• Non ci sono risultati.

REGIONE MARCHE Assemblea legislativa

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "REGIONE MARCHE Assemblea legislativa"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA

1

REGIONE MARCHE Assemblea legislativa

proposta di legge n. 88

a iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini

presentata in data 16 dicembre 2021

______

INTERVENTI A FAVORE DEGI EREDI DI APPARTENENTI ALLE FORZE DELL’ORDINE, ALLE FORZE ARMATE, AI VIGILI DEL FUOCO E ALLE FORZE DI

POLIZIA MUNICIPALE CADUTI NELL’ADEMPIMENTO DEL PROPRIO DOVERE

__________

(2)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA

2

Art. 1

(Finalità̀ e oggetto)

1. La comunità̀ marchigiana manifesta la soli- darietà̀ nei confronti di quei soggetti che svolgono, in condizioni di pericolo, attività̀ di particolare utilità̀

sociale.

2. I destinatari degli interventi sono i nuclei fa- miliari dei caduti nell'adempimento del proprio do- vere, quando l'evento ne ha cagionato il relativo decesso ed esso si è verificato nell'ambito territo- riale della regione Marche.

Art. 2

(Interventi a favore delle vittime del dovere) 1. La Giunta regionale è autorizzata a conce- dere agli eredi degli appartenenti alle forze dell’or- dine, alle forze armate, ai vigili del fuoco e alle forze di polizia municipale caduti nell’adempi- mento del proprio dovere, una sovvenzione straordinaria sino alla misura di euro 30.000,00.

2. La Giunta regionale determina con proprio provvedimento i criteri e le modalità̀ per l’attribu- zione della sovvenzione di cui al comma 1.

Art. 3

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l’intervento di cui all’articolo 1 è autoriz- zata per l’anno 2022 la spesa di euro 100.000,00.

2. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si fa fronte mediante utilizzo delle risorse iscritte a carico della Missione 01 (Servizi istituzio- nali e di gestione), Programma 05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali) del bilancio di previ- sione 2022/2024.

3. Per gli anni successivi le spese sono autoriz- zate con leggi regionali di approvazione dei rispet- tivi bilanci.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad appor- tare le conseguenti variazioni al bilancio finanziario gestionale.

Riferimenti

Documenti correlati

Per l'esercizio 2019, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a euro 50.000.00, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte di spesa del

Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, per l’esercizio finanziario 2020 la Regione farà fronte mediant e l’istituzione nella parte spesa del

Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, per l'esercizio 2021 la Regione farà fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio

50 (Codice dei con- tratti pubblici) e rientranti nella tipologia di cui al comma 1, eseguiti dagli enti pubblici o per lavori privati ad essi assimilabili, non

COSÌ COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 2020 N.. Le linee guida per l'elaborazione dei pro- getti generali di gestione di cui al comma 3 sono aggiornate dalla

(Modifica all’articolo 20 quater della l.r. Nel comma 1 ter dell’articolo 20 quater della l.r. 16/2021, le parole: “Ai fini della ve- rifica del requisito di cui alla lettera d)

Il carattere di prevalenza di cui al comma 1 si realizza allorquando il tempo di lavoro impie- gato nell'attività di pesca professionale nel corso dell'anno è superiore a

L’indennità di avviamento determinata dal comma 3 viene ridotta del 20 per cento per ogni anno di vacanza della sede fino ad un massimo di 8 anni.”. Dall’applicazione di