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Rischio amianto: valutazione del rischio e prevenzione

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Academic year: 2022

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Rischio amianto: valutazione del rischio e prevenzione

A. Capozzella1,M. Fiaschetti1, A. Sancini 1, T. Caciari1, G. Andreozzi1, M.P. Schifano1, B.G. Ponticiello1, S. De Sio1, M.V. Rosati1, M. Fioravanti2, C. Cetica1, P. Palermo1, G. Tomei2, F. Tomei1, M. Ciarrocca1

Dipartimento di 1Medicina Occupazionale; 2Neurologia e Psichiatria, Università “Sapienza”, Roma, Italia

Rassegna

Corrispondenza: Prof. Francesco Tomei, Via Monte delle Gioie 13, 00199 Roma, Italia. Tel.:+39.06.8620.3350, +39.06.4991.2541;

Fax: +390686203178, +39.06.4991.2554. E--mail: francesco.tomei@uniroma1.it

Clin Ter 2012; 163 (2):141-148

Introduzione

Con il termine amianto (dal greco amiantos – inattacca- bile, incorruttibile) o asbesto (dal greco asbestos - che non brucia, perpetuo) si indica un minerale, o meglio un gruppo di minerali a struttura microcristallina e di aspetto fibroso.

I minerali di amianto si possono suddividere in:

a) anfiboli - l’amianto appartenente a questa classe è un silicato di calcio e magnesio caratterizzato da fibre fra- gili, che si spezzano facilmente; è rappresentato dalle seguenti specie: crocidolite, amosite, tremolite, antofillite e actinolite;

b) roccia serpentina (amianto di serpentino) - silicato di magnesio, caratterizzato da fibre più lunghe e resistenti;

è rappresentato dal crisotilo.

Una volta separato dalla roccia madre, l’amianto si pre- senta come un materiale dalla caratteristica struttura fibrosa.

In base alla disposizione spaziale dei legami chimici, le fibre di amianto tendono facilmente a separarsi nel senso della

Riassunto

L’amianto rappresenta una problematica di estrema rilevanza sanitaria e sociale, dati i suoi potenziali pericolosi effetti sulla salute umana. È, infatti, presente in diversi ambienti di vita e di lavoro, dove in passato è stato ampiamente utilizzato. L’amianto viene classificato come cancerogeno di categoria 1 e, pertanto, etichettato con frase di rischio R 45. L’esposizione (professionale e non professionale) a fibre d’amianto può determinare patologie che si manifestano prevalente- mente a carico dell’apparato respiratorio. Sono esposte le modalità per una corretta valutazione del rischio amianto, con particolare riferimento alla normativa vigente e le principali misure di prevenzione da adottare se vi è in un edificio la presenza di amianto. Una corretta prevenzione del rischio amianto va attuata anche attraverso la formazione ed in- formazione dei lavoratori, con l’ausilio anche di check - list dedicate.

Clin Ter 2012; 163(2):141-148

Parole chiave: amianto, prevenzione, valutazione del rischio

Abstract

Asbestos risk: Risk assessment and prevention

Asbestos is a very relevant medical and social issue, because of its potential dangerous effects on human health. It’s present indeed in different environments, because it was widely used in the past. Asbestos is classified as first-class carcinogen, and so labelled with R 45 risk phrase. Exposure to asbestos fibers (both occupational and not) can cause diseases involving mainly the respiratory system. We point out the methods for a correct assessment of the risk from asbestos, with particular reference to current legislation and to the main preventive measures that have to be taken in case of presence of asbestos in a building.

A correct prevention has to be carried out through education and information of workers and the use of specific check-lists. Clin Ter 2012; 163(2):141-148

Key words: asbestos, prevention, risk assessment

loro lunghezza, dando luogo a fibre più sottili, le cosiddette

“fibrille” che hanno un diametro inferiore a 3 µm (1-5).

Le caratteristiche di flessibilità, elasticità, resistenza alla trazione, le capacità filtranti (derivanti tutte dalla peculiare disposizione fibrillare dell’amianto), le proprietà ignifughe e di coibentazione, la resistenza all’usura e all’aggressione chimica, la filabilità in tessuti e la facilità di impiego nella realizzazione di materiali compositi, associate ad una ele- vata disponibilità in natura con bassi costi di estrazione e lavorazione, hanno portato, negli anni precedenti al 1992, un diffuso impiego di tale minerale su scala mondiale, sia per la realizzazione di prodotti per l’edilizia che per la rea- lizzazione di prodotti di uso domestico.

L’amianto, a livello industriale è stato utilizzato, per la realizzazione di una grande varietà di prodotti, in diversi modi:

– amianto applicato a spruzzo o a cazzuola (floccato) su superfici di rivestimento (intonaci, soffitti, controsoffitti, pareti, pilastri, tramezzature, pannelli, rivestimenti di

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tubazioni, guarnizioni, rivestimenti di ascensori, rive- stimenti delle condotte del sistema di ventilazione);

– amianto in un impasto di tipo gessoso miscelato con silicato di calcio o carbonato di magnesio in feltri, nastri tele o cartoni per rivestimenti isolanti di tubi e caldaie;

– manufatti prefabbricati in amianto-cemento (eternit) (lastre piane e ondulate per coperture, lastre per pareti prefabbricate, controsoffittature, canne fumarie, co- mignoli, grondaie, condotte per il trasporto di acque, serbatoi);

– manufatti di vario genere (cartoni, impasti gessosi, cor- de, nastri, pavimenti in vinil-amianto, prodotti tessili, elettrodomestici, tute protettive, interruttori elettrici).

I materiali contenenti amianto possono costituire una fonte di inquinamento, la cui entità dipende da quanto lo stesso sia più o meno saldamente legato all’interno del materiale. Ad esempio, i materiali in cemento-amianto, se in buono stato di conservazione, generalmente non costitu- iscono una significativa sorgente di inquinamento in quanto l’amianto è inglobato all’interno del prodotto; nei prodotti antincendio applicati a spruzzo l’amianto è debolmente legato; questi, alla pari di altri prodotti friabili, possono facilmente rilasciare fibre nell’ambiente.

Dall’analisi della letteratura scientifica internaziona- le emerge come già nel 1960 fosse nota la pericolosità dell’amianto (6, 7).

La sua versatilità e la sua facile disponibilità spinsero però l’industria a non rinunciare ad esso nei propri processi produttivi, ma anzi ad aumentarne l’uso proprio mentre si venivano meglio delineando le sue potenzialità nefaste.

Il bando della coibentazione a spruzzo, dell’uso della crocidolite, l’introduzione di limiti di concentrazione di fibre di amianto nell’aerodisperso, inizialmente adottati nei paesi del Regno Unito, si sono poi diffusi, verso la fine degli anni 70 nei paesi europei ed in buona parte dei paesi produttori (8).

In Italia l’amianto viene messo al bando con la Legge n. 257 del 27 marzo 1992 “Norme relative alla cessazio- ne dell’impiego dell’amianto” che fissa alla data del 28 aprile 1994 il divieto per l’estrazione, l’importazione, l’esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto (9).

La legge suddetta al capo VIII (Tutela della salute e dell’ambiente), art. 10, istituisce i Piani regionali e delle Province Autonome: piani di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto. Tali piani preve- dono tra l’altro: “il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti”(art. 10, comma 2, lettera l).

Con il Decreto Ministeriale 6 settembre 1994 (cessazione dell’impiego dell’amianto) “Normative e metodologie tec- niche di applicazione dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto” vengono precisate le metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il con- trollo, la manutenzione e la bonifica di materiali contenenti amianto presenti nelle strutture edilizie (10).

La Norma si applica a “strutture edilizie ad uso civile, commerciale o industriale aperte al pubblico o comunque di utilizzazione collettiva in cui sono in opera manufatti e/o materiali contenenti amianto dai quali può derivare una esposizione a fibre aerodisperse”.

L’esposizione professionale ad amianto è stata oggetto di numerosi provvedimenti legislativi.

Oltre alla vigente normativa italiana relativa alla tu- tela della salute dei lavoratori esposti ad amianto, con il Decreto Legislativo del 25 luglio 2006 n. 257, entrato in vigore il 26 settembre 2006, lo Stato Italiano ha attuato la direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione all’amianto durante il lavoro (11).

Con il D.Lgs. 9 Aprile 2008, n° 81, “Attuazione dell’ar- ticolo 1 della Legge 3 Agosto 2007, n° 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, che recepisce le Direttive Comunitarie in materia (Direttiva 2003/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Marzo 2003), sono state emanate le ultime norme attuative relative alla protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto nei luoghi di lavoro.

Attualmente, la norma di riferimento per quanto riguarda l’amianto è rappresentata nel D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. Titolo IX (Sostanze pericolose) – Capo III: Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto (12).

Benché l’uso dell’amianto, con l’apposita normativa (9) sia stato vietato, in molti edifici sia di vita che di lavoro, rea- lizzati prima di tale anno, è ancora la possibile la presenza di tale minerale, largamente utilizzato in passato (1, 4, 13).

Lo scopo del nostro lavoro è stato quello di valutare quali siano le principali misure di prevenzione da adottare se vi è in un edificio la presenza di amianto e come effettuare una corretta valutazione del rischio amianto, con particolare riferimento alla normativa vigente.

Materiali e Metodi

Si è proceduto alla ricerca dei dati di letteratura più pertinenti per evincere dagli stessi i dati più rilevanti al fine di dedurre le principali forme di prevenzione per tutelare la salute dei lavoratori in un ambiente di lavoro con presenza di amianto e le principali modalità per effettuare una corretta valutazione del rischio amianto da parte del datore di lavoro, sulla base della normativa vigente.

Abbiamo analizzato le caratteristiche che rendono dan- noso l’amianto, le principali patologie da amianto, i materiali contenenti amianto, le principali modalità per valutare la presenza di amianto, il pericolo di rilascio di fibre di amianto, in base al suo stato di conservazione stato di conservazione e friabilità del materiale.

Risultati

Effetti sulla Salute

Gli effetti nocivi che si manifestano a seguito dell’ina- lazione di amianto sono dovuti a meccanismi patogenetici di varia natura di tipo irritativo, degenerativo e cancerogeno (14).

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L’amianto viene classificato come cancerogeno di ca- tegoria 1 e pertanto etichettato con frase di rischio R 45 (15).

L’esposizione (professionale e non professionale) a fibre d’amianto può determinare patologie che si manifestano prevalentemente a carico dell’apparato respiratorio.

Le principali caratteristiche che rendono dannoso l’amianto, una volta penetrato nell’organismo umano, sono la respirabilità, la capacità di penetrazione (in funzione del suo diametro), la biopersistenza e la capacità di penetrazione (3, 13).

Le fibre di amianto hanno la caratteristica di essere biopersistenti: permangono negli alveoli polmonari per un tempo indefinito e resistono all’attacco dei macrofagi che non possono catturare fibre con lunghezza oltre i 5 µm (maggiore nocività). I macrofagi nel tentativo di eliminare le fibre di amianto innescano una reazione infiammatoria ed in tal modo avviano alla lesione asbestosica (nodulo asbestosico).

Le fibre con lunghezza inferiore ai 5 µm trattenute nei bronchioli e negli alveoli vengono fagocitate dai macrofagi e trasportate fino ai gangli linfatici, alla milza e ad altri tessuti.

Le fibre di amianto inalate inducono, attraverso mecca- nismi non del tutto chiariti:

– fibrosi interstiziale polmonare e pleurica;

– cancerogenesi: in particolare ciò che differenzia l’amian- to dagli altri cancerogeni è la permanenza nei tessuti, nei quali può esercitare la sua azione cancerogena nel tempo.

Le patologie tumorali da amianto insorgono dopo un periodo di latenza che può oscillare dai 15-20 anni o più (>40 anni).

Secondo Chiappino, alcuni risultati ottenuti dalle ricer- che effettuate sulla pleura e sul polmone hanno individuato nella quota ultrafine delle fibre di asbesto inalate il vero agente causale del mesotelioma; solo queste fibre sono state ritrovate nel cavo pleurico che sono di dimensioni ultra microscopiche con diametri medi di circa 0,2 µm e lunghezze di pochi µm.

Secondo tali ricerche, le fibre inalate di dimensioni relativamente maggiori rispetto alle ultrafini non riescono a trapassare la barriera polmone pleura e rimangono nel tes- suto polmonare. La concentrazione delle fibre ultrafini nella pleura parietale e la lunghissima biopersistenza spiega come esposizioni basse e limitate nel tempo possano generare il mesotelioma nel soggetto suscettibile e perché la neoplasia insorga sempre nella pleura parietale (16).

Le principali patologie legate all’esposizione ad amianto sono:

A) Malattie non neoplastiche:

asbestosi; placche pleuriche, ispessimenti pleurici dif- fusi, versamenti pleurici recidivanti, atelettasie pleuriche rotonde (pleuropatie benigne);verruche asbestosiche (gra- nuloma da corpo estraneo: espressione della penetrazione di aghi di amianto nella pelle; patologia frequente in passato attualmente non riscontrabile). (3, 17- 23).

B) Malattie neoplastiche:

mesotelioma della pleura, del peritoneo, del pericardio, della tunica vaginale del testicolo; (3, 17, 24,-29); carcinoma del polmone (l’adenocarcinoma è l’istotipo più frequente);

(18, 30) carcinoma del laringe; carcinoma in altre sedi (rari):

tratto gastro-intestinale (stomaco e colon) (3, 31, 32).

Esistono comunque “soggetti resistenti”, che pur avendo inalato alte dosi di amianto non sviluppano la fibrosi o le altre patologie asbesto-correlate e “soggetti suscettibili”, che invece vanno incontro a gravi patologie fibrotiche o neoplastiche , pleuriche e/o polmonari (16).

Come è largamente enfatizzato da numerosi studi scien- tifici riportati sia nella letteratura nazionale che internazio- nale, vi è un evidente sinergismo di tipo moltiplicativo tra l’azione dell’amianto e il fumo di sigaretta nell’insorgenza del carcinoma polmonare. L’effetto moltiplicativo determina un aumento di 50 volte del rischio di contrarre il tumore polmonare negli esposti fumatori rispetto a 5 volte negli esposti non fumatori e pari a 1 nei non esposti non fumatori (3, 33).

Amianto negli edifici

L’inquinamento da amianto rappresenta un pericolo per la salute umana negli ambienti di vita e di lavoro considerato il notevole uso che se ne è fatto in passato grazie alle sue molteplici proprietà.

In particolare, ha avuto ampia diffusione l’utilizzo di amianto in numerosi materiali per l’edilizia (tubi, condotte d’aria, spray cementizio, isolanti termo-acustici, giunzioni, guarnizioni, pavimentazioni, ecc.) il che ha determinato una potenziale situazione di pericolo per la salute dei lavoratori e dei cittadini presenti in tali edifici.

La potenziale pericolosità dei materiali di amianto di- pende dall’eventualità che siano rilasciate fibre aerodisperse nell’ambiente che possono venire inalate dagli occupanti.

Infatti, nel Decreto del Ministero della Sanità del 6 settem- bre 1994 si ribadisce che: “La presenza di materiali contenenti amianto in un edificio non comporta di per sé un pericolo per la salute degli occupanti. Se il materiale è in buone condizioni e non viene manomesso, è estremamente improbabile che esista un pericolo apprezzabile di rilascio di fibre di amian- to. Se invece il materiale viene danneggiato per interventi di manutenzione o per vandalismo, si verifica un rilascio di fibre che costituisce un rischio potenziale. Analogamente se il materiale è in cattive condizioni, o se è altamente friabile, le vibrazioni dell’edificio, i movimenti di persone o macchine, le correnti d’aria possono causare il distacco di fibre legate debolmente al resto del materiale” (10).

Pertanto, la contaminazione da amianto, all’interno di un edificio, dipende dalla friabilità e dallo stato di degrado del materiale contenente amianto. Per “materiale friabile” si intende qualsiasi materiale contenente più dell’uno per cento di amianto che può essere sbriciolato o ridotto in polvere con la sola pressione della mano, mentre per “materiale compatto” si intende qualsiasi materiale duro che può essere sbriciolato o ridotto in polvere solo con l’impiego di attrezzi meccanici (34).

In Tabella 1 sono riportati i principali tipi di materiali contenenti amianto ed il loro potenziale di rilascio di fibre secondo il DM 6 settembre 1994.

Dalla tabella si evince che tutti i ricoprimenti a spruzzo sono classificati come materiali ad elevata friabilità conte- nenti fino all’85% circa di amianto. Nella maggior parte dei

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casi si tratta di anfiboli, prevalentemente amosite, che veniva spruzzato direttamente sulle strutture portanti di acciaio o su altre superfici come isolante termo-acustico. Le superfici trattate con amianto a spruzzo sono facilmente danneggiabili, soprattutto se collocate in aree accessibili, con conseguente rilascio di fibre e diffusione delle stesse nell’ambiente. Al contrario, prodotti in vinil-amianto, o cemento-amianto, se non danneggiati e logorati, non rilasciano fibre di amianto aerodisperse, poiché queste sono strettamente inglobate nella matrice.

Valutazione del rischio amianto

Lo stato di conservazione e friabilità del materiale sono, quindi, di fondamentale importanza per la valutazione del rischio amianto (1, 13).

Per valutare il rischio per la salute, derivante dall’espo- sizione all’amianto, è necessario effettuare l’analisi degli edifici, verificando la presenza ma anche lo stato dei materiali contenenti amianto (35) al fine di valutare se c’è dispersione di fibre di amianto nell’ambiente, effettuando dunque campionamenti dell’aria (36).

La presenza di amianto nei materiali edilizi va presa in considerazione nel documento di valutazione dei rischi che, com’è noto, deve riguardare “tutti i rischi”. Il documento deve contenere l’indicazione dei materiali di amianto pre- senti nelle strutture e delle loro caratteristiche in merito al potenziale rilascio di fibre.

Tabella 1: Fonte D.M. 6 settembre 1994 “Principali tipi di materiali contenenti amianto e loro approssimativo potenziale di rilascio delle fibre”.

Tipo di materiale Note Friabilità

RICOPRIMENTI A SPRUZZO E RIVESTIMENTI ISOLANTI

Fino all’85% circa di amianto. Spesso anfiboli (amosite, crocidolite) prevalentemente amosite spruzzata su strutture portanti di acciaio o su altre

superfici come isolante termoacustico

ELEVATA

RIVESTIMENTI ISOLANTI DI

TUBAZIONI O CALDAIE Per rivestimenti di tubazioni tutti i tipi di amianto, talvolta in miscela al 6-10% con silicati di calcio. In tele, feltri, imbottiture in genere al 100%

ELEVATO POTENZIALE DI RILASCIO DI FIBRE SE I RIVESTIMENTI NON SONO RICOPERTI CON STRATO SIGILLANTE UNIFORME E INTATTO

FUNI, CORDE, TESSUTI In passato sono stati usati tutti i tipi di amianto. In seguito solo crisotilo al 100%

POSSIBILITÀ DI RILASCIO DI FIBRE QUANDO GRANDI QUANTITÀ DI MATERIA- LI VENGONO IMMAGAZZINATI

CARTONI, CARTE E

PRODOTTI AFFINI Generalmente solo crisotilo al

100% SCIOLTI E MANEGGIATI, CARTE E CAR-

TONI, NON AVENDO UNA STRUTTURA MOLTO COMPATTA, SONO

SOGGETTI A FACILI ABRASIONI ED A USURA

PRODOTTI IN AMIANTO-CEMENTO Attualmente il 10-15% di amianto in genere crisotilo. Crocidolite e amosite si ritrovano in alcuni tipi di tubi e di lastre

POSSONO RILASCIARE FIBRE SE ABRA- SI, SEGATI, PERFORATI O SPAZZOLATI, OPPURE SE DETERIORATI

PRODOTTI BITUMINOSI, MATTO- NELLE DI VINILE CON INTERCA- PEDINI DI CARTA DI AMIANTO, MATTONELLE E PAVIMENTI VINILICI, PVC E PLASTICHE RINFORZATE RICOPRIMENTI E VERNICI, MASTI- CI, SIGILLANTI, STUCCHI ADESIVI CONTENENTI AMIANTO

Dallo 0,5 al 2% per mastici, sigillanti, adesivi, al 10-25%

per pavimenti e mattonelle vinilici

IMPROBABILE RILASCIO DI FIBRE DU- RANTE L’USO NORMALE. POSSIBILITÀ DI RILASCIO DI FIBRE SE TAGLIATI, ABRASI O PERFORATI

Occorre individuare il personale che, per il tipo di atti- vità svolte (es. interventi di manutenzione), opera a diretto contatto con i materiali edilizi contenenti amianto.

In questi casi la valutazione del rischio deve essere effettuata secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Se le attività di custodia e manutenzione sono affidate a ditte esterne si applica l’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

(informazione, cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione, DUVR).

Le misure di prevenzione da attuare nei confronti degli addetti alla manutenzione, di tutti gli altri lavoratori e delle ditte appaltatrici costituiscono il contenuto di maggior rilievo del piano di controllo e manutenzione. Tale piano deve essere predisposto in relazione alle caratteristiche della situazione specifica e deve diventare parte del documento di valutazione dei rischi.

Infine, come indicato esplicitamente al comma 2 dell’art.

28 del D.Lgs. 81/08 il documento di valutazione dei rischi deve contenere anche “il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza”. Per quanto riguarda i materiali di amianto que- sto significa valutare la necessità, i tempi e le metodologie per un intervento di bonifica, per il quale possono essere applicati i criteri suggeriti dal DM 6.9.94.

Per la valutazione della potenziale esposizione a fibre di amianto è necessa rio, in primo luogo, un’ispezione dell’edifi cio in esame che può essere così articolata:

- acquisizione della documentazione tecnica disponibile sull’edificio per accer tarsi dei vari tipi di materiali usati

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nella sua costruzione, e per rintracciare, ove possibile, l’impresa edile appaltatrice;

- ispezione diretta dei materiali poten zialmente contenenti fibre di amianto e verifica del loro stato di conservazio- ne;

- campionamento dei materiali friabili sospetti ed invio presso un centro attrez zato per confermare l’eventuale presenza di amianto;

- registrazione di tutte le informazioni raccolte in apposite schede di sopralluogo (Allegato C del D.M. 6 settembre 1994).

Se dall’analisi eseguita si rileva la pre senza di amianto si procede alla valutazione del rischio che si basa su due criteri:

- esame delle condizioni dell’installazione al fine di stimare il pericolo di un rilascio di fibre di amianto dai materiali pre senti nell’edificio valutando attentamente il tipo e le condizioni del materiale, i fat tori che possono determinarne un futuro danneggiamento o che possono influenza re la diffusione di fibre e l’esposizione de gli individui;

- misura della concentrazione delle fibre di amianto aero- disperse all’interno dell’e dificio (monitoraggio ambien- tale) tenendo, però, conto che tale procedura consente essenzialmente di misurare la concentra zione di fibre presenti nell’aria al momento del campionamento senza dare alcuna informazione sul pericolo che l’amianto possa deteriorarsi o danneggiarsi nel corso delle nor- mali attività svolte all’interno dell’edificio. Comunque concentrazioni supe riori alle 20 fibre/litro (valutate con microscopia ottica a contrasto di fase) o alle 2 fibre/litro (valutate me diante microscopia elettronica a scansione) come media di almeno tre campionamenti possono essere indicative di una situazione di inquinamento in atto.

Il DM 06/09/1994 indica quindi due distinte metodiche di prelievo ed analisi (analisi in MOCF ed analisi in SEM) per la determinazione quantitativa delle concentrazioni di fibre di amianto aerodisperse in ambienti indoor; tuttavia all’art 6 b) Criteri per la certificazione della restituibilità dei locali ove attuato l’intervento di bonifica, indica esclusivamente la tecnica della microscopia elettronica in scansione (analisi in SEM). All’art. 2 c) dello stesso Decreto infatti viene precisa- to “Va ricordato che nel caso della MOCF tutto il materiale fibroso viene considerato mentre, nel caso della SEM, è possibile individuare soltanto le fibre di amianto”. Per gli ambienti di vita esiste una raccomandazione dell’Organiz- zazione Mondiale della Sanità. In questa raccomandazione è riportato il limite di concentrazione nell’aria di 1 fibra/

litro. Anche in questo caso le concentrazioni devono essere determinate mediante la microscopia elettronica (37).

Occorre, quindi, procedere con una serie di interventi in rapporto allo stato di con servazione che possono andare dal sempli ce controllo periodico e manutenzione fino ad interventi più radicali quali la rimozio ne, l’incapsulamento ed il confinamento.

In base, quindi, agli elementi raccolti per la valutazione possono delinearsi tre tipi di situazioni (Allegato D del D.M.

6 settembre 1994):

– materiali integri non suscettibili di danneggiamento, qua- li, ad esempio, mate riali non accessibili per la presenza di un adeguato confinamento, materiali in buo ne condizioni

non confinati ma comun que difficilmente accessibili agli occupanti od accessibili, ma difficilmente danneggiabili per le caratteristiche proprie del mate riale. In questi casi occorre un controllo periodico delle condizioni dei mate- riali ed il rispetto di idonee procedure per le ope razioni di manutenzione;

– materiali integri suscettibili di dan neggiamento, quali materiali in buone condizioni ma facilmente danneggia- bili per esposizione a fattori di deterioramen to (vibra- zioni, correnti d’aria, ecc.) o dagli occupanti l’edificio od in occasione di in terventi manutentivi. In questi casi devo no essere adottati provvedimenti idonei a scongiu- rare il pericolo di danneggiamento e deve essere attuato un programma di controllo e manutenzione;

– materiali danneggiati per azione degli occupanti, di fattori di deterioramento o per degrado spontaneo, soprattutto se tali materiali si trovano in prossimità dei si stemi di ventilazione. Sono queste le si tuazioni in cui si determina la necessità di un’azione specifica in tempi brevi per eliminare il rilascio di fibre di amianto nell’ambiente. I provvedimenti possibili sono: restauro dei materiali ed eliminazione della cause potenziali di danneggiamento(ad es. modifica del sistema di ventilazio ne in presenza di correnti d’aria che ero- dono il rivestimento, riparazione delle perdite di acqua, elimina- zione delle fonti di vibrazioni, ecc.) se l’area interessata non è estesa (inferiore al 10% della su perficie di amianto presente nell’area in esame) od intervento di bonifica mediante rimozione, incapsulamento o confina mento dell’amianto se l’area in esame è estesa.

La valutazione del rischio amianto negli edifici dovrà prevedere, dunque, i seguenti punti:

a) acquisizione della documentazione tecnica disponibile sull’edificio per accertarsi dei vari tipi di materiali usati nella sua costruzione, anche mediante l’uso di check list mirate o rintracciare, ove possibile, l’impresa edile appaltatrice;

b) definizione degli obiettivi e delle dimensioni del proble- ma;

c) definizione della strategia e delle metodologie da porre in atto;

d) identificazione del personale che svolgerà i compiti ope- rativi nelle varie sedi e delle strutture tecnico-scientifiche perle analisi;

e) funzioni di controllo degli operatori;

f) attività di sopralluoghi e di prelievi;

g) attività di analisi e di elaborazione dei dati raccolti;

h) attività di promozione, indirizzo, coordinamento, omo- geneizzazione e sup porto;

i) analisi statistica e critica dei dati.

Il Decreto Ministeriale 6 settembre 1994 (6) “Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n.

257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto”

prevede quanto segue:

- designare una figura responsabile con compiti di con- trollo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto;

- tenere un’idonea documentazione da cui risulti l’ubica- zione dei materiali contenenti amianto. Sulle installa- zioni soggette a frequenti interventi manutentivi (ad es.

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caldaia e tubazioni) dovranno essere poste avvertenze allo scopo di evitare che l’amianto venga inavvertita- mente disturbato;

- garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi manutentivi e in occa- sione di qualsiasi evento che possa causare un disturbo dei materiali di amianto. A tal fine dovrà essere predi- sposta una specifica procedura di autorizzazione per le attività di manutenzione e di tutti gli interventi effettuati dovrà essere tenuta una documentazione verificabile;

- fornire una corretta informazione agli occupanti dell’edi- ficio sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare;

- nel caso siano in opera materiali friabili provvedere a far ispezionare l’edificio almeno una volta all’anno, da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato rapporto corredato di docu- mentazione fotografica. Copia del rapporto dovrà essere trasmessa alla USL competente la quale può prescrivere di effettuare un monitoraggio ambientale periodico delle fibre aerodisperse all’interno dell’edificio.

Le operazioni di manutenzione vera e propria possono essere raggruppate in tre categorie:

– interventi che non comportano contatto diretto con l’amianto;

– interventi che possono interessare accidentalmente i materiali contenenti amianto;

– interventi che intenzionalmente disturbano zone limitate di materiali contenenti amianto;

Operazioni che comportino un esteso interessamento dell’amianto non possono essere consentite, se non nell’am- bito di progetti di bonifica.

Per quanto riguarda la presenza di pavimenti di tipo linoleum presenti ancora in alcuni edifici, va ricordato che in questo tipo di prodotti di solito l’amianto è fortemente inglobato in un matrice resinosa e il rilascio di fibre è poco probabile. È stato descritto il rilascio di fibre di amianto causa di inquinamento ambientale durante la lucidatura di pavimenti in vinil-amianto con macchine abrasive (38, 39).

Il piano di controllo e manutenzione, anche dei pavimenti contenenti amianto, deve essere attuato secondo la norma- tiva vigente e le pulizie di pavimenti contenenti linoleum di vecchia data, devono essere effettuate con stracci umidi, evitando l’uso di macchine lucidatrici con spazzole abrasive;

si consiglia, inoltre, di incerare i pavimenti periodicamente.

Il pavimento va mantenuto in buone condizioni provvedendo a sigillare le fissurazioni tra le piastrelle.

L’eventuale sostituzione di mattonelle o parti di pavi- menti vinilici va effettuata in assenza di pubblico e di altri dipendenti, con un’accurata pulizia finale ad umido.

Si rammenta la necessità di designare un responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possano interessare i materiali contenenti amianto.

Conclusioni

Nell’effettuazione dei sopralluoghi degli ambienti di lavoro si rende necessario valutare la possibile presenza

dell’amianto e procedere in modo da salvaguardare la salute del personale che svolge le diverse attività all’interno degli edifici dove tale materiale viene trovato. I possibili danneg- giamenti del materiale contenente amianto possono derivare da attività di manutenzione, da infiltrazioni di acqua, da spostamenti di aria causati da condizionatori o ventilatori, da vibrazioni prodotte dall’attività lavorativa, da eventi accidentali conseguenti alle attività degli occupanti oppure da deliberati atti vandalici.

Negli edifici in cui sia censito amianto va valutato se lo stesso è in buono stato di conservazione; va, inoltre valutata la possibilità che si verifichino cambiamenti dello stato di conservazione dei materiali contenenti amianto che possano far presumere una variazione del rischio.

In presenza di materiali contenenti amianto, anche se in buono stato di conservazione, è indispensabile intrapren- dere le opportune iniziative di controllo predisponendo una sorveglianza periodica dello stato dei materiali ed evitando interventi manutentivi non controllati sugli stessi e valutando periodicamente il possibile rilascio di fibre di amianto.

Il Datore di Lavoro, con la collaborazione del Medico Competente e del RSPP, deve provvedere alla valutazione dei rischi; laddove a seguito dei sopralluoghi degli ambienti di lavoro dovesse risultare la possibile presenza di amianto, il Datore di Lavoro, oltre a intraprendere tutti gli interventi sopra indicati, deve valutare la necessità di accertare, tramite campionamenti, l’analisi del materiale e di effettuare even- tuali misure ambientali delle fibre di amianto nell’ambiente di lavoro.

L’art. 248 del D.lgs 81/08 prevede l’obbligo da parte del Datore di Lavoro di accertare la presenza di amianto o di materiali contenenti amianto prima di intraprendere lavori di demolizione e manutenzione, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali; le disposizioni previste dal Decreto vanno applicate se “vi è un minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione”.

Il Decreto 81/08 e s.mi.i. prevede altresì, nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità e a condizione che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi, che il valore limite di esposizione all’amianto non è superato nell’aria dell’ambiente di lavoro che si possa derogare dai seguenti obblighi:

– notifica dei lavori (art. 250)

– misure prevenzione e protezione (art.251 comma 1) – sorveglianza sanitaria (art. 259)

– iscrizione dei lavoratori nel registro degli esposti ad amianto (art. 260 comma 1)

per le seguenti attività:

a) brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;

b) rimozione senza deterioramento di materiali non degra- dati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice;

c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;

d) sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell’individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.

(7)

La valutazione che il valore limite di esposizione, fissato a 0,1 fibre/cm3, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore, (all’articolo 254) non sia superato è a carico del Datore di Lavoro che si avvale della collaborazio- ne del Medico Competente e del RSPP. Al fine di garantire il rispetto del valore limite fissato all’articolo 254 del D.Lgs 81/08 e in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, il datore di lavoro effettua periodicamente la mi- surazione della concentrazione di fibre di amianto nell’aria del luogo di lavoro tranne nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità e a condizione che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi che il valore limite di esposizione all’amianto non è superato. I risultati delle misure sono riportati nel documento di valutazione dei rischi (12).

Il ruolo della medicina del lavoro è quello di individuare e gestire i numerosi fattori di rischio presenti negli ambienti

di lavoro, in riferimento ai dati di letteratura, alle Linee gui- da per la tutela e la promozione della salute negli ambienti confinati, ai valori limite di esposizione , ecc.

Particolare attenzione deve essere dedicata alla preven- zione che va attuata mediante una corretta formazione ed informazione dei lavoratori che operano in ambienti dove vi è presenza di amianto, con l’ausilio anche di check - list dedicate.

Il nostro gruppo di lavoro ha predisposto delle check list mirate per la valutazione dell’amianto negli edifici (Tabella 2) oltre ad un algoritmo in collaborazione con la Direzione della sanità Militare per la valutazione stimata dell’esposi- zione lavorativa ad amianto (35).

Un ruolo di primaria importanza è ricoperto inoltre dalla ricerca nell’individuare possibili rimedi e adeguate soluzioni.

Tabella 2. Check list amianto edifici.

È DISPONIBILE UNA MAPPATURA DELL’AMIANTO NELL’EDIFICIO CON LA DESTINAZIONE D’USO DEGLI AMBIENTI INTERNI?

Se SI allegare.

SI NO

IN CHE EPOCA È STATO COSTRUITO L’EDIFICIO? Anno:

NELL’EDIFICIO È PRESENTE AMIANTO? SI NO

SE SI PER OGNI AMBIENTE CONTENENTE AMIANTO SPECIFICARE SOTTOFORMA DI:

1.Eternit _ SI _ NO

2. Ricoprimenti a spruzzo _ SI _ NO

3. Rivestimenti isolanti acustici e termici _ SI _ NO 4. Rivestimenti isolanti di tubazioni o caldaie _ SI _ NO 5. Tubazioni in cemento amianto _ SI _ NO

6. Condotte in cemento amianto _ SI _ NO 7. Altro materiale in cemento amianto _ SI _ NO 8. Funi, corde o tessuti _ SI _ NO

9. Cartoni, carte e prodotti affini _ SI _ NO 10. Prodotti bituminosi _ SI _ NO

11. Mattonelle di vinile con intercapedini di carta di amianto _ SI _ NO 12. Mattonelle e pavimenti vinilici _ SI _ NO

13. PVC e plastiche rinforzate _ SI _ NO 14. Ricoprimenti e vernici _ SI _ NO

15. Stucchi adesivi contenenti amianto _ SI _ NO 16.Intonaci _ SI _ NO

17.Mastici _ SI _ NO 18. Sigillanti _ SI _ NO 19.Giunzioni _ SI _ NO 20.Guarnizioni _ SI _ NO 21.Quadri elettrici _ SI _ NO 22.Materiale bonificato _ SI _ NO 23.Materiale confinato _ SI _ NO 24. Materiale incapsulato _ SI _ NO

QUAL’È LO STATO DI CONSERVAZIONE DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO?

materiali integri non suscettibili di danneggiamento _ SI _ NO.

materiali integri suscettibili di danneggiamento _ SI _ NO materiali danneggiati _ SI _ NO

area danneggiata estesa _ SI _ NO area danneggiata non estesa _ SI _ NO

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12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto. Supplemento Ordina- rio n. 129, Gazzetta Ufficiale n. 220, 20 settembre 1994 11. Decreto Legislativo 25 luglio 2006, n. 257 Attuazione della

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