Estensione dei benefici già previsti dalla circolare del 10 aprile 1996 n. 160/96 in favore del magistrato con prole di età inferiore ai tre anni anche al magistrato genitore adottivo di bambini di età superiore a tre anni.
(Risposta a quesito del 24 giugno 2010)
Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 24 giugno 2010, ha adottato la seguente delibera:
"
letto il quesito del 2 gennaio 2008 con il quale la dott.ssa …, sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di …, ha chiesto di conoscere se i benefici in favore del magistrato con prole di età inferiore ai tre anni, di cui alla circolare del 10 aprile 1996, le cui disposizioni sono confluite nel par. 45 della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2009/2011 e riprodotte nella risoluzione in materia di organizzazione degli uffici del Pubblico Ministero adottata con delibera del 21 luglio 2009, siano estensibili al magistrato, genitore adottivo di bambini di età superiore a tre anni, a partire dal momento dell’inserimento degli stessi nel nucleo familiare e, in caso positivo, per quanto tempo.
Considerato che la normativa primaria equipara la condizione del genitore adottivo a quella del genitore naturale anche in relazione alla fruizione dei benefici funzionali al soddisfacimento delle esigenze di tutela della lavoratrice madre e del minore per i periodi previsti, calcolati, quanto all’adozione, a partire dall’effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare (cfr. ad es. artt. 6, 26, 36, 45, 50, 54, 55, 56, 67 del D.Lgs. 151/2001).
Tanto premesso
delibera
di rispondere al quesito nel senso che i benefici in favore del magistrato con prole di età inferiore ai tre anni, di cui alla circolare del 10 aprile 1996, le cui disposizioni sono confluite nel par. 45 della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2009/2011 e riprodotte nella risoluzione in materia di organizzazione degli uffici del Pubblico Ministero adottata con delibera del 21 luglio 2009, sono estensibili al magistrato, genitore adottivo di bambini di età superiore a tre anni, per i tre anni successivi all’inserimento degli stessi nel nucleo familiare.".