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SOGGETTI «FINANZIARI» IL BILANCIO

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SOGGETTI «FINANZIARI» – IL BILANCIO

ROMA, 06 LUGLIO 2017 MILANO, 13 LUGLIO 2017

DOTT. THOMAS KRAICSOVITS

(2)

SOMMARIO

Gli schemi di bilancio per holding, finanziarie di marca, merchant bank, money transfer ed altri soggetti che svolgono attività di natura finanziaria

Le principali novità introdotte dalla riforma e la transazione alle nuove norme

Le microimprese

2

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È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 202 del 1° settembre 2015, in attuazione, con riferimento alle imprese di natura finanziaria, alla direttiva comunitaria 2013/34/UE relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di alcune tipologie di imprese

La direttiva 2013/34/UE reca una nuova disciplina complessiva in tema di bilanci d’esercizio e consolidati delle imprese che sostituisce la quarta e la settima direttiva sul diritto societario (direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE)

Il legislatore nazionale ha deciso di recepire la predetta direttiva con due distinti decreti legislativi (n. 136 e n. 139) che presentano un differente ambito di applicazione: un decreto relativo alle imprese di natura finanziaria e un altro decreto relativo alle imprese non finanziarie

In particolare il decreto legislativo n. 136/2015 contiene la disciplina di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato relativo ai confidi minori e agli operatori di microcredito (di cui, rispettivamente, agli articoli 112 e 111 del TUB)

In considerazione del suo ambito di applicazione, il decreto legislativo n. 136/2015 sostituisce e abroga il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 che regolava finora la materia

Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n.136

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Il D.Lgs. 87/1992

Art. 1 D.Lgs. 87/92 (Ambito di applicazione) 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano:

a) alle banche;

b) alle società di gestione previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 77;

c) alle società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo;

d) alle società previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1;

e) ai soggetti operanti nel settore finanziario previsti dal titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi

dell'articolo 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonchè alle società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'articolo 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico.

(5)

Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n.136

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente decreto, si definiscono:

a) «operatori del microcredito»: gli operatori del microcredito iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

b) «confidi minori»: i confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

c) «intermediari IFRS»: i soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e successive modificazioni;

d) «intermediari non IFRS»: gli operatori del microcredito e i confidi minori;

e) «intermediari»: gli intermediari IFRS e gli intermediari non IFRS;

f) «controllo»: ai fini del capo II il controllo ricorre nelle ipotesi previste dall'articolo 23 del decreto legislativo 1°

settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; ai fini del capo III per la nozione di controllo si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea;

g) «impresa collegata»: ai fini del capo II per impresa collegata si intende un'impresa in cui un'altra impresa detiene una partecipazione e sulla cui gestione e politica finanziaria esercita un'influenza notevole. Si presume che un'impresa eserciti un'influenza notevole su un'altra impresa quando detiene il 20 per cento o piu' dei diritti di voto degli azionisti o soci di tale altra impresa;

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Art. 43 Poteri delle Autorità

1. Gli intermediari si attengono alle disposizioni che la Banca d'Italia adotta relativamente alle forme tecniche, su base individuale e su base consolidata, dei bilanci e delle situazioni dei conti destinate al pubblico, nonchè alle modalità e ai termini della pubblicazione delle situazioni dei conti.

Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n.136

Disposizioni di Banca d’Italia per il Bilancio degli Intermediari non IFRS del 02/08/2016

(7)

Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n.136

Art. 48 Disposizioni transitorie e finali

1. Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, fatto salvo quanto disposto dal comma 2.

2. Nei confronti dei soggetti che possono continuare a operare ai sensi dell'articolo 10, comma 1, o dell'articolo 10, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e degli intermediari non IFRS, ai fini del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2015, continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e degli atti emanati nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 10 (Disposizioni transitorie e finali)

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 37 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, per le attivita' diverse dalla prestazione di servizi di pagamento gli intermediari finanziari e i confidi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106, nell'elenco speciale di cui all'art. 107 o nella sezione di cui all'art. 155, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, nonche' le societa' fiduciarie previste dall'art. 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto legislativo possono continuare a operare per un periodo di 12 mesi successivi al completamento degli adempimenti indicati al comma 3.

4. Lettera e) almeno tre mesi prima della scadenza del termine indicato al comma 1, gli altri soggetti ivi indicati presentano istanza di autorizzazione ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 106, ovvero istanza di iscrizione nell'elenco di cui all'art.

111 o nelle relative sezioni separate ovvero nell'elenco di cui all'art. 112, comma 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto. In pendenza dell'istanza di autorizzazione, essi possono continuare ad operare anche oltre il termine previsto dal comma 1.

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8

Nel Decreto mille proroghe, così come convertito, all'art. 13, è stato previsto il comma 6- quinquiesdecies.

All'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed i confidi iscritti nella sezione di cui all'articolo 155, comma 4, del medesimo testo unico, vigenti alla data del 4 settembre 2010, che possono continuare a operare ai sensi dell'articolo 10, comma 1, o dell'articolo 10, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, possono applicare, ai fini del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato relativi agli esercizi chiusi o in corso al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2017, le disposizioni relative agli intermediari non IFRS di cui al capo II del presente decreto".

In considerazione di ciò gli intermediari finanziari che hanno presentato domanda per l’iscrizione al nuovo albo di cui all’art. 106 del TUB, e la cui autorizzazione risulta essere ancora sospesa, possono redigere il bilancio relativo all’esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2016 utilizzando gli schemi di bilancio previsti dal D.Lgs. 136/2015

Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n.136

(9)

I destinatari della norma

Inizialmente i soggetti di natura finanziaria erano individuati mediante il rinvio all’art. 1 del D.Lgs. n. 87 del 1992

Inizialmente i soggetti di natura finanziaria erano individuati mediante il rinvio all’art. 1 del D.Lgs. n. 87 del 1992

La riforma del TUB operata dal D.Lgs. N. 141 del 2010 ha riscritto l’art.

106 del TUB in modo da riservare l’attività di concessione di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, agli intermediari autorizzati, sottoposti a vigilanza di Banca d’Italia

La riforma del TUB operata dal D.Lgs. N. 141 del 2010 ha riscritto l’art.

106 del TUB in modo da riservare l’attività di concessione di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, agli intermediari autorizzati, sottoposti a vigilanza di Banca d’Italia

L’entrata a regime della riforma del Titolo V del TUB era subordinata al completamento del quadro normativo con l’emanazione delle

disposizioni attuative delle nuove previsioni legislative, avvenuto con l’emanazione del D.M. n. 53 del 02 aprile 2015

L’entrata a regime della riforma del Titolo V del TUB era subordinata al completamento del quadro normativo con l’emanazione delle

disposizioni attuative delle nuove previsioni legislative, avvenuto con l’emanazione del D.M. n. 53 del 02 aprile 2015

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I destinatari della norma

L’abrogazione del D.Lgs. n. 87 del 1992 ad opera del D.Lgs. n. 136 del 2015, ha operato una distinzione tra

intermediari IFRS, tenuti all’osservanza dei principi contabili internazionali – da identificare dei soggetti di cui all’art. 2 comma 1 lett. c) del D.Lgs.. n. 38 del 2005

ed intermediari non IFRS, tenuti a redigere il bilancio secondo la disciplina dello stesso decreto e gli schemi della Banca d’Italia

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Il D.Lgs. 28 febbraio 2005, n 38

Estensione dell’ambito di applicazione degli IAS/IFRS attraverso l’obbligo “di adottare i Principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio e consolidato delle Banche e degli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza da parte della Banca d’Italia”

D.Lgs. 38/2005

Art. 9: I poteri della Banca d’Italia (…) sono esercitati per i soggetti (…) che redigono il bilancio di esercizio o il bilancio consolidato in conformità ai Principi contabili internazionali , nel rispetto dei principi contabili internazionali”

Art 25: “dai principi e criteri di cui al c. 1 non devono derivare oneri o minori entrate per il Bilancio dello Stato”

Art. 25 L. 306/2003

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Il D.M. 53 del 2 aprile 2015

Il D.M. 53/2015 quantifica dettagliatamente che:

Non costituisce attività di concessione di finanziamenti

• L’acquisto dei crediti di imposta sul valore aggiunto relativi a cessioni di beni e servizi nei casi previsti dalla normativa vigente

• L’acquisto a titolo definitivo di crediti da parte di società titolari di licenza ex art 115 TULPS

Non configurano operatività nei confronti del pubblico

• Tutte le attività esercitate esclusivamente nei confronti del gruppo di appartenenza (ad eccezione dell’acquisto crediti vantati nei confronti di terzi da intermediari finanziari del gruppo)

• L’acquisto di crediti vantati da terzi nei confronti di società del gruppo

• L’attività di rilascio garanzie quando anche uno solo faccia parte del gruppo

• Le finanziarie di marca

• I finanziamenti concessi dal datore di lavoro, o società del gruppo, esclusivamente a propri dipendenti

• Le attività di concessione di finanziamenti poste in essere da società costituite per singole operazioni di raccolta o di impiego e destinate ad essere liquidate una volta conclusa l’operazione

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A tt iv it à fi n an zi ar ie

Iscrizione nell’albo unico nuovo 106 TUB

IDP ex 114-septies TUB

Esercizio di attività non più riservate

Holding ex abrogato art 113 TUB

Istituti di Pagamento interni (nota BdI 30/09/2011)

Attività non più considerate concessioni di finanziamenti

Attività che non configurano operatività col pubblico Il microcredito o confidi minori

Fuoriuscita dal mercato

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A tt iv it à fi n an zi ar ie

Iscrizione nell’albo unico nuovo 106 TUB IDP ex 114-septies TUB

Esercizio di attività non più riservate

Holding ex abrogato art 113 TUB Istituti di Pagamento interni

(nota BdI 30/09/2011) Attività non più considerate concessioni di finanziamenti

Acquisto crediti IVA Licenza 115 TULPS

Attività che non configurano operatività col pubblico

Acquisto crediti gruppo Rilascio garanzie gruppo

Finanziarie di marca Finanziamenti datore di lavoro

Finanziarie Pubbliche Finanziarie di gruppo Il microcredito o confidi minori

Fuoriuscita dal mercato

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I destinatari della norma

La riforma avviata nel 2010 individua tre categorie di imprese:

i. i soggetti autorizzati ad erogare finanziamenti nei confronti del pubblico iscritti nell’apposito albo dell’art 106 TUB, sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia, nonché le società capogruppo di gruppi bancari di cui all’art. 59 comma 1 lett. b e bis del TUB così come richiamate dall’art. 2 del d.l. n. 38 del 2005;

ii. i confidi di cui all’art. 112 del TUB e gli operatori del microcredito di cui all’art. 111 TUB, sottoposti al controllo di organismi di categoria e alla vigilanza della Banca d’Italia;

iii. “altri soggetti quali le holding di partecipazione finanziaria, gli intermediari finanziari che non operano nei confronti del pubblico e altri operatori finanziari (ad esempio le merchant banks) che non sono iscritti in alcun albo o elenco e non sono sottoposti ad alcuna forma di controllo”, così testualmente riportato nella relazione illustrativa al D.Lgs.. n. 136 del 2015.

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A tt iv it à fi n an zi ar ie

Iscrizione nell’albo unico nuovo 106 TUB IDP ex 114-septies TUB

Esercizio di attività non più riservate

Holding ex abrogato art 113 TUB Istituti di Pagamento interni

(nota BdI 30/09/2011) Attività non più considerate concessioni di finanziamenti

Acquisto crediti IVA Licenza 115 TULPS

Attività che non configurano operatività col pubblico

Acquisto crediti gruppo Rilascio garanzie gruppo

Finanziarie di marca Finanziamenti datore di lavoro

Finanziarie Pubbliche Finanziarie di gruppo Il microcredito o confidi minori

Fuoriuscita dal mercato

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I destinatari della norma

Appare evidente come il legislatore abbia riservato l’esercizio dell’attività finanziaria, e quindi l’obbligo di adozione di specifici schemi di bilancio, unicamentea soggetti che svolgono tale attività:

1. Nei confronti del pubblico 2. Con carattere di professionalità

3. Per il tramite di iscrizione in apposito albo o elenco (controllo)

Ratio del legislatore

Carattere dirompente

della norma

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I destinatari della norma

Le nuove regole contabili prevedono che:

i soggetti sub i) debbano redigere il bilancio secondo i principi IAS/IFRS;

che i soggetti sub ii) debbano redigere il bilancio secondo la disciplina dello stesso D.Lgs. n. 136 del 2015 e che

i soggetti sub iii), in quanto estranei al perimetro degli intermediari finanziari debbano redigere il bilancio in base alle regole ordinarie previste dal codice civile e dal D.Lgs.. n. 127 del 1991 e successive modificazioni (D.Lgs. 139/2015) o per il tramite dell’adozione facoltativa

dei Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS

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Schemi di bilancio ex D.Lgs.

139/2015

Bilancio IAS/IFRS facoltativo

Le o pz io n i d is p o n ib ili

Iscrizione nell’albo unico nuovo 106 TUB

IDP ex 114-septies TUB

Esercizio di attività non più riservate

Il microcredito o confidi minori (strategia alternativa)

Fuoriuscita dal mercato

Schemi di bilancio

Bilancio IAS/IFRS

Ai sensi della L. 31 ottobre 2003, n. 306 e del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38

Schemi di bilancio ex D.Lgs.

139/2015

Bilancio IAS/IFRS facoltativo

Schemi di bilancio BdI

Ai sensi del D.Lgs 18 agosto 2015, n.136

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A tt iv it à fi n an zi ar ie

Iscrizione nell’albo unico nuovo 106 TUB IDP ex 114-septies TUB

Esercizio di attività non più riservate

Holding ex abrogato art 113 TUB Istituti di Pagamento interni

(nota BdI 30/09/2011) Attività non più considerate concessioni di finanziamenti

Acquisto crediti IVA Licenza 115 TULPS

Attività che non configurano operatività col pubblico

Acquisto crediti gruppo Rilascio garanzie gruppo

Finanziarie di marca Finanziamenti datore di lavoro

Finanziarie Pubbliche Finanziarie di gruppo Il microcredito o confidi minori

Fuoriuscita dal mercato

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21

Il D.Lgs. 139/15 ha introdotto nel nostro ordinamento numerose novità relative alla predisposizione dei bilanci di esercizio e dei bilanci consolidati. La Dir. 2013/34 abroga le precedenti quarta e settima direttiva e le nuove disposizioni comunitarie sono state recepite in Italia attraverso la modifica a:

alcuni articoli del codice civile relativi alla redazione dei bilanci di esercizio (art.

dal 2423 al 2428, art. 2435-bis e art. 2435-ter, art. 2478-bis e art. 2357-ter c.c.);

gli articoli del D.Lgs. 127/91 relativi alla redazione del bilancio consolidato;

gli articoli 2, 14, 16, e 23 del D.Lgs. 173/97 in materia di bilanci delle imprese assicuratrici;

l’art. 2 c. 1 del D.Lgs. 38/2005 per la disciplina in materia di applicabilità degli IFRS a taluni intermediari bancari;

l’art. 14 del D.Lgs. 39/2010 per adeguare il giudizio di coerenza del revisore.

Le principali novità introdotte dalla riforma

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L’opera di rinnovamento della disciplina di bilancio si è sviluppata lungo due direttrici fondamentali

Le principali novità introdotte dalla riforma

Migliorare la comparabilità dei bilanci redatti dalle società italiane e la loro capacità di rappresentare in modo efficace i fatti gestionali oggetto di rilevazione contabile

Introdurre disposizioni volte a ridurre gli oneri amministrativi a carico delle piccole e medie imprese

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Nel perseguire l’obiettivo di migliorare la comparabilità dei bilanci degli intermediari che non applicano gli IFRS, è stata adottata una soluzione tendente a identificare alcuni principi generali di redazione del bilancio.

In particolare la norma individua due principi generali e alcune linee guida specifiche in tema di rilevazione e valutazione di alcune poste di bilancio.

I principi generali individuati riguardano:

1. PRINCIPIO DI RILEVANZA - la maggiore rilevanza del momento del regolamento delle operazioni dei fatti di gestione rispetto a quello della contrattazione (art. 2423, comma 4:

“non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti”) e

1. PRINCIPIO DI RAPPRESENTAZIONE SOSTANZIALE - prevalenza della sostanza sulla forma (art.

2423 bis, comma 1 bis: “la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto”)

Le principali novità introdotte dalla riforma

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Nel perseguire l’obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle piccole e medie imprese, il legislatore è intervenuto con l’introduzione della categoria delle micro-imprese.

Di conseguenza l’universo delle imprese risulta diviso ora in tre categorie:

1. MICRO-IMPRESE definite dall’art. 2435-ter che redigono un bilancio super semplificato

2. PICCOLE IMPRESE che superano le soglie dimensionali previste dall’art. 2435-ter ma si collocano al di sotto di quelle contemplate dall’art. 2435-bis e che redigono il bilancio in forma abbreviata

3. MEDIE E GRANDI IMPRESE che superano i limiti di cui all’art. 2435-bis e che redigono il bilancio in forma ordinaria

Le principali novità introdotte dalla riforma

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Art 2435-bis (Bilancio in forma Abbreviata)

Sono tenute alla redazione del bilancio in orma abbreviata le società che nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi non abbiano superato due dei seguenti limiti:

totale attivo stato patrimoniale: 4.400.000 euro

ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità Nuovo art.2435-ter (Bilancio delle Micro Imprese)

Sono considerate micro-imprese le società di cui all'articolo 2435-bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

totale attivo stato patrimoniale: 175.000 euro

ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5

Le principali novità introdotte dalla riforma

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Modifiche agli schemi

Questa normativa introduce diverse novità nella classificazione delle voci di bilancio!

Nello Stato Patrimoniale scompaiono le azioni proprie (portate a diminuzione del patrimonio netto), i conti d’ordine e aggi e disaggi da emissione.

Si introducono specifiche voci per i derivati attivi e passivi e per le operazioni intrattenute con le imprese sottoposte al controllo delle controllanti; nel passivo si introduce la riserva per le operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi tra le voci del patrimonio netto.

Nel Conto Economico gli oneri e i proventi straordinari sono aboliti: dal 2016 in poi sparisce la classe E del conto economico e i componenti eccezionali saranno spiegati nelle note al bilancio. Vengono apportate modifiche alle voci dei proventi finanziari per evidenziare i rapporti con le imprese sottoposte al controllo del controllante; si introducono, nella classe D del Conto Economico gli oneri e i proventi che derivano dalla valutazione al fair value dei derivati.

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Azioni proprie: sono portate a diminuzione del patrimonio netto e non più iscritte nell’attivo patrimoniale Costi di ricerca, sviluppo, pubblicità: le parole “pubblicità e ricerca” sono eliminate dalla voce B.I.3

Società sotto comune controllo: vengono introdotte specifiche voci per i crediti e i debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

Derivati: sono aggiunte specifiche voci per i derivati attivi (compresi sia tra le immobilizzazioni, sia nel circolante) e per i derivati passivi (compresi tra i fondi per rischi ed oneri)

Riserva di copertura: viene introdotta una voce specifica nelle poste del patrimonio netto per accogliere la riserva per la copertura del rischio di variazione dei flussi finanziari futuri

Conti d’ordine: la voce viene eliminata e le informazioni sugli impegni e i rischi dovranno essere commentati analiticamente nelle note al bilancio

Aggi e disaggi di emissione: queste voci sono eliminate perché è introdotto il metodo del costo ammortizzato per la rappresentazione dei prestiti obbligazionari

Modifiche allo schema di

Stato Patrimoniale

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Oneri e proventi finanziari: sono introdotte alcune specifiche voci nella classe C per i proventi che derivano dai rapporti con imprese sottoposte al controllo delle controllanti Oneri/proventi da derivati: sono introdotte nella classe D delle specifiche voci per gli oneri/proventi derivanti dalle variazioni di fair value dei derivati (che non sono trattati come operazioni di copertura)

Classe D, Rettifiche di valore di attività finanziarie: viene sostituita dalla Classe D, Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Oneri/proventi straordinari: la Classe E, Partite straordinarie è eliminata dallo schema e dunque non sono ammesse nel conto economico le voci straordinarie, che devono essere solo illustrate nella nota integrativa quando si tratta di voci eccezionali. Le componenti economiche relative alle dismissioni di cespiti o rami di azienda sono rilevate nelle voci A5 – Altri ricavi o B14 – Oneri diversi di gestione

Modifiche allo schema di

Conto Economico

(29)

29

Modifiche allo schema di Conto Economico

Il conto economico deve essere redatto in conformità al seguente schema:

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;

5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.

Totale

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;

7) per servizi;

8) per godimento di beni di terzi;

9) per il personale:

10) ammortamenti e svalutazioni:

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;

12) accantonamenti per rischi;

13) altri accantonamenti;

14) oneri diversi di gestione.

Totale

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Modifiche allo schema di Conto Economico

C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;

16) altri proventi finanziari:

17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;

17-bis) utili e perdite su cambi. Totale (15 + 16 - 17+ - 17 bis).

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie:

18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni;

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

d) di strumenti finanziari derivati;

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni;

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.

d) di strumenti finanziari derivati;

Totale delle rettifiche (18 - 19).

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D);

20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;

21) utile (perdite) dell'esercizio (1)

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Fair value: è introdotto uno specifico comma all’art. 2426 c.c. (n. 4) per i criteri di determinazione. Il fair value è il criterio di base per la misurazione degli strumenti finanziari derivati. Continua ad essere vietato per la misurazione delle altre attività e passività, a meno che sia consentito da una specifica legge di rivalutazione Derivati: sono iscritti in bilancio in base al loro fair value, con variazione di fair value imputato al conto economico a meno che si tratti di operazioni di copertura. L’art. 2426 c.c. (n. 2) rimanda agli IFRS per la definizione di “strumento finanziario”, di “attività finanziaria” e “passività finanziaria”, di “strumento finanziario derivato”, di “costo ammortizzato”, di “fair value”, di “attività monetaria” e “passività monetaria”,

“parte correlata” e “modello e tecnica di valutazione generalmente accettato”

Copertura del rischio dei flussi di cassa: se lo strumento derivato copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi o di un’operazione programmata, la variazione di fair value è imputata a una riserva di patrimonio netto. Questa riserva è “rigirata” a conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto

Modifiche ai criteri di valutazione

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32

Copertura del rischio di fair value: gli elementi oggetto di copertura dei rischi sulle variazioni dei tassi di interesse, tassi di cambio, rischio prezzi e rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura

Amortized cost: i titoli di debito immobilizzati, i crediti e i debiti sono rappresentati con il modello del costo ammortizzato: dal 2016 non saranno più iscritti rispettivamente in base al costo storico, valore di realizzazione o al valore nominale. La relazione accompagnatoria precisa che sui debiti e sui crediti si effettuano le attualizzazioni nei casi specificati. La legge concede una deroga per i saldi del bilancio 2015

Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto: per la rilevazione iniziale delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto viene specificato che la differenza iniziale si determina alla data di acquisizione

Modifiche ai criteri di valutazione

(segue)

(33)

33

Avviamento: si ammortizza in base alla vita utile. Nei rari casi in cui questa non è determinabile si ammortizza al massimo in dieci anni. E’ concessa una deroga per i saldi del bilancio 2015. Ripristino di valore dell’avviamento = viene espressamente precisato il divieto di ripristino delle svalutazioni dell’avviamento

Costi di sviluppo: si ammortizzano in base alla vita utile. Nei rari casi in cui questa non è determinabile si ammortizzano al massimo in cinque anni

Operazioni in valuta: viene introdotto il concetto di poste monetarie/non monetarie al fine delle conversioni in cambi: la legge non introduce delle novità rispetto alle precedenti disposizioni dei principi contabili nazionali Valutazione costante: viene abrogato il criterio di valutazione costante per le attrezzature industriali e commerciali costantemente rinnovate e per le rimanenze

Modifiche ai criteri di valutazione

(segue)

(34)

34

sono richieste specifiche informazioni per il fair value dei derivati, modificando l’articolo 2427 bis del Codice civile

è stato introdotto uno specifico comma all’art. 2427 c,.c. che richiede delle specifiche informazioni per gli impegni, i rischi e le passività potenziali

le informazioni della Nota integrativa devono essere presentate secondo l’ordine delle voci indicate nello Stato patrimoniale e nel Conto economico

gli eventi successivi alla chiusura del bilancio andranno segnalati in Nota integrativa e non più nella relazione sulla gestione

dovranno essere fornite maggiori informazioni circa il nome e la sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato

dovrà essere indicata la proposta di destinazione dell’utile

dovranno essere fornite informazioni che possono influenzare l’importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;

nella Nota integrativa andrà inserita una tabella che indichi i movimenti della riserva di fair value avvenuti nell’esercizio.

Modifiche alla nota integrativa

(35)

35

Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione (art. 2435):

1. del rendiconto finanziario

2. della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16);

3. dalla relazione sulla gestione quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428.

Nuovo art. 2435 e 2435-bis, comma 5, disciplinano il Bilancio Abbreviato, prevedendo esplicitamente le informazioni obbligatorie da indicare in nota integrativa (in precedenza venivano indicate solo quelle da omettere) oltre a richiedere ulteriori informazioni rispetto alla precedente normativa:

• fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;

• indicazioni sull'ammortamento dell'avviamento;

• importo e natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali;

• le nuove prescrizioni previste per le anticipazioni e i crediti concessi ad amministratori e sindaci;

• le indicazioni previste dai nuovi 22-quater, 22-quinquies/sexies, 22-septies;

Modifiche alla nota integrativa

(36)

36

Il nuovo decreto impone la redazione del rendiconto finanziario dal bilancio 2016 ma, di fatto, il nuovo art.

2425-ter c.c. prevede che i flussi finanziari contenuti nel prospetto si riferiscano all’esercizio in corso e a quello precedente. Qualora l’impresa si trovasse solo nel 2016 a predisporre per la prima volta il rendiconto finanziario, potrebbe trovarsi ad affrontare criticità contabili per individuare i dati comparativi dell’esercizio precedente

La redazione del rendiconto finanziario non impatta soltanto la contabilità generale e le imprese dovranno stabilire con quali modalità fornire le informazioni richieste circa il reperimento e l’utilizzo delle risorse monetarie

Per fare questo potrebbero trovarsi di fronte ad alcune criticità informative e dunque è importante attrezzarsi fin d’ora alla predisposizione dello schema di rendiconto finanziario e al reperimento delle informazioni circa la quantificazione dei flussi di cassa generati e assorbiti dall’attività operativa, dall’attività di finanziamento e dall’attività di investimento

Rendiconto finanziario

(37)

37

Gli impatti della prima fattispecie, cioè quelli di apertura, deriveranno per esempio:

dalla iscrizione iniziale nell’attivo (immobilizzazioni finanziarie, attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni) o nel passivo (fondi per rischi ed oneri) del fair value dei derivati

dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura del rischio di variazione dei flussi finanziari o del rischio di variazione dei fair value

dalla cancellazione dei costi di ricerca applicata

dall’eventuale eliminazione dei costi di pubblicità capitalizzati qualora non assimilabili a costi di impianto e ampliamento

dagli effetti causati dall’eliminazione del criterio di valutazione costante delle attrezzature industriali e commerciali e dei pezzi di ricambio

dalla riclassifica delle azioni proprie nella riserva negativa del patrimonio netto

dalla eventuale ri-misurazione in base al costo ammortizzato dei titoli immobilizzati, dei crediti e dei debiti qualora la società decidesse di non applicare la deroga consentita al modello dell’amortized cost dalla ri-misurazione dell’avviamento, qualora la società decidesse di allineare il piano di ammortamento alle nuove norme e non utilizzare la deroga consentita dalle legge

Transizione alle nuove norme

(38)

38

Gli impatti prospettici della seconda fattispecie riguarderanno:

gli effetti della valutazione a fair value dei derivati con contropartita il conto economico qualora si tratti di derivati speculativi oppure, se di copertura, non efficaci

l’applicazione del costo ammortizzato per i per titoli immobilizzati comprati dopo la data di entrata in vigore del decreto e per i debiti e crediti sorti sempre dopo tale data

gli effetti derivanti dall’eliminazione della classe E) del conto economico riferita ai componenti straordinari che saranno classificati per natura

la separazione dal contratto originario e la valutazione al fair value dei derivati incorporati (c.d.

“embedded” o impliciti).

Transizione alle nuove norme

(39)

L’art. 12 del DLgs 139/15 consente un approccio prospettico per alcuni dei cambiamenti nei modelli di valutazione, soprattutto per alcune operazioni non esaurite (o pregresse). Si Tratta, ad esempio, della facoltà di non applicare nel bilancio 2016 il metodo del costo ammortizzato per i titoli immobilizzati, i debiti e i crediti iscritti nel bilancio 2015 e della facoltà di non adeguare il piano di ammortamento degli avviamenti.

Pertanto, nel bilancio 2016, potrebbero trovarsi a coesistere:

i debiti e i crediti rappresentati con il modello del costo ammortizzato (in quanto sorti a partire dal 1°

gennaio 2016) e quelli contabilizzati secondo le vecchie regole in quanto già contabilizzati nel bilancio 2015 o precedenti e per i quali l’impresa si è avvalsa, appunto, della facoltà di non adeguamento,

i titoli immobilizzati, rappresentati con il modello del costo ammortizzato (in quanto acquistati a partire dal 1° gennaio 2016) e quelli contabilizzati secondo le vecchie regole in quanto già contabilizzati nel bilancio 2015 o precedenti e per i quali l’impresa si è avvalsa, appunto, della facoltà di non adeguamento

avviamenti con piani di ammortamento basati su vite utile diverse.

N.B. Le suddette facoltà sono consentite a tutte le imprese, anche quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata.

39

Deroga alle norme generali

(40)

40

Impatti a partire dai bilanci 2016

Modifiche delle disposizioni normative Impatti sullo schema di CE 2016 Aggi e disaggi di emissione Valutati a costo ammortizzato Ammortamento finanziario Attrezzature industriali e piccoli attrezzi Abolito criterio di valutazione costante Plusvalenza/minusvalenza

Avviamento Ammortamento in base alla vita utile.

Se a vita indefinita, in 10 anni

Nessun impatto

Azioni proprie Divieto di capitalizzazione Nessun impatto

Componenti straordinari Aboliti Abolita classe E: i componenti

straordinari sono classificati per natura

Conti d’ordine Aboliti Nessun impatto

Copertura dal rischio di fair value Strumento di copertura e operazione coperta sono valutati al fair value simmetricamente

Plusvalenza/minusvalenza da

valutazione simmetrica di derivato e strumento coperto

Crediti Costo ammortizzato Ammortamento finanziario

(41)

41

Impatti a partire dai bilanci 2016

Modifiche delle disposizioni normative Impatti sullo schema di CE 2016 Costi di pubblicità Non più capitalizzabili Costi eccezionali dell’esercizio Costi di ricerca applicata Non più capitalizzabili Costi eccezionali dell’esercizio

Debiti Costo ammortizzato Ammortamento finanziario

Derivati Fair value Variazioni di fair value

Derivati incorporati Separati dal contratto ospitante e valutati al fair value

Variazioni di fair value

Leasing Contabilizzazione con metodo

finanziario/patrimoniale??

In attesa principi OIC

Operazioni con imprese sottoposte al controllo delle controllanti

In evidenza in voci distinte di SP e CE Evidenza proventi dell’anno e adattamento per dati comparativi

Titoli Costo ammortizzato Interessi attivi in base al tasso effettivo

e non al tasso nominale

(42)

42

Le disposizioni del D.Lgs. 139/2015 entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da questa data

Le modiche previste dal decreto all’articolo 2426, comma 1, numeri 1), 6) e 8) (“Criteri di valutazione”) del codice civile possono essere applicate alle componenti delle voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito il loro effetto in bilancio

L’Organismo Italiano di Contabilità aggiorna i principi contabili nazionali di cui all’articolo 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n.

38, sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto

L’immediata applicazione dei nuovi principi presenta eccezioni estremamente limitate (riguardano solo il costo ammortizzato e la modifica dell’ammortamento dell’avviamento) e non opera ad esempio per la valutazione al fair value dei derivati

Disposizioni transitorie

(43)

43

Le micro imprese, oltre a beneficiare delle semplificazioni previste per le piccole imprese (esonero obbligo di rendiconto finanziario, esonero valutazione costo ammortizzato per crediti/debiti/titoli di debito) possono avvalersi di ulteriori agevolazioni:

Non sono tenute a predisporre la nota integrativa a condizione che in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previse dal primo comma art. 2427, numeri 9) e 16) in tema di impegni, garanzie e rapporti con parti correlate

Sono esonerate dall’applicazione delle disposizioni di cui al quinto comma art. 2423 (deroga dall’applicazione delle normali regole in casi eccezionali)

Sono escluse dall’applicazione del numero 11-bis, primo comma, art. 2426, che detta la disciplina degli strumenti derivati speculativi e di copertura (non possono rilevare in bilancio tali strumenti nemmeno in via opzionale)

Le micro-imprese

(44)

44

Criticità 1

La ratio del legislatore era quella di configurare regole contabili differenziate in funzione del profilo dimensionale delle imprese

criteri più complessi per imprese più rilevanti

Ma i criteri di individuazione delle micro-imprese (così come concepiti) mal si attagliano alle particolari caratteristiche di alcune imprese, quali le Holding!

Le micro-imprese

CONSEGUENZA: questi soggetti potrebbero esser qualificati come micro-imprese anche quando fanno parte di gruppi societari che rappresentano realtà economiche medio o grandi. In questi casi la Holding non ha la possibilità di valutare al fair value i contratti derivati, e questo è in netto contrasto con la ratio della norma che non consente alle micro-imprese di iscrivere e valutare i derivati (assunto: disciplina contabile complessa come quella prevista per i derivati incompatibile per l’operatività delle micro-imprese)

(45)

45

Criticità 2

Anche le imprese piccole e le micro-imprese sono tenute ad applicare il principio di prevalenza della sostanza sulla forma in tutte le ipotesi disciplinate dal d.lgs. 139/2015 per le quali non siano previste espresse eccezioni, nonché nelle ulteriori fattispecie individuate dai nuovi OIC

Le micro-imprese

CONSEGUENZA: la complessità legata all’applicazione del principio di rappresentazione sostanziale non risulta pienamente conciliabile con l’obiettivo di ridurre gli oneri e gli adempimenti delle imprese più piccole

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