• Non ci sono risultati.

(Risposta a quesito del 27 luglio 2011)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "(Risposta a quesito del 27 luglio 2011)"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

Fruizione di ferie non godute.

(Risposta a quesito del 27 luglio 2011)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 27 luglio 2011, ha adottato la seguente delibera:

“- vista la nota in data 28 settembre 2010 del Presidente della Corte di appello di … di trasmissione del quesito formulato dal Presidente del Tribunale di … in data 12 agosto 2010 avente ad oggetto l’istanza di concessione di ferie per anni precedenti avanzata dal dott. …, magistrato in servizio presso il Tribunale di …;

- osservato che il quesito posto dal Presidente della Corte di appello di … trova risposta nella circolare ricognitiva sulla modalità di godimento delle ferie adottata dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 21 aprile 2011, che, al capo 2, dispone che “I dirigenti degli uffici giudiziari, qualora per ragioni di servizio non sia possibile quanto previsto al capo n. 1 (cfr.

fruizione delle ferie durante il periodo feriale fissato al principio di ogni anno ai sensi dell’art. 90 R.D. 12/1941), devono disporre una diversa distribuzione del periodo di congedo durante l’anno, con possibilità di recupero delle ferie non godute nel primo semestre dell’anno successivo…Il diritto alle ferie è irrinunciabile, di talchè il dirigente dell’ufficio deve assicurare che i magistrati, i quali non abbiano potuto godere delle stesse nel periodo indicato al capo 1 per inderogabili esigenze di servizio, possano usufruirne entro il primo semestre dell’anno successivo. Trattandosi di diritto irrinunciabile, peraltro, l’amministrazione ha l’obbligo di consentire il godimento delle ferie anche se il dipendente non ne faccia domanda, pure in considerazione del fatto che il personale magistratuale non ha diritto alla monetizzazione del congedo non fruito, se non in caso di cessazione del rapporto di lavoro”;

- ritenuto che nel caso in esame il magistrato interessato, essendo stato collocato in riposo per anzianità con delibera consiliare in data 29 novembre 2010, può azionare la procedura del congedo non fruito;

delibera

di rispondere al quesito posto dal Presidente della Corte di appello di … nel senso che il dott. …, magistrato collocato in riposo per anzianità in data 29 novembre 2010, può azionare la procedura per la monetizzazione del congedo non fruito.”

Riferimenti

Documenti correlati

143 della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2017-2019 vada inteso nel senso che il dirigente

- considerato che è emersa la ulteriore scopertura di un posto di consigliere della Corte di Appello di Salerno, e che lo stesso riguarda il settore penale, come indicato

18/2020, non configurano un’incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta, tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa (presupposto

La rilevata scomparsa dell'autonomia della Corte di assise rispetto alle altre articolazioni interne dell'ufficio giudiziario ha consentito al Consiglio superiore di

37 legge 111/2011, che consentono la possibilità di un tirocinio presso gli uffici, di durata sino ad un anno, sostitutivo dei percorsi formativi dell’ente

- vista la nota in data 26 marzo 2003 del Presidente della Corte di appello di ….., informato nella stessa data dal Presidente del Tribunale di …….., con cui comunica che,

90 Ordinamento giudiziario e che, qualora ciò non sia possibile per ragioni di servizio, spetta ai Capi degli uffici disporre per una diversa distribuzione del periodo di

" Premesso che con nota in data 20 luglio 2017 il Presidente del Tribunale di … ha formulato un quesito chiedendo di conoscere se, con riguardo alle