Interpretazione del punto 39 della circolare sulla formazione delle tabelle per il triennio 2009/2011.
(Risposta a quesito del 28 luglio 2009)
Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 28 luglio 2009, ha adottato la seguente delibera:
“- letto il quesito proposto dal Presidente della sezione penale del Tribunale di …, volto a conoscere:
a) se il passaggio alle funzioni GIP/GUP sia consentito nei confronti di magistrati entrati nell'Ordine giudiziario prima del 31 luglio 2007 che abbiano conseguito la prima valutazione di professionalità anche nel caso in cui gli stessi non abbiano svolto per due anni funzioni dibattimentali;
b) se il passaggio alle funzioni GIP/GUP sia consentito nei confronti di magistrati entrati nell'Ordine giudiziario dopo il 31 luglio 2007 che abbiano conseguito la prima valutazione di professionalità anche nel caso in cui gli stessi non abbiano svolto per due anni funzioni dibattimentali;
c) se la valutazione di professionalità debba intendersi conseguita con il decorso del quadriennio e la positiva valutazione del Consiglio giudiziario o se sia necessario il riconoscimento formale da parte del C.S.M.;
- considerato che la risposta ai primi due quesiti è già contenuta nelle delibere del Consiglio superiore della magistratura del 21 febbraio 2008 e del 15 maggio 2008, in cui si è chiarito, quanto al punto a), che il passaggio è consentito se i magistrati già svolgevano le relative funzioni prima del 31 luglio 2007 e, quanto al punto b), che il passaggio non è consentito, salva l'ipotesi derogatoria di cui all'art. 7bis comma 2 quinquies R.D. 12/1941;
- rilevato, quanto al punto c) che, a pieno regime, il sistema normativo richiede il conseguimento formale della valutazione di professionalità,
delibera di rispondere al quesito nei sensi di cui in motivazione.”