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COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena

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COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 101 del 25/06/2018

OGGETTO: COMANDO TEMPORANEO DIPENDENTE PRESSO ALTRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL' ART. 30, COMMA 2-SEXIES D.LGS. 165/2001 - AUTORIZZAZIONE ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE..

L’anno duemiladiciotto, il giorno venticinque del mese di giugno alle ore 17:00 presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Dall'appello nominale risultano presenti:

BASSI GIACOMO

GUICCIARDINI NICCOLO' GAROSI ILARIA

TADDEI CAROLINA ANTONELLI MARCO

Sindaco Vice Sindaco Assessore Assessore Assessore

Presente Presente Presente Presente Presente

Presiede il Sig. BASSI GIACOMO, Sindaco.

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott. COPPOLA ELEONORA, in qualità di Segretario.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

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Oggetto: COMANDO TEMPORANEO DIPENDENTE PRESSO ALTRA PUBBLICA AMNINISTRAZIONE AI SENSI DELL’ ART. 30, COMMA 2-SEXIES D.LGS. 165/2001 - AUTORIZZAZIONE ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato:

- il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell'ente locale, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001 che attribuisce alla Giunta specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e di determinazione delle dotazioni organiche;

- l'art. 89, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, stabilisce che, “ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni, le province e gli altri enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti”;

- l’art. 30, comma 2 -sexies del D.Lgs. n. 165/2001 secondo cui “Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto”;

-l’art. 1, comma 413 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, la quale ha disposto che "A decorrere dal 1° gennaio 2013, i provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni temporanee del personale tra amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 30, comma 2- sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono adottati d'intesa tra le amministrazioni interessate, con l'assenso dell'interessato";

- l’art. 14 comma 1 del CCNL 22.01.2004 il quale dispone che “Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli Enti Locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo mediante convenzione e previo assenso dell’Ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l’altro, previo assenso dell’Ente di appartenenza, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell’orario settimanale d’obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore”;

Preso atto della nota acquisita al protocollo dell’Ente n. 13626/2018 del 15/06/2018 con cui il Comune di Poggibonsi:

- avanzava richiesta all’Amministrazione Comunale di San Gimignano di avvalersi, mediante l’istituto del comando, della prestazione lavorativa di un dipendente inquadrato nella categoria C ed in possesso di formazione ed esperienza specifica sulle materie afferenti all’area dei servizi demografici;

Ritenuto di individuare, per l’assegnazione temporanea in comando presso il Comune di Poggibonsi, la Signora Baroncelli Daniela, previo consenso della stessa, dipendente dell’Ente inquadrata con profilo professionale Istruttore amministrativo, categoria C1, posizione economica C4, in possesso dei requisiti e titoli richiesti dall’Ente richiedente;

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Acquisito pertanto preventivamente la disponibilità della dipendente a svolgere la propria prestazione lavorativa presso l’ente richiedente, attraverso lo strumento del comando;

Considerato che per effetto del comando di cui all’art. 30, comma 2 –sexies citato l’assegnazione temporanea del dipendente presso altro ente del medesimo comparto, non modifica il rapporto di immedesimazione organica e lo stato giuridico, non realizzandosi con il comando alcun nuovo o diverso rapporto di impiego né una novazione soggettiva dell’originario rapporto o la nascita di un nuovo rapporto con l’Ente destinatario delle prestazioni;

Richiamato l’art 102 comma 5 del vigente Regolamento Comunale sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi che testualmente recita: “Il comando o il distacco di personale da o verso altri Enti può essere attuato, in caso di comprovate esigenze di servizio, con determinazione del dirigente competente previa direttiva della Giunta o del Consiglio Comunale. L’onere è a carico dell’Ente presso cui il dipendente è comandato o distaccato.

Il comando o il distacco dovranno avere una durata predeterminata ed è rinnovabile nel caso sussistano le esigenze di servizio che ne hanno determinato l’attivazione.”;

Posto pertanto che gli oneri retributivi di competenza del datore di lavoro saranno corrisposti dal Comune di San Gimignano il quale sarà rimborsato dal Comune di Poggibonsi nei tempi e secondo le modalità indicate nella convenzione allegata (sub. A) al presente atto;

Richiamato il vigente Statuto Comunale;

Richiamato il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile di ragioneria per la regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di autorizzare l’assegnazione temporanea della dipendente, signora Baroncelli Daniela, Istruttore amministrativo, categoria C1 posizione economica C4, presso il Comune di Poggibonsi, per il periodo dal 2 luglio 2018 al 31 dicembre 2018, salvo proroga o diversa soluzione del rapporto, secondo le modalità previste nella convenzione allegata al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

2. di approvare lo schema di convenzione da stipularsi con il Comune di Poggibonsi per la disciplina dell’utilizzo del comando e di incaricare il Dirigente Responsabile del Servizio Personale all’adozione degli atti consequenziali, precisando che:

• al Comune di San Gimignano, Amministrazione di appartenenza del Dipendente autorizzato al comando, compete l’onere esclusivo di corrispondere il trattamento economico;

• sarà obbligo del Comune di Poggibonsi, Ente utilizzatore del Dipendente comandato, provvedere al rimborso delle spese sostenute e di qualsiasi altra voce di trattamento economico, secondo le modalità indicate in convenzione;

• eventuali proroghe son fin d’ora autorizzate da questo organo e verranno definite con specifico atto del Dirigente Responsabile del Servizio Personale;

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3. di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco BASSI GIACOMO

IL Segretario COPPOLA ELEONORA

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