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IL TRIBUNALE DI SIRACUSA

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N. R.G. 6384/2019

IL TRIBUNALE DI SIRACUSA

SEZIONE PRIMA CIVILE –SETTORE PROCEDURE CONCORSUALI

Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Antonio Ali’ Presidente

dott. Federico Maida Giudice Relatore

dott. Nicoletta Rusconi Giudice

sul reclamo ex art. 12, comma 2, l. n. 3/2012 l. fall. iscritto al n. r.g. 6384/2019

PRESENTATO DA

, (C.F. 00348170101), con il ministero dell’avvocato Vincenzo FAZZINO;

RECLAMANTE CONTRO

, con il ministero dell’avvocato Virginia AMENTA;

RESISTENTE

avverso il provvedimento di omologa del piano del consumatore emesso dal Giudice designato, dott. Sebastiano Cassaniti, in data 18/11/2019 e comunicato in data 10/12/2019;

udita la relazione del giudice designato, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato il 19/12/2019, ha presentato reclamo al Tribunale ex art. 12, comma 2, l. n. 3/2012 avverso il decreto emarginato in epigrafe, con il quale è stata concessa l’omologa del piano del consumatore

presentato da .

Il Giudice designato per la procedura di composizione della crisi ha ritenuto il piano ammissibile – superando i rilievi formulati in proposito dal creditore odierno reclamante – e, valutata la meritevolezza del debitore, ha respinto l’opposizione proposta dal medesimo creditore, omologando il piano.

In sede di reclamo il creditore ricorrente chiedeva la revoca del decreto impugnato per i seguenti motivi:

1) violazione dell’art. 5 n. 2 l. n. 891/1986, il quale dispone che “in caso di impossibilità di adempiere alle residue obbligazioni derivanti dal mutuo, il

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mutuatario è tenuto ad alienare l’immobile o la quota di sua proprietà alla Direzione Generale degli Istituti di previdenza del Ministero del Tesoro. In tale caso il mutuatario può richiedere che l’immobile gli venga concesso in locazione ai sensi della legge 27 luglio 1978 n.392”, in ragione della provenienza pubblica (Cassa Depositi e Prestiti) dei fondi utilizzati dall’istituto di credito per erogare il mutuo;

2) Erronea determinazione, da parte dell’OCC, del valore del bene immobile su cui insiste la garanzia ipotecaria che assiste il credito dell’odierno reclamante;

3) Erronea quantificazione del credito in seno al piano e alla relazione particolareggiata dell’OCC;

4) Erronea individuazione degli importi cui si estende la garanzia ipotecaria;

5) Assenza del requisito della meritevolezza in capo al debitore;

6) Possibilità per il creditore di ottenere, in caso di liquidazione del patrimonio, una soddisfazione maggiore di quella derivante dall’esecuzione del piano.

Il resistente si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del reclamo.

Preliminarmente, eccepiva l’improcedibilità del reclamo per intervenuta decadenza, essendo stato il ricorso depositato oltre il termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato. Nel merito, contestava gli assunti posti a fondamento del reclamo.

Sentite le parti in camera di consiglio all’udienza del 21/01/2020, il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione.

***************************************

Preliminarmente rileva il Collegio la tardività del reclamo atteso che il ricorso risulta depositato in data 19/12/2019, e dunque oltre il termine di dieci giorni dalla comunicazione del decreto reclamato, avvenuta il 4/12/2020.

Mette conto rilevare che, in virtù del combinato disposto degli artt. 12bis, comma 5, e 10 comma 2, l. n. 3/2012, il rinvio alla disciplina di cui agli artt. 737 e ss., – e, segnatamente, all’art. 739 c.p.c., per quanto concerne il reclamo avverso il decreto di omologa – opera solo nei limiti in cui risulti compatibile con le norme che presiedono alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, che assumono, pertanto, carattere di specialità rispetto alla regolamentazione generale dei procedimenti in camera di consiglio dettata dal codice di rito.

Con tale riserva di compatibilità, dunque, la scelta del legislatore non è stata quella di fare un rinvio puro e semplice alla disciplina del procedimento camerale, bensì quella di fare salva la normativa speciale dettata in tema di sovraindebitamento, con la conseguenza che l’interprete non può, meccanicamente, applicare le norme di cui agli artt. 737 e ss., ma è chiamato a verificare, di volta in volta, se l’applicazione di tale disciplina sia compatibile con la struttura e la natura dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento.

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Sotto tale profilo, deve osservarsi che l’art. 739 c.p.c. – modellato sui procedimenti di volontaria giurisdizione – stabilisce che il reclamo debba essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla “comunicazione del decreto”

se è dato nei confronti di una sola parte, e dalla “notificazione del decreto”, se è dato nei confronti di più parti, come nel caso di specie.

Orbene, tale previsione, nella parte in cui stabilisce, quale dies a quo per la decorrenza del termine per il reclamo, la notificazione del decreto ad istanza delle parti, appare, a questo Collegio, incompatibile con la struttura deformalizzata e atipica dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinati dalla l. n. 3/2012, laddove, in considerazione delle esigenze di celerità che connotano tali procedure, sono previste forme speciali e semplificate di pubblicazione del provvedimento (essendo rimessa al Giudice l’individuazione di

“una forma idonea di pubblicità” del provvedimento – cfr., art. 12bis, comma 3), e trova applicazione l’art. 15, comma 7, il quale dispone che ogni comunicazione ai creditori sia effettuata dall’OCC a mezzo di posta elettronica certificata.

I procedimenti di composizione della crisi di sovraindebitamento si strutturano, infatti, quali procedimenti camerali di carattere speciale o atipico – in considerazione della sussistenza dell’elemento della cognizione che normalmente difetta nei procedimenti di volontaria giurisdizione – talché all’interprete spetta il compito di colmare le lacune di regolamentazione che dovessero evidenziarsi, individuando schemi alternativi di riferimento.

Nella specie, al fine di colmare la lacuna ordinamentale scaturente dalla rilevata incompatibilità, in ossequio alla disposizione di cui all’art. 12, comma 2, preleggi, il modello procedimentale cui appare opportuno rivolgere l’attenzione è quello disegnato per il reclamo avverso il decreto di omologazione del concordato preventivo, la cui disciplina va desunta dagli artt. 26, 180 e 183 l. fall., in quanto dotato di maggiore attinenza con il giudizio di omologazione del piano del consumatore – avuto riguardo alla pari natura concorsuale delle rispettive procedure – e destinato a regolare reclami contro provvedimenti aventi analoga natura di quello che viene qui in rilievo.

Orbene, giova rammentare che, a seguito della riforma della normativa dettata per il concordato preventivo, il mezzo di impugnazione del provvedimento di omologazione è il reclamo, e non più l’appello.

Devesi osservare, inoltre, che l’art. 180, comma 5, l. fall., non prevede la notificazione ad alcuna delle parti del decreto di omologazione, ma solo la comunicazione al debitore e al commissario giudiziale, al quale poi compete darne notizia ai creditori; inoltre, non essendo precisata la normale modalità della comunicazione ai creditori, si ritiene che vada applicata analogicamente, nell’ambito del giudizio di omologa del concordato preventivo, quella prevista dall’art. 171 l. fall., e dunque la comunicazione a mezzo di posta elettronica

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certificata, analogamente a quanto espressamente previsto dall’art. 15, comma 7, cit. in tema di sovraindebimento.

L’art. 26 l. fall., dal canto suo, fa decorre il termine per il reclamo, per la parti, dalla comunicazione o dalla notificazione, e per gli altri interessati, dall’esecuzione delle specifiche formalità pubblicitarie prescritte dal Tribunale. Al comma 3, poi, la norma precisa altresì che la comunicazione integrale del provvedimento fatta dal curatore mediante posta elettronica certificata equivale a notificazione.

Nell’ambito di tale modello procedimentale, dunque, la notificazione è equiparata alle altre modalità di comunicazione.

Il termine iniziale di decorrenza per la presentazione del reclamo coincide in definitiva con la comunicazione del decreto alla parte, che può effettuarsi anche con forme equipollenti alla notificazione, purché siano in grado di assicurare l’effettiva ed integrale conoscenza del contenuto del provvedimento e la data in cui essa è avvenuta, come nel caso in cui il provvedimento sia comunicato ai creditori, in forma integrale, a mezzo PEC, nel rispetto della normativa regolamentare.

Ritiene pertanto il Tribunale che, anche per il reclamo avverso il decreto che omologa il piano del consumatore ai sensi dell’art. 12bis l. n. 3/2012, la comunicazione al creditore del decreto di omologa, eseguita dall’OCC all’indirizzo PEC di quest’ultimo ai sensi dell’art. 15 comma 7, l. cit., sia idonea a fare decorrere il termine per il reclamo.

Conseguentemente, il presente reclamo deve essere ritenuto inammissibile in quanto tardivo, essendo stato depositato oltre il termine di cui all’art. 739 c.p.c..

Invero è documentato in atti ed è comunque pacifico nel processo – non essendovi stata contestazione sul punto da parte del reclamante – che l’OCC incaricato, in esecuzione del decreto di omologa, ha provveduto a comunicare il provvedimento in forma integrale alla casella di posta elettronica certificata del creditore Unicredit s.p.a. in data 4/12/2019 (cfr., ricevute di avvenuta consegna PEC del 4/12/2019 e verbale dell’udienza del 21/1/2020).

Tale comunicazione, eseguita dall’OCC con le modalità prescritte dal citato art.

15, comma 7, integra peraltro la forma di pubblicazione prescritta in seno al decreto impugnato, sì da determinare la decorrenza del termine per il reclamo anche per qualsiasi altro interessato, in conformità alla previsione di cui all’art. 26 l. fall., costituendo “esecuzione delle specifiche formalità pubblicitarie prescritte dal Tribunale” (cfr. art. 26 cit.).

Né rileva che analoga comunicazione sia stata successivamente effettuata al legale del creditore, atteso che, in caso di concorrenza tra le varie forme di comunicazione, vale il criterio dell’anteriorità, nel senso che il termine inizierà a decorrere dalla prima comunicazione effettuata.

Il reclamo va pertanto dichiarato inammissibile.

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Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi previsti dal D.M. 55/14 per i procedimenti di valore indeterminato complessità bassa, limitatamente alle sole fasi di studio ed introduttiva, in cui si è compendiata l’attività difensiva.

P.Q.M.

Dichiara il reclamo inammissibile e conferma il provvedimento reclamato.

Condanna il reclamante alla rifusione, in favore del reclamato, delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.767,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15%, iva e cpa se dovute.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’appellante, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, in data 16/06/2020.

IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE dott. Federico Maida dott. Antonio Ali’

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART.15D.M.44/2011.

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