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Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi di Varese, V.le Borri, 57,

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(1)

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI

CONVENZIONE PER PRESTAZIONI DI GENETICA MEDICA.

Le parti:

Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi di Varese, V.le Borri, 57, con recapito di posta elettronica certificata all’indirizzo: [email protected] settelaghi.it, P. IVA n. 03510050127, di seguito nominata ASST Sette Laghi, rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore della S.C. Affari Generali e Legali, Avv. Marco Santambrogio, a ciò delegato dal Direttore Generale Legale Rappresentante pro-tempore, Dott. Gianni Bonelli, con nota prot. n. 0059139 del 28.09.2020;

e

Azienda Socio Sanitaria Territoriale Ovest Milanese di Legnano, Via Papa Giovanni Paolo II, con recapito di posta elettronica certificata all’indirizzo:

[email protected], P. IVA n. 09319650967, di seguito nominata ASST Ovest Milanese, Codice identificativo per fatturazione: asstom UF8K9W Uff_efatturaPA, rappresentata dalla Dott.ssa Maria Grazia Mirto, Dirigente Amministrativo Responsabile UOS Affari generali, giusta deliberazione n. 370 del 4 ottobre 2018;

premesso che:

- l’ASST Ovest Milanese ha necessità di usufruire di prestazioni di genetica medica, per le Strutture dell’Azienda, così da garantire la corretta applicazione della D.G.R. IX/4716/2013 e successiva circolare del 28/5/2013 nr. 13;

- l’ASST Sette Laghi è in grado di fornire le prestazioni necessarie a soddisfare tale esigenza.

convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Imposta di bollo di Euro 16,00 assolta in modo

virtuale aut. nr. 20007 del

26/1/2016 Direzione Provinciale II

di Milano Ufficio Territoriale

di Legnano

(2)

L’ASST Sette Laghi, a seguito di specifica richiesta, si impegna ad assicurare prestazioni di genetica medica a favore di pazienti afferenti l’ASST Ovest Milanese.

Le prestazioni prevedono:

- consulenza genetica pre-test;

- visita genetica medica clinica (esclusi i prelievi);

- raccolta anamnestica e stesura albero genealogico;

- definizione delle indagini genetiche necessarie e compilazione delle relative impegnative;

- consulenza post-tests;

- studi e approfondimenti scientifici.

ART. 2

Le prestazioni richieste saranno garantite da Dirigenti Medici in servizio presso la S.S.D. Laboratorio Analisi – SMEL specializzato in Citogenetica e Genetica Medica, con rapporto di lavoro esclusivo, al di fuori dell’orario di servizio, previa timbratura in uscita.

L’attività oggetto della presente convenzione sarà svolta senza interferire con il normale assolvimento dei compiti istituzionali e funzionali dell’ASST Sette Laghi.

ART. 3

L’attività verrà espletata mediante accessi settimanali, da concordare con il Direttore della UOC Laboratorio Analisi dell’ASST Ovest Milanese, per un massimo di 300 valutazioni.

Per tali prestazioni l’ASST Ovest Milanese corrisponderà all’ASST Sette Laghi

€ 70,00 omnicomprensive, a paziente.

ART. 4

(3)

Il Direttore della S.S.D. Laboratorio Analisi – SMEL specializzato in Citogenetica e Genetica Medica si impegna a comunicare mensilmente, entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo all’erogazione, utilizzando la modulistica dell’ASST, la rendicontazione delle prestazioni effettuate, alla S.C.

Economico-Finanziaria per l’emissione della fattura a carico della parte richiedente.

L’ASST Ovest Milanese comunicherà mensilmente il numero d’ordine necessario per l’emissione della fattura.

Il saldo delle fatture avverrà entro 60 gg. dalla data di ricevimento.

ART. 5

L’ASST Sette Laghi dichiara di essere in possesso di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera, in ossequio alla normativa vigente, ferma restando, in coerenza con il progetto assicurativo regionale, l’esistenza di una SIR (Self Insurance Retention) di € 250.000,00.

L’ASST Ovest Milanese garantisce in ogni caso la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi relativa alle proprie strutture, agli spazi, alla sanificazione degli ambienti, al personale di supporto e alla strumentazione che mette a disposizione per lo svolgimento dell’attività del dipendente dell’ASST Sette Laghi.

ART. 6

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi con l’espletamento delle prestazioni, oggetto della presente convenzione, intercorrono esclusivamente fra le amministrazioni dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi di Varese e dell’ASST Ovest Milanese di Legnano.

(4)

ART. 7

La presente convenzione ha decorrenza dal 01.01.2021, a condizione che l’accordo sia sottoscritto entro tale data da entrambe le parti, e scadenza al 31.12.2021.

In caso contrario l’accordo decorre dalla data di sottoscrizione di entrambe le parti. Non è ammesso il tacito rinnovo

L’eventuale richiesta di rinnovo dovrà essere presentata per iscritto, almeno 90 giorni prima della scadenza, alla S.C. Affari Generali e Legali, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [email protected].

ART. 8

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dall’accordo in qualunque momento, con preavviso di 30 giorni, da comunicarsi a mezzo PEC.

L’ASST Sette Laghi si riserva la facoltà di recedere dalla presente convenzione, anticipatamente, senza preavviso e senza oneri, qualora:

sopravvenissero nuove disposizioni di leggi statali, regionali, regolamentari ovvero esigenze di servizio improrogabili e con esse incompatibili;

l’ASST Ovest Milanese non rispetti i tempi per il pagamento dei corrispettivi, dopo un sollecito rimasto inevaso;

derivi una concreta possibilità di compromissione della corretta funzionalità della propria organizzazione, con conseguenze negative sul soddisfacimento prioritario delle necessità del SSR, o del livello quanti-qualitativo della propria offerta, a detrimento del proprio livello di competitività.

ART. 9

Le parti dichiarano di aver preso visione e di conoscere il contenuto:

del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante disposizioni in materia di codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei codici di comportamento

(5)

aziendali;

delle misure di prevenzione contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza pubblicato sui rispettivi siti web alla sezione dedicata all’Amministrazione trasparente;

e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento del rapporto convenzionale, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute.

La violazione del Codice di comportamento comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale nonché il diritto al risarcimento del danno per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

ART. 10

I Dirigenti Medici individuati dall’ASST Sette Laghi sono tenuti alla riservatezza sui dati dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione in relazione all’attività di cui alla presente convenzione, in osservanza ai principi e precetti del “Regolamento Generale sulla protezione dei dati” RGPD 2016/679 e dal D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i.

Le Parti dichiarano che ai sensi del “RGDP 2016/679”, il trattamento dei dati personali, che avviene sia su supporto cartaceo sia informatizzato, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e che il Titolare del trattamento dei dati (ASST Ovest Milanese) si impegna a fornire ai Dirigenti Medici dell’ASST Sette Laghi, in qualità di autorizzati, le istruzioni operative finalizzate al corretto trattamento dei dati trattati, con particolare riguardo alla natura e finalità dei trattamenti svolti, alle tipologie di dati personali oggetto di trattamento ed alle misure tecnico organizzative attuate per la corretta protezione dei dati personali.

Il Titolare provvede altresì all’adempimento di ogni obbligo informativo verso l’utenza destinataria della prestazione.

Imposta di bollo di Euro 16,00 assolta in modo

virtuale aut. nr. 20007 del

26/1/2016 Direzione Provinciale II

di Milano Ufficio Territoriale

di Legnano

(6)

ART. 11

L’ASST Ovest Milanese garantisce l’applicazione di tutte le disposizioni in materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell’ambito dello svolgimento dell’attività in argomento ed, ai sensi del D.Lgs.

81/2008 e s.m.i., si impegna a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui è destinato ad operare il dipendente dell’ASST Sette Laghi ART. 12

Le spese inerenti alla presente convenzione per bollo e spese di registrazione, imposte, tasse etc., se dovute, sono a carico dell’ASST Ovest Milanese.

ART. 13

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

ART. 14

Per tutte le controversie, derivanti dall’applicazione della presente convenzione, si cercherà la risoluzione in via amichevole.

Fallito il tentativo di bonario componimento, la controversia sarà devoluta alla competente autorità giudiziaria eleggendo a tal fine il Foro di Varese.

Previa lettura, la presente convenzione approvata dalle parti contraenti viene sottoscritta con firma digitale.

Letto, confermato, sottoscritto.

Legnano,

per l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Ovest Milanese di Legnano:

Il Dirigente Amministrativo

Responsabile UOS Affari generali (Dott.ssa Maria Grazia Mirto) Varese,

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per l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi di Varese:

per delega del Direttore Generale Il Direttore

S.C. Affari Generali e Legali (Avv. Marco Santambrogio)

La presente convenzione consta di n. 7 pagine e di n. 14 articoli.

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