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Brevi note sul Tribunale delle società con sede all’estero (art. 10 D.l. 145/2013) - Judicium

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MARCO FARINA

Brevi note sul Tribunale delle società con sede all’estero (art. 10 D.l. 145/2013)

1. L’articolo 10 del D.L. n.145 del 23 dicembre 2013 (pubblicato in G.U. n. 300 del 23 dicembre 2013) rubricato «Tribunale delle società con sede all’estero» modifica l’articolo 4 del D.lgs. 27 giugno 2003 n. 168 (così come, a sua volta, di recente già modificato per effetto dell’articolo 2, comma 1, lett. e, D.L. 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni in L. 24 marzo 2012 n. 27, con il quale sono state introdotte le cc.dd. «sezioni specializzate in materia di impresa»).

Il decreto legge n. 145/2013 è stato convertito in legge, con modificazioni1, in data 19 febbraio 2014 a seguito della approvazione della legge di conversione da parte del Senato.

Il comma 1 dell’articolo 10 del D.L. 145/2013 prevede(va) che all’articolo 4 del D.lgs. 168/2003 venisse inserito un comma 1-bis a tenore del quale «per le controversie di cui all’articolo 3 nelle quali è parte, anche nel caso di più convenuti ai sensi dell’articolo 33 del codice di procedura civile, una società, in qualunque forma costituita, con sede all’estero, anche aventi sedi secondarie con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, e che, secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente competenti: 1) la sezione specializzata in materia di impresa di Bari per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Bari, Lecce, Taranto (sezione distaccata), Potenza; 2) la sezione specializzata in materia di impresa di Cagliari per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Cagliari e Sassari (sezione distaccata); 3) la sezione specializzata in materia di impresa di Catania per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio Calabria; 4) la sezione specializzata in materia di impresa di Genova per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Bologna, Genova; 5) la sezione specializzata in materia di impresa di Milano per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Brescia, Milano; 6) la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d'appello di Campobasso, Napoli, Salerno; 7) la sezione specializzata in materia di impresa di Roma per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Ancona, Firenze, L'Aquila, Perugia, Roma; 8) la sezione specializzata in materia di impresa di Torino per gli uffici giudiziari ricompresi nel distretto di Torino; 9) la sezione specializzata in materia di impresa di Venezia per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Trento, Bolzano (sezione distaccata), Trieste, Venezia.».

1 V. subito infra nel testo e nelle note.

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All’esito del dibattito parlamentare svoltosi in sede di conversione del decreto legge, si è tuttavia previsto (i) che al comma 1 dell’articolo 10 del Decreto Legge sia premesso un comma 01 così formulato: «al comma 1-bis dell’articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "È altresì istituita la sezione specializzata in materia di impresa del tribunale e della corte di appello (sezione distaccata) di Bolzano"» e (ii) che al comma 1, lettera b), dell’articolo 10 del Decreto Legge «al numero 9), le parole: “Trento, Bolzano (sezione distaccata),” sono soppresse; dopo il numero 9) sono aggiunti i seguenti: “9-bis) la sezione specializzata in materia di impresa di Trento per gli uffici giudiziari ricompresi nel distretto di Trento, fermo quanto previsto al numero 9-ter); 9-ter) la sezione specializzata in materia di impresa di Bolzano per gli uffici giudiziari ricompresi nel territorio di competenza di Bolzano, sezione distaccata della corte di appello di Trento”».

In via di estrema sintesi – e riservata al prossimo paragrafo qualche considerazione sulle problematiche inerenti l’efficacia nel tempo delle disposizioni del decreto legge, soprattutto a seguito delle modifiche intervenute in sede di conversione – il senso “pratico” della modifica introdotta sta in ciò: che le controversie oggettivamente e soggettivamente riconducibili a quelle di cui al combinato disposto degli articoli 3 e 4, comma 1-bis, D.lgs. 168/2003 (v. meglio infra) saranno devolute alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa istituita presso un ufficio giudiziario, in alcuni casi, diverso da quello che sarebbe, d’ordinario (vale a dire, secondo la “ordinaria” applicazione delle pur “speciali” norme di competenza dettate dal medesimo articolo 4), competente. In tal modo, la competenza territoriale per dette controversie viene a concentrarsi innanzi ad un numero di uffici giudiziari più esiguo di quello ordinariamente (v.

supra) previsto.

Si può, peraltro, in prima battuta dubitare della correttezza “formale” della formulazione di questo nuovo comma 1-bis aggiunto all’articolo 4 del D.lgs. 168/2003. Detta innovazione, in effetti, non sembra tener conto della circostanza per cui la modifica della competenza territoriale per le controversie in cui è parte una società con sede all’estero interviene su regole già a loro volta speciali in quanto modificative delle, questa volta, davvero ordinarie regole di competenza territoriale e volte anch’esse a concentrare innanzi ad un unico ufficio giudiziario avente, per solito, sede nel capoluogo di ogni regione quelle liti i cui elementi oggettivi e soggettivi porterebbero ad individuare, sulla base della applicazione degli artt. 18 e ss. c.p.c., altro e diverso ufficio giudiziario avente sede in quella medesima regione.

Riservata al prosieguo una miglior e più compiuta illustrazione del concreto funzionamento della novella, in buona sostanza allorché una controversia sia devoluta ex art. 4, comma 1, D.lgs.

168/2003 (A) alla competenza territoriale della sezione specializzata in materia di impresa di Potenza, ad essere competente sarà allora la sezione specializzata in materia di impresa di Bari2;

2 Si diceva nel testo circa la non perfetta tenuta “formale” del nuovo comma 1-bis dell’articolo 4 D.lgs. 168/2003 introdotto dal D.L. 145/2013. Proprio con riferimento alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa di Bari (ma il rilievo vale anche per le altre ipotesi di cui si farà menzione, volta a volta, nel testo) detta imperfetta e

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(B) alla competenza territoriale delle sezioni specializzate in materia di impresa di Catanzaro e di Palermo, ad essere competente sarà allora la sezione specializzata in materia di impresa di Catania3

4; (C) alla competenza territoriale della sezione specializzata in materia di impresa di Bologna, ad essere competente sarà allora la sezione specializzata in materia di impresa di Genova; (D) alla competenza territoriale della sezione specializzata in materia di impresa di Brescia, ad essere competente sarà allora la sezione specializzata in materia di impresa di Milano; (E) alla competenza territoriale della sezione specializzata in materia di impresa di Campobasso, ad essere competente sarà allora la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli5; (E) alla competenza territoriale delle sezioni specializzate in materia di impresa di Perugia, Ancona, L’Aquila e Firenze, ad essere competente sarà allora la sezione specializzata in materia di impresa di Roma; (F) alla competenza territoriale delle sezioni specializzate in materia di impresa di Trento e Trieste, ad essere competente sarà allora la sezione specializzata in materia di impresa di Venezia6.

tecnicamente non ineccepibile formulazione della norma ha modo di manifestarsi in tutta la sua evidenza. Gli è che ad essere devolute alla competenza della sezione specializzata di Bari sono le controversie che dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari ricompresi nei distretti (di Corte d’Appello) di Bari, Lecce, Taranto (sezione distaccata) e Potenza. Poiché, come meglio si dirà infra nel testo (e nelle note), ad essere “oggetto” della concentrazione innanzi alla sezione specializzata di un ufficio giudiziario diverso da quello “ordinariamente” individuato dal comma 1 dell’articolo 4 D.lgs. 168/2003 sono, comunque, le controversie oggettivamente e soggettivamente riconducibili a quelle elencate nell’art. 3 D.lgs. 168/2003, appare allora chiaro che già in base all’operare del comma 1 dell’articolo 4 le controversie di cui all’art. 3 in cui sia parte una «società con sede all’estero» per le quali gli ordinari criteri di competenza avrebbero portato ad individuare la competenza per territorio di un ufficio giudiziario ricompreso nel territorio dei distretti di Lecce e Taranto (sezione distaccata) sarebbero state, per ciò solo, in ogni caso “attratte” alla competenza della sezione specializzata istituita presso il Tribunale di Bari. La “capacità” innovativa della norma, quindi, si limita alla attrazione innanzi alla sezione specializzata di Bari delle controversie che, ex artt. 3 e 4, comma 1, D.lgs. 168/2003, sarebbero devolute alla sezione specializzata di Potenza (capoluogo di una diversa regione).

3 Con riferimento al n. 2) del novello comma 1-bis di esso, in virtù di quanto detto nella precedente nota,deve predicarsi la assoluta mancanza di una concreta portata precettiva posto che ivi si fa riferimento ad uffici giudiziari tutti ricompresi nella medesima regione (la Sardegna), vale a dire, oltre a quelli ovviamente ricompresi nel distretto di Cagliari, anche a quelli ricompresi nel distretto della sezione distaccata di Sassari.

4 In relazione a quanto previsto dal n. 3) del novello comma 1-bis, invero, a nulla rileva il riferimento compiuto agli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Reggio Calabria (le controversie ricadenti in detto ambito territoriale sono già devolute alla sez. spec. del Tribunale di Catanzaro che, per effetto del comma 1-bis, sono a loro volta attratte alla competenza della sez. spec. del Tribunale di Catania), di Messina e di Caltanissetta (già attratte, ex art. 4 comma 1, alla sezione specializzata del Tribunale di Catania).

5 Qui a nulla rileva il riferimento compiuto agli uffici giudiziari ricompresi nel distretto di Salerno (per essi, infatti, già in virtù del comma 1 dell’art. 4 vige la concentrazione innanzi alla sezione specializzata in materia di impresa di Napoli).

6 Come sopra visto, quest’ultima disposizione del comma 1, lett. b), dell’art. 10 del D.L. 145/2013 ha subito delle rilevante modifiche in sede di conversione. Ed infatti, ad essere (innovativamente, v. le note che precedono) concentrate innanzi alle sezioni specializzate istituite presso il tribunale e la corte di appello di Venezia saranno solo le controversie che, d’ordinario, sarebbero devolute alla competenza delle sezioni specializzate istituite presso il tribunale e la corte di appello di Trieste. Per quelle, invece, che sono devolute, d’ordinario, alla competenza delle sezioni specializzate istituite presso il tribunale e la corte di appello di Trento, per un verso, rimane ferma tale competenza allorché la controversia si radichi nel territorio ricompreso nel circondario o nel distretto di Trento, mentre, per altro verso, si aggiunge la competenza delle sezioni specializzate (contestualmente, arg. ex art. 10, comma 01, del D.L.

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Se, quindi, il senso della novella è quello di restringere, ancor di più rispetto a quanto già previsto dal comma 1 dell’art. 4 D.lgs. 168/2003, la “ripartizione” territoriale solo di alcune delle controversie di cui all’articolo 3 D.lgs. 168/2003 (in quanto caratterizzate da “peculiari” elementi soggettivi, vale a dire la localizzazione all’estero della sede della società che di queste medesime controversie sia parte7), meglio allora avrebbe fatto il legislatore a prendere come esclusivo riferimento quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 4 ed apportare solo ad esso le modifiche volte, appunto, a concentrare innanzi ad un minor numero di sezioni specializzate le cause e/o i procedimenti comunque ricompresi tra quelli elencati nell’art. 3 D.lgs. 168/2003 ma in cui sia parte (sia dal lato attivo, che dal lato passivo; v. meglio infra) una «società, in qualunque forma costituita, avente sede all’estero».

2. Ai sensi del secondo comma dell’articolo 10 D.L. 145/20138 «le disposizioni del presente articolo si applicano ai giudizi instaurati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto». Poiché l’articolo 15 del D.L. 145/2013 prevede che esso entri in vigore «il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale» e dato che, come sopra visto, detta pubblicazione è avvenuta il 23 dicembre 2013, le modifiche introdotte interesseranno i giudizi che inizieranno (in primo grado) il prossimo 22 febbraio 2014.

Una così individuata data di applicazione nel tempo della novella norma processuale ha, comunque, permesso di scongiurare i pericoli derivanti dalla mancata conversione di una norma processuale sulla competenza contenuta in un decreto legge. Ed infatti, i sessanta giorni per la necessaria conversione in legge di cui all’art. 77 Cost. sarebbero scaduti il 21 febbraio 2014 – e ciò in ragione del fatto che detto termine decorre dalla pubblicazione e non, invece, dalla data di entrata in vigore del decreto legge – di talché era da escludersi che un giudizio potesse iniziare innanzi al (diverso)

145/2013) istituite presso la sezione distaccata del Tribunale e della Corte di Bolzano. Per la non facile soluzione dei problemi di diritto intertemporale che pone tale modifica si v. il prossimo paragrafo.

7 E ciò, stando a quanto può leggersi nella relazione che accompagna il D.L. 145/2013, al dichiarato fine di facilitare l’agire in giudizio delle società aventi sede all’estero mediante la concentrazione delle liti che le riguardano innanzi ad uffici giudiziari «più agevolmente raggiungibili dall’estero». Pare, tuttavia, che detta giustificazione finisca davvero con l’esprimere un intendimento di assai modesta portata. Ed infatti, la concentrazione innanzi ad uffici giudiziari dislocati presso grandi centri metropolitani implica, in definitiva, una tutto sommato limitata agevolazione consistente, per lo più, nella maggiore facilità con cui detti soggetti “esteri” riusciranno a reperire i pur necessari “rappresentanti tecnici” (ossia, gli avvocati) operanti in loco. Diversamente, la maggiore concentrazione delle liti in discorso innanzi ad un numero sempre più esiguo di uffici giudiziari specializzati potrebbe, al più, comportare una (desiderabile e) più intensa predictability delle decisioni comunque riguardanti gli interessi “italiani” di tali soggetti “esteri” (v. oltre per il senso di questa precisazione). Ma anche tale ratio legis, in effetti, presterebbe indubbiamente il fianco a più che fondate perplessità. Gli è che, evidentemente, la “certezza” del diritto perseguibile, tra l’altro, attraverso una coerenziazione degli orientamenti giurisprudenziali dei vari giudici di merito da attingere, in casu, mediante la riduzione delle sedi degli uffici giudiziari che tali orientamenti finiscono con l’esprimere finirebbe, tuttavia, col trovare una non lieve contraddizione nel fatto che su quelle stesse materie attribuite a questi individuati (e limitati) uffici giudiziari continuerebbero, comunque, a doversi pronunciare anche le restanti sezioni specializzate chiamate ad occuparsi, diciamo così, di faccende puramente domestiche.

8 Norma non modificata in sede di conversione.

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giudice indicato come competente dal decreto legge per poi essere “sorpreso” dal venir meno ex tunc di questa stessa norma9.

Certo è, tuttavia, che trattandosi di norma processuale per di più volta ad individuare il giudice competente sarebbe stato, in ogni caso, auspicabile prevedere una disciplina transitoria che avesse preso in considerazione, come già in precedenza accaduto, la data di entrata in vigore della legge di conversione, piuttosto che quella di entrata in vigore del decreto legge. Ed infatti, chi volesse decidere (come pur possibile; arg. ex art. 155, ultimo comma, c.p.c.) di iniziare proprio sabato 22 febbraio 2014 un giudizio oggettivamente e soggettivamente riconducibile a quelli cui la modifica in discorso è destinata ad applicarsi sarà, in effetti, costretto al non agevole compito di verificare se, nei giorni immediatamente precedenti, il decreto legge sia stato convertito o meno o se lo stesso sia stato convertito con modificazioni oppure puramente e semplicemente.

Tale ultimo auspicio, come detto, non si è concretizzato, di talché è da ritenere che, a decorrere appunto da sabato 22 febbraio 2014, le modifiche alla competenza delle sezioni specializzate di cui al D.lgs. 168/2003 dovranno considerarsi pienamente efficaci; con l’ulteriore, e ovvia, conseguenza per cui l’aver iniziato in tale data (ovvero nei giorni immediatamente successivi), per esemplificare, un giudizio innanzi alla (pur “ordinariamente” competente) sezione specializzata di Perugia, anziché innanzi a quella (“specialmente”) competente di Roma, condurrà ad una declaratoria di incompetenza10.

Non lievi problemi, peraltro, sorgono con riferimento ad una corretta applicazione della norma di diritto intertemporale contenuta nell’articolo 2 del D.L. 145/2013 (si ribadisce, non modificata in sede di conversione) e, comunque, di quella contenuta nell’articolo unico della legge di conversione

9 V., a tal proposito, B. Capponi, La legge processuale civile. Fonti interne e comunitarie (applicazioni e vicende), Torino, II ed., 2009.

10 Appare opportuno segnalare, peraltro, che il tema della corretta instaurazione dei giudizi (oggettivamente rientranti nel campo di applicazione dell’art. 3 D.lgs. 168/2003) in cui sia parte una società con sede all’estero si pone, urgentemente, anche per chi ha iniziato (o decida di iniziare) un giudizio di siffatto tenore (oggettivo e soggettivo) mediante la notificazione di un atto citazione richiesta all’ufficiale giudiziario anche in data antecedente lo stesso 22 febbraio 2014. Ed invero, anche in casi siffatti la pendenza della lite che chiama in vigore la nuova disciplina sulla competenza introdotta dall’art. 10 D.L. 145/2013 dovrebbe dirsi determinata dall’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario (in questo senso pare, invero,militare Cass., sez. un., 19 aprile 2013, n. 9535 la quale, in relazione alla questione della individuazione del momento cui riferire la pendenza della lite ai fini della determinazione della giurisdizione allorchè per essa sopraggiungano dei mutamenti normativi, ha affermato il principio per cui esso debba identificarsi in quello di perfezionamento della notificazione della citazione per il destinatario, facendo da ciò discendere la conseguente incidenza di un mutamento di disciplina normativa afferente la giurisdizione intervenuto dopo la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, ma prima della “consegna” dell’atto al destinatario; dopo tale pronuncia v. l’ordinanza di rimessione alle SS.UU. effettuata dalla sezione terza della SC in data 1 ottobre 2013 e volta ad ottenere la soluzione della questione relativa alla esatta individuazione del momento in cui la lite può dirsi pendente ai sensi della prevenzione rilevante ex art. 39 c.p.c.; ovvero se esso coincida con quello in cui la citazione è stata affidata all’ufficiale giudiziario per la notifica o, al contrario, con quello successivo di avvenuta

“consegna” dell’atto al destinatario). La questione, come è agevole intendere, è rilevantissima in quanto avendo a che fare con giudizi da instaurarsi contro società con sede all’estero, non è da escludere che procedimenti notificatori iniziati in data assai antecedenti al 22 febbraio 2014 si perfezionino in data successiva (e ciò, beninteso, in ragione della maggiore complessità dell’iter notificatorio da svolgersi all’estero).

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del decreto stesso; e ciò, beninteso, con riferimento alle modifiche che detta ultima legge ha introdotto tanto all’articolato del decreto legge, quanto alla D.lgs. 168/2003.

Si è precedenza visto che le modifiche apportate in sede di conversione hanno riguardato, da un lato, il comma 1-bis dell’articolo 1 del D.lgs. 168/2003 e, dall’altro, le disposizioni del decreto legge che concentravano innanzi alla sezione specializzata di Venezia le liti che, d’ordinario, sarebbero state devolute alla sezione specializzata di Trento. In estrema sintesi, lo si è visto, il legislatore, dopo aver provveduto alla “istituzione” di una nuova sezione specializzata in materia di impresa (localizzata presso la sezione distaccata del tribunale e della corte d’appello di Bolzano), ha provveduto a devolvere a tale sezione (anche) le liti in cui sia parte una società con sede all’estero (qualora ricadenti nell’ambito territoriale della sezione distaccata) e, contestualmente, a devolvere a quella di Trento (anche) le controversie in cui sia parte sempre una società con sede all’estero (e, ovviamente, non ricadenti nell’ambito territoriale della sezione distaccata di Bolzano).

Ora, se con riferimento alla innovatività della disposizione introdotta in sede di conversione con riferimento alla “fissazione” della (“ordinaria”) competenza della sezione specializzata del Tribunale (e della corte di appello) di Trento anche per le controversie involgenti come parti società aventi sede all’estero è, ovviamente, lecito dubitare11, dubbi sorgono, tuttavia, in ordine alla esatta comprensione di ciò che può accadere nel periodo (che potrà essere anche non brevissimo) che va dal 22 febbraio 2014 (data a decorrere dalla quale, come sopra visto, sono destinate a trovare applicazione le “originarie” disposizioni contenute nell’articolo 10 del decreto legge) al giorno successivo alla pubblicazione in gazzetta ufficiale della legge di conversione12.

A nostro modo di vedere, dal 22 febbraio 2014 al giorno immediatamente successivo alla pubblicazione in gazzetta ufficiale della legge di conversione, le controversie oggettivamente riconducibili a quelle di cui all’art. 3 del D.lgs. 168/2003 in cui sia parte una società con sede all’estero e che, d’ordinario (ossia, ex art. 4, comma 1, D.lgs. 168/2003), sarebbero devolute alla sezione specializzato di Trento dovrebbero essere proposte innanzi alla sezione specializzata di Venezia; si dovrebbe, insomma, fare applicazione della norma contenuta nella originaria e non emendata formulazione del D.L. 145/2013 (comunque “efficace” a decorrere dal 24 dicembre, anche se “applicabile” solo a decorrere dal 22 febbraio 2014; v. supra) e non, invece, della norma modificata in sede di conversione (che, invece, avrà vigore e si applicherà solo a far data dal giorno

11 Per le causa oggettivamente riconducibili a quelle di cui all’art. 3 D.lgs. 168/2003 in cui sia parte una società con sede all’estero, infatti, nulla muta se la lite è comunque destinata a radicarsi territorialmente nel circondario o nel distretto del Tribunale o della Corte d’Appello di Trento (e, beninteso, non “attribuito”, in parte qua, alla sezione distaccata di Bolzano).

12 Ai sensi dell’articolo unico della legge di conversione (definitivamente approvata in prima lettura dal Senato in data 19 febbraio 2014) ed in conformità a quanto previsto dall’articolo 15, comma quinto, della L. 400/1988, infatti, le modifiche apportate al decreto legge 145/2013 in sede di conversione entrano in vigore, appunto, il giorno successivo alla pubblicazione in gazzetta ufficiale della legge di conversione.

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successivo alla pubblicazione in gazzetta ufficiale della legge di conversione; v. anche qui quanto detto supra13).

Varrà,peraltro, la pena di specificare che l’eventuale radicamento della lite innanzi alla (pur

“ordinariamente” competente e, comunque, già esistente) sezione specializzata di Trento in detto periodo di tempo non dovrebbe, comunque, essere in grado di provocare alcuna conseguenza negativa; ed invero, atteso che (prima o poi) la legge di conversione verrà pubblicata in gazzetta e che, quindi, la “fissazione” della competenza di detta sezione specializzata (anche) per le controversie di cui all’art. 3 D.lgs. 168/2003 in cui sia parte una società con sede all’estero acquisterà vigore ed efficacia, dovrà farsi qui applicazione del principio in virtù del quale i mutamenti sopravvenuti (della legge, in casu) attributivi della competenza (e della giurisdizione;

arg. ex art. 8 L. 218/1995) possono e debbono trovare applicazione al fine di ritenere non più rilevante l’eventuale difetto di competenza (o di giurisdizione) sussistente al tempo della proposizione della domanda.

3. La norma in commento, come visto, è destinata ad applicarsi allorché, «nelle controversie di cui all’articolo 3», sia «parte, anche nel caso di più convenuti ai sensi dell’articolo 33 del codice di procedura civile, una società, in qualunque forma costituita, con sede all’estero, anche avente sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato».

Occorre, in primo luogo, osservare come la novella norma processuale è certamente destinata ad applicarsi tanto nel caso in cui la «la società, in qualunque forma costituita, con sede all’estero»

assuma la posizione di attore, quanto nel caso in cui la stessa assuma la posizione di convenuto.

Di talché, e per esemplificare, qualora un tale soggetto “estero”, che sia socio di una s.p.a. o di una s.r.l. “italiane” (v. di seguito per il senso di questa precisazione) avente sede legale a Prato, decida di impugnare una delibera assembleare assunta in seno a tale ente “domestico”, allora il giudizio dovrà essere instaurato innanzi alla sezione specializzata in materia di impresa istituita presso il Tribunale di Roma14. Questa conclusione in ordine alla indifferenza mostrata dalla norma alla posizione assunta nel processo dalla società con sede all’estero è, invero, imposta tanto dalla lettera della legge (che, come visto, reputa necessario ma, al contempo, sufficiente che la società avente

13 Del resto con riferimento alle liti rientranti nell’ambito territoriale della sezione distacca di Bolzano una loro devoluzione alla competenza della sezione specializzata ivi contestualmente istituita è, ovviamente, da escludersi per la stessa inesistenza dell’ufficio giudiziario così individuato.

14 Ciò che, peraltro, è destinato a creare non lievi problemi posto che se la medesima delibera fosse preventivamente impugnata anche da altro socio “domestico” innanzi alla sezione specializzata “ordinariamente” competente (vale a dire, in casu, innanzi a quella istituita presso il Tribunale di Firenze) non solo tale evenienza renderebbe maggiormente difficoltoso il meccanismo di necessaria “concentrazione” delle impugnazioni contro la medesima delibera di cui all’art.

2378, penultimo comma, c.c. ma, di più, sembrerebbe dover comportare, in casu, l’attrazione innanzi alla sezione specializzata di Roma ex art. 40 c.p.c. anche della causa pur preventivamente iniziata dalla società “domestica”, e ciò in ragione della (invero peculiare; v. infra) legislativamente sancita natura inderogabile del novello foro “privilegiato”.

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sede all’estero sia tout court “parte” di una delle controversie oggettivamente individuate dall’articolo 3 del D.lgs. 168/2003), quanto dalla stessa ratio legis che è dichiaratamente al fondo dell’intervento legislativo in parola15.

Ad una diversa e più circoscritta applicazione della norma (in questa limitata ottica sostanzialmente volta a tutelare la società con sede all’estero allorché la stessa, sussistendo la giurisdizione italiana secondo le pertinenti norma concretamente applicabili alla fattispecie dedotta in giudizio, sia convenuta dinanzi ad un giudice di uno stato diverso da quello ove ha sede) non può, peraltro, addivenirsi facendo leva sul fatto che la norma richiami, espressamente, il caso del litisconsorzio passivo ex art. 33 c.p.c.. Un richiamo siffatto, invero, compare, altresì, nella sostanzialmente

“analoga” disposizione volta a regolare il c.d. foro erariale (arg. ex art. 6 R.D. 1611/1933), di talché non sembrerebbe esservi motivo per dubitare che esso, anche qui, valga solo a disciplinare, in modo espresso e specifico, una ulteriore “deroga” agli “ordinari” criteri di competenza operanti per le liti oggettivamente e soggettivamente riconducibili a quelle elencate nell’articolo 3 D.lgs. 168/2003.

La norma, quindi, disciplina espressamente anche il caso in cui la società con sede all’estero sia convenuta in giudizio unitamente ad altri soggetti puramente “domestici” accordando, in tal caso, esclusiva prevalenza al (privilegiato) foro individuato per effetto dell’operare della (doppiamente) speciale norma in commento16.

La norma non disciplina, invece, il caso in cui la società con sede all’estero agisca in giudizio unitamente ad altro soggetto puramente “domestico”. Si immagini il caso in cui due soci impugnino

15 V. la precedente nota 5. È appena il caso di osservare, peraltro, che la formulazione letterale della norma (laddove essa fa riferimento alla “semplice” circostanza per cui la società con sede all’estero sia tout court “parte” del processo) è sostanzialmente speculare a quella utilizzata dal legislatore per la creazione di un foro “privilegiato” per le pubbliche amministrazioni (arg. ex artt. 25 c.p.c. e 6 e 7 R.D. 1611/1933). E che al meccanismo delineato da tale norma si sia, sostanzialmente, “ispirato” il legislatore nel dettare la norma in commento è reso palese, a nostro avviso, dalla precedente versione di analoga norma contenuta nell’articolo 80 del D.L. 69/2013 (c.d. Decreto del Fare) che, tuttavia, è stata espunta da detto articolato normativo al momento della sua necessaria conversione in legge. In quella norma, infatti, la “ispirazione” tratta da quanto previsto dagli artt. 25 c.p.c. e 6 e 7 R.D. 1611/1933 emergeva, tra l’altro, dal meccanismo di “rinvio” al (diverso) tribunale, per così dire, divenuto competente per effetto della chiamata in garanzia nel processo tra parti “domestiche” di una società avente sede all’estero e sol che quest’ultima ne avesse fatto

“richiesta”. Si vedrà infra quali conseguenze derivano dal fatto che tale (invero poco comprensibile) meccanismo di rinvio non sia più previsto dalla norma in commento.

16 Si immagini il caso in cui un socio “italiano” di una s.r.l. altrettanto “italiana” agisca, ex art. 2476, penultimo comma, c.c., tanto nei confronti dell’amministratore , quanto nei confronti del socio che abbia «intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società […]». Qualora detto ultimo socio sia una società con sede all’estero – detto che la giurisdizione del giudice italiano anche in ordine a detta domanda deriva, in questo caso ed assai verosimilmente, da quanto disposto dall’art. 6, n. 1), Reg. 44/2001 (direttamente applicabile qualora il socio

“estero” pur convenuto in responsabilità abbia la propria sede in uno stato membro, ovvero applicabile per il tramite del richiamo operato a questa norma, ovvero a quella sostanzialmente analoga contenuta nella Convenzione di Bruxelles, dal secondo comma dell’art. 3, comma secondo, L. 218/1995) – ad essere competente sarà, comunque, la sezione specializzata volta a volta “specialmente” individuata dai nn. da 1) a 9) del comma 1-bis dell’art. 4 D.lgs. 168/2003.

Cosicché, ritenuto in via esemplificativa che l’amministratore sia domiciliato e/o residente a Firenze e che la società

“danneggiata” (e litisconsorte necessaria) abbia sede a Bologna, la causa andrà, alternativamente, radicata o dinanzi alla sezione specializzata di Roma, ovvero innanzi a quella di Genova.

(9)

con unico atto di citazione la medesima delibera assembleare di una s.r.l. e/o di una s.p.a. “italiana”

con sede a Prato. Se uno di questi due soci sia, appunto, una società con sede all’estero ci si deve chiedere in che modo tale circostanza incida sulla corretta individuazione del giudice territorialmente competente. Ed infatti, se la domanda di impugnazione fosse proposta dal solo socio “estero” la competenza per essa dovrebbe radicarsi innanzi alla sezione specializzata in materia di impresa istituita presso il Tribunale di Roma, mentre quella “solitariamente” proposta da un socio “domestico” verrebbe a radicare la competenza della sezione specializzata in materia di impresa istituita presso il Tribunale di Firenze (v. supra).

Nell’ipotesi sopra delineata – laddove le due domande di impugnativa, congiuntamente proposte, sono astrette da un così forte ed indissolubile nesso di connessione che ne impone la necessaria riunione in unico processo (arg. ex art. 2378, penultimo comma, c.c.) – sembrerebbe doversi ritenere che a prevalere debba essere il foro (inderogabile; v. infra) individuato per effetto dell’operare della (“doppiamente” speciale) norma in commento, di talché esso potrà senz’altro

“attrarre”, diciamo così, l’unitaria ed inscindibile controversia instaurata congiuntamente dai due soci.

È bene, tuttavia, osservare che l’eventuale proposizione dell’impugnazione da parte di questi due medesimi soggetti innanzi alla (pur astrattamente competente) sezione specializzata del Tribunale di Firenze17 comporterebbe una situazione del tutto peculiare; perché se è vero che la novella norma in commento sancisce la inderogabilità del foro “privilegiato” previsto per il caso in cui sia, comunque, parte della controversia una società con sede all’estero (di talché esso sembrerebbe dover “attrarre”, in quanto competenza “forte”, la intera controversia da trattare e decidere unitariamente), è anche altrettanto vero, tuttavia, che tale foro è sancito nell’interesse di una delle due parti attrici la quale, radicando la lite innanzi al pur diverso (ma, comunque, astrattamente competente) giudice individuato dal comma 1 dell’art. 4 D.lgs. 168/2003 ha, così facendo, quantomeno mostrato di ritenere sostanzialmente irrilevante la “tutela” accordatagli dalla previsione di un siffatto foro “privilegiato”18.

17 Così individuata per effetto di quanto previsto, in casu, dal combinato disposto dell’art. 2378, comma primo, c.c.

(«l’impugnazione è proposta con atto di citazione davanti al tribunale del luogo dove la società ha sede») e 4, comma primo, D.lgs. 163/2008.

18 Non parrebbe, quindi, meritevole di tutela l’interesse della società convenuta (la cui delibera è stata comunque impugnata innanzi al giudice pur territorialmente competente secondo le “ordinarie” regole; v. la nota precedente) a far valere l’operatività del diverso foro stabilito a favore di uno degli attori. Mutato quel che vi è da mutare, potrebbe venire qui in rilievo il principio sancito dalla SC in tema di foro del consumatore. V., ad es., Cass., 16 aprile 2012, n.

5976 per la quale, infatti, «l’incompetenza territoriale, in deroga al principio del “foro del consumatore”, pur essendo rilevabile anche d’ufficio dal giudice, non può in ogni caso essere rilevata a svantaggio del consumatore stesso. Ne consegue che, ove il consumatore ravvisi maggiormente rispondente al proprio interesse non avvalersi del foro del consumatore, allo stesso deve ritenersi senz’altro consentito derogarvi, anche unilateralmente, potendo decidere di adire altro giudice, comunque territorialmente competente in base ad uno dei criteri posti agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., ovvero in virtù della clausola di foro competente indicata nel contratto».

(10)

Maggiormente complicata, invece, è l’ipotesi in cui l’originario litisconsorzio attivo che veda coinvolta una società con sede all’estero si realizzi con riferimento a domande legate da nessi di connessione che ne permettono una trattazione (ed una decisione) separata.

Si prenda il caso in cui due soggetti agiscano congiuntamente al fine di ottenere il risarcimento dei danni da ciascuno di essi direttamente subito per effetto del medesimo atto colposo o doloso compiuto da un amministratore di una S.p.A.. Si immagini, allora, che uno di questi due soggetti (socio o creditore della S.p.A.) sia una società con sede all’estero e l’altro, invece, un soggetto

“domestico”. Le due cause sono, indubbiamente, connesse per il titolo (vale a dire, il medesimo fatto “illecito” imputato alla responsabilità dell’amministratore), di talché esse potrebbero essere proposte in un unico processo ex art. 103 c.p.c.. Ora, in presenza di due soggetti, asseritamene danneggiati dal medesimo fatto illecito, puramente “domestici” l’unica causa potrebbe essere da questi instaurata innanzi al giudice del luogo di domicilio del convenuto, ovvero dinanzi al giudice del luogo in cui si è verificata l’unica condotta dannosa (ex art. 20, prima parte, c.p.c.); al contrario, questa medesima causa non potrebbe, verosimilmente, essere unitariamente instaurata ex art. 103 c.p.c. innanzi al giudice del luogo in cui si è verificato l’asserito danno subito da uno solo degli attori (ad es., il luogo in cui questo soggetto abbia il suo domicilio e/o la sua residenza). In tale ultimo caso, invero, poiché il litisconsorzio attivo non dovrebbe essere in grado di determinare modificazioni della competenza per ragioni di connessione, parrebbe doversi ritenere che le due cause non possano essere cumulativamente proposte innanzi ad un giudice così individuato19. Per quanto qui interessa occorre, allora, chiedersi (i) se l’instaurazione della causa, da parte del socio estero e del socio domestico, dinanzi al foro “privilegiato” individuato ex art. 4, comma 1-bis, D.lgs. 168/200320 possa o meno dar luogo ad una fondata eccezione di incompetenza da parte del convenuto, ovviamente con riferimento alla sola domanda di danni proposta dal socio domestico e, specularmente, (ii) se l’instaurazione della causa, da parte di questi due medesimi soggetti, innanzi alla sezione specializzata “ordinariamente” competente21 possa o meno dar luogo ad una fondata

19 Di modo che, per concludere, se la competenza territoriale del giudice adito da due attori in via di litisconsorzio originario attivo viene a radicarsi in virtù di criteri non comuni alle due parti attrici (luogo in cui è stata tenuta la condotta dannosa), ovvero non riferibili alla posizione del convenuto (o di uno dei più convenuti, arg. ex art. 33 c.p.c.) ma, al contrario, di pertinenza esclusiva di uno solo degli attori (v. nel testo ove si è fatto riferimento al caso in cui il giudice adito sia competente ex art. 20 c.p.c. perché esso si trova nel luogo di verificazione del danno, in thesi verificatosi nel luogo di residenza, domicilio e/o sede di uno solo degli attori), fondata sarebbe, allora, l’eccezione di incompetenza territoriale del convenuto (se tempestivamente proposta) con riferimento alla domanda dell’altro attore.

20 Si immagini un caso assai semplice, ossia che l’amministratore convenuto in responsabilità ex art. 2395 c.c. sia domiciliato e/o residente a Prato. In casi come questi, l’azione del socio domestico dovrebbe essere proposta innanzi alla sezione specializzata istituita presso il Tribunale di Firenze, mentre quella del socio estero innanzi alla sezione specializzata di Roma. Ma si può anche fare il caso in cui il fatto illecito (meglio, la condotta illecita) imputata all’amministratore e generatore di responsabilità diretta verso i soci e/o i terzi si sia verificato, si ammetta, a Bologna.

In tal caso lo “sdoppiamento” di competenza cui da luogo la novella norma processuale in commento porterebbe ad individuare per la domanda del socio e/o terzo “domestico” la competenza della sezione specializzata di Bologna, mentre per quella del socio e/o del terzo “estero” quella della sezione specializzata di Genova.

(11)

questione di incompetenza con riferimento, questa volta, alla sola domanda proposta dal socio estero.

A noi pare che la risposta al primo quesito debba essere positiva, mentre negativa deve essere quella da riservare al secondo. Nel caso sub (i), infatti, la deroga alla competenza territoriale per la domanda di danni proposta dal socio domestico che si verrebbe così a determinare dipenderebbe, sostanzialmente, dall’applicazione di un criterio di pertinenza esclusiva di uno solo dei due attori, di talché parrebbe congruo ritenere che debba qui valere quanto rilevato in precedenza in ordine all’impossibilità che il litisconsorzio attivo determini modificazioni della competenza per ragioni di connessione22. Con riferimento al caso sub (ii), dovrebbe, invece, continuare a valere quanto detto in precedenza circa la possibilità che il soggetto “estero” rinunci unilateralmente, per così dire, al

“privilegio” accordatogli dalla novella norma processuale in commento23.

21 Vale a dire, riprendendo l’esemplificazione di cui alla precedente nota, dinanzi alla sezione specializzata di Firenze (se a venire in rilievo è il foro generale del convenuto), ovvero dinanzi alla sezione specializzata di Bologna (se a venire in rilievo è il foro alternativo di cui all’art. 20, prima parte, c.p.c.).

22 Diciamo così, debole; perché, invece, qualora tra le due domande vi sia una connessione forte (ad es. quella che si ha in caso di impugnazione di delibere) abbiamo ritenuto di poter addivenire alla conclusione circa la possibile, e financo dovuta, attrazione dell’intera controversia innanzi al foro “privilegiato”.

23 In linea generale sembra potersi dire, quindi, che quando la società con sede all’estero agisca in giudizio innanzi ad un foro diverso da quello privilegiato e pur competente, però, ai sensi del comma 1 dell’art. 4 del D.lgs. 168/2003 non si possa, comunque, dar luogo ad una declaratoria di incompetenza. Occorre, tuttavia, chiedersi che cosa accada qualora la società con sede all’estero agisca in giudizio dinanzi ad una sezione specializzata astrattamente competente ex art. 4, comma 1-bis, D.lgs. 168/2003 ma, in concreto, incompetente perché malamente individuata ex art. 4, comma 1. Si immagini, cioè, che la società con sede all’estero agisca contro un soggetto domiciliato e/o residente e/o avente sede a Brescia innanzi alla sezione specializzata di Genova, e ciò sul presupposto che il luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio deve considerarsi sorta (e, comunque, quello in cui la stesa deve essere eseguita) debba individuarsi nel comune di Bologna. In tal caso, pare evidente che qualora tale assunto si riveli erroneo (perché, in casu, il forum contractus e/o il forum destinatae solutionis portino ad individuare la competenza territoriale di un giudice ricompreso, ad es., nel comune di Firenze), allora il giudice non potrà certo esimersi dal pronuncia di una declinatoria di incompetenza che indichi come giudice competente o la sezione specializzata del Tribunale di Milano (e ciò ex artt. 19 c.p.c. e 4, commi 1 e 1-bis, D.lgs. 168/2003), ovvero la sezione specializzata del Tribunale di Roma (e ciò ex art. 20 c.p.c. e 4, commi 1 e 1-bis, D.lgs. 168/2003). Non semplice è capire, tuttavia, cosa accada qualora il giudice indichi come competente la sezione specializzata “ordinariamente” individuata ex art. 4, comma 1, D.lgs. 168/2003, vale a dire, nell’esempio qui considerato, la sezione specializzata di Brescia (qualora venga in rilievo il foro generale), ovvero quella di Firenze (qualora a venire in rilievo sia il doro facoltativo ex art. 20 c.p.c.) e la causa venga tempestivamente riassunta dalla società con sede all’estero innanzi ad uno di questi due fori. A rigore il giudice così adito potrebbe e dovrebbe, ex art. 45, richiedere d’ufficio il regolamento di competenza posto che, come già rilevato, la legge prevede che il foro “privilegiato” di cui al novello comma 1-bis dell’art. 4 D.lgs. 168/2003 sia inderogabile. Tuttavia, se si volesse privilegiare il dato “sostanziale” sopra riferito – vale a dire quello relativo al fatto che detto foro privilegiato è previsto nell’interesse della società con sede all’estero che, quindi, potrebbe unilateralmente derogarvi proponendo la sua domanda innanzi ad una sezione specializzata “ordinariamente” competente (v. supra) – si potrebbe, allora, anche mettere in dubbio tale conclusione. È vero, peraltro, che nell’ipotesi dinanzi delineata detto principio “sostanziale”

troverebbe un’applicazione in parte diversa da quella sopra tratteggiata. Gli è che se nel caso di originaria proposizione da parte della società con sede all’estero di una domanda innanzi alla sezione specializzata competente ex art. 4, comma 1, D.lgs. 168/2003 ma non ex art. 4, comma 1-bis, in detto contegno dell’attore potrebbero, come visto, sorprendersi i tratti di una (per così dire) “volontaria” rinuncia alla protezione accordatagli dalla legge (tale da sterilizzare l’operatività del foro privilegiato di cui si sta discorrendo), nel caso di tempestiva riassunzione dinanzi al medesimo giudice malamente indicato ex art. 44 c.p.c. la società con sede all’estero “subirebbe”, nella sostanza, l’imposizione di un foro

(12)

4. Quanto da ultimo detto sembrerebbe, in effetti, trovare conferma anche sulla base di un altro argomento la cui illustrazione ci permette di indugiare su di una questione che – diversamente da quanto accadeva nella norma contenuta D.L. 69/2013 (e mai entrata in vigore per essere stata espunta dall’articolato normativo poi convertito in legge24; v. la nota n. 9) – non trova espressa regolamentazione, ossia se il novello foro privilegiato debba trovare applicazione anche in caso di cumulo successivo che venga attuarsi, relativamente ad una controversia riconducibile a quelle elencate dall’art. 3 D.lgs. 168/2003, per via di chiamata in causa o di intervento volontario della società con sede all’estero.

Nella sua “precedente” versione, la norma prevedeva espressamente, in coerenza con quanto stabilito dagli articoli 6 e 7 del R.D. 1611/1933 con riferimento al foro erariale, (i) che nel caso di chiamata in garanzia, il giudice originariamente adito ed ordinariamente competente avrebbe dovuto, con ordinanza e su semplice richiesta della società estera chiamata in causa, rimettere l’intera causa al giudice del foro “privilegiato” e, al contrario, (ii) che il foro privilegiato non poteva operare in caso di intervento volontario.

Nessuna di queste disposizioni compare, oggi, nella norma qui in commento, da ciò sembrando lecito dedurre che, anche a dispetto della ampio significato che può certamente attribuirsi al termine

«parte» a cui pure fa riferimento il novello comma 1-bis dell’art. 4 D.lgs. 163/2008 di futura introduzione, a nulla possa rilevare (ai fini che qui interessano) il fatto che di una controversia oggettivamente e soggettivamente riconducibile a quelle elencate dall’articolo 3 del D.lgs. 168/203 sia divenuta successivamente parte una società con sede all’estero (non importa se in via di chiamata o di intervento volontario)25.

Se questo è vero, allora con riferimento al caso dinanzi prospettato (litisconsorzio attivo originariamente instaurato innanzi alla sezione specializzata “ordinariamente” competente) esce confermata l’idea per cui, in una tale situazione, il rilievo dell’incompetenza relativamente alla domanda proposta dalla società con sede all’estero dovrebbe ritenersi, in ogni caso, precluso; se, infatti, l’intervento (litisconsortile ex art. 105, comma 1, seconda parte, c.p.c.) di questa medesima società estera nel giudizio reso previamente pendente da un soggetto puramente domestico non spiega alcuna efficacia in relazione all’applicabilità del foro privilegiato, allora non avrebbe alcun

diverso da quello inderogabilmente prescritto nel suo interesse (di modo che l’operatività del foro privilegiato non potrebbe dirsi messa fuori gioco). Alla conclusione per cui, anche in tale ultimo caso, il rilievo dell’incompetenza dovrebbe ritenersi in ogni caso precluso potrebbe, verosimilmente, giungersi qualora si ammettesse che avverso una declaratoria di incompetenza di siffatto tenore l’attore potesse proporre regolamento di competenza anche solo per contestare l’indicazione ivi contenuta del diverso giudice ritenuto competente (o dei diversi giudici ritenuti alternativamente competenti), di modo che, volontariamente persa questa chanche impugnatoria e tempestivamente riassunta la causa innanzi alla sezione specializzata “ordinariamente” competente, lo scenario “acquiescente” innanzi descritto sembrerebbe qui ripetersi.

24 V. la precedente nota 9.

25 La possibilità di una applicazione analogica di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 6 del R.D. 1611/1933 sembrerebbe doversi escludere perché, pur a voler ritenere ricorrente l’eadem ratio, la disposizione relativa al foro erariale sembrerebbe doversi qualificare, comunque, come “eccezionale” in quanto derogatoria di un principio generale.

(13)

senso impedire che si verifichi al momento dell’instaurazione del giudizio qualcosa che può certamente e ritualmente prodursi durante il suo corso.

5. Messe da parte le complicazioni che la norma pone, soprattutto, nel caso di processi con pluralità di parti, occorre ora indugiare su talune questioni applicative riguardanti i presupposti di applicazione del novello foro privilegiato di cui al comma 1-bis dell’art. 4 del D.lgs. 168/2003.

La prima questione che può affrontarsi è quella relativa al se detto foro possa e debba applicarsi allorché ad agire in giudizio sia un soggetto puramente domestico ma in qualità di rappresentante volontario (e non, invece, organico) di una società con sede all’estero. In relazione a tale specifico profilo pare doversi opinare nel senso per cui la competenza andrà, anche qui, determinata facendo affidamento su quanto previsto dal novello comma 1-bis dell’art. 4 D.lgs. 168/2003. Ciò lo si può affermare sia perché la norma, come veduto, prevede che il foro privilegiato sia destinato ad applicarsi anche nel caso in cui la società con sede all’estero abbia in Italia una sede secondaria con rappresentanza stabile, sia in ogni caso perché a rilevare in casi come questi è sicuramente la parte sostanziale piuttosto quella in senso solo formale (ovverosia il soggetto che compie gli atti del processo in nome e per conto altrui). Del resto, se così non fosse e volesse, pertanto, darsi rilevanza a colui che, in veste di rappresentante, assuma la qualità di parte in senso formale (così escludendosi, in tali casi, l’applicabilità della novella norma in commento) dovrebbe, allora, ritenersi che il foro privilegiato trovi, invece, applicazione nel caso inversamente speculare a quello appena segnalato, vale a dire nel caso in cui ad agire in giudizio in nome e per conto di un soggetto

“domestico” sia, come pure possibile, una società avente sede all’estero nella sua dichiarata qualità di rappresentante volontario dell’attore.

Altra questione sui merita di indugiare è la seguente: se la norma trovi applicazione anche con riferimento a società costituite in Italia in forma di S.r.l. o di S.p.A. ma che, come pure possibile, abbiano trasferito la propria sede statutaria, ad es., in altro Stato membro mantenendo, peraltro, l’applicazione della lex societatis del paese di incorporazione e/o di costituzione (nel caso, l’Italia).

Assai verosimilmente il foro privilegiato parrebbe dover trovare applicazione anche in questi casi;

potendosi, semmai, far qui questione intorno all’effettività o meno di tale trasferimento, e ciò al fine di negare, tra l’altro, che la mera localizzazione all’estero della sede statutaria cui, però, non abbia fatto seguito un effettivo mutamento del luogo in cui la società continua a svolgere (esclusivamente) la sua attività economica possa rilevare ai fini dell’individuazione del giudice competente ex art. 4, comma 1-bis, D.lgs. 168/2003. Specularmente, peraltro, crediamo che la norma non troverà applicazione nei casi in cui di una delle controversie oggettivamente e soggettivamente riconducibili a quelle individuate dall’articolo 3 D.lgs. 168/2003 sia parte una società costituita all’estero ma con sede statutaria (vale a dire, principale) situata in Italia.

6. Con riferimento, da ultimo, alla applicazione del novello foro privilegiato da un punto di vista oggettivo deve osservarsi questo. Abbiamo già detto che, a differenza della precedente versione contenuta nel D.L. 69/2013 e mai entrata in vigore, la previsione di una competenza (doppiamente) speciale per le società con sede all’estero vale solo ed esclusivamente nei casi in cui

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quest’ultima sia parte (nel senso che dinanzi si è tentato di precisare) di una controversia oggettivamente e soggettivamente riconducibile a quelle elencate dall’articolo 3 del D.lgs.

168/2003.

È, quindi, da escludersi che detto foro possa venire in rilievo allorché una società con sede all’estero convenga in giudizio in Italia un soggetto (ivi domiciliato) per far valere nei suoi confronti diritti scaturenti da un accordo di natura parasociale relativo, per esemplificare, ad una GmbH tedesca;

così come è certamente da negare l’applicazione della novella norma in commento nei casi in cui una società con sede all’estero agisca in Italia al fine di ottenere la condanna del convenuto (ivi domiciliato) al pagamento del prezzo pattuito inter partes per la cessione di una partecipazione sociale in una Limited Company by shares di diritto inglese.

In tali casi, invero, ciò che è principalmente da negare non è tanto (o non solo) l’applicazione del foro privilegiato in commento quanto, diversamente ed ancor prima, la riconducibilità oggettiva e soggettiva di tali controversie a quelle previste dalle lettere b) e c) del secondo comma dell’art. 3 D.lgs. 168/2003. Ed infatti pur se dette controversie riguardano il «trasferimento delle partecipazioni sociali», ovvero deducono diritti «in materia di patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall’articolo 2341-bis del codice civile», le stesse non sono tuttavia (direttamente) riguardanti uno dei tipi societari espressamente elencati nella parte iniziale del medesimo secondo comma dell’art. 326.

Simili questioni applicative si pongono, poi, con riferimento alle controversie previste dalla lettera f) del secondo comma dell’art. 3 D.lgs. 168/2003, ossia quelle relative a «contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle società di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento

26 Una eccezione a quanto detto nel testo potrebbe, in ipotesi, darsi nei casi in cui la società costituita all’estero cui il patto parasociale si riferisce o le cui partecipazioni sono oggetto di trasferimento debba considerarsi avere in Italia una

«stabile organizzazione». Ciò perché il secondo comma dell’articolo 3 D.lgs. 168/2003 prevede, appunto, che le sezioni specializzate siano competenti «relativamente […] alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all’estero […] per le cause e i procedimenti […] b) relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali; c) in materia di patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall’articolo 2341-bis del codice civile». Ora, osservato che il riferimento compiuto alla nozione di «stabile organizzazione» non appare perspicuo (posto che detta nozione ha rilievo a fini esclusivamente tributari; cfr. gli articoli 162 e 169 TUIR), potrebbe, però, ritenersi che se rispetto ad una società costituita all’estero si diano i presupposti per l’applicazione di detta disciplina (ovverosia allorché, ad es., la società costituita all’estero abbia istituito in Italia un sede secondaria con rappresentanza stabile; arg. ex art. 25008 c.c.), allora le controversie che pur indirettamente riguardino questi medesimi enti siano da devolvere (qualora, ovviamente, rientranti nel novero di quelle elencate all’articolo 3, comma 2, D.lgs. 168/2003) alle sezioni specializzate.

Può, però, a nostro avviso fondatamente dubitarsi della correttezza (e financo della stessa opportunità) di tale conclusione. Parrebbe, infatti, più congruo ritenere che, semmai si riesca ad individuare un caso in cui ciò sia praticamente possibile, le controversie devolute alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa siano sono quelle di cui alle lettere da a) ad f) del secondo comma dell’articolo 3 D.lgs. 168/2003 che riguardino direttamente ed esclusivamente l’esercizio dell’attività economica compiuta nel territorio dello Stato dalla società costituita all’estero. Un caso in cui ciò potrebbe, effettivamente, verificarsi è quello che verrà analizzata infra nel testo e nelle note.

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temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario».

In relazione a dette controversie può, innanzi tutto, ritenersi che possa venir in rilievo l’applicazione del foro privilegiato di prossima istituzione allorché, ad es., una società costituita e con sede all’estero agisca, nella sua qualità di unica appaltatrice, nei confronti della stazione appaltante per ottenere il pagamento del corrispettivo contrattuale.

In tali casi, infatti, l’applicabilità della lettera f) del secondo comma dell’art. 3 D.lgs. 168/2003 potrebbe fondatamente argomentarsi proprio sulla base del fatto che la disposizione da ultimo richiamata estende, soggettivamente, l’operatività della competenza delle sezioni specializzate alle controversie relative alle «stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all’estero». Diversamente da quanto si è in precedenza ritenuto27, nel caso di appalto pubblico di lavori la cui esecuzione sia affidata ad una società costituita all’estero sembrerebbe per ciò solo ricorrere, assai verosimilmente, una ipotesi di «stabile organizzazione» in Italia dell’appaltatore

“estero”28 alla quale sarebbe, invero, direttamente inerente la controversia avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo.

In ogni caso, la ritenuta applicabilità del foro privilegiato di prossima istituzione anche con riferimento a dette controversie pone, evidentemente, il problema del necessario coordinamento con quanto previsto dall’articolo 25 in tema di foro erariale. Ammessa, infatti, la ricorrenza di casi in cui si dia contestuale applicazione a quanto previsto dall’articolo 3, comma secondo, lett. f) e dall’articolo 4, comma 1-bis, D.lgs. 168/2003, ciò potrà condurre, in relazione a controversie in cui è per definizione parte la pubblica amministrazione, all’individuazione di un giudice territorialmente competente diverso da quello individuato ex art. 25 c.p.c.. Ed infatti, in caso di contenzioso puramente “domestico” l’applicazione dell’articolo 4, comma 1, D.lgs. 168/2003 e dell’art. 25 c.p.c. porterebbe alla individuazione del medesimo giudice territorialmente competente, vale a dire il Tribunale di Firenze. Qualora, invece, per il fatto che della controversia sia parte una società con sede all’estero29 si dia applicazione del novello comma 1-bis dell’articolo 4 di prossima istituzione, ad essere competente sarà, nel caso delineato in nota, il Tribunale di Roma. Nella

“originaria” versione della norma contenuta nel D.L. 69/2013 (v. supra) era espressamente previsto che il foro per le società con sede all’estero non potesse trovare applicazione, tra l’altro, in relazione alle controversie di cui all’art. 25 c.p.c.. La mancata riproduzione nell’attuale (sebbene di prossima introduzione, v. supra) formulazione della norma di tale previsione e la circostanza per cui, come sopra visto, la norma stessa oggi richiami (puramente e semplicemente) le controversie di cui all’articolo 3 D.lgs. 168/2003 sembrerebbero dover condurre alla conclusione per cui a prevalere

27 V. la nota precedente.

28 V., infatti, gli artt. 162 e 169 TUIR .

29 Si faccia il caso, ad es., di un contratto pubblico di lavori concluso e da eseguirsi a Prato da una GmbH tedesca. Deve escludersi, peraltro, che si possa dare applicazione al novello foro privilegiato qualora, in relazione ad una controversia ex art. 3, comma 2, lett. f), D.lgs. 168/2003, agisca in giudizio una società con sede in Italia anche nella sua qualità di mandataria con rappresentanza di una società con sede all’estero che partecipi al raggruppamento temporaneo di imprese cui è stata affidata l’esecuzione dell’appalto.

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