• Non ci sono risultati.

CONVENZIONE ATTUATIVA PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI E FUNZIONI COMUNALI MEDIANTE UFFICIO COMUNE GESTIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "CONVENZIONE ATTUATIVA PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI E FUNZIONI COMUNALI MEDIANTE UFFICIO COMUNE GESTIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA"

Copied!
7
0
0

Testo completo

(1)

N. di REG. S.P.

COMUNE DI CODROIPO PROVINCIA DI UDINE

CONVENZIONE ATTUATIVA PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI E FUNZIONI COMUNALI MEDIANTE UFFICIO COMUNE – GESTIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA L’anno il giorno del mese di tra i Comuni di__________________________________________________________________________, legalmente rappresentati, in esecuzione delle deliberazioni della Giunta Municipale di seguito indicate:

 Il Comune di ____________rappresentato dal Sindaco _______________, in esecuzione della deliberazione giuntale n. del ;

 Il Comune di _________ rappresentato dal Sindaco _______________, in esecuzione della

deliberazione giuntale n. del ;

 Il Comune di _________ rappresentato dal Sindaco _______________, in esecuzione della

deliberazione giuntale n. del ;

 Il Comune di ________ rappresentato dal Sindaco ________________, in esecuzione della deliberazione giuntale n. del ;

PREMESSO:

 con l’art. 43 della legge regionale del Friuli Venezia Giulia del 12.12.2014, n. 26, la Regione ha istituito, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), all’interno del proprio ordinamento, la Centrale unica di committenza regionale;

 l'art. 55 bis della L.R. 12 dicembre 2014 n. 26 dispone che:

1. I Comuni non capoluogo di provincia del Friuli Venezia Giulia sono soggetti all'obbligo di ricorrere alla centralizzazione della committenza per le acquisizioni di lavori, beni e servizi secondo la disciplina statale vigente in materia, a decorrere dall'1 gennaio 2016, fatte salve:

a. la possibilità di avvalersi, alternativamente, delle Unioni territoriali intercomunali ovvero delle convenzioni previste dall'ordinamento locale del Friuli Venezia Giulia;

b. la possibilità di procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;

c. la potestà regolamentare prevista dalla normativa vigente in materia di economato per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare, escluse dal campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

 con convenzione stipulata ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 163/2006 e della L.R. n. 26/2014, è stata istituita la Centrale Unica di Committenza (CUC) tra i Comuni di Codroipo, Camino Al Tagliamento, Bertiolo e Varmo al fine di provvedere agli affidamenti di forniture e servizi, aggiudicare appalti pubblici, concludere accordi quadro di lavori, forniture o servizi;

 i Comuni di Bertiolo, Camino al Tagliamento, Codroipo, e Varmo in data 15.01.2015 hanno sottoscritto la convenzione attuativa n. 2381 di REG. S.P. (di seguito chiamata “convenzione”) per lo svolgimento di servizi e funzioni comunali mediante ufficio comune – gestione della centrale unica di committenza;

 che la convenzione disciplina le attività della Centrale di committenza, istituita ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 e ulteriormente implementata dalle LL.RR nn° 3\2012, 26\2012 e 1\2006 nonché dal D.P.C.M. 30.06.2011

 che l’art. 3, comma 1, lett i, del D. Lgs. 50/2016 definisce la «centrale di committenza», un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie;

(2)

 che l’art. 37 dello stesso D.Lgs. 50 del 18.04.2016 “codice dei contratti” cita:

1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38.

2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente codice.

3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.

4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;

b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento;

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

5. …..

6. Fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 5, le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, forniture o servizi mediante impiego di una centrale di committenza qualificata ai sensi dell’articolo 38.

7. Le centrali di committenza possono:

a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori;

b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l’aggiudicazione dei propri appalti;

c) c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici.

8. Le centrali di committenza qualificate possono svolgere attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti e agli ambiti territoriali di riferimento individuati dal decreto di cui al comma 5.

9. La stazione appaltante, nell’ambito delle procedure gestite dalla centrale di committenza di cui fa parte, è responsabile del rispetto del presente codice per le attività ad essa direttamente imputabili.

(3)

La centrale di committenza che svolge esclusivamente attività di centralizzazione delle procedure di affidamento per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori è tenuta al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice e ne è direttamente responsabile.

Articolo 1 - Istituzione

1. In esecuzione delle disposizioni di cui all’art. 37 del D. Lgs. 50/2016, i Comuni firmatari della presente convenzione attuativa istituiscono la centrale unica di committenza (d’ora in avanti anche C.U.C.) per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture. La gestione associata delle procedure di gara non opera sulla titolarità dei contratti che rimane in capo a ciascun ente aderente.

La Centrale è priva di autonoma personalità giuridica, ma si configura dotata di autonomia operativa -funzionale, come meglio specificata nei successivi articoli. La legittimazione attiva e passiva in giudizio in ipotesi di contenzioso rimane esclusivamente in capo al comune committente che rimane stazione appaltante, ossia all’Ente nel cui interesse è stata esperita la procedura concorsuale.

Il comune capofila viene individuato nel Comune di Codroipo;

Art. 2 Finalità

L’attività della Centrale Unica di Committenza è finalizzata alla gestione delle attività amministrative concernenti le procedure di gara per l’affidamento dei lavori, dei servizi e forniture operando per ogni singolo Comune, ovvero anche in modalità aggregata per gli Enti.

In particolare con l’istituzione della Centrale unica i Comuni convenzionati intendono:

- Creare una struttura specializzata nella gestione delle procedure di gara di appalti pubblici, in grado di affrontare la sempre maggiore complessità della gestione delle procedure di appalto;

- Ottenere economie di gestione concentrando in un’unica sede la produzione di servizi identici;

- Ottimizzare le risorse necessarie per l’espletamento delle procedure in materia di appalti pubblici, garantendo nel contempo la razionalizzazione, la riduzione dei costi, il miglioramento della qualità, la valorizzazione della professionalità del personale del servizio;

- Gestire il processo di approvvigionamento privilegiando la programmazione dei fabbisogni e selezionando il sistema di acquisizione nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità;

ART. 3 Oggetto

La C.U.C. agisce in qualità di Ufficio unico del servizio “ Gare ” per l’affidamento dei lavori e acquisizione di beni o servizi ai sensi dell’art. 37, commi 2 e 3 bis del D. Lgs. 50/2016 per conto dei comuni convenzionati;

La Centrale Unica di committenza è competente ad espletare ogni tipo di procedura aperta, ristretta, negoziata per l’affidamento dei lavori, forniture e servizi, senza eccezione salvo quelle previste dalla legge.

La centrale, quindi, gestisce tutte le procedure di scelta del contraente sia per i contratti sotto soglia che di rilevanza comunitaria;

Sono esclusi gli acquisti che ciascun Ente effettua tramite economato o dovrà effettuare attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi compreso le convenzioni CONSIP ed il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

Nelle contrattazioni sotto € 40.000 per servizi e forniture e sotto i € 150.000 per i lavori si può procedere autonomamente. Non sono inoltre di competenza della Centrale di committenza eventuali altre tipologie di affidamenti diretti ai sensi delle vigenti norme che individuano le fattispecie.

Articolo 4.– Attribuzioni della Centrale di Committenza

1. Il servizio gare gestisce operativamente i seguenti procedimenti:

a) Approvazione e sottoscrizione del bando e del disciplinare di gara oppure delle lettere d’invito, garantendo la conformità a legge delle norme in esse contenute e vigilando sulla puntuale osservanza delle stesse;

b) Procedimento di gara (pubblicità, bando, comunicazione ai concorrenti, svolgimento e verbalizzazione delle sedute di gara, verifica della congruità dell’offerta, risposta ai quesiti);

c) Nomina della commissione aggiudicatrice nel caso di offerte economicamente vantaggiose se necessaria;

d) Verifica del possesso dei requisiti di capacità, sia a campione che del primo e secondo classificati, nel caso di procedure aperte e ristrette; verifica dei requisiti morali e di capacità dell’aggiudicatario

(4)

provvisorio per qualsiasi procedura;

e) Aggiudicazione provvisoria;

f) Pubblicità post affidamento e comunicazione ai concorrenti;

g) Dopo l’aggiudicazione provvisoria e trascorsi i termini di pubblicazione previsti dal D. Lgs. 50/2016 e divenuta pertanto definitiva l’aggiudicazione, la Centrale trasmette al Comune interessato gli atti per tutti gli adempimenti successivi.

2. La Centrale di Committenza svolge i compiti sotto specificati ed in particolare:

Attribuzioni obbligatorie

a) Individuare, in relazione alle circostanze di fatto e di diritto ed alle esigenze del Comune, la procedura di gara appropriata;

b) Predisposizione della proposta di provvedimento a contrattare, stesura e sottoscrizione atti di gara per conto del Comune, l’acquisizione del CIG e del CUP (tramite il RUP del comune interessato) in quanto necessari;

c) Supporto al RUP nella fase che precede e lo svolgimento della gara anche mediante assistenza nell’interpretare i quesiti dei soggetti partecipanti;

d) Nomina dell’Autorità/Commissione di gara e svolgimento delle operazioni di gara ivi comprese le comunicazioni ad eventuali concorrenti esclusi;

e) Verifica autocertificazioni dei requisiti dichiarati dai concorrenti in sede di gara con accesso diretto alle amministrazioni ed enti certificanti, previa formale delegazione ed acquisizione di eventuali credenziali di accesso; AVCPASS

f) Verifica delle offerte anormalmente basse;

g) Aggiudicazione provvisoria e verifiche requisiti per l'aggiudicazione definitiva;

h) Predisposizione comunicazioni ai partecipanti esito gara, adempimenti ANAC, sito web e anche in ordine agli adempimenti pubblicitari;

i) Predisposizione schema provvedimento di aggiudicazione definitiva;

j) Tenuta ed aggiornamento di albo fornitori gestito in forma associata.

Attribuzioni facoltative

a) Supporto all’Amministrazione per l’espletamento delle procedure espropriative;

b) Supporto alla progettazione eventuale di servizi e forniture mediante la predisposizione del capitolato speciale d’appalto e dello schema di contratto;

c) Predisposizione schemi provvedimenti di aggiudicazione, verifica requisiti, elaborazione schema di contratto;

d) Attività di supporto al RUP nella fase esecutiva dell’opera, servizio o fornitura;

e) Assistenza tecnico-giuridica in caso di contenzioso in sede di gara;

2. Il responsabile della Centrale Unica di Committenza svolge le funzioni di Amministrazione Aggiudicatrice, per la sola alla fase di aggiudicazione provvisoria mediante:

a) la nomina del R.U.P. che firma e rimane responsabile degli atti relativi all’appalto;

b) la nomina della Commissione di Gara se necessaria;

c) la gestione e\o il controllo dello svolgimento delle operazioni di gara;

d) la consegna al Comune del verbale di aggiudicazione provvisoria.

3. Lo svolgimento delle predette funzioni avviene utilizzando:

 il personale dei Comuni convenzionati per il quale, con la sottoscrizione della presente convenzione, il Comune autorizza sin d’ora a prestare servizio presso la Centrale di Committenza in caso di acquisti che lo riguardino;

 eventuali commissari esterni, nel caso di specifiche professionalità non riscontrabili nell’ambito degli Enti Pubblici, nel rispetto del D. Lgs. 50/2016.

Articolo 5 – Attribuzioni del Comune convenzionato.

1. Il Comune rimane titolare dell’intervento di acquisto dell’opera, bene o servizio, permanendo in capo al Comune le attività amministrative di gestione a rilevanza esterna.

2. Sono attribuite in particolare al Comune solo se riguardante un acquisto diretto e limitato al proprio ente:

a) L’approvazione del progetto dell’opera o dell’acquisizione del bene o servizio ed in particolare il Capitolato Speciale d’appalto e lo schema di contratto;

b) L’adozione della determinazione a contrattare, sulla base dello schema predisposto dalla Centrale di Committenza, nella quale sono formalmente conferite alla Centrale di Committenza, in tutto o in

(5)

parte, le attribuzioni di cui al precedente articolo;

c) La messa a disposizione di personale per lo svolgimento della gara

d) La messa a disposizione dei servizi per l’invio e la ricezione degli atti inerenti la procedura di gara (in particolare protocollazione, conservazione ed archiviazione degli atti), e dei locali per lo svolgimento della gara, qualora la stessa non si svolga presso la sede del capofila;

e) L’aggiudicazione definitiva;

3. Il Comune ha l’obbligo di trasmettere alla Centrale con il dovuto anticipo, preferibilmente entro il 31 gennaio di ogni anno, l’elenco delle opere e delle acquisizioni da effettuare unitamente a tutte quelle informazioni necessarie per la corretta predisposizione degli atti.

4. La Centrale Unica di Committenza entro 30 giorni dalla ricezione degli atti s’impegna ad attivare la procedura di gara e tutti gli atti preparatori in maniera tale da garantire la conclusione del procedimento di aggiudicazione entro tempi conformi all’esigenza rappresentata dalla amministrazione aggiudicatrice.

Art. 6 Responsabilità della Centrale Unica

Alla direzione della Centrale Unica (Responsabile servizio gare) è preposto il Responsabile individuato dal sindaco del comune delegato dall’assemblea dei sindaci che, in caso di assenza o impedimento, sarà sostituito dal responsabile del servizio tecnico del Comune convenzionato interessato dalla procedura da espletare.

Ha piena autonomia nell’organizzazione delle risorse umane e strumentali e svolge tutte le funzioni gestionali previste dalla legge.

Il responsabile della Centrale di Committenza:

 Partecipa con funzioni consultive alle sedute dell’Assemblea dei Sindaci al fine di formulare proposte tecnico-gestionali per lo svolgimento del servizio associato;

 Predispone annualmente una proposta di piano di lavoro da sottoporre dell’Assemblea dei Sindaci che tiene conto delle esigenze dei singoli enti aderenti, dell’effettiva disponibilità di personale e delle risorse economiche a disposizione.

 dirige il servizio gare e il personale ad esso assegnato dagli enti convenzionati, lo stesso dipende gerarchicamente dal Responsabile della Centrale di committenza e svolge la propria attività nel rispetto degli obiettivi assegnati dall’Assemblea dei sindaci.

In caso di procedure uniche gestite per tutti i Comuni aderenti, in applicazione del principio di economicità e razionale organizzazione, il soggetto istruttore della gara verrà individuato, dal Responsabile della Centrale.

Qualora il singolo ente non sia in grado di fornire personale da impiegare nelle attività della Centrale di committenza inerente la procedura d’appalto, verrà utilizzato il personale della Centrale di committenza, il cui costo verrà riconosciuto in base alle previsioni e al rendiconto della Centrale Unica, con facoltà di ricomposizione da parte dell’assemblea dei Sindaci.

Di norma vi sarà l’applicazione di criteri di rotazione fra tutti gli enti partecipanti al fine di distribuire secondo equità i costi procedurali.

Art. 7 Bando di gara

I bandi di gara saranno pubblicati sia nel sito web istituzionale albo-on line e link “Bandi di gara” del Comune in cui ha sede la centrale di committenza, sia nel sito web del Comune associato, stazione appaltante o comunque secondo quanto previsto dalle norme in vigore al momento.

Tutte le spese relative a pubblicazioni dei bandi ed avvisi di gara restano a carico del\i comune\i interessato\i.

Art.8 Commissione di gara

La commissione di gara di norma è composta dal Presidente (nella persona del Responsabile della centrale di committenza o del R.U.P. - se delegato - oppure da altro delegato fra i responsabili d’area dei comuni) e da n. 2 componenti uno dei quali avrà anche compiti di segretario verbalizzante.

La commissione è nominata con atto del Responsabile della Centrale, avvalendosi delle risorse umane assegnate, garantendo la partecipazione di personale degli enti interessati, senza deroghe numeriche al comma precedente.

Le sedute della commissione di gara sono pubbliche.

(6)

Art.9 Mancata aggiudicazione

Nell’ipotesi di gara deserta, di esclusione di tutti i partecipanti per mancanza dei requisiti previsti e di ogni altro caso di esito negativo della procedura di aggiudicazione, il Responsabile della centrale dà tempestiva comunicazione alla Stazione appaltante ed al RUP per i provvedimenti di competenza.

Art. 10 Durata

1. La presente convenzione, ai sensi di legge ha durata di cinque anni, salvo diverse disposizioni di legge, ed entra in vigore a decorrere dal 01.01.2017. E’ rinnovabile con le forme di legge.

2. Trattandosi, di convenzione obbligatoria, il Comune potrà recedere dalla convenzione nel caso in cui il servizio di cui trattasi venga ad essere svolto nell’ambito di altre forme associative di cui dovesse far parte.

3. In ogni caso il recesso deve essere comunicato con un preavviso di almeno sei mesi e decorre dal primo gennaio dell’anno successivo.

4. Per quanto attiene ai beni acquistati con i fondi messi a disposizione dai singoli comuni e con i fondi straordinari regionali, in caso di recesso il Comune che recede rinuncia ai beni stessi salvo diversa decisione dell’assemblea dei sindaci.

5.Qualora il recesso comporti lo scioglimento della convenzione i beni vengono assorbiti dal patrimonio dell’Ente sede dell’Ufficio comune, salvi diversi accordi determinati dall’assemblea dei sindaci.

Articolo 11 - Spese di funzionamento e rapporti finanziari

1. le spese relative al funzionamento della Centrale di Committenza sono anticipate dal comune capofila, fatto salvo il rimborso delle spese vive sostenute come segue

2. nel caso di appalti congiunti per i vari comuni le spese saranno ripartite nel seguente modo: 50%

in base all’importo del contratto e 50% in base alle spese del personale incaricato;

 la Centrale di committenza predispone per ogni procedura di gara un preventivo e relaziona a consuntivo delle spese sostenute e il conseguente riparto della spesa sulla base del quale verranno effettuati i versamenti.

 la Centrale di committenza redige un rendiconto per ciascuna gara entro il mese successivo alla stipula del contratto e lo invia all’ente aderente.

 ciascun comune convenzionato procedere al versamento alla Centrale di Committenza dell’eventuale quota a proprio carico entro il massimo di tre mesi dalla richiesta, salvo rivalsa sugli interessi legali oltre tale scadenza.

 Le gare di fornitura saranno cumulative in base al fabbisogno richiesto, suddivise in lotti, sempre in base ad una buona programmazione.

Articolo 12 – Responsabilità

1. Permanendo in capo al Comune le attività amministrative di gestione a rilevanza esterna, ed in particolare l’aggiudicazione definitiva, resta escluso che la Centrale di Committenza sia chiamata a stare in giudizio e rispondere per danni di qualsiasi natura non riconducibili all’attività di supporto amministrativo al RUP .

Articolo 13 – Assemblea dei Sindaci

Oltre a quanto per essa già stabilito negli articoli precedenti per quanto riguarda la definizione di ogni questione inerente l’organizzazione e il funzionamento del rapporto congiunto il tutto viene deferito all’assemblea dei Sindaci partecipanti al raggruppamento, fatte salve le vertenze di ordine giudiziario che per norma spettano al giudice di legge.

Articolo 13 - Definizione delle controversie

1. Per la definizione delle controversie derivanti dall’esecuzione della presente convenzione che non potranno essere risolte in via amichevole, è competente il Foro di Udine.

Art. 14 Avvio in fase sperimentale

La presente convenzione viene avviata a titolo sperimentale per la durata di un ulteriore anno e i partecipanti garantiscono un approccio collaborativo e facilitativo. Allo scadere del primo di

(7)

convenzionamento verranno effettuate le valutazioni in merito alla funzionalità dell’organizzazione risultante dalla presente convenzione e potranno essere proposti e apportati i correttivi utili a migliorare il funzionamento.

Alla scadenza, la convenzione potrà essere prorogata mediante atto delle Giunte Comunali interessate per il periodo ritenuto necessario.

Ai sensi dell’art. 15, L. 241/1990 come modificato dall’art. 6, co. 2, L. 221/2012, la presente convenzione è sottoscritta dalle parti con firma digitale, di cui all’ articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).

- Registrazione

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

Riferimenti

Documenti correlati

a) Consegna dei documenti, attestanti i requisiti dichiarati e non presentati e della garanzia cauzionale definitiva, pari al 10% del prezzo offerto, a favore

6.1 REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE: i concorrenti alla gara, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere in possesso, ai

• con Determinazione della Centrale Unica di Committenza n. 3 del 03/05/2018 è stata nominata la Commissione giudicatrice del servizio in oggetto, composta dai seguenti

Ai sensi dell’art.74 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 5 (cinque) giorni

1 a fase in seduta pubblica: nel giorno e ora stabiliti la Commissione di Gara (di natura amministrativa) procederà preliminarmente al sorteggio previsto dall’art. 50/2016 per

OGGETTO: Avviso pubblico per manifestazione di interesse - Individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento lavori di

In presenza di un numero di istanze superiore a 5 il RUP o il suo delegato, procederà alle operazioni di sorteggio di 5 operatori economici da invitare alla successiva

- dichiarazione di impegno di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazioni o di uno dei predetti intermediari finanziari a rilasciare la garanzia di cui