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1 METODOLOGIA DI LAVORO DEL FIDUCIARIO di Giorgio Traverso

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Academic year: 2022

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METODOLOGIA DI LAVORO DEL FIDUCIARIO di

Giorgio Traverso*

Il rapporto fra fiduciario medico e settore sinistri ha avuto una evoluzione complessivamente regressiva o per lo meno tale da non configurare un processo di miglioramento.

L'elevato aumento dei sinistri corporali, l'esigenza di rapidità della loro definizione, le continue innovazioni sullo studio del Valore Uomo, il crescente impegno economico e la presa di coscienza o meglio di conoscenza degli assicurati e delle controparti rispettivamente sull'indennizzo e sul risarcimento, hanno dato luogo ad esigenze di standardizzazione nel rapporto periti impresa assicuratrici che, se da una parte ha ridotto i tempi di lavoro, dall'altra ha offuscato e spersonalizzato l'opera principale dello specialista in medicina delle assicurazioni fondamentalmente basata sullo studio clinico e valutativo del singolo individuo leso.

Insomma esistono inadeguatezze da parte di entrambi gli operatori della gestione dei sinistri corporali, vale a dire sia degli ispettori sinistri che dei loro fiduciari.

L'attributo di fiduciario implica il contenuto di sicurezza che deriva dal confidare senza riserve in un “Tecnico”, che per scelta deve contribuire alla risoluzione di problemi in tema di danno alla persona.

Così non sussistono elementi che consentono di figurare uno specifico settore di etica del fiduciario e neppure una deontologia particolare di questa figura professionale; è il codice deontologico che regolamenta l'attività sanitaria.

Di fatto nel rapporto fiduciario lo stesso perito deve essere adeguatamente coadiuvato dai mandatari nello svolgimento del proprio ufficio.

A tale proposito si osserva troppo spesso che l'incarico di visita viene assegnato senza l'ausilio di tutti quegli elementi, molto spesso già in possesso degli ispettorati sinistri, che sono necessari all'inquadramento ed allo studio delle lesività e quindi delle relative menomazioni.

Mi spiego meglio: spesso l'incarico fiduciario viene assegnato fornendo al perito soltanto l'indirizzo del leso e, nell'evenienza più ottimistica, la diagnosi iniziale.

Nel caso di danno in polizza non vengono fornite notizie su eventuali preesistenti sinistri, sull'esistenza di polizze stipulate con altre imprese, sulla denuncia da parte dell'assicurato della dinamica infortunistica, sulle tabelle previste dal contratto.

In ambito di Responsabilità Civile Danni Diversi e di Responsabilità Civile Auto l'incarico non viene quasi mai accompagnato dalla descrizione della dinamica incidentale; non viene inviata eventuale documentazione fotografica dei veicoli compromessi, né le note tecniche dei periti.

In caso di responsabilità professionale spesso non vengono fornite cartelle cliniche e soprattutto denunce dettagliate degli assicurati concernenti la condotta professionale da loro svolta.

* Medico Centrale della Uap Italiana

Collana Medico Giuridica LA PERIZIA MEDICO LEGALE

ed. Acomep, 1995

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Il maggior dispendio di tempo necessario per allegare più notizie all'incarico peritale potrà essere ampiamente compensato dal risultato dell'elaborato stesso che, fornendo più elementi atti ad interpretare od a minimizzare e talvolta persino ad escludere l'evento lesivo iniziale, offrirà all'operatore ispettivo più decisive e concrete conclusioni valutative.

Conosciamo infatti la prassi certificativa, a volte affrettata dei medici di pronto soccorso e a volte capziosa dei curanti che frequentemente omaggia riposo non in base a criteri clinici obiettivati, ma spesso esclusivamente in rapporto alla sintomatologia riferita ed alla dinamica incidentale.

Orbene in special modo per controbattere tali "sindromi" che si trasformano in apodittiche "diagnosi", non rimane che usare come mezzo di difesa le indicazioni tecniche che solo i rilievi delle dinamiche incidentali possono offrire.

Anche e soprattutto al medico fiduciario si deve chiedere qualcosa di più.

Tralascio volutamente gli elementi di obbligo costituenti la struttura dell'indagine peritale perché conosciuti da tutti, anche se per negligenza vengono spesso trascurati o addirittura elusi.

Mi soffermo invece sulla disamina di comportamenti medici non assolvibili sotto l'aspetto deontologico, responsabili di irregolarità nella gestione del sinistro e di frequenti incrinature sulla conciliazione del caso.

Alcuni di questi sono noti e la loro rilevazione è consolidata da tempo:

l'eccessiva precocità della valutazione, che il perito dovrebbe rifiutare di eseguire con opportuno quantificato differimento, la superficialità della visita, l'omissione di previsioni prognostiche utile per le cosiddette riserve, la consuetudine a fornire notizie conclusive dell'elaborato peritale ai medici di parte, l'omissione dell'esecuzione di esami strumentali presso fiduciari quando non si hanno certezze diagnostiche e non ultimo l'abitudine di dare consigli sulla gestione del sinistro e sulle eventuali iniziative transattive.

In definitiva desidero caldeggiare un maggior impegno da parte di entrambi gli operatori il cui attuale rapporto formale deve diventare stretta collaborazione con propositi sinergici finalizzati allo stesso scopo senza sovrapposizione di compiti che travalicherebbero i limiti della propria specifica competenza, ma con maggiore spirito corporativo e con l'integrare il lavoro dell'uno vicendevolmente con l'altro.

Mi si permetta infine sfiorare il tema, scottante perché non condiviso dalla maggior parte dei colleghi, della tutela di interessi differenti da parte del medico di compagnia, cioè del tecnico la cui attività si svolge in ambito di imprese assicuratrici.

La figura di questo professionista, attualmente a metà strada tra tendenze comportamentali opposte, esclusivamente dettate dalla parte rappresentata, che osserva il danno corporale con un cannocchiale che ingrandisce e rimpicciolisce in funzione della estremità da cui si impugna, deve gradualmente scomparire.

Sono certo di attirarmi numerosi strali nel proporre ai responsabili dei settori sinistri di collaborare nella quotidianità di base con fiduciari che prioritariamente scelgono di impegnarsi su un unico fronte.

La finalità di ciò non deve essere interpretata quale conseguenza di scarsa disposizione etica o culturale, ma motivata da presupposti di uniformità comportamentale e da impostazione deontologica più corretta.

Collana Medico Giuridica LA PERIZIA MEDICO LEGALE

ed. Acomep, 1995

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Detto obiettivo è da perseguire non trascurando anzi legittimando chi per diritto d'esperienza, di studio e di insegnamento si pone al di sopra della abituale distorsione interpretativa, in funzione della parte rappresentata, e che in termini pratici potrà garantire "consulenze super partes" richieste dagli opposti interessi giuridicamente tutelati.

Collana Medico Giuridica LA PERIZIA MEDICO LEGALE

ed. Acomep, 1995

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