• Non ci sono risultati.

Estensione dei benefici già previsti dalla circolare del 10 aprile 1996 n. 160/96 in favore del magistrato con prole di età inferiore ai tre anni anche al

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Estensione dei benefici già previsti dalla circolare del 10 aprile 1996 n. 160/96 in favore del magistrato con prole di età inferiore ai tre anni anche al"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

Estensione dei benefici già previsti dalla circolare del 10 aprile 1996 n. 160/96 in favore del magistrato con prole di età inferiore ai tre anni anche al magistrato genitore adottivo di bambini di età superiore a tre anni.

(Risposta a quesito del 24 giugno 2010)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 24 giugno 2010, ha adottato la seguente delibera:

"

letto il quesito del 2 gennaio 2008 con il quale la dott.ssa …, sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di …, ha chiesto di conoscere se i benefici in favore del magistrato con prole di età inferiore ai tre anni, di cui alla circolare del 10 aprile 1996, le cui disposizioni sono confluite nel par. 45 della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2009/2011 e riprodotte nella risoluzione in materia di organizzazione degli uffici del Pubblico Ministero adottata con delibera del 21 luglio 2009, siano estensibili al magistrato, genitore adottivo di bambini di età superiore a tre anni, a partire dal momento dell’inserimento degli stessi nel nucleo familiare e, in caso positivo, per quanto tempo.

Considerato che la normativa primaria equipara la condizione del genitore adottivo a quella del genitore naturale anche in relazione alla fruizione dei benefici funzionali al soddisfacimento delle esigenze di tutela della lavoratrice madre e del minore per i periodi previsti, calcolati, quanto all’adozione, a partire dall’effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare (cfr. ad es. artt. 6, 26, 36, 45, 50, 54, 55, 56, 67 del D.Lgs. 151/2001).

Tanto premesso

delibera

di rispondere al quesito nel senso che i benefici in favore del magistrato con prole di età inferiore ai tre anni, di cui alla circolare del 10 aprile 1996, le cui disposizioni sono confluite nel par. 45 della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2009/2011 e riprodotte nella risoluzione in materia di organizzazione degli uffici del Pubblico Ministero adottata con delibera del 21 luglio 2009, sono estensibili al magistrato, genitore adottivo di bambini di età superiore a tre anni, per i tre anni successivi all’inserimento degli stessi nel nucleo familiare.".

Riferimenti

Documenti correlati

b) se il passaggio alle funzioni GIP/GUP sia consentito nei confronti di magistrati entrati nell'Ordine giudiziario dopo il 31 luglio 2007 che abbiano conseguito la prima

In questo senso deve fissarsi il principio secondo cui, qualora il Dirigente, sulla base delle esigenze dell’ufficio, intenda coprire il posto semidirettivo resosi vacante,

c) in ogni altra attività collaborativa in tutti i settori nei quali essa è ritenuta opportuna. 35.3 – Ad una stessa sezione non può essere assegnato più di un presidente di

di dare la propria disponibilità a partecipare quali componenti alla Commissione per gli esami di avvocato; -condividendo la opportunità di una integrazione della

1. Nella redazione del prospetto si tiene conto della specifica programmazione del calendario delle udienze attuato nel mese di luglio e di settembre e del congruo e ulteriore

Il Consiglio è ben consapevole che l’ufficio del massimario e del ruolo svolge un’attività di cruciale importanza per la declinazione e la diffusione di una

Risoluzione in materia di durata delle tabelle degli uffici giudicanti e dei criteri di organizzazione degli uffici requirenti alla luce della modifica introdotta dalla Legge 30

Vengono in rilievo, pertanto, le disposizioni dirette a regolare le sezioni secondo le diverse tipologie, l’attività delle sezioni distaccate, i compiti di coordinamento dei