posto che riscuote un consenso unanime.

Condivide l’esigenza di tener conto del collegamento tra il progetto in esame e la riforma della depenalizzazione, pur sot- tolineando che non si tratta di due solu- zioni alternative. Ricorda che nel giudizio e` presente anche un aspetto simbolico:

reati come l’ingiuria o le lesioni non possono essere oggetto di depenalizza- zione, in quanto si tratta di aggressioni a beni fondamentali quali la dignita` e l’in- tegrita` fisica. Il progetto di legge in esame

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prevede la possibilita` di irrogare nel giu- dizio pene alternative; cio` puo` costituire un’utile sperimentazione per valutare l’op- portunita` di estendere tale possibilita` ad altri livelli di giurisdizione, attraverso una riforma del codice penale. Il criterio positivo per la selezione dei reati da attribuire al giudice di pace si riferisce al carattere di microconflittualita` interperso- nale. Si tratta di un istituto che non ha soltanto una funzione deflattiva, ma ri- sponde all’esigenza di una giustizia piu`

vicina ai cittadini. Fa presente che dai dati forniti dall’ufficio ricerche, documen- tazione e monitoraggio del Ministero di grazia e giustizia risulta che un’approva- zione della riforma condurrebbe ad una diminuzione del 20-30 per cento del ca- rico di lavoro ora attribuito al giudice togato; i dati provengono dalle sedi di Torino e Milano.

Pasquale GIULIANO (gruppo forza Ita- lia) chiede per quale motivo i dati pro- vengano solo da due sedi.

Il sottosegretario di Stato Franco COR- LEONE osserva che quelle sedi risultano dotate di un collegamento che nel giro di quarantotto ore e` in grado di fornire i dati richiesti; assicura che successiva- mente fornira` ulteriori informazioni pro- venienti da altre sedi giudiziarie. Rileva che il Governo ritiene che il dibattito parlamentare sul tema in esame debba essere quanto piu` ricco possibile e che l’Esecutivo intende seguire le indicazioni che da tale dibattito emergeranno. Molte delle obiezioni sollevate meritano un’at- tenta riflessione. Ritiene che la Commis- sione dovrebbe affrontare l’argomento al- l’ordine del giorno con un atteggiamento di apertura e non di chiusura pregiudi- ziale; non e` possibile rinunciare ad una riforma di grande importanza.

Tra le obiezioni sollevate vi e` stata quella secondo la quale il giudice di pace sarebbe un’ulteriore giudice di primo grado. Sul punto rileva che la distribu- zione sul territorio del giudice di pace sara` molto piu` capillare di quella delle preture per rispondere alla necessita` di un giudice che sia molto vicino alla comunita`.

Altro rilievo e` stato quello volto a sotto- lineare l’opportunita` di procedere alla depenalizzazione piuttosto che alla ri- forma in esame: osserva in proposito che e` impensabile punire determinati reati come l’ingiuria con una sanzione ammi- nistrativa. Comunque fa presente che presso il Ministero di grazia e giustizia sta lavorando una Commissione presieduta dal professor Padovani sul tema della depenalizzazione. Quanto alla rilevata in- competenza tecnica che caratterizzerebbe i giudici di pace, osserva che e` necessario avere il coraggio di accettare una giustizia minore: non tutte le violazioni possono essere trattate dal giudice togato. Cio` non significa naturalmente che non si debba fare ogni sforzo per elevare il livello delle competenze del giudice di pace. In ordine poi alle osservazioni che hanno sottoli- neato la gravita` di alcuni reati, per cui sarebbe da escludere l’opportunita` di una cognizione del giudice di pace, rileva che a suo avviso occorre un approfondimento.

Gian Franco ANEDDA, Presidente, es- sendo imminenti votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell’esame alla seduta prevista per domani, durante la quale si terra` la replica del relatore. Avverte, inoltre, che la riunione dell’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, prevista per stamattina, avra`

luogo alle 14,45.

La seduta termina alle 12.

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