• Non ci sono risultati.

Comune di Certaldo (C.F

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Comune di Certaldo (C.F"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

Convenzione fra i Comuni di Certaldo e San Gimignano per l’effettuazione del servizio di trasporto scolastico per gli alunni residenti nel Comune di San Gimignano frequentanti le scuole dell’infanzia e dell’obbligo di Certaldo e per il pagamento della differenza prevista per le agevolazioni concesse sui servizi scolastici.

L’anno 2019 in questo giorno ________ del mese di __________, nella residenza municipale di __________________;

fra le parti:

- Comune di Certaldo (C.F. 01310860489), rappresentato dal Responsabile di P.O. del Settore Servizi alla Persona Dott.ssa Cinzia Salvadori, nata a Vinci il 09.08.1970, la quale interviene nel presente atto in esclusiva rappresentanza ed interesse dell’ente medesimo, appositamente designato con Decreto Sindacale n. ________________;

- Comune di San Gimignano (C.F. 00102500527), rappresentato dal Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona Dott. ______________, nato a ________ il __________, il quale interviene nel presente atto in esclusiva rappresentanza ed interesse dell’ente medesimo, appositamente designato con Decreto Sindacale n. ________________;

PREMESSO CHE:

- l’art. 83 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i) dispone che il servizio di trasporto scolastico sia svolto solo per i residenti nel territorio del Comune al cui nome sono immatricolati gli scuolabus;

- il D.M. 31/01/1997, all’art. 3, stabilisce che possono essere utilizzati tali scuolabus anche per effettuare il servizio a favore di bambini ed alunni abitanti in Comuni diversi da quello dove ha sede la scuola, a condizione che i rapporti fra gli Enti locali interessati siano regolati da apposito atto approvato dai rispettivi Consigli Comunali, come previsto dal D.Lgs. n. 267/2000;

- per poter svolgere regolarmente il servizio per gli alunni residenti a Badia a Elmi/Canonica (Comune di San Gimignano) frequentanti le scuole dell’infanzia e dell’obbligo del Comune di Certaldo, in ragione della loro residenza nelle immediate vicinanze di quest’ultimo Comune, è necessario stipulare apposita convenzione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

Il Comune di Certaldo effettua il servizio di trasporto scolastico con destinazione scuole dell’infanzia, scuole primarie e scuola secondaria di 1° grado di Certaldo per gli alunni residenti nella zona di Badia a Elmi/Canonica, posta nel Comune di San Gimignano, che optano per suddette scuole.

Il Comune di Certaldo effettua il servizio di trasporto scolastico utilizzando personale e mezzi propri o attraverso il servizio pubblico integrato, sia all’interno che all’esterno del rispettivo territorio, ai sensi del D.M. 31/01/1997, nelle forme stabilite annualmente nel programma di organizzazione del servizio.

Art. 3

Il trasporto sarà effettuato per tutti i ragazzi residenti nella zona di Badia a Elmi/Canonica che richiedano l’iscrizione al servizio, nei tempi e modi stabiliti dal Comune di Certaldo.

Il Comune di Certaldo fornirà un elenco nominativo degli alunni residenti nel Comune di San Gimignano che usufruiscono del suddetto servizio.

Art. 4

Il calcolo annuale della spesa posta a carico del Comune di San Gimignano, che beneficia del servizio, è effettuato con gli elementi numerici e di spesa ricavati dal bilancio del Comune di Certaldo; la spesa viene

(2)

calcolata in base alle percorrenze chilometriche medie. Annualmente tale quota sarà rivista e aggiornata solo in caso di scostamento che abbia rilevanza giustificata, previa comunicazione da inviare al Comune di San Gimignano entro il 30 giugno, relativamente all’anno scolastico successivo.

Art. 5

Il Comune di Certaldo provvederà a percepire la contribuzione posta a carico dell'utenza direttamente dagli utenti residenti nel Comune di San Gimignano nella misura intera fissata per i propri cittadini, salvo quanto previsto all’art. 10 della presente convenzione.

Il predetto importo costituisce anticipazione della somma finale dovuta per il servizio al Comune di Certaldo e sarà portata in detrazione nel computo del saldo, alla fine dell’anno scolastico.

Art. 6

Per ciascun anno scolastico, la spesa posta a carico del Comune di San Gimignano è calcolata in € 10.000,00 compresa IVA 10%, tenuto presente del costo medio per Km, del numero medio di giorni in cui sarà effettuato il servizio e della percorrenza media giornaliera.

Art. 7

Il Comune di San Gimignano provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto per il servizio svolto dal Comune di Certaldo alla fine dell’anno scolastico interessato, dietro presentazione di regolare fattura e previa detrazione degli importi già introitati da quest’ultimo per le quote a carico dell’utenza.

Art. 8

Al Comune di Certaldo, titolare del servizio di trasporto scolastico per gli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia e dell’obbligo poste nel proprio territorio, fanno carico tutte le responsabilità connesse alla gestione del servizio.

Art. 9

Oltre al trasporto, gli alunni residenti nel Comune di San Gimignano, possono usufruire del servizio di refezione scolastica acquistando i relativi “buoni” presso il Comune di Certaldo (erogatore del servizio) nella misura intera fissata per i cittadini di tale Comune, salvo quanto previsto all’art. 10 della presente convenzione.

Art. 10

Le famiglie degli alunni residenti a San Gimignano iscritti nelle scuole di Certaldo, per cui concorrono le condizioni per avere diritto ad agevolazioni sulle quote di contribuzione dei servizi di trasporto e refezione scolastica, dovranno inoltrare specifica domanda al Comune di Certaldo, ente erogatore dei servizi stessi, il quale, secondo i criteri previsti dal Regolamento comunale per le agevolazioni applicate ai propri cittadini, concederà quanto richiesto se spettante. Il Comune di San Gimignano provvederà al pagamento della differenza dovuta.

Art. 11

La presente convenzione è valida dall’anno scolastico 2019-2020 all’anno scolastico 2022-2023.

Le parti potranno risolvere anticipatamente la convenzione entro il 31 luglio di ogni anno previa comunicazione da inviare con PEC.

La convenzione decade in presenza di disposizioni legislative che modifichino la vigente normativa in materia.

Riferimenti

Documenti correlati

23585 è stato presentato dal Gruppo Tosco Marmi di cui fanno parte le Società: Tosco Costruzioni srl, Tosco Marmi spa e Oria- Ossola Recuperi Immobiliari ed Ambientali srl, il

- che, a tale fine, i Comuni di Certaldo, Gambassi Terme e San Gimignano, sono venuti nella determinazione di avviare una fase di confronto e di stimolo nei

Premesso che ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le Province e i Comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica

Accertato che a seguito delle presenti variazioni di bilancio le previsioni 2017-2019, i saldi finanziari valevoli ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di San Gimignano composto dalla sottoscritta Dr.ssa Carla Camarri, nominata con deliberazione C.C. 190, come risulta

Accertato che a seguito delle presenti variazioni di bilancio le previsioni 2017-2019, i saldi finanziari valevoli ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica

Premesso che ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le Province e i Comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica

Premesso che ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le Province e i Comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica