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CITTÀ DI MELFI Area Territorio Ambiente

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Academic year: 2022

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CITTÀ DI MELFI

Area Territorio Ambiente

È INDETTO, AI SENSI DEGLI ARTT. 4 E 13 DELLA LEGGE REGIONALE 18/12/2007, N. 24,

BANDO DI CONCORSO

PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOVVENZIONATA DI NUOVA COSTRUZIONE, DI RECUPERO O DI RISULTA CHE SI DOVESSERO RENDERE DISPONIBILI NEL COMUNE DI MELFI, RISERVANDO IN VIA PRIORITARIA, AI SENSI DELL’ART. 18 DELLA CITATA LEGGE REGIONALE 24/07, n. 7 ALLOGGI A FAVORE DI n. 7 NUCLEI FAMILIARI, EX LOCATARI DEL COMPLESSO DEI 123 ALLOGGI ATER (GIUSTA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 1256 DEL 27 LUGLIO 2010).

RESTA ESCLUSO DAL PRESENTE BANDO IL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI SANT’ABRUZZESE CHE PREVEDE LA REALIZZAZIONE DI N. 36 ALLOGGI DA ASSEGNARE AGLI AVENTI TITOLO, PER IL QUALE SARÀ EMANATO SPECIFICO BANDO.

REQUISITI SOGGETTIVI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

1. I requisiti per la partecipazione al Bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi, da possedersi alla data di pubblicazione dello stesso, sono i seguenti:

a) cittadinanza Italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea; il cittadino di altri Stati è ammesso soltanto se titolare di carta o permesso di soggiorno, almeno biennale, e se svolge in Italia una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;

b) residenza o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di MELFI, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in insediamenti industriali operanti nel comune stesso o di lavoratori emigrati all'Estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale. Per attività lavorativa principale si intende l'attività predominante alla quale vengono dedicati almeno due terzi del tempo di lavoro complessivo o dalla quale vengono ricavati almeno i due terzi del reddito globale da lavoro;

c) cl) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare. È considerato adeguato l'alloggio, sito nel Comune di Melfi o in un Comune contermine la cui superficie utile, riferita alla sola unità immobiliare, intesa quale superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali, di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro e degli sguinci di porte e finestre, risulti non inferiore a:

1) 45 mq. per nucleo familiare composto da una o due persone;

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2) 60 mq. per nucleo familiare composto da 3-4 persone;

3) 75 mq. per nucleo familiare composto da 5 persone;

4) 85 mq. per nucleo familiare composto da 6 persone;

5) 95 mq. per nucleo familiare composto da 7 persone ed oltre;

c2) non titolarità dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su uno o più alloggi siti in qualunque altra località, la cui rendita catastale rivalutata sia almeno pari a quella di un alloggio adeguato per superficie di cat. A/3, classe 2, sito nel Comune di Melfi, con riferimento alla zona censuaria con tariffa più elevata del Comune stesso. Sino al definitivo classamento delle unità immobiliari urbane di cui al D.L. 23 gennaio 1993 n. 16, convertito con modificazioni nella Legge 24 marzo 1993, n. 75, e successive modificazioni, la superficie di cui ai precedenti punti da l a 5 è trasformata in vani sulla base di mq. 14 a vano;

c3) non titolarità di quote parti dei diritti di proprietà su uno o più alloggi, ovunque ubicati, la cui somma delle rendite catastali rivalutate sia almeno pari a quella di un alloggio adeguato per superficie di cat. A/3, classe 2, sito nel Comune di Melfi, con riferimento alla zona censuaria con tariffa più elevata del Comune stesso. Sino al definitivo classamento delle unità immobiliari urbane di cui al D.L. 23 gennaio 1993 n. 16, convertito con modificazioni nella Legge 24 marzo 1993, n. 75, e successive modificazioni, la superficie di cui ai precedenti punti da l a 5 è trasformata in vani sulla base di mq. 14 a vano;

d) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributi pubblici e assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, con esclusioni di casi in cui l'alloggio non sia più utilizzabile ovvero sia perito senza che il concorrente abbia diritto al risarcimento del danno;

e) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore a € 13.235,48.

Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi complessivi di tutti i componenti il nucleo familiare stesso risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi, al netto degli assegni familiari e dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori. Sono esclusi i redditi dei componenti il nucleo familiare, diversi dall’assegnatario e/o dal coniuge, che, pur compresi nello stato di famiglia, hanno in altro Comune, posto a una distanza superiore a 100 Km dal Comune di residenza, per motivi di lavoro, stabile documentato domicilio. I redditi derivanti da lavoro dipendente, prodotti dall’assegnatario e/o coniuge, che svolgono la propria attività lavorativa ad una distanza superiore a 100 km dal Comune di residenza, sono ridotti del 50 per cento prima di effettuare la detrazione per figli a carico o per altri componenti il nucleo familiare. I redditi prodotti dai figli conviventi sono calcolati nella misura del 70 per cento del loro ammontare. Vanno, altresì, computati tutti gli emolumenti, indennità, pensione e sussidi percepiti, ivi compresi quelli esentasse purché continuativi. Ai fini della determinazione del reddito non vanno computate le somme percepite a titolo di pensione, assegno o indennità di guerra e quelle percepite a titolo di assegni per decorazioni al valor militare così come disposto dagli artt.1 e 77 del D.P.R. 23.12.1978 n. 915 e dall'art. 5 della legge 08.08.1991 n.

261, nonché quelle somme percepite una tantum dal lavoratore dipendente o pensionato riferite ad anni precedenti. Non va, altresì, computata ogni forma di sussidio, indennità o pensione corrisposta a titolo assistenziale dallo Stato o da altri Enti Pubblici a favore di componenti del

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nucleo familiare nei cui confronti sia stata accertata una riduzione della capacità lavorativa nella misura prevista dalla legge per la concessione dell’assegno mensile di invalidità. Il reddito stesso è da computarsi con le modalità di cui all'art. 21 della Legge 457/78, come sostituito dall'art. 2, quattordicesimo comma, del Decreto Legge 23.01.1982 n. 9, convertito, con modifiche, dalla Legge 25 marzo 1982 n. 94. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo del nucleo medesimo, è ridotto di euro 516,45 per ogni altro componente oltre i due, con esclusione dei componenti il cui reddito non viene computato, in quanto hanno in altro Comune, posto a una distanza superiore a 100 Km dal Comune di residenza, per motivi di lavoro, stabile documentato domicilio, sino ad un massimo di euro 3.098,74. La presente disposizione non si applica ai figli a carico (in quanto per questi analoga riduzione è già prevista dalla norma richiamata senza limiti numerici). Per le famiglie di nuova formazione, come definite all'art.8, terzo comma, lett. a3.1), il reddito annuo complessivo è costituito dalla somma dei redditi percepiti da ciascuno dei nubendi;

f) non aver ceduto in tutto o in parte, eccetto che nei casi previsti dalla Legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;

g) non occupare, alla data di pubblicazione del Bando di Concorso, abusivamente un alloggio di E.R.P.;

h) non essere già assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare;

2. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da uno o entrambi i coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi, ovvero costituita da una persona sola. Fanno parte, altresì, del nucleo familiare la persona convivente more uxorio, gli ascendenti, discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado purché la stabile convivenza abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata con certificato di residenza storico-anagrafico. Gli ascendenti, i discendenti, i collaterali e gli affini sono da considerarsi componenti del nucleo familiare principale purchè non coniugati e non facenti parte di altro nucleo familiare prevalente. Si intende per tale quello nei cui confronti la persona ha un rapporto di parentela o di affinità più stretto.

3. I requisiti debbono essere posseduti, da parte del richiedente e, limitatamente a quanto previsto dalle precedenti lettere c), d), f), g) e h) da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data della pubblicazione del Bando di Concorso, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza di rapporto.

CATEGORIE SPECIALI

Sono considerati appartenenti alle categorie speciali i nuclei familiari individuati ai punti a2), a3) a4.1) e a8) del 3° comma dell'art. 8 della L.R. n. 24/2007 e precisamente:

a) anziani:

richiedenti che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli od in coppia, anche con eventuali minori a carico;

b) famiglie di nuova formazione:

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famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno dalla data di pubblicazione del presente bando e i nuclei familiari con anzianità di formazione non superiore a due anni antecedenti alla data di pubblicazione del presente bando, sempre che nessuno dei due componenti abbia superato il 35°

anno di età e che la famiglia già costituita viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata agli standards di cui al primo comma, lett. c1), dell’art. 3 della L.R. n. 24/2007.

c) disabili :

nuclei familiari nei quali a uno o più componenti sia stata riconosciuta, dalla Commissione per l'accertamento degli stati di invalidità civile, una totale invalidità con difficoltà di deambulazione.

d) ragazze madri, persone divorziate, stati di vedovanza:

donne che abbiano partorito figli naturali riconosciuti solo dalla madre, persone divorziate che abbiano ottenuto l'affidamento della prole e richiedenti in stato di vedovanza con figli a carico.

Gli appartenenti ai gruppi sociali più deboli individuati ai punti a2) a3) e a8) del terzo comma dell’art. 8 della L.R. n. 24/2007, oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, vengono collocati d'ufficio in un elenco speciale con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, così da rendere più agevole l'individuazione dei beneficiari della quota di alloggi di superficie non superiore a mq. 75, che saranno ripartiti fra le altre categorie sulla base del numero delle relative domande, garantendo agli anziani una percentuale non inferiore al 30% degli alloggi minimi realizzati.

Identica procedura a quella prevista dal primo comma deve essere seguita per i nuclei familiari con presenza di disabili di cui al terzo comma, lett. a4.1), dell'art. 8 della L.R. n. 24/2007, riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione, ai fini della destinazione prioritaria di alloggi collocati al piano terra nonché di alloggi inseriti in edifici realizzati con caratteristiche di accessibilità ai sensi della legge 09.01.1989, n. 13 e del D.M. 14.06.1989, n. 236. In tal caso è superabile il limite della superficie di cui al precedente comma.

N. 4 alloggi sono destinati al soddisfacimento prioritario delle suddette categorie. Eventuali alloggi non assegnati alle categorie speciali, cui erano prioritariamente destinati, vengono assegnati secondo la graduatoria generale.

CANONE DI LOCAZIONE

Per la determinazione del canone di locazione si applica il disposto di cui all'art. 26 della L.R. n.

24/2007.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione al presente concorso deve essere redatta, in bollo, sull'apposito modulo fornito dal Comune e deve contenere, oltre le indicazioni di cui all'art. 6 della L.R. n. 24/2007, la specifica richiesta di attribuzione dei punteggi di cui all'art. 8 della legge stessa.

Essa, debitamente sottoscritta, deve essere presentata al protocollo del Comune entro il termine perentorio di 60 giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente Bando.

Per i lavoratori emigrati all'estero la domanda può essere presentata dal coniuge o da un ascendente o discendente purché convivente da data antecedente alla pubblicazione del bando. In questa ipotesi deve essere esplicitamente indicato nella domanda che questa viene presentata in nome e per conto del lavoratore emigrato all'estero.

Saranno considerate valide anche le domande spedite per raccomandata entro i termini sopra indicati. Fa fede la data del timbro postale. Non saranno prese in considerazione le domande presentate o spedite dopo la scadenza del termine suddetto.

In ogni caso, la domanda deve indicare:

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a) la cittadinanza nonché la residenza del concorrente e/o il luogo in cui lo stesso presta la propria attività lavorativa;

b) la composizione del nucleo familiare corredata dai caratteri anagrafici, lavorativi e reddituali di ciascun componente;

c) il reddito complessivo del nucleo familiare. L’eventuale mancanza di reddito deve essere documentata da certificazione rilasciata dall’Ufficio Provinciale del Lavoro attestante lo stato di disoccupazione o da autocertificazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

d) l'ubicazione e la consistenza dell'alloggio occupato;

e) ogni altro elemento utile ai fini dell'attribuzione dei punteggi per la formazione della graduatoria;

f) il luogo in cui dovranno farsi al concorrente tutte le comunicazioni relative al concorso;

g) la sussistenza in favore del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare dei requisiti di cui ai precedenti punti c), d), f),g) e h) indicati per la partecipazione al concorso;

h) la eventuale documentazione da allegare alla domanda.

Saranno escluse dal concorso le domande che non conterranno la firma del richiedente in calce all'autocertificazione circa il possesso dei requisiti indicati nella domanda stessa. Per la famiglia di nuova formazione la cui costituzione è prevista entro un anno dalla data di presentazione della domanda i requisiti si intendono riferiti al nucleo familiare composto dai soli nubendi.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE ALLA DOMANDA

Alla domanda non deve essere allegato alcun documento salvo quelli richiesti finalizzati ad ottenere particolare punteggio e che sono espressamente richiamati nella domanda stessa.

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione analitica del punteggio conseguito da ciascun concorrente, ovvero degli eventuali motivi dell'esclusione, e dei modi e dei termini per il ricorso, sarà pubblicata sul B.U.R. entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui al 1° comma dell'art. 7 della L.R.

n. 24/2007 ed affissa per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune.

Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell’avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria e della posizione conseguita mediante lettera raccomandata A.R..

Contestualmente alla pubblicazione il Segretario Comunale trasmette alla competente Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi per la graduatoria definitiva, la graduatoria medesima con tutti gli atti ed i documenti del concorso.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria all'Albo Pretorio del Comune e, per i lavoratori emigrati all'estero, dalla data di ricezione della comunicazione, chiunque vi abbia interesse

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può produrre ricorso, in carta semplice, alla Competente Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi per la graduatoria definitiva che provvede sulla base dei documenti già acquisiti o allegati al ricorso.

Esaurito l'esame delle opposizioni, la Commissione di cui all'art. 9 della L.R. n. 24/2007 formula la graduatoria definitiva che verrà pubblicata anche all'Albo Pretorio del Comune e dell'A.T.E.R.

competente.

Gli alloggi saranno assegnati secondo il disposto dell’art. 16 della L.R. n. 24/2007. La graduatoria definitiva, conserva la sua efficacia fino al momento del suo esaurimento e, in ogni caso, non oltre il termine di anni quattro a decorrere dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale salvo proroga prevista dal primo comma dell’art. 13 della L.R. n. 24/2007.

Il Responsabile di Area Arch. Bernardino D’Amelio Melfi lì 2 Febbraio 2011

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