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Pensione avvocati: recupero degli anni non versati

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Pensione avvocati: recupero degli anni non versati

written by Noemi Secci | 15/02/2021

L’iscritto alla Cassa forense può recuperare per il diritto alla pensione le annualità scoperte da contributi.

Che cosa succede se l’avvocato iscritto alla Cassa Forense, a causa di difficoltà economiche, professionali o personali, non versa, in relazione a una o più annualità, tutta la contribuzione obbligatoria dovuta? Secondo il regolamento della Cassa Forense, gli anni non versati non sono efficaci ai fini del diritto al trattamento pensionistico.

Per la pensione avvocati, il recupero degli anni non versati è comunque possibile. Nel dettaglio, l’avvocato ha due possibilità: in primo luogo, se non è ancora intervenuta la prescrizione, può recuperare le annualità parzialmente scoperte versando i contributi mancanti. Se, invece, è intervenuta la prescrizione, il Regolamento unico della previdenza forense prevede la possibilità di riscattare i periodi omessi, mediante la cosiddetta costituzione della rendita vitalizia.

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Analogamente a quanto previsto per i dipendenti ed i collaboratori iscritti all’Inps, difatti, l’avvocato può riscattare gli anni per i quali i contributi obbligatori risultano non versati ed ormai in prescrizione: si tratta di una possibilità prevista ormai da tempo dalla Cassa forense.

Attenzione, però: contrariamente a quanto previsto per i lavoratori dipendenti, per gli avvocati, l’ordinamento previdenziale forense non applica il principio di automaticità delle prestazioni. In parole semplici, l’avvocato non ha diritto alle prestazioni di previdenza della Cassa forense per il solo fatto di svolgere l’attività professionale, al contrario di quanto disposto per i dipendenti, che hanno diritto alle prestazioni Inps per il solo svolgimento dell’attività lavorativa subordinata (sino a quando non interviene la prescrizione dei contributi dovuti).

Contributi obbligatori dovuti dagli avvocati

Gli avvocati iscritti a Cassa forense devono versare:

i contributi soggettivi di base, commisurati al reddito dichiarato ai fini Irpef e determinati sulla base di scaglioni di reddito, con una misura minima predeterminata;

i contributi integrativi, corrispondenti a una maggiorazione percentuale (normalmente pari al 4%) su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d’affari ai fini dell’Iva;

i contributi per maternità.

Recupero degli anni di contributi non versati per gli avvocati

In base al nuovo Regolamento unico della previdenza forense [1], risultano inefficaci ai fini del diritto e della misura della pensione gli anni di iscrizione alla cassa avvocati per i quali i contributi obbligatoriamente dovuti:

risultino non completamente versati;

non possano più essere richiesti a causa dell’intervento della prescrizione.

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I contributi soggettivi versati solo in parte per gli anni considerati inefficaci sono, comunque, rimborsabili su domanda.

L’avvocato interessato, in alternativa, può avvalersi dello strumento della rendita vitalizia, previsto dallo stesso Regolamento unico della previdenza [1].

Costituzione della rendita vitalizia per gli avvocati

La rendita vitalizia, cioè il riscatto dei contributi omessi e prescritti che l’avvocato può effettuare, è una misura analoga rispetto alla rendita vitalizia che può essere costituita presso la generalità delle gestioni amministrate dall’Inps [2].

La rendita corrisponde infatti al beneficio pensionistico riferito agli anni parzialmente scoperti, che diventano, attraverso una sorta di riscatto, utili alla maturazione del diritto alla pensione.

Possono chiedere la costituzione della rendita vitalizia:

gli avvocati iscritti alla Cassa forense;

i loro superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità o indiretta, a condizione che non sia precedentemente intervenuta la decadenza dell’iscritto dante causa.

La costituzione della rendita vitalizia deve riguardare tutti i periodi non integralmente coperti da contributi, in quanto non è ammesso il riscatto parziale.

Il pagamento dell’onere di riscatto dà diritto, al momento del pensionamento, ad una rendita vitalizia reversibile, che integra e ha la stessa decorrenza della pensione: per determinare la data di decorrenza del trattamento, viene contato anche il periodo recuperato, a meno che la domanda di pensione non risulti presentata in una data posteriore alla maturazione dei requisiti necessari.

Costo della costituzione della rendita vitalizia per gli avvocati

Per determinare il costo del riscatto – rendita vitalizia bisogna utilizzare il sistema

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di calcolo della riserva matematica, basato sulla differenza tra l’importo della pensione, alla data della domanda, senza i contributi recuperati e l’importo comprensivo dei contributi riscattati. Rispetto al sistema della riserva matematica utilizzato dall’Inps, però, si applica un proporzionamento tra la contribuzione dovuta e la contribuzione non versata.

In pratica:

si calcola la differenza tra l’ammontare della pensione virtualmente spettante alla data della domanda di costituzione della rendita, considerando le annualità da recuperare e l’ammontare della pensione stessa con l’esclusione delle annualità da recuperare;

si moltiplica la differenza ottenuta per il coefficiente di riserva matematica [3], che varia in base all’età, al sesso, agli anni di contributi complessivamente posseduti dall’interessato ed alla categoria di appartenenza;

il risultato, la riserva matematica appunto, si moltiplica per i contributi non versati e si divide per l’intera contribuzione dovuta.

In ogni caso, l’importo della riserva matematica da versare non può essere inferiore a quanto dovuto dall’avvocato per i contributi non pagati, unitamente a sanzioni ed interessi.

Termini per il pagamento della rendita vitalizia avvocati

L’avvocato non può decidere di costituire la rendita vitalizia per recuperare i contributi omessi e prescritti quando vuole. Se la Cassa forense invia all’iscritto una comunicazione con la quale dà notizia dei contributi non pagati prescritti, l’avvocato ha 60 giorni dal ricevimento per inoltrare la domanda di riscatto–

costituzione della rendita vitalizia.

La domanda può in ogni caso essere inviata in qualsiasi momento che preceda il ricevimento della comunicazione da parte di Cassa forense.

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Decadenza dalla rendita vitalizia per avvocati

L’interessato decade dal beneficio della costituzione della rendita vitalizia:

se decorre inutilmente il termine stabilito per presentare la domanda;

se non effettua il pagamento integrale del costo dovuto per questo particolare riscatto.

Che cosa succede se l’avvocato non può recuperare gli anni non integralmente coperti?

Oltre a quanto osservato, merita senza dubbio attenzione una recente ordinanza della Cassazione [4] in merito all’efficacia ai fini della pensione degli anni non interamente coperti da contributi per gli avvocati.

In base a quanto chiarito dalla Cassazione, la Legge di Riforma del sistema previdenziale forense [5] non prevede l’inefficacia ai fini della pensione dell’annualità non interamente coperta dai contributi obbligatori.

In caso di versamenti inferiori ad una determinata soglia, difatti, non si applica il cosiddetto minimale per la pensionabilità, come quello disposto per i lavoratori dipendenti, che attualmente prevede il versamento della contribuzione su un reddito minimo pari a 10.724 euro annui [6].

Nello specifico, secondo la Cassazione, se l’avvocato versa solo parte dei contributi previdenziali non perde l’accredito dell’annualità intera ai fini della pensione: la cassa di previdenza, per evitare i problemi, può adottare controlli rigorosi su comunicazioni e dichiarazioni inviate dagli iscritti.

L’accredito dell’intera annualità anche a favore di chi non ha versato tutti i contributi, secondo la Suprema corte, non lede i principi di uguaglianza e solidarietà; tutela invece l’esigenza di certezza dei rapporti giuridici rispetto a quella dell’esatta corrispondenza, senza limiti di tempo, degli anni coperti dai contributi rispetto a quelli utili a pensione.

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