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Se debba concedersi il riposo compensativo “d’ufficio&#34

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Richiesta di autorizzazione ferie.

(Risposta a quesito del 5 ottobre 2016)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 5 ottobre 2016, ha adottato la seguente delibera:

“vista la nota n. 433 del 9 marzo 2016 del Presidente del Tribunale di … avente ad oggetto:

“richiesta di autorizzazione a godere di n. 2 giorni di ferie da parte della dott.ssa …”.

osserva:

Nella nota n. 433/2016 il Presidente del Tribunale di … ha evidenziato come in data 9 febbraio 2016 la dott.ssa …, magistrato con funzioni di gip/gup, ha presentato istanza diretta a godere di due giornate di ferie, allo scopo di recuperare il lavoro prestato nelle giornate festive del 25 e 26 dicembre scorsi.

In relazione a tale istanza il Presidente del Tribunale ha posto i seguenti quesiti:

1. Se ed in quale misura debba autorizzarsi il riposo compensativo in caso di impegno che non copra l'intera giornata lavorativa ma solo una parte di essa (pur tenuto conto della particolarità della funzione, non legata ad un preciso orario di lavoro);

2. Se debba concedersi il riposo compensativo “d’ufficio" quando il magistrato abbia comunicato ai capo ufficio l’impegno festivo ma non abbia chiesto di fruirne in specifici giorni prossimi a quello della prestazione dell’attività;

3. In caso di risposta negativa al precedente quesito - se, cioè, il riposo compensativo possa essere concesso solo a domanda - dopo quanto tempo il magistrato decada dal relativo diritto;

4 Se possa operare per i gip/gup la prescrizione indicata per il P.M. nella risposta a quesito 21 ottobre 2015 e, quindi, il riposo compensativo possa essere effettuato in giornate feriali nelle quali non è prevista turnazione o impegno d’udienza del magistrato istante;

5. Se debba concedersi il riposo compensativo anche nel caso in cui il magistrato abbia svolto in giorno festivo attività differibili, nel senso che avrebbero potuto svolgersi nei successivi giorni feriali senza pregiudizio.

Come già osservato da questo Consiglio nella risposta ad un quesito in data 9 settembre 2015, l’attività del personale di magistratura nello svolgimento delle funzioni giurisdizionali, a differenza della gran parte delle altre categorie del personale pubblico, non è sottoposta - proprio in ragione della particolare natura dell’attività prestata - ad una rigida predeterminazione dell’orario di lavoro.

Si tratta, del resto, di una funzione - quella giurisdizionale - che viene svolta in posizione di autonomia ed indipendenza e, quindi, la previsione di un orario di lavoro predeterminato appare non solo poco funzionale alle esigenze del servizio ma anche pregiudizievole e limitativa per le modalità, quanto mai varie in relazione alle specifiche funzioni adempiute, di svolgimento concreto della funzione giurisdizionale. La prestazione lavorativa del magistrato, del resto, non può ritenersi esaurita nel compimento delle attività per così dire esterne (partecipazione alle udienze e alle camere di consiglio, compimento delle indagini preliminari), per le quali sono previsti orari predeterminati, ma comporta anche lo svolgimento di attività di aggiornamento professionale, di studio e di redazione dei provvedimenti che si svolgono al di fuori di qualsiasi predeterminazione di orario e, normalmente, fuori dalle sedi giudiziarie. Collegata a questa indicazione, inoltre, è pure quella secondo cui il magistrato non ha l'obbligo di presenza in ufficio quando tale presenza non sia necessaria alla funzionalità del servizio giudiziario. In tale prospettiva il Consiglio ha già escluso un diritto dei magistrati (in ispecie la questione si è posta con riguardo ai turni per i pubblici ministeri) ad un riposo compensativo nel caso di prestazione fornita in giorno festivo, nonché - in una prospettiva più generale - lo stessa articolazione di un diritto ad un giorno di riposo settimanale.

Si è quindi ritenuto inapplicabile per i magistrati la disciplina generale del pubblico impiego contenuta nell'art. 35 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 10, secondo il quale “l'impiegato ha diritto ad un giorno di riposo settimanale che, di regola, deve coincidere con la domenica ... Qualora per esigenze dell'amministrazione l'impiegato debba prestare servizio in un giorno riconosciuto festivo

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egli ha diritto di astenersi dal lavoro in un altro giorno feriale stabilito dall'amministrazione”;

resta, invero, salva l’applicazione diretta dell’art. 36 della Costituzione, ma, anche in questo caso secondo i criteri delineati dalla Corte costituzionale per i dirigenti, con esclusione, quindi, di ogni automatismo nell'applicazione del principio del riposo settimanale e di quello conseguente del riposo compensativo. Sempre nella citata risposta si è osservato come il Consiglio ha già ritenuto con orientamento risalente ma consolidato, di riversare le esigenze correlate sull’evidente necessità di recuperare le energie biopsichiche e la partecipazione alle comuni forme di vita familiare e sociale sull’organizzazione del lavoro dell’ufficio, che debbono prevedere, per i magistrati che svolgono lavoro notturno e festivo, che sia prevista, per le giornate successive “una organizzazione del lavoro, secondo le contingenti esigenze degli uffici, che consenta di usufruire dell’indispensabile riposo”.

Anche la recente risoluzione del 20 aprile 2016 si pone in tale prospettiva, stabilendo che i magistrati che svolgono turni festivi e notturni potranno beneficiare di un periodo di assenza dall'ufficio, immediatamente finito il turno ed i suoi eventuali adempimenti o, su loro richiesta, successivamente, concordandolo con il dirigente.

E’ quindi da escludere un diritto del magistrato che abbia svolto un turno festivo ovvero notturno ad un riposo compensativo ai sensi dell’art. 35 del DRP n. 10/1957. Il magistrato potrà tuttavia godere di un’organizzazione del lavoro che consenta di fruire dell’indispensabile riposo in modo da essere assente dall’ufficio terminato il turno (e gli adempimenti connessi). Ne consegue che tale riposo debba essere rapportato al carico del turno sostenuto, senza quindi alcun automatismo. Deve quindi essere richiesto dall’interessato, non potendo quindi essere disposto d’ufficio – neanche quando il magistrato abbia comunicato al capo ufficio l’impegno festivo ma non abbia chiesto di fruirne in specifici giorni prossimi a quello della prestazione dell’attività. Considerato che viene in rilievo il recupero dell’energie psicofisiche sostenute durante il turno, il magistrato deve farne richiesta in corrispondenza del turno espletato o comunque in tempo utile per il recupero delle energie connesse al turno.

Per quanto attiene poi all’individuazione dei giorni di recupero dei turni festivi e notturni, con la risposta del 21 ottobre 2015 ad un quesito relativo al recupero da parte del PM, questo Consiglio aveva osservato come il recupero va fruito, tenuto conto delle esigenze organizzative dell’ufficio e previa comunicazione verbale al dirigente dell’ufficio, in un giorno il più possibile vicino a quello in cui si sono esauriti i successivi adempimenti procedurali connessi al turno, in considerazione della ratio di “recupero”. Identica appare la ratio del recupero anche nel caso di magistrati con funzioni giudicanti, potendo quindi il riposo essere effettuato in giornate in cui non è prevista turnazione ovvero impegno di udienza, dovendo in ogni caso le esigenze del riposo essere correlate alle esigenze di funzionalità dell’ufficio.

Infine, deve ritenersi che il recupero debba essere concesso in relazione alle attività strettamente connesse al turno e quindi non attenga a quelle attività che possano essere svolte senza pregiudizio nei successivi giorni feriali.

Tanto premesso

delibera di rispondere al quesito nei termini di cui in parte motiva.”

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