S T U D I O L E G A L E N A P P I - N A R D O I A N N I
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A V V . A L E S S A N D R A T A R A S O
Roma 19.3.2018 Spett.le FNOPI
Via email
Alla cortese attenzione della dott.ssa Stefania Gastaldi
Oggetto : richiesta parere legale sul regime di pubblico impiego e cariche elettive
Con riferimento alla questione relativa la eventuale preventiva autorizzazione da parte della propria amministrazione di appartenenza per ricoprire cariche elettive all’interno della Federazione Nazionale FNOPI ed al disposto dell’art. 53 del D. Lgs 165/2001 si fa presente quanto segue.
La fattispecie riguardante lo svolgimento di incarichi da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni trova la sua fondamentale regolamentazione nelle disposizioni di cui agli artt.1, comma 60, della legge 662/96, 58 del d.lgs. 29/93 così come modificato dagli artt. 26 del d.lgs. 80/98 e 16 del d.lgs. 387/98, nonché dall’art.
53 del d.lgs. 165/2001 come modificato dal cd Decreto Brunetta e dalla legge 190/2012 e dal D.Lgs 39/2013.
L’art. 1, comma 60, della legge 662/96, per i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale con prestazione lavorativa superiore al 50% di quella a tempo pieno, stabilisce il divieto di “svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l’autorizzazione rilasciata dall’amministrazione di appartenenza e l’autorizzazione sia stata concessa”.
Sullo stesso tenore della suddetta disposizione l’art. 58 del d.lgs. 29/93, come
modificato dall’art. 26 del d.lgs. 80/98 e successivamente dall’art. 53 del d.lgs. 30
marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii., nel dettare la disciplina specifica relativa alle modalità
di conferimento e autorizzazione degli incarichi, esclude per le PP.AA. la possibilità
di conferire ai dipendenti di cui sopra incarichi “non compresi nei compiti e doveri di
ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti
normative, o che non siano espressamente autorizzati”.