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Documento di consultazione n. 5/2018

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Academic year: 2022

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Documento di consultazione n. 5/2018

SCHEMA DI REGOLAMENTO IVASS RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA DI CUI AL TITOLO IX (DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE) E ALL’ARTICOLO 191 (POTERE REGOLAMENTARE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

Legenda

Nella riga “Commentatore” i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione (anche in forma abbreviata).

Nella riga “Osservazioni generali” i singoli soggetti potranno inserire commenti di carattere generale.

Nelle colonne “Articolo” e “Comma” andranno inseriti, rispettivamente, l’articolo e il comma cui si riferisce l’osservazione e la proposta di modifica.

Nella colonna “Osservazioni e proposte” andranno inserite le osservazioni specifiche e le proposte di modifica.

Commentatore Associazione Internazionale Intermediari Assicurativi e Riassicurativi - ASSOINTERMEDIARI

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Osservazioni generali

In tema di osservazioni generali si nota come il regolamento diventi via via più complesso a tutto svantaggio della facilità di applicazione e comprensione creando maggiori casi di incorretta applicazione in buona fede da parte dei soggetti vigilati se non addirittura la creazione di cavilli utilizzabili dai soggetti vigilati più grossi e che quindi dispongono di mezzi economici atti a dimostrare la corretta applicazione del regolamento anche ove per loro stessa scelta effettuano una forzatura. Il risultato di Leggi e Regolamenti troppo complicate oltre alla inapplicabilità pratica è anche la disugaglianza dei soggetti vigilati che possono, se grossi e dotati di mezzi economici rilevanti decidere intepretazioni di parte delle norme complicate potendo sopportare il peso delle sanzioni ovvero il contezionso relativo.

In questo scenario solleviamo perplessità circa la necessità di introdurre una nuova sezione del RUI quando invece si potevano unificare tutte le sezioni prendendo spunto dalla normativa europea e dall’esigenza pratica di creare il nuovo organismo di registrazione degli intermediari assicurativi. Una volta abilitati all’intermediazione assicurativa gli Intermediari potrebbero effettuare qualsiasi tipo di attività di intermediazione senza doversi spostare o addirittura iscrivere a più sezioni dell’RUI.

L’abilitazione all’intermediazione assicurativa dovrebbe riguardare solo i soggetti responsabili mentre i soggetti che dipendono dai responsabili operano, come nella maggior parte dei paesi Europei senza la necessità di un’iscrizione al RUI. Il minor numero di iscritti renderebbe più facile l’opera di vigilanza e maggiore l’autogoverno degli Intermediari in un libero mercato.

La semplificazione inoltre sarebbe utile a creare nuova occupazione mentre la complicazione e la conseguente necessità di aggregazione degli intermediari per far fronte agli adempimenti complicati produce disoccupati dei quali il nostro Paese non ha certamente bisogno.

Articolo Comma Osservazioni e proposte

9 1 L’obbligo per l’intermediario assicurativo di dotarsi di firma elettronica qualificata e l’assenza di qualsiasi alternativa risulta di difficile accettazione posto che per l’esecizio dell’attività di intermediazione Assicurativa il Legislatore non ha posto, fra i tanti obblighi, quello di dotarsi di firma digitale qualificata. Inoltre l’Autorità di Vigilanza può offrire maggiore occupazione a soggetti che possano verificare le domande anche in formato cartaceo per coloro i quali avranno impossibilità tecnica a firmare digitalmente le istanze. L’obbligo di inoltrare

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unicamente via invio telematico con firma digitale qualificata può costituire una violazione dei diritti del soggetto obbligato e rappresenta un inutile maggior rischio di sanzioni o disservizi. Come in tutti gli altri settori regolamentati in Europa, l’opzione digitale deve essere certamente raccomandata e consigliata in termini di maggior efficienza ma non resa come unico metodo di comunicazione alla quale invece deve essere affiancata la comunicazione cartacea in alternativa ed a scelta dell’istante.

Inoltre nel caso di invio telematico occorre che IVASS si doti di sistema di accettazione e conferma accettazione simile a quello utilizzato dall’Agenzia delle Entrate che fornisce, a differenza dell’attuale sistema IVASS, immediato riscontro circa l’istanza digitale inviata e ricevuta di accettazione e conformità in tempi molto rapidi.

Altrimenti il rischio di problemi tecnici come quelli occorsi il 5.2.2018 possono causare non solo danni agli intermediari e quindi poi alla stessa Autorità di Vigilanza ma soprattutto disorientare i consumatori con informazioni pubbliche non corrette e viziate da problemi tecnici di comunicazione.

Si richiede quindi la riformulazione dell’Art. 9 come segue:

Art. 9 (adempimenti per la gestione del Registro)

1. I richiedendi sono invitati a dotarsi della firma elettronica di cui all’articolo 2, comma 1, lettera r) ai fini della presentazione all’IVASS:….

Testo invariato rispetto all’attuale.

2. Per la sottoscrizione delle domande e delle comunicazioni di cui al comma 1, sono invitati a dotarsi della firma elettronica di cui all’art. 2. comma 1 lettera r):

testo invariato

3. Le domande e le comunicazioni di cui al comma 1, sono redatte in preferenza su modello elettronico disponibile sul sito dell’IVASS, iviato a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo istanze.rui@pec.ivass.it 4. In alternativa all’uso di firma elettronica di cui all’articolo 2 comma 1 lettera r), I richiedenti possono inviare comunicazioni cartacee a mezzo posta raccomandata. Si intende eslcusa la consegna a mano dei documenti e delle istanze.

Art. 11 Lettera a) La frase … ovvero a negligenze, errori professionali ed infedeltà dei suoi dipendenti …. dovrebbe essere sostituita con la frase “… ovvero negligenze, errori professionali e dolo dei suoi dipendenti…..” Infatti la parola “infedeltà”

configura il danno causato dal dipendente o collaboratore all’intermediario e non al cliente/consumatore. Di fatto

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nel Meracato Assicurativo nel ramo 13 non esiste la possibilità di assicurare i danni all’assicurato/intermediario/contraente che vengono invece coperti dal ramo 9 appunto con la polizza infedeltà che risarcisce non il terzo ma il contraente.

Non si tratta di una innovazione della norma solo della presa d’atto che il termine infedeltà nella frase viene interpretato con la parola dolo nella prassi comune nel ramo 13 quindi si tratta di un semplice problema di terminologia che al momento rischia di porre come non conformi tutte le polizze obbligatorie per Intermediari disponibili in Italia.

Art. 26 Comma 1 L’iscrizione dei soggetti in sezione F (persone fisiche) dovrebbe poter avvenire anche ad opera di soggetti registrati in lettera A (Agenti) e B (Broker) del RUI. L’attuale formulazione limita l’incarico a soli mandati ricevuti da imprese di assicurazioni ma ovviamente in un libero Mercato saranno di più gli Agenti a sviluppare questo tipo di collaborazioni e, anche se in misura minore anche i Broker.

Occorrerebbe quindi modificare il primo comma come segue:

...su incarico di una o più imprese di assicurazioni ovvero di soggetti iscritti al RUI alla lettera A o B, devono:

….

Art. 27 Comma 1 L’iscrizione dei soggetti in sezione F (persone giuridiche) dovrebbe poter avvenire anche ad opera di soggetti registrati in lettera A (Agenti) e B (Broker) del RUI. L’attuale formulazione limita l’incarico a soli mandati ricevuti da imprese di assicurazioni ma ovviamente in un libero Mercato saranno di più gli Agenti a sviluppare questo tipo di collaborazioni e, anche se in misura minore anche i Broker.

Occorrerebbe quindi modificare il primo comma come segue:

...su incarico di una o più imprese di assicurazioni ovvero di soggetti iscritti al RUI alla lettera A o B, devono:

….

Art. 33 Comma 4

In uno spirito di collaborazione occorrerebbe rendere il principio che segue valido nel regolamento.

Qualora la comunicazione della cessazione si riferisca a fatti non documentabili da data certa (cessazione di contratto

senza data certa ovvero altri provvedimenti senza data certa) non si darà luogo all’applicazione dellla sanzione prevista

in caso di ritardo nella comunicazione se il ritardo della stessa sia desumibile solo dalla comunicazione

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dell’intermediario e non provato da alcun documento con data certa. In questi casi in luogo di procedere alla sanzione si provvederà a considerare la data di comunicazione come la data di cessazione ove questa risulti erroneamente indicata.

Art. 44 Comma 4 Tale obbligo ha finalità nobili ma a livello pratico dovrebbe essere sostituito da un sistema di verifica della corretta stipula dell’assicurazione e dell’assolvimento degli obblighi formativi non basato su autocertificazione.

Infatti la norma ha come scopo di verificare il puntuale adempimento degli obblighi assicurativi e formativi in capo al soggetto obbligato. Richiedere una autocertificazione non risolve il problema e crea un ulteriore adempimento soggetto a sanzioni.

La soluzione può essere rappresentantata per la polizza da comunicazione effettuata dalle Imprese di Assicurazioni che hanno stipulato il contratto per l’intermeriario.

Per la formazione in modo analogo con invio di comunicazione da parte dell’ente di formazione o associazione che ha effettuato la formazione

Art. 44 Comma 5 Ove la norma di cui al comma 4 fosse lasciata invariata, occorre, vista l’esperienza del 2018, modificare questo comma come segue:

“Decorsi 90 giornidal termine di cui al comma 4, gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F del Registro che non abbiano effettuato la comunicazione ricevono un sollecito a mezzo Posta Elettronica Certificata da parte di IVASS e trascorsi inutilmente 45 giorni senza che l’iscritto abbia effettuato l’invio, lo pongono in stato di inoperativo inviando una ulteriore comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata.”

Il motivo di tanta cautela sta nel fatto che l’inserimento in posizione di inoperativo pone in atto un serie di notevoli problemi nei confronti dei consumatori. Infatti la posizione di inoperativo rende nulla la copertura assicurativa dell’attività svolta dopo la dichiarzione di inoperatività e quindi tale situazione deve essere opportunamente notificata all’interessato consentendo allo stesso di adempiere e non di essere vittima incolpevole di problema tecnico nella trasmissione, come si è purtroppo verificato nel 2018. Infine la posizione di inoperativo non giustificata pone l’Autorità di Vigilanza a rischio di responsabilità derivanti ad esempio dalla cancellazione di uno o più mandati in seguito alla autorevole indicazione dello stato di inoperatività che potrebbe non essere sanata neppure in seguito alla successiva correzione dello stato.

Art. 53 Per tutela del consumatore e necessità di evitare qualsiasi possibile conflitto di interessi, occorrerebbe vietare alle Imprese di Assicurazioni di acquisire la maggioranza, anche attraverso società fiduciarie, di Intermediari

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Assicurativi. Allo stato risultano alcuni operatori iscritti che sono di diretta proprietà di un’impresa di assicurazioni e questo fatto, attualmente consentito, non favorisce la trasparenza e la libera concorrenza in quanto tali intermediari possono esercitare sui clienti o sugli altri collaboratori pressioni commerciali o economiche tali da creare turbativa al libero mercato.

L’impresa di Assicurazioni che desidera distribuire i propri prodotti o quelli di una impresa concorrente potrà farlo mediante accordi ufficiali e non tramite intermediari assicurativi non facilmente indentificabili da parte del consumatore come emanazione della stessa impresa.

Si ipotizza l’inserimento del comma 3 come segue:

3. L’attività di intermediazione Assicurativa svolta sottoforma di persona giuridica non è consentita alle persone giuridiche partecipate anche attraverso società fiduciarie, da imprese di Assicurazioni o Riassicurazioni o dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo. Le società che si trovino in tale situazione hanno 270 giorni di tempo per poter regolarizzare la loro posizione mediante la vendita della partecipazione detenuta.

Art. 89 4 e 5 L’aggiornamento professionale svolto con le modalità di cui all’art. 91 (formazione a distanza) offre decisamente meno possibilità di apprendimento di quello svolto in aula da docenti preparati e somministrato da enti di qualità.

Occorre quindi premiare i soggetti che si sforzano e fanno l’investimento di andare ai corsi in aula che sono gli unici che garantiscono un sicuro apprendimento se frequentati.

Sebbene sia auspicabile una formazione maggiore risulta ovviamete ingiusto lasciare gli stessi termini di formazione sia con tecniche a distanza che in aula.

Occorre quindi rendere la normativa più consona alla finalità di tutela del consumatore introducendo un obbligo formativo differenziato e applicare le ore di formazione richieste dall’Unione Europea (15 annue).

Modifica comma 4

4. L’aggiornamento professionale consiste nella partecipazione a corsi di durata non inferiore a 15 (quindici) ore annuali svolti in aula oppure 30 (trenta) ore annuali svolte con le modalità equivalenti di cui all’articolo 91.

5. abrogato.

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Art. 110 1 L’entrata in vigore deve tenere conto del tempo necessario alla pubblicità dei relativi provvedimenti e del periodo di pausa normalmente nel mese di Agosto. A nostro avviso l’entrata in vigore non può essere prima del

31.12.2018 a patto che le pubblicazioni avvengano nei tempi tecnici minimi.

Art. 110 2 Per l’entrata in vigore occore fornire 90 giorni di tempo quindi la data dovrebbe essere a nostro avviso il 31.3.2019

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