• Non ci sono risultati.

Verso quale riforma del danno alla persona ?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Verso quale riforma del danno alla persona ?"

Copied!
5
0
0

Testo completo

(1)

Verso quale riforma del danno alla persona ?

Dr. Giovanbattista Petti*

Com’è noto, in un sistema democratico, le riforme sono proposte dal governo e dal parlamento, sulla base di un programma politico economico, tenendo conto del principio che ogni legge che importi una spesa deve avere adeguata copertura. Ma anche le opposizioni hanno un potere propositivo o emendativo e non è detto che leggi particolarmente importanti debbano essere approvate con il solo consenso della maggioranza.

Per i diritti umani inviolabili, tra i quali è la salute, le riforme legislative devono essere conformi alla Costituzione, aggregare il consenso di una grande maggioranza, realizzare il bene comune e non gli interessi di un gruppo di potere economico.

La riforma dunque presuppone dei precisi punti di partenza per poter giungere ad altrettanto coerenti punti di arrivo.

Nella società moderna, mentre aumenta il benessere materiale e la distribuzione della ricchezza, aumentano anche le sacche di povertà e di asocialità; una società fondata sul lavoro spesso discrimina il disoccupato, il sotto occupato, il lavoratore in nero, l’immigrato, specie se extracomunitario. La stessa tutela sociale della salute è discriminata. La malasanità, la corruzione sanitaria, l’incredibile aumento delle responsabilità professionali, sono il segno di una crisi che ha molte cause anche complesse, ma che si risolve nella denegata sanità; così come la crisi della giustizia si risolve, lo sappiamo, in tardiva e denegata giustizia.

Le società postindustriali democratiche moderne risolvono il problema del danno alla persona in tre modi, che creano enormi sistemi:

1) con il sistema della assistenza e previdenza sociale: quello che conta è che una persona sia malata o infortunata, non importa sapere perché.

In base al principio di solidarietà si procura assistenza gratuita o semigratuita, non si discrimina tra ricco e povero, se non per il pagamento del servizio, non per la sua prestazione.

Questo sistema può essere pubblico o privato; in Italia è pubblico ed è generale, con costi enormi per il bilancio dello Stato.

La sanità privata discrimina tra ricco e povero: cura meglio il ricco ed il convenzionato; rifiuta gli altri. Non esistono punti di pronto soccorso presso la maggior parte delle Cliniche private.

*Magistrato della III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, Roma.

(2)

Nelle grandi città si muore durante il trasporto da un punto all’altro di posti di inassistenza sanitaria.

Questo sistema è stato più volte riformato; per ultima è venuta la riforma dell’INAIL per gli infortuni e le malattie sul lavoro.

Dunque una prima, importante risposta è venuta in favore del lavoratore infortunato o affetto da malattia professionale. Una risposta indennizzatoria del c.d. danno biologico previdenziale, basata sul fine di solidarietà e sull’ampliamento dell’ambito del rischio assicurato; non più la concezione di menomazione come lucro cessante e perdita delle capacità lavorative; è accolta invece la primaria tutela della salute, cui si accompagna anche la previsione di un indennizzo patrimoniale.

Il legislatore ha accolto i suggerimenti del gruppo di studio INAIL, ma questo gruppo di esperti (tra i quali ricordo il Prof. Bargagna, ma anche i suggerimenti del Prof. Fiori) ha tenuto conto delle sollecitazioni della Consulta e dell’insegnamento della Cassazione.

Esiste il danno biologico previdenziale, ma continua ad esistere anche la responsabilità del datore di lavoro da illecito. La riforma INAIL non contiene alcuna sanatoria o esenzione di responsabilità da illecito; e neppure contiene (perché la legge delega non lo ha previsto) una ripristinazione delle norme sulla rivalsa che la Corte Costituzionale ha fulminato. Contiene invece un’aggiornata tabella medico legale, la quale ha il pregio della chiarezza per le voci di danno, ma non quello della completezza per gli aspetti dinamici del danno, che pure nel testo normativo sono espressamente previsti.

Se un lavoratore danneggiato ponesse la domanda: la riforma mi darà più o meno soldi di prima? Credo che si dovrebbe rispondere: decisamente meno. Infatti con il sistema previgente egli poteva, nel caso di illecito o di inadempimento contrattuale, ottenere il risarcimento integrale del danno biologico e conservarlo tutto, senza temere alcuna rivalsa da parte dell’ente, che intanto aveva erogato prestazioni e rendite. Oggi riceve un indennizzo maggiore dall’ente, ma questo non corrisponde alla integralità del risarcimento. Dunque il lavoratore dovrà seguitare a chiedere la differenza (c.d. danno differenziale) al datore di lavoro.

Inoltre temo che le tabelle medico legali siano concepite per finalità indennizzatorie, e dunque scontano un quid rispetto ai normali criteri risarcitori da illecito.

Il sistema sociale, in Italia, è dunque fondato sulla solidarietà, sia per il lavoratore in generale, che per la persona in particolare. Fondamento, inutile dirlo, che parte da precetti costituzionali.

2) Un secondo sistema è quello delle assicurazioni: queste possono essere totalmente libere od obbligatorie. Le prime coprono un rischio privato, le seconde coprono un rischio che è ad un tempo privato e sociale.

Per la sicurezza della circolazione auto e natanti valgono le norme italiane progressivamente integrate dalle direttive europee. Una particolare assicurazione obbligatoria è quella RCA auto. Le assicurazioni private che la gestiscono lamentano

(3)

Giustificano l’aumento delle tariffe, oltre la media europea, con le c.d. truffe assicurative. Hanno proposto, per il tramite dell’ente di controllo e di studio (Isvap) una riforma parziale del danno biologico riferita alla micropermanente, trasformando il risarcimento in indennizzo e il danno morale in un obolo. Il decreto legge, in sede di conversione, è stato bocciato, ma subito dopo è stato riproposto come disegno di legge.

I giudici di pace e di merito avevano già investito della questione la Corte Costituzionale, ed in questi mesi, sulla Gazzetta Ufficiale, appaiono i testi delle numerose ordinanze di remissione.

Noto che la miniriforma assicurativa aveva anche un secondo difetto: la pretesa di scaricare il costo del danno direttamente sul danneggiato.

Ed infine un terzo difetto: quello di valere come regola generale di deregulation del danno alla persona, anche nei casi di illecito NON da circolazione stradale. Un grazioso dono ai danneggiati (specie se datori di lavoro o inquinatori).

La riforma RCA dipende dalla Direttiva Europea che è stata già elaborata, e solo dopo l’adeguamento della disciplina italiana a quella europea è logico varare la riforma del danno, limitatamente alla materia interessata dal diritto comune.

Le assicurazioni invece premono per un radicale mutamento di rotta.

3) il terzo sistema è quello della responsabilità civile da illecito.

Questo sistema, in Italia, per la lesione alla salute è collaudato ormai da un ventennio; mentre è da circa un quinquennio che il metodo risarcitorio prevalente è quello di liquidazione di danni a punto (secondo il metodo franco pisano) integrato dall’accrescimento del monte risarcitorio tenendo conto di voci di danno aggiuntive, che rientrano nel danno biologico, ma lo personalizzano.

La Cassazione ha convalidato l’equità di tale metodo; la Consulta sin dal 1986 aveva configurato la complessità del danno: come lesione primaria della salute (il c.d.

danno biologico) e, come danno eventuale consequenziale, il danno patrimoniale ed il danno morale.

Senonché il sistema dell’illecito civile non tutela soltanto il danno alla salute, ma tutela tutti i diritti umani inviolabili. Questa tesi, che dovrebbe trovare universale riconoscimento (almeno stando ai patti internazionali ed europei che abbiano sottoscritto, ratificato e reso esecutivi) stenta (e siamo nel terzo millennio) a trovare una tutela civile, non soltanto risarcitoria, ma inibitoria e talora ripristinatoria.

Assistiamo dunque da un lato all’improvviso risveglio del legislatore, che intende procedere ad una riforma del danno biologico, tipicizzandolo ma imbalsamandolo nei suoi aspetti medico legali di lesione, senza considerare esplicitamente gli aspetti interrelazionali ed esistenziali; imbalsamazione o gessatura che conduce nuovamente alla idea della riduzione dei costi sociali, trasformando il risarcimento in indennizzo.

(4)

Senonché il sistema dell’illecito civile non si fonda sulla solidarietà, ma sulla responsabilità da colpa e dolo; non intende beneficiare il danneggiato o il danneggiante, intende risarcire totalmente il danno (patrimoniale dal 1865, biologico dal 1981, morale in genere, senza la condizione del fatto di reato, si spera, dal 2001).

Ma il risveglio del legislatore, del tutto inutile se dalle tabelle regionali si passa, inevitabilmente, alle tabelle nazionali (e poi a quelle europee), non è determinato dalla volontà di creare un sistema razionale ed equo di risarcimento dell’illecito quando esso ha ad oggetto la salute; bensì è determinato dalla pressione delle assicurazioni, che intendono rendere generale una riforma particolare.

Se le assicurazioni temono che anche per i danni gravi e le macropermanenti la capienza dei premi non sia sufficiente, hanno l’onere di dimostrarlo. Ma sappiamo che questa strana tesi non risulta (ad oggi) ancora avanzata, né l’ente di controllo, che pure paga generosamente le Commissioni di studio, si è mai accorto di quante cause, per lesioni gravi o gravissime, inutilmente perdano le assicurazioni, con la conseguenza di aggravare coscientemente le somme da pagare dopo un ventennio di inutili resistenze.

L’osservatorio della Cassazione consentirebbe un utile monitoraggio.

In conclusione mi sembra di poter rispondere alla domanda direzionale in modo articolato:

• il sistema previdenziale e assistenziale riformato conduce forme solidali di indennizzo e a prestazioni sanitarie di qualità e tempestività inadeguate allo standard europeo (che per il Trattato sulla Unione deve essere “elevato”);

• il sistema assicurativo conduce, da un lato, alla irresponsabile liquidazione transattiva delle micropermanenti e dall’altro al contenzioso decennale per lesioni gravi e gravissime anche in casi di evidente responsabilità dell’assicurato.

Un sistema assicurativo oligopolista, dominato da grandi imprese, condannato dall’Antitrust proprio nel momento in cui l’opinione pubblica si era quasi convinta che la colpa dell’imprevidenza assicurativa era invece del povero danneggiato.

• Il sistema della responsabilità civile da illecito ha invece condotto ad una incessante evoluzione giurisprudenziale, con il sostegno della Corte Costituzionale, consentendo una progressiva espansione della tutela della persona umana in tutti i suoi aspetti, diritti e libertà.

A questo quadro evolutivo concorre la dottrina e, recentemente, la elaborazione del c.d. danno esistenziale.

Gli anglosassoni considerano il danno alla persona essenzialmente come danno morale, come sofferenza e dolore, e certamente non escludono il danno psicologico (la sofferenza) se non è medicalmente accertato.

Noi europei continentali abbiamo, sin dai tempi romani, considerato il danno che subisce la persona rilevante solo in quanto patrimoniale, ed è per questo che il

(5)

sistema INAIL aveva elaborato le proprie tabelle medico legali come tabelle fondate sulla invalidità lavorativa del lavoratore manuale.

Probabilmente il legislatore del 1942, benché in regime concordatario, seguitava a concepire gerarchicamente la persona umana, tanto più risarcita (in potenza) quanto più ricca.

La Costituzione ha introdotto una nuova antropologia costituzionale, traendo ispirazione dalla Dichiarazione Universale e dalle libertà delle grandi liberaldemocrazie, ma traendo anche vigorosamente in luce le solidarietà sociali e i diritti di chi lavora.

Anche l’Unione Europea, dopo Maastricht e Amsterdam, si è impegnata per la tutela adeguata della persona, per i suoi diritti inviolabili, per la salute, la sicurezza del lavoro, l’ambiente.

Ora, non mi sembra che le linee di riforma generale del danno alla persona coincidano con il trend europeo e con i punti di partenza costituzionali.

Non si tratta dunque né di una riforma organica, né di una riforma sistematica; ma piuttosto di una modesta riforma all’italiana, dove chi paga è sempre la parte debole, anche quando governano gli amici di Cesare, i populares.

Riferimenti

Documenti correlati

35 Recentemente, si è ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero nei confronti di una sentenza di assoluzione, in un caso in cui

Questo impone anche ai piccoli Comuni di organizzarsi in sistema, dove questo è utile per l’interesse dei loro cittadini e per la tutela della loro stessa identità

Quanto all’adozione di una tabella unica anche per quanto riguarda il danno morale, le proposte in campo riguardano, al momento, soltanto il danno morale derivante dalla lesione

Un  primo  risultato  da  registrare  è  che  la  funzione  unificante  attribuita  al  risarcimento  del  danno  alla  salute,  comprensivo  di  tutte 

Nonostante l’espresso richiamo fatto dalla Corte al danno esistenziale i marosi continuano ad essere turbolenti e la navigazione perigliosa: da un lato, infatti, si è

del risarcimento del danno biologico in RCA Art.. L L ’ ’ evoluzione delle fonti normative della disciplina evoluzione delle fonti normative della disciplina del risarcimento

Per ciò che concerne la regolarizzazione delle aliquote marginali effettive, alcuni auditi hanno tuttavia ritenuto che la progressività continua (modello tedesco) non

• Memoria depositata dal Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), Tiziano Treu (2,630 kb) Audizione in videoconferenza del professor Paolo