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se sia legittimo l'ordine di servizio emesso dal dott.

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Academic year: 2022

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N. 77 (par. 35.3)

Oggetto: Pratica num. 182/VV/2009. Quesito con il quale i dottori Primo e Secondo chiedono al CSM "se sia legittimo l'ordine di servizio emesso dal dott. Terzo nella parte in cui assume la presidenza dei due Collegi, ovvero se il secondo posto tabellare di presidente di sezione debba essere ricoperto da un presidente decaduto quale magistrato anziano.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 19 novembre 2009, ha adottato la seguente delibera:

“- visto il quesito con il quale i dottori Primo e Secondo chiedono al CSM "se sia legittimo l'ordine di servizio emesso dal dott. Terzo nella parte in cui assume la presidenza dei due Collegi, ovvero se il secondo posto tabellare di presidente di sezione debba essere ricoperto da un presidente decaduto quale magistrato anziano";

- vista la delibera in data 5.11.2008 con la quale il CSM approvava il programma di organizzazione dell'ufficio del Tribunale di Alpha per il triennio 2006-2008, rilevando, tra l'altro, che “La Sezione Fallimentare: il Consiglio Giudiziario segnala il permanere della previsione tabellare che, in violazione dell'art. 32.3 della circolare, vede due Presidenti dirigere la sezione; prende atto delle ragioni illustrate dal Presidente del Tribunale ma ritiene che con le opportune cautele organizzative e con il tempo necessario per realizzarle la situazione debba essere rimossa.

In questa sede, peraltro, anche alla luce di quanto già espresso nella delibera consiliare del 12 luglio 2006 già richiamata, non può che nuovamente ribadirsi la necessità di destinare un unico Presidente alla sezione fallimentare, ponendo fine all'anomalia segnalata da ultimo anche dal Consiglio Giudiziario”;

- visto il decreto in data 12.2.2009 del Presidente del Tribunale di Alpha approvato dal CSM in data 29.4.2009 con il quale a seguito di interpello si è assegnato alla sezione Fallimentare un unico Presidente nella persona del dott. Terzo;

- rilevato che con il decreto in data 15 giugno 2009 il Presidente del Tribunale di Alpha proponeva la modifica delle tabelle di organizzazione del Tribunale (triennio 2006/2008), nel senso indicato dal CSM, laddove, in ossequio al par. 32.3 della circolare 2006/2008, oggi par. 35.3 della Circolare tabelle 2009/2011, riportava ad uno il numero dei Presidenti di sezione assegnati alla sezione fallimentare, eliminando l'anomalia dell'assegnazione congiunta ed alternata di due Presidenti nella dirigenza della predetta sezione;

- considerato che, nella seduta del 23.9.2009, il Consiglio Giudiziario, con voto unanime, esprimeva

“parere favorevole tenuto conto del chiarimento fornito in data 27.7.2009 con il quale il Presidente del Tribunale conferma l'assegnazione di un unico presidente alla sezione fallimentare nella persona del dott. Terzo in conformità con quanto disposto dal CSM con delibera del 5.11.2008”;

- ritenuto che si possa integralmente condividere il parere del Consiglio Giudiziario e che è indubbio che, ai sensi della Circolare Tabelle vigente, nonchè di quella per il passato triennio 2006/2008, per una stessa sezione non può essere assegnato più di un Presidente di sezione sicchè correttamente il Presidente del Tribunale di Alpha ha previsto che fosse assegnato alla Sezione Fallimentare il solo Presidente Terzo anche in attesa della successiva variazione tabellare relativa alla struttura organica della sezione Fallimentare operata con decreto del 15.6.2009,

all’unanimità delibera

di rispondere al quesito nel senso che, ai sensi della Circolare Tabelle vigente, nonchè di quella per il passato triennio 2006/2008, per una stessa sezione non può essere assegnato più di un Presidente di sezione sicchè correttamente il Presidente del Tribunale di Alpha ha previsto che fosse assegnato alla Sezione Fallimentare il solo Presidente Terzo anche in attesa della successiva variazione tabellare relativa alla struttura organica della sezione Fallimentare operata con decreto del 15.6.2009.”

(2)

* * * N. 80 (par. 35.3)

Oggetto: Pratica num. 87/VV/2009 - Quesito posto dal Presidente del Tribunale di Alpha in ordine alle attività da assegnare al Presidente della Corte di Assise.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 9 aprile 2009, ha adottato la seguente delibera:

“- visto il quesito avanzato dal Presidente del Tribunale di Alpha in ordine alle attività da assegnare al Presidente della Corte di Assise,

OSSERVA

La collocazione tabellare dei Presidenti di sezione di Tribunale è disciplinata dal par. 35 della Circolare sulla formazione tabelle 2009/2011. In particolare, in relazione al quesito sollevato, è previsto che alla medesima sezione di Tribunale non possono essere assegnati più di un presidente di sezione e che un presidente di sezione può essere preposto alla direzione di più sezioni che trattano materie omogenee.

Da tali principi discende che il Presidente di una Corte di Assise, qualora il carico di lavoro particolarmente basso lo consenta, può essere assegnato anche alla direzione di una sezione dibattimentale, con possibilità di impiego anche in ambito collegiale o monocratico.

A livello di principio non ostano ragioni particolari, nei tribunali di piccole o medie dimensioni nel cui assetto organizzativo non sia prevista specializzazione nell'ambito dello stesso settore, a che tra le sezioni dirette vi sia la sezione gip/gup. Tale soluzione, però, nel caso in cui il dirigente non abbia assegnato un carico di lavoro nella sezione gip/gup può incidere circa la legittimità della scelta sotto diverso profilo, quello disciplinato dal par. 26.3 Circolare. Infatti la disposizione disciplina la composizione numerica della sezione gip/gup, ed è sancito il principio in base al quale il numero di magistrati assegnato alla sezione deve essere non inferiore ad un terzo rispetto al numero previsto in organico presso la relativa procura della Repubblica. Di talchè non può essere computato nel numero un presidente che non svolge alcuna attività giurisdizionale.

Il Consiglio pertanto

all’unanimità delibera

di rispondere che alla medesima sezione di Tribunale non possono essere assegnati più di un presidente e che un presidente di sezione può essere preposto alla direzione di più sezioni che trattano materie omogenee”.

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