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P RINCIPALI ACCORDI MULTILATERALI DI CONTROLLO DEGLI ARMAMENTI

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P

RINCIPALI ACCORDI MULTILATERALI DI CONTROLLO DEGLI

ARMAMENTI

Elenco, non esaustivo dei principali accordi di disarmo nucleare626.

1. Protocollo per la proibizione dell’uso in guerra di gas asfissianti, velenosi o altrimenti nocivi, e dei metodi di guerra batteriologica. (Protocollo di Ginevra).

Firmato a Ginevra il 17 giugno 1925; entrato in vigore l’8 febbraio 1928.

Dichiara che le parti si accordano a sottostare alle suscritte proibizioni, che dovrebbero essere universalmente accettate a far parte di leggi internazionali, regolando allo stesso modo la coscienza e la prassi delle nazioni. (Riserve sollevate da un certo numero di stati hanno limitato l’applicabilità del protocollo alle nazioni parti e solo per il primo attacco).

2. Trattato Antartico

Firmato a Washington l’1 dicembre 1959; entrato in vigore il 23 giugno 1961.

Dichiara l’Antartico un’area di esclusivo uso pacifico. Proibisce ogni iniziativa militare nell’Antartico, come la costruzione di fortificazioni e basi militari, e lo svolgimento di manovre militari o di test di qualunque tipo di armi. Bandisce ogni esplosione nucleare così come lo scarico di rifiuti radioattivi, a parte possibili accordi futuri su questi oggetti. Rappresentanti delle parti contraenti terranno a intervalli regolari incontri cosiddetti consultivi per scambiare informazioni e consultarsi su argomenti di interesse comune riguardanti l’Antartico, così come raccomanderanno ai loro governi misure per l’estensione dei principi e obbiettivi del trattato.

3. Bando dei test nucleari nell’atmosfera, nello spazio esterno e sott’acqua (Partial Test

Ban Treaty - PTBT).

Firmato a Mosca il 5 agosto 1963; entrato in vigore il 10 ottobre 1963.

Proibisce l’effettuazione di ogni test di armi nucleari o ogni altra esplosione nucleare: (a) nell’atmosfera, oltre i suoi limiti, incluso lo spazio esterno, o sott’acqua, incluse le acque territoriali e mare aperto; o (b) in ogni altro ambiente se tali esplosioni provocano detriti radioattivi fuori dei limiti territoriali dello stato sotto la cui giurisdizione o controllo si effettua l’esplosione.

4. Trattato sui principi che governano l’attività degli stati nell’esplorazione e uso dello spazio esterno, compresa la luna e altri corpi celesti (Trattato dello spazio esterno)

Firmato a Londra, Mosca e Washington il 27 gennaio 1967; entrato in vigore il 10 ottobre 1967.

Proibisce la messa in orbita attorno alla Terra di oggetti portanti armi nucleari o ogni altra arma di distruzione di massa, l’installazione di tali armi sui corpi celesti, o il dispiegamento di essi nello spazio esterno in ogni altro modo. La creazione di basi militari, istallazioni o fortificazioni, il collaudo di ogni tipo di armi e l’effettuazione di manovre militari su corpi celesti sono altresì proibite.

5. Trattato per la proibizione di armi nucleari in America Latina (Trattato di

Tlatelolco).

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Per un elenco completo dei trattati per il disarmo, con il testo completo dei trattati e numerose note introduttive, cfr. http://www.fas.org/nuke/control/index.html.

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Firmato a Città del Messico il 14 febbraio 1967; entrato in vigore il 22 aprile 1968

Proibisce il collaudo, uso, produzione o acquisizione con ogni mezzo, così come la recezione, accumulazione, dispiegamento e ogni forma di possesso di armi nucleari da parte di Paesi Latino Americani.

Le parti dovranno concludere accordi con la IAEA per l’applicazione di salvaguardie alle loro attività nucleari.

Sotto il «Protocollo Addizionale I» gli Stati continentali o extra-continentali che, de jure o di fatto, sono responsabili internazionalmente per territori compresi nei confini delle zone geograficamente stabilite dal Trattato (Francia, Olanda, Gran Bretagna e USA), si impegnano a applicare lo statuto di denuclearizzazione militare, come definito nel Trattato, a tali territori.

Sotto il «Protocollo Addizionale II» gli stati con armamenti nucleari si impegnano a rispettare lo statuto di denuclearizzazione dell’America Latina, come definito e delimitato nel Trattato, a non contribuire ad azioni implicanti violazioni del Trattato, e a non usare o minacciare di usare armi nucleari contro le parti del Trattato.

6. Trattato sulla non proliferazione delle armi nucleari (TNP).

Firmato a Londra, Mosca e Washington il 1° luglio 1968; entrato in vigore il 5 marzo 1970.

Proibisce il trasferimento da Stati con armamento nucleare a qualunque destinatario di armi nucleari o altre attrezzature con armamento nucleare o del controllo su di essi, così come l’assistenza o l’incoraggiamento di ogni Stato non nucleare a fabbricare o altrimenti entrate in possesso di tali armi o attrezzature. Proibisce agli Stati non nucleari la recezione da parte di qualunque trasferente, così come la fabbricazione o acquisizione in altro modo da parte degli stessi Stati di armi nucleari o altre attrezzature con esplosivi nucleari.

Gli Stati non nucleari si impegnano a concludere accordi di salvaguardia con l’International Atomic Energy Agency (IAEA) in vista di prevenire la conversione di materiale nucleare da usi pacifici e armi nucleari o altre attrezzature con esplosivi nucleari.

Le parti si impegnano a facilitare lo scambio di equipaggiamento, materiali e informazioni scientifiche e tecnologiche per gli usi specifici dell’energia nucleare e a assicurare che i benefici potenziali provenienti da applicazioni pacifiche di esplosioni nucleari siano resi disponibili alle parti non nucleari. Essi si impegnano inoltre a effettuare negoziati in buona fede per misure efficaci in relazione alla cessazione della corsa alle armi nucleari e al disarmo nucleare e per un trattato sul disarmo generale e completo.

7. Trattato sulla proibizione della dislocazione di armi nucleari e altre armi di distruzione di massa nel mare, nel fondo dell’oceano e nel relativo sottosuolo (Trattato del

letto marino).

Firmato a Londra, Mosca e Washington l’11 febbraio 1971; entrato in vigore il 18 maggio 1972.

Proibisce l’impianto e la dislocazione nel letto marino, nel fondo oceanico e nei rispettivi sotto suoli oltre il confine esterno di una zona di letto marino ( termini equivalenti con il confine esterno di 12 miglia definiti nella Convenzione di Ginevra del 1958 come Mare Territoriale e Zona contigua) di armi nucleari e ogni altra arma di distruzione di massa così come strutture, istallazioni di lancio e ogni altra attrezzatura disegnata specificatamente per immagazzinare, collaudare o usare tali armi.

8. Trattato per la limitazione dei sistemi anti missili balistici (Trattato ABM)

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Stati Uniti ed Unione Sovietica concordarono nel mantenere solo due aree di dispiegamento degli ABM per parte, limitate e posizionate in modo da non poter fornire una difesa ABM su scala nazionale. Ogni parte lasciò così integra la possibilità di ritorsione da parte del nemico, fissando anche precisi limiti qualitativi e quantitativi ai sistemi ABM che era possibile dispiegare sul terreno. Nel 1976 entrò in vigore un protocollo aggiuntivo che limitava da due ad una le aree di dispiegamento degli ABM, da posizionarsi attorno alle rispettive capitali, oppure a difesa di una stazione di lancio di InterContinental Ballistic Missile (ICBM). Il 13 giugno 2002 il trattato cessò di esistere, in conseguenza al ritiro unilaterale da essa da parte degli Stati Uniti.

9. Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione e immagazzinamento di armi batteriologiche (biologiche) e tossiche e sulla loro distruzione (Convenzione BW).

Firmata a Londra, Mosca e Washington il 10 aprile 1972; entrata in vigore il 26 marzo 1975.

Proibisce lo sviluppo, produzione, immagazzinamento o acquisizione con altri mezzi o la ritenzione di agenti microbici o altri agenti biologici, o tossine, qualunque sia la loro origine e metodo di produzione, in tipo e quantità che non abbiano giustificazione per uso profilattico, protettivo o altrimenti pacifico, così come di armi, attrezzature o mezzi di distribuzione disegnati per usare tali agenti o tossine per usi ostili o in conflitti armati. La distruzione degli agenti, tossine, armi, attrezzature e mezzi di distribuzione in possesso delle parti, o la loro trasformazione per uso specifico dovrà essere effettuata non più tardi di nove mesi dopo l’entrata in vigore della Convenzione.

10. Convenzione sulla proibizione di uso militare o altrimenti ostile di tecniche di modifiche ambientali (Convenzione Enmod).

Firmata a Ginevra il 18 maggio 1977; entrata in vigore il 5 ottobre 1978.

Proibisce l’uso militare o altrimenti ostile delle tecniche di modifica ambientale che abbiano effetti estesi, duraturi o severi come mezzi di distruzione o danno a Stati parte della Convenzione. Il termine «tecniche di modifiche ambientali» si riferisce a ogni tecnica per cambiare - attraverso la manipolazione deliberata di processi naturali - la dinamica, composizione e struttura della Terra, inclusi la sua biosfera, litosfera, idrosfera e atmosfera, così come dello spazio esterno.

Gli accordi raggiunti durante il negoziato, ma non scritti nella convenzione, definiscono i termini «esteso», «duraturo» e «severo».

11. Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari

Firmata a Vienna il 3 Marzo 1980; entrata in vigore l’8 febbraio 1987.

Stabilisce i criteri di protezione fisica dei materiali nucleari durante il loro trasporto all’interno dei Paesi firmatari e tra di essi. Istituisce inoltre un quadro generale di cooperazione fra le parti circa la protezione, il rimessaggio e la restituzione di eventuali materiali trafugati.

12. Convenzione sulla proibizione o restrizione dell’uso di certe armi convenzionali che possono essere considerate eccessivamente pericolose o avere effetti in discriminati

(Convenzione sulle «armi disumane»)

Firmata a New York il 10 aprile 1981; entrata in vigore il 2 dicembre 1983.

La Convenzione è un «trattato ombrello», sotto il quale si possono concludere accordi specifici sotto forma di protocolli.

Il Protocollo I proibisce l’uso di armi intese a ferire con l’uso di frammenti non rivelabili nel corpo umano dai raggi X.

Il Protocollo II proibisce o restringe l’uso di mine, trappole esplosive e altre simili attrezzature.

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Il Protocollo III proibisce o restringe l’uso di armi incendiarie.

13. Trattato sulla zona denuclearizzata del sud Pacifico (Trattato di Rarotonga).

Firmato a Rarotonga, Isole di Cook, il 6 agosto 1985; entrato in vigore l’11 dicembre 1986.

Proibisce la fabbricazione o acquisizione con altri mezzi di ogni dispositivo esplosivo nucleare, così come il possesso o controllo su tali dispositivi delle parti ovunque dentro o fuori la zona descritta in un annesso. Le parti si impegnano anche a non fornire materiale o equipaggiamento nucleare se non soggetti a garanzie dell’AIEA; e a prevenire nei loro territori lo stanziamento così come il collaudo di ogni dispositivo esplosivo nucleare. Ogni parte rimane libera di permettere visite, così come il transito, di navi ed aerei stranieri, eventualmente anche equipaggiati con armi nucleari.

Sotto il Protocollo 1, Francia, Gran Bretagna e gli USA si impegneranno a applicare le proibizioni del trattato che si riferiscono alla fabbricazione, stanziamento e collaudo di dispositivi esplosivi nucleari nei territori situati nella zona di cui essi sono internazionalmente responsabili.

Sotto il Protocollo 2, Cina, Francia, Gran Bretagna, USA e l’URSS si impegneranno a non usare o minacciare di usare dispositivi esplosivi nucleari contro le parti del trattato o contro ogni territorio nella zona per cui le parti del Protocollo 1 è internazionalmente responsabile.

Sotto il Protocollo 3, Cina, Francia, Gran Bretagna, USA e I’URSS si impegneranno a non collaudare alcun dispositivo nucleare in qualunque parte della zona.

14. Trattato sulla zona denuclearizzata del sud est Asiatico (Trattato di Bangkok).

Firmato a Bangkok, Thailandia, il 15 dicembre 1995; entrato in vigore il 28 marzo 1997.

Impegna le Parti a non ricevere, fornire o prestare assistenza nella ricerca, nello sviluppo, nella fabbricazione, nell’acquisizione, nel possesso o nel controllo, di qualunque tipo di congegno esplosivo nucleare, e per qualunque motivo. Ogni Membro si vincola inoltre a non scaricare nel mare o nell’atmosfera alcun tipo di scoria o materiale radioattivo, in qualsivoglia parte della Zona. Un protocollo collegato impegna le parti a rinunciare all’uso o anche solo alla minaccia dell’uso di armi nucleari nei confronti di un altro membro del Trattato, e a non utilizzare o minacciare l’utilizzo di tali armi all’interno della Zona.

15. Trattato sulla zona denuclearizzata dell’Africa (Trattato di Pelindaba).

Firmato al Cairo, Egitto, l’11 aprile 1996; non ancora entrato in vigore.

Chiamato Trattato di Pelindaba dal nome della località sudafricana dove venne condotto l’unico test nucleare africano, impegna le Parti a non ricevere, fornire o prestare assistenza nella ricerca, nello sviluppo, nella fabbricazione, nell’acquisizione, nel possesso o nel controllo, di qualunque tipo di congegno esplosivo nucleare, e per qualunque motivo. Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia e Cina sottoscrissero nello stesso giorno dell’apertura alla firma i Protocolli con cui si impegnavano alle medesime obbligazioni nei territori africani posti sotto la loro giurisdizione. La Russia fece altrettanto nel 1997. Numerosi Paesi africani a maggioranza araba o musulmana hanno dichiarato la loro impossibilità a ratificare l’accordo fintantoché Israele non rinuncerà al proprio programma nucleare militare.

16. Trattato per il bando generalizzato degli esperimenti nucleari (CTBT).

Firmato a New York, il 24 settembre 1996; non ancora entrato in vigore.

Proibisce qualsivoglia esplosione nucleare, sia essa a scopi militari o pacifici. Il Trattato stabilisce la creazione di un’apposita organizzazione per assicurare l’efficacia dell’accordo, che comprenda una Conferenza dei Paesi membri, un Consiglio esecutivo,

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ed un Segretariato tecnico. Il Trattato include inoltre un protocollo che definisce in dettaglio un International Monitoring System (IMS), un sistema si ispezioni sul terreno (On-Site Inspections,OSI), ed alcune misure di dimostrazione della buona fede fra gli Stati. Nel secondo Allegato, il Trattato stila una lista di 44 paesi di cui è necessaria la ratifica, per poter procedere all’entrata in vigore dell’accordo. Fra essi vi sono India, Pakistan e Corea del Nord, che non hanno né firmato e né ratificato il Trattato, mentre Stati Uniti e Cina sono ancora in attesa di ratificarlo.

17. Convenzione per la soppressione degli atti di terrorismo nucleare (Convention for the

suppression of acts of nuclear terrorism)

Firmato a New York, USA, il 14 settembre 2005; entrata in vigore il 7 luglio 2007.

Il testo fu adottato il 13 aprile 2005 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Esso riguarda il possesso e l’uso illegale di dispositivi o materiali nucleari da parte di attori non statali. Essa impone ai Paesi membri di sviluppare appositi strumenti giuridici per perseguire gli atti collegati al terrorismo nucleare, investigare le presunte violazioni, e arrestare ed estradare i colpevoli di tale fattispecie di reato. Propone inoltre una cooperazione internazionale per l’investigazione e la condivisione delle informazioni

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