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COMUNE DI SAN POTITO SANNITICO PROVINCIA DI CASERTA C.A.P Cod. Fisc.: Tel. 0823/

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(1)

____________________________________________________________________________

COMUNE DI SAN POTITO SANNITICO PROVINCIA DI CASERTA

C.A.P. 81016 Cod. Fisc.: 82000950616 Tel. 0823/911.526 ____________________________________________________________________________

SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA PERMESSO DI COSTRUIRE N.01/2020

(PIANO CASA) ________________

Protocollo n. 122 Data 08/01/2020

Prot.n. 01/2020/UT

Permesso di costruire n° 01/2020

I L R E S P O N S A B I L E D E L P R O V V E D I M E N T O

Vista la richiesta di permesso di costruire presentata in data 18/11/2019, prot. 5205 dal Sig.

Cefarelli Mario nata a Piedimonte Matese (CE) il dì 08/12/1955 e residente in questo Comune con domicilio alla via Provinciale n. 2 – C.F. CFRMRA55T08G596C in qualità di usufruttuario;

Visto che con tale istanza si richiede il titolo abilitativo edilizio relativo ad opere di COMPLETAMENTO DI UN FABBRICATO UBICATO IN VIA GENERALE IZZO- LOCALITA’

TORELLE - SUL FONDO INDIVIDUATO IN CATASTO TERRENI AL FOGLIO 8 PARTICELLA

N.5171- IN VARIANTE AI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI : PDC N.01/2014 DEL 24/02/2014 E SCIA PROT. 5754 DEL 21/11/2018 -INTERVENTO

RICHIESTO IN ATTUAZIONE DEL PIANO CASA (L.R. 28.12.2009 N°19 E S.M.I.), inerente l’immobile censito in catasto al foglio 8 –particella 5171 , in conformità degli strumenti urbanistici regionali e locali vigenti in questo Comune e del progetto redatto dal professionista Ing.Mario CEFARELLI di San Potito Sannitico;

Vista la legge 9 gennaio 1989, n. 13 come modificata dalla legge 27 febbraio 1989, n.62 ed il D.M. 14 giugno 1989, n. 236, la legge 30 marzo 1971, n. 118, il D.P.R. 27 luglio 1996, n. 503 e la legge- quadro 5 febbraio 1992, n. 104 sul superamento delle barriere architettoniche;

Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46 e il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 sulla sicurezza degli impianti tecnici;

Visto il D.P.C.M. 1° marzo 1991 e le legge-quadro 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico;

Visto il Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 integrato con D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360;

Visto il Regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 integrato e corretto con D.P.R. 26 aprile 1993, n. 147 e con D.P.R. 16 settembre 1996, n.610;

Visto l'art. 4 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con modifiche, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, così come sostituito dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche;

Visto il D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

Vista la valutazione di conformità di cui in atti resa con parere favorevole e con prescrizioni;

Acquisiti i relativi pareri al riguardo:

|X| - autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie;

- del Responsabile del procedimento dal quale si evince la conformità dell'opera alle norme vigenti, secondo le relative precisazioni e prescrizioni;

Visto il calcolo degli oneri concessori autodeterminati dalla parte in via provvisoria come di seguito indicato:

- quanto ad euro 227,54 a titolo di diritti di segreteria per il rilascio del P.di C.

(2)

- quanto ad euro 307,54 a titolo di contributo per oneri concessori;

Viste le ricevute di versamento attestanti il pagamento degli oneri concessori, dei diritti connessi al rilascio del e titolo abilitativo edilizio e paesaggistico, nonché del deposito cauzionale, come di seguito riportato;

vista la ricevuta di versamento della somma di euro 227,54 per oneri connessi al rilascio del titolo abilitativo edilizio in data 30/12/2019 - VCYL N° 0152 come da ricevuta in atti;

- vista la ricevuta di versamento di euro 307,74 per contributo relativo agli oneri concessori - cfr.

ricevuta di versamento VCYL n° 0151 in data 27/08/2019;

- Vista la nota prot. 5325 del 27/11/2019 e le integrazioni pervenute;

- Viste le dichiarazioni rese come da documentazione in atti;

- Vista la legge Regionale n. 28 novembre 2001, n. 19 ed ogni altra disposizione riguardante la materia;

- le altre dichiarazioni rese e/o documentazioni di cui in atti;

- Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1407 del 12 aprile 2002, pubblicata sul B.U.R.C. n. 24 del 13 maggio 2002 di istituzione del Parco regionale del Matese ;

- Accertato che l’area in argomento risulta collocata all’ ESTERNO della detta perimetrazione del Parco del Matese.

- Visto il Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno nella seduta del 25 febbraio 2003;

- VISTA la legge regionale n.16/2004 recante “Norme sul Governo del Territorio”;

- VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 635 del 21 aprile 2005, pubblicata sul B.U.R.C. n.25 del 9 maggio 2005 recante chiarimenti circa l’interpretazione della normativa regionale n.16/2004;

- VISTA la legge regionale n.15 dell’11 agosto 2005 , pubblicata sul BURC n. 40 del 18 agosto 2005;

- Vista la legge regionale n. 1 del 5 gennaio 2011 ad oggetto: “ Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2004, n.16 , la quale all’art. 2, comma 1, lettera l) così dispone :“ all’articolo 44, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente “4-bis. Nei comuni nei quali è ancora in vigore il programma di fabbricazione nelle zone agricole si applicano fino alla definitiva approvazione ed entrata in vigore del Puc, i limiti di edificabilità previsti dal DPR n. 380/2001, prevalenti su ogni diversa disposizione contenuta nel citato strumento urbanistico generale”;

- Vista la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n° 214 del 24.05.2011, pubblicata sul BURC n. 35 del 6 giugno 2011 ad oggetto: “ Approvazione regolamento in attuazione dell’art.43 bis della legge regionale 16/2004 e s,m.i. recante “ Norme sul governo del territorio”;

- Visto in particolare l’art. 1 comma 3 il quale così recita: “ Gli strumenti urbanistici sono quelli individuati al comma 2 dell’articolo 22 della legge regionale n.16/2004. Ferma restando la previsione dell’articolo 39 della legge regionale n.16/2004 , i piani regolatori generali e i programmi di fabbricazione vigenti perdono efficacia dopo diciotto mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento e si applica la disciplina dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n.380 ( Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamento di attuazione) per i Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici. Sono fatti salvi gli effetti dei piani urbanistici attuativi (PUA) vigenti”;

- Visto il Regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio n.5 del 04/08/2011 pubblicato sul BURC n.53 in data 08.08.2011 ed in particolare l’articolo 1 comma 3 il quale così recita:

- “ Ferma restando la previsione dell’art. 39 della legge regionale n°16/2004, ed i commi 5 e 6 dell’articolo 9 della legge regionale n. 13 ottobre 2008 n.13 (Piano territoriale regionale), i piani regolatori generali ed i programmi di fabbricazione vigenti perdono efficacia dopo 18 mesi dall’entrata in vigore dei Piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) di cui all’art. 18 della legge regionale n°16/2004. Alla scadenza dei 18 mesi nei comuni privi di PUC si applica la disciplina dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). Sono fatti salvi gli effetti dei piani urbanistici attuativi (PUA) vigenti.

(3)

- Vista la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n°312 del 28 giugno 2012 ad oggetto : PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI CASERTA. VERIFICA DI COMPATIBILITA’ (CON ALLEGATI);

- Visto che la predetta deliberazione è stata pubblicata sul BURC n.41 in data 2 luglio 2012;

- Dato atto che questo Comune è dotato di strumentazione urbanistica consistente nel Programma di Fabbricazione approvato con D.P.G.R.C. n°724 in data 27 maggio 1974, nonchè di regolamentazione edilizia istituita ai sensi del DPR 380/2001;

- Che detta strumentazione urbanistica ha riacquistato piena efficacia per effetto delle disposizioni normative introdotte dal regolamento di attuazione n°5 del 4 agosto 2011 e della deliberazione di Giunta Regionale n° 312 del 28 giugno 2011;

- Vista la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n° 605 del 20.12.2013, pubblicata sul BURC n. 74 del 30.12.2013 ed in particolare l’art.1 ( Modifica al comma 3 dell’articolo 1 Regolamento n.5 del 4 agosto 2011) il quale così recita: “ 1. Al comma 3 dell’articolo 1 del regolamento regionale 4 agosto 2011 , n. 5 ( Regolamento di attuazione per il governo del territorio) le parole “18 mesi” sono sostituite dalle seguenti “trentasei mesi”;

- Vista la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n° 325 del 21/07/2015 , pubblicata sul BURC n.46 del 27 luglio 2015, con la quale è stato modificato il comma 3 dell’articolo 1 del Regolamento di Attuazione del Governo del Territorio (Regolamento del 4 agosto 2011, n.5 – pubblicato sul BURC n.53 del 8 agosto 2011 ). Pertanto il termine ivi riportato, con la sopra citata D.G.R.C. è stato prorogato da 36 a 48 mesi;

- Vista la legge regionale 8 agosto 2016, n.22 , pubblicata sul BURC n. 54 del 8 agosto 2016 ed in particolare l’art.16, comma 6 il quale così dispone: All’articolo 1, comma 3, del regolamento regionale 4 agosto 2011, n.5 (Regolamento di attuazione per il governo del territorio ) le parole “48 mesi” sono sostituite dalle seguenti “60 mesi”;

- Vista la legge regionale 22 giugno 2017, n.19, pubblicata sul BURC n.50 del 22 giugno 2017 ed in particolare l’art.4 ed in particolare il comma 2, lettera c) e seguenti i quali così’ recitano:

- c) i commi 2 e 3 dell’art.44 sono sostituiti dai seguenti;

- “2. I Comuni adottano il Piano urbanistico comunale (PUC) entro il termine perentorio del 31 dicembre 2018 e lo approvano entro il termine perentorio del 31 dicembre 2019. Alla scadenza dei suddetti termini perentori, si provvede ai sensi dell’art. 39 e del relativo regolamento regionale di attuazione per l’esercizio dei poteri sostitutivi.

- 3.Alla scadenza del termine del 31 dicembre 2019 di cui al comma 2, nei Comuni privi di PUC approvato si applica la disciplina dell’articolo 9 del d.p.r. 380/2001. Sono fatti salvi gli effetti dei piani urbanistici attuativi (PUA) vigenti”;

- d)al comma 4 dell’articolo 44 le parole “della legge regionale n.17/82” sono soppresse;

- e) dopo il comma 4 bis dell’articolo 44 è aggiunto il seguente:

- “4 ter. Nei comuni sprovvisti di strumento urbanistico comunale, nelle more dell’approvazione del Piano urbanistico comunale, per gli edifici regolarmente assentiti, adibiti ad attività manifatturiere, industriali e artigianali , sono consentiti ampliamenti che determinano un rapporto di copertura complessivo fino ad un massimo del 60 per cento.”;

- f) il comma 6 dell’articolo 44 è abrogato.

- 2. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell’articolo 16 della legge regionale 8 agosto 2016, n.22 (Legge annuale di semplificazione 2016- Manifattur@ Campania: Industria 4.0) nonché ogni altra disposizione in contrasto con il presente atto.

- Vista la deliberazione di G.C. n. 72 del 04/07/2019 con la quale è stato adottato il P.U.C. (Piano Urbanistico Comunale);

- Vista la deliberazione di G.C. n. 131 del 27/12/2019 con la quale si è provveduto al recepimento delle osservazioni;

- Precisato che il nuovo strumento di pianificazione urbanistica (P.U.C.) adottato (ma non ancora approvato) affianca quello esistente, al suo stesso livello.

- A partire dall’adozione del nuovo P.U.C. scattano le “misure di salvaguardia” che producono effetti

(4)

di cautela e coordinamento per il passaggio dal P.di F. vigente verso il nuovo strumento di pianificazione urbanistica.

- Che in siffatta circostanza restano vigenti le disposizioni normative del vigente Programma di Fabbricazione previo coordinamento con le disposizioni del P.U.C.;

Ritenuto pertanto doversi provvedere ad emissione del provvedimento conclusivo del procedimento di che trattasi;

E’ DATA FACOLTA’

Al Sig.CEFARELLI MARIO , come innanzi generalizzato, di eseguire i lavori di COMPLETAMENTO DI UN FABBRICATO UBICATO IN VIA GENERALE IZZO- LOCALITA’

TORELLE - SUL FONDO INDIVIDUATO IN CATASTO TERRENI AL FOGLIO 8

PARTICELLA N.5171- IN VARIANTE AI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI:

PDC N.01/2014 DEL 24/02/2014 E SCIA PROT. 5754 DEL 21/11/2018 -INTERVENTO RICHIESTO IN ATTUAZIONE DEL PIANO CASA (L.R. 28.12.2009 N°19 E S.M.I.), in conformità degli strumenti urbanistici regionali e locali vigenti in questo Comune e del progetto redatto dal professionista Ing. Mario CEFARELLI di San Potito Sannitico;

inerente l’immobile censito in catasto al foglio 8 –particella 5171 , in conformità degli strumenti urbanistici regionali e locali vigenti in questo Comune e del progetto redatto dal professionista Ing.

Mario CEFARELLI di San Potito Sannitico e, degli altri documenti esibiti a questa Amministrazione, osservando le vigenti disposizioni di legge e le speciali norme contenute nei regolamenti locali e negli strumenti urbanistici vigenti in questo Comune, secondo le migliori regole d'arte, affinchè la costruzione riesca solida, igienica e decorosa, atta alla sua destinazione, tanto per i materiali usati, quanto per i sistemi di costruzione adottati.

Nella esecuzione dei suindicati lavori si dovrà avere speciale riguardo a che:

1) siano salvi e rispettati i diritti di terzi, esonerando in ogni caso il Comune da qualsiasi responsabilità verso i proprietari contigui e verso altre persone, dei quali sono salvi e rispettati ogni eventuale diritto od azione in sede amministrativa o giudiziaria;

2) non siano mai ingombrate le vie e gli spazi pubblici in modo da recare intralcio alla circolazione, adottando tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno alle persone ed alle cose, evitando quanto più è possibile gli incomodi che i terzi possono risentire dalla esecuzione delle opere;

3) siano circoscritti e chiusi con assiti i luoghi destinati alle lavorazioni, inibendovi l'accesso alle persone estranee al lavoro;

4) siano richieste le autorizzazioni alle competenti autorità per le necessarie occupazioni del suolo pubblico o gravato da servitù di pubblico passaggio e che non siano in qualsiasi modo compromesse le preesistenti occupazioni del sottosuolo e soprasuolo concesse dalle stesse autorità. Le aree occupate in dipendenza dei lavori suindicati devono essere rimesse in pristino non appena gli stessi lavori saranno ultimati, o anche prima nel caso che la costruzione venga abbandonata o sospesa oltre il tempo stabilito dall'autorità e dai regolamenti comunali:

5) l'ufficio comunale si riserva la riscossione delle tasse speciali e degli eventuali canoni, precari ecc. che risultassero applicabili ad opere ultimate a tenore dei relativi regolamenti;

6) l'allineamento stradale e gli altri eventuali rilievi riguardanti il nuovo fabbricato, verranno dati da un funzionario dell'Ufficio tecnico previo sopraluogo da effettuarsi a richiesta e in presenza del Direttore dei lavori;

7) è assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al progetto approvato, pena l'applicazione delle sanzioni comminate dalla legge;

8) il rilascio della concessione non vincola il Comune in ordine a lavori che il Comune stesso intendesse eseguire per migliorare i propri servizi (viabilità, illuminazione, fognature, impianto idrico, ecc.) in conseguenza dei quali non potranno essere pretesi compensi o indennità salvo quanto previsto da leggi e regolamenti;

9) il direttore dei lavori è tenuto a comunicare, per iscritto, almeno 10 giorni prima la data fissata per l’inizio dei lavori;

(5)

10) prima dell'inizio dei lavori dovrà essere collocata, all'esterno del cantiere, ben visibile al pubblico, una tabella con le seguenti indicazioni: Concessionario - Impresa - Progettista - Direttore dei lavori e delle altre figure professionali se previste - Estremi della presente concessione - Destinazione d'uso e unità immobiliari consentite;

11) il concessionario dovrà notificare gli estremi della concessione edilizia alle aziende erogatrici di pubblici servizi , ai fini degli allacciamenti, anche provvisori, riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari ( acqua, telefono, energia elettrica, ecc.);

12) trascorso il termine assegnato per l'inizio dei lavori senza che questi siano stati iniziati, la concessione si intenderà decaduta e non potrà essere nuovamente rilasciata se non in seguito ad altra domanda da presentarsi nei termini indicati dal programma pluriennale di attuazione o comunque, ove ricorrano le condizioni per il rilascio stesso, a norma di quanto previsto dall'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione: in tal caso la nuova concessione riflette la parte non ultimata;

13) Ai sensi e per gli effetti della legge Reg.le 9/83 e 1086 del 5/11/71, relative alle norme per le costruzioni delle opere in muratura ,in conglomerato cementizio armato o altro, secondo le disposizioni vigenti è fatto obbligo:

a) al committente o al costruttore, di presentare denuncia al Genio Civile prima di iniziare le opere stesse;

b) al committente di presentare al Sindaco, al termine dei lavori, il certificato di collaudo delle opere vistato dal Genio Civile, onde ottenere l'abitabilità o l'agibilità;

14) Ai sensi dell'art. 9 della legge 30 aprile 1976, n. 373 e articoli 13-14 e 19 D.P.R. n. 1052/1977, prima di dare inizio ai lavori di installazione dell'impianto termico, si deve presentare tutta la documentazione tecnica all'ufficio tecnico comunale, che ne rilascerà ricevuta;

15) è fatto obbligo di denunciare gli scarichi da effettuare qualunque sia il loro recapito ( mare, acque superficiali sotterranee , suolo , sottosuolo, fognature ecc.) mediante apposito modello da richiedere al Comune e di fare domanda alla competente autorità per essere autorizzati agli scarichi stessi;

16) sia usata ogni cautela per non danneggiare le opere esistenti nel suolo, soprasuolo o sottosuolo, di pertinenza della pubblica amministrazione o di privati concessionari;

17) siano imbiancati gli assiti previsti al precedente punto 3) ed ogni altro riparo per tutta la loro altezza, munendo gli angoli di una lanterna rossa da mantenersi accesa dal tramonto all'alba, secondo l'intero orario della illuminazione delle vie e piazze pubbliche. Tale lanterna dovrà essere collocata in modo da rendere facilmente visibile il recinto e il riparo su cui è collocata;

18) siano richieste al Comune le visite degli organi di controllo delle costruzioni nelle diverse fasi in cui esse saranno realizzate, in modo da rendere detto controllo reale ed effettivo, sia ai fini igienici sia ai fini tecnici ed edilizi;

19) i lavori siano iniziati non oltre UN ANNO dalla data in cui il presente provvedimento diviene effettivamente efficace con l’acquisizione dei prescritti visti, pareri, nulla olla ovvero con il verificarsi del silenzio assenso e ultimati non oltre TRE ANNI , termine entro il quale l'opera dovrà essere dichiarata abitabile o agibile, salvo proroghe da concedersi per fatti estranei alla volontà del concessionario, sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione, o salvo la richiesta di nuova concessione.

LA COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI CORREDATA DELLA DOCUMENTAZIONE DI RITO DOVRA’ ESSERE TRASMESSA ALL’AMM.NE COMUNALE CON CONGRUO ANTICIPO ( ALMENO 10 GIORNI PRIMA DELL’EFFETTIVO INIZIO).

20) dovranno essere rispettate le norme di cui alle leggi 13/89-46/90 e 10/91 in base all'intervento richiesto, depositando i relativi atti presso questa Amm.ne Com.le oppure relazioni, dichiarazioni o quant'altro necessario al riguardo;

21) dovrà essere data comunicazione all'Ufficio Tecnico Comunale della data di inizio lavori e di fine lavori e del nominativo dei tecnici preposti alla realizzazione dell'opera.

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I lavori in ogni caso, non potranno avere inizio se non dopo l’ottenimento dell’autorizzazione sismica da parte del competente Ufficio, che ne rilascerà il provvedimento, delle autorizzazioni, nulla-osta, visti ed ogni altro atto indicato nell'art.8, 3° comma , del D.L. 23 gennaio 1982, n.9, convertito con modificazioni nella legge 25 marzo 1982, n. 94, ovvero della documentazione dello avvenuto decorso del termine stabilito dallo stesso art.8, 3° comma , al fine di farne constare l'assenso esplicito.

Non saranno ammesse varianti in corso d'opera, salvo quelle che saranno autorizzate dal Direttore dei Lavori sotto la personale responsabilità che non comportino alcun incremento delle attuali superfici, volumi, prospetti, destinazioni d'uso e tipologia edilizia.

Tali eventuali varianti dovranno essere preventivamente autorizzate, salvo il caso dell'art. 1 della legge 47/85 in qual caso per le opere già eseguite si potrà richiedere l'approvazione della variante prima della dichiarazione di ultimazione lavori.

L'Amministrazione comunale si riserva sin d'ora di disporre eventuali accertamenti in corso d'opera per la verifica del rispetto della presente e di tutte le norme di legge in essa richiamate.

E' fatto obbligo al committente di presentare al Genio Civile di Caserta prima dell'inizio dei lavori, tutti gli atti previsti dalla Legge Reg.le n.9 del 7 gennaio 1983.

Inoltre prima dell'inizio dei lavori si dovrà provvedere:

1)- alla notifica del piano di sicurezza all'ASL competente e alla presentazione presso l'Ufficio Tecnico Comunale del piano di sicurezza fisica dei lavoratori con l'indicazione dell'entità presunta del cantiere ed i nominativi del responsabile dei lavori ( se esistente) , del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione, ai sensi dei D.Lgs. nn. 626/94-242/96-494/96;

2)- alla nomina dell'Impresa esecutrice i lavori medesimi nonchè del direttore dei lavori e ove occorra di quella del collaudatore in corso d'opera;

Il proprietario, il progettista, il direttore e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni eventuale inosservanza delle disposizioni contenute nel presente atto di concessione, la cui inosservanza darà luogo alle sanzioni previste nella legge urbanistica 17 agosto 1942, nn. 1150 e successive modificazioni e integrazioni, in particolar modo quelle contenute nella legge 28 gennaio 1977, n.10, recante norme per la edificabilità dei suoli.

In fine dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- tutti i materiali, finiture e colori delle parti esterne degli edifici devono essere compatibili con il decoro ambientale: i canali pluviali a vista dagli spazi pubblici, le gronde di raccolta e displuvio e ogni altra tubatura o condotta a vista devono essere realizzate o sostituite con elementi di lamiera zincata o di rame; le canalizzazioni di impianti tecnici con esclusione di quelli di distribuzione del metano, devono essere collocate sotto traccia; le ringhiere, corrimano, grate e cancelli di ogni tipo,visibili all'esterno,devono essere realizzati in ferro battuto o lavorato; è vietato l'uso di alluminio anodizzato; i materiali da impiegare dovranno essere di tipo tradizionale per murature, infissi esterni, grondaie e doccioni, pluviali, recinzioni, manti di copertura e pavimentazioni esterne; i manti di copertura tradizionali in coppi non possono essere sostituiti con altro materiale; l'impermeabilizzazione delle coperture a volta estradossate deve escludere l'impiego di manti bituminosi e di tutti quei materiali che alterino la fisionomia, la cromia e le caratteristiche esterne delle volte stesse; sono vietate le tinteggiature murarie delle superfici esterne con resine sintetiche non traspiranti e i rivestimenti in materiali polivinilici o asfaltici; le opere lapidee non vanno tinteggiate ma devono essere ripulite senza l'impiego di sostanze abrasive, e per quanto riguarda la sistemazione degli spazi esterni vengano utilizzati materiali che consentano l'assorbimento delle acque meteoriche e le murature di contenimento siano opportunamente rivestite con materiale lapideo, posto in opera a regola d'arte secondo tipologie e tecniche tradizionali della zona, ed il materiale di finitura e colore delle parti esterne del manufatto devono essere compatibili con il decoro dell'ambiente: il tutto così come previsto dall'art. 7 e dall'art. 8 delle norme del P.T.P. relative a norme, disposizioni generali ed interventi consentiti per tutte le zone - e all'art. 15 relativo alla zona in cui ricadono gli interventi;

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- per la sistemazione delle aree scoperte, anche di pertinenza del fabbricato o comunque di spazi non edificati, si devono utilizzare materiali che consentono l’assorbimento delle acque meteoriche utilizzando materiali lapidei, posti in opera a regola d’arte secondo tipologie e tecniche tradizionali della zona;

Il tutto ovviamente è limitato agli interventi previsti e per quanto non espressamente riportato nella presente valgono le disposizioni e le norme di tutela riguardanti la zona in questione.

PRECISAZIONI IN RELAZIONE ALLA TUTELA DEI DIRITTI DI TERZI

Pur essendo la valutazione operata dall’Amm.ne, all’atto del rilascio del titolo edilizio, finalizzata ad assicurare la conformità dell’intervento alle prescrizioni urbanistiche vigenti, non puo’ essere inibita un’indagine che assicuri il corretto svolgimento dei rapporti interprivati relativi all’area interessata.

Cio’ nell’evidente interesse a contenere il contenzioso fra le parti ed ad evitare la compromissione dell’armonico sviluppo dell’attività di trasformazione urbanistica.

Ne deriva in capo all’A.C. la legittimazione:

- ad accertare se esistano limitazioni di carattere civilistico ostative al rilascio del titolo edilizio;

- a procedere ad un riesame dei relativi atti qualora in presenza di comprovata richiesta da parte del terzo emergessero lesione di diritti privatistici con particolare riferimento di quelli di natura civilistica , proprio nella considerazione che il soggetto richiedente non abbia evidenziato in sede di richiesta tale circostanza.

Del pari non è rispettata la condizione prevista dal rilascio della concessione edilizia/permesso di costruire, etc. della salvezza dei diritti di terzi, nel caso in cui si sia proceduto all’intervento invasivo della proprietà altrui e pregiudizievole per la statica ed il libero godimento da parte del proprietario.

Sussistendo tali circostanze, fermo restando il pieno sollievo per l’A.C. da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo, la stessa è legittimata ad adottare i conseguenti provvedimenti repressivi stabiliti dalle vigenti disposizioni normative in materia.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI/AGEVOLAZIONI/PRECISAZIONI:

L’Amm.ne comunale si riserva la insindacabile facoltà:

- di procedere al controllo e/o verifica della veridicità delle dichiarazioni prodotte;

- di richiedere eventuali conguagli di somme qualora dovute a tenore di leggi e di regolamenti;

- di richiedere eventuale documentazione integrativa ritenuta indispensabile per una migliore definizione del presente provvedimento.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI:

Dovranno essere altresì osservate le seguenti prescrizioni dettate rispettivamente:

1)- dalle vigenti norme in materia igienico-sanitaria;

2)- dalle vigenti norme del regolamento edilizio;

3)- dalla corresponsione dei costi di costruzione secondo le modalità riportate nella tavola allegata al progetto (qualora dovuti);

4)– dalle prescrizioni che all’uopo saranno impartite dagli organismi competenti in sede di acquisizione dei prescritti pareri, visti, nulla-osta (qualora richiesti);

5)- dell’osservanza delle prescrizioni riportate nei titoli sopra indicati ed atti connessi e pertinenti;

6)- della piena osservanza delle vigenti disposizioni normative dettate dalla legge regionale della Campania n°19/2009 e successive modifiche ed integrazioni che in questa sede devono intendersi integralmente riportate e trascritte e di cui la parte concessionaria si impegna e si obbliga alla piena osservanza con il ritiro del presente titolo.

Dette prescrizioni dovranno intendersi quali norme integrative del contenuto della presente.

7)- di impegnarsi a trasmettere all’Amm.ne comunale prima dell’inizio dei lavori la documentazione prescritta dall’art. 86 , comma 10, D.Lgs. 10/09/2003 n. 276 e, precisamente:

a) il nominativo dell’impresa esecutrice;

(8)

b) una dichiarazione resa dal titolare dell’impresa esecutrice dei lavori circa l’organico medio annuo, distinto per categoria;

c) una dichiarazione relativa al contratto collettivo, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

d) il certificato di regolarità contributiva, questo viene rilasciato rispettivamente da INPS,INAIL,CASSE EDILI, ciascuno per la rispettiva competenza. La legge prevede la possibilità che tali Enti stipulano tra loro apposita convenzione, al fine del rilascio di un certificato unico di regolarità contributiva.

La comunicazione di inizio lavori va effettuata almeno 10 giorni prima dell’effettivo inizio.

Alla comunicazione di inizio lavori va allegata la modulistica in distribuzione presso lo Sportello Unico per l’Edilizia.

8)- del rispetto di ogni altra normativa riguardante la materia anche se quì non espressamente riportata.

Inoltre il concessionario è edotto del fatto che il presente provvedimento acquista piena efficacia solo dopo l’ottenimento dei prescritti visti, pareri, nulla-osta e quant’altro disciplinato e richiesto dalle vigenti normative regolanti la materia.

Pertanto i lavori in argomento non potranno essere iniziati se non dopo l’ottenimento dei prescritti pareri, visti, nulla-osta prescritti per legge, ovvero con il verificarsi del silenzio-assenso.

In quest’ultima ipotesi il concessionario contestualmente alla presentazione della comunicazione di inizio lavori dovrà comprovare tale circostanza.

Per gli interventi da eseguire sulla via pubblica -acquisire prima dell’inizio dei lavori le autorizzazioni del caso ( autorizzazione ad occupazione di suolo pubblico- parere commissione viabilità).

9) L’accettazione del presente titolo comporta anche l’accettazione delle prescrizioni impartite da parte di terzi .

ANNOTAZIONI:

La richiesta è presentata in virtù di idoneo titolo come da documentazione in atti del fascicolo.

L’inosservanza delle suindicate prescrizioni/precisazioni comporterà l’immediata decadenza della presente provvedimento.

Dispone, altresì di inviare copia della presente:

- all’INAIL di Caserta, al Comando VV.UU.-SEDE.

Alla presente si allega in restituzione copia del progetto approvato, vistato in ciascun documento che lo compone.

Copia della presente viene affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune per la durata di quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA (Geom. Giuseppe SISTO)

(9)

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