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ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA RICORSO per la Dott.ssa Flavia Friziero (C.F. FRZFLV74R46H501V), nata a Roma il

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ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA

RICORSO

per la Dott.ssa Flavia Friziero (C.F. FRZFLV74R46H501V), nata a Roma il 6.10.1974, rappresentata e difesa dall’Avv. Paolo Caruso (C.F.

CRSPLA79R09H501Y; telefax n. 06.87813040; PEC

paolocaruso@ordineavvocatiroma.org), con domicilio eletto presso la p.e.c. del suddetto difensore risultante da pubblici registri e presso il suo Studio in Roma, Via Eustachio Manfredi n. 5, giusta procura speciale rilasciata su atto separato;

contro

= ROMA CAPITALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, PEC

protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it e

protocollo.risorseumane@pec.comune.roma.it;

= FORMEZ PA Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l’ammodernamento delle P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, PEC protocollo@pec.formez.it;

e nei confronti

del Dott. Stefano Costi, quale candidato incluso nell’elenco degli idonei, PEC stefano.costi@mypec.eu;

per l’annullamento

previa adozione di idonea misura cautelare

= dell’esclusione dal concorso pubblico indetto da Roma Capitale per il conferimento di n. 1050 posti per l’accesso a tempo pieno e indeterminato a diversi profili professionali, Categoria C, Posizione Economica C1, esclusione dovuta al ritenuto mancato raggiungimento del punteggio minimo di 21/30;

= dell’elenco degli idonei del profilo professionale “Istruttore servizi informatici e telematici” pubblicato il 30.8.2021 sul sito istituzionale di Formez PA, nella parte

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in cui non vi è stata inclusa la ricorrente;

= del questionario somministrato nella prova d’esame del 14.7.2021, ore 14:30 (Turno 3 - Busta 2) e delle risposte ritenute esatte (come da “esito prova”

pubblicato da Formez PA, anch’esso impugnato), limitatamente al quesito “in ambito Cloud Coumputing, Windows Azure è un esempio di …” e al fatto che sia stata ritenuta errata la risposta “a) IaaS”;

= di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, anche se non conosciuto, lesivo per la ricorrente, ivi compresi i verbali della procedura concorsuale e la graduatoria di merito, a oggi non nota.

* * * PREMESSA

1. Con bando pubblicato il 7.8.2020 (doc. 1), Roma Capitale ha indetto un concorso pubblico per esami per il conferimento di complessivi n. 1050 posti, per l’accesso a tempo pieno e indeterminato ai seguenti profili professionali, tutti di categoria C e posizione economica C1:

= 250 posti - Istruttore Amministrativo (codice concorso CUIA/RM);

= 200 posti - Istruttore Tecnico Costruzioni Ambiente e Territorio (CUIT/RM);

= 100 posti - Istruttore Servizi Informatici e Telematici (CUIS/RM);

= 500 posti - Istruttore Polizia Locale (CUIP/RM).

2. La disciplina concorsuale è stata modificata con atto pubblicato il 23.4.2021, recante “modifica e riapertura dei termini” (doc. 2) che, anche in considerazione della perdurante emergenza sanitaria, ha previsto, per ciascun profilo professionale lo svolgimento di una prova scritta unica consistente nella “…somministrazione di n. 60 (sessanta) domande con risposta a scelta multipla, per un punteggio massimo attribuibile di 30 (trenta)… La prova scritta, si svolgerà mediante utilizzo di strumenti informatici e digitali e avrà una durata di 60 minuti… (cfr.

art. 6 “Prova d’esame”, come modificato, doc. 2).

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Lo stesso art. 6 del bando, nella nuova formulazione, ha stabilito che “la prova d’esame si intenderà superata con una votazione minima di 21/30” e che “A ciascuna risposta sarà attribuito il seguente punteggio:

- Risposta esatta: +0,50 punti;

- Mancata risposta 0 punti;

- Risposta errata: -0,15 punti”

3. Per l’organizzazione e la realizzazione delle fasi concorsuali Roma Capitale si è avvalsa di Formez PA (art. 1), anche a titolo di “supporto tecnico … per la costruzione, il sorteggio e la correzione della prova” (art. 6);

4. La ricorrente ha presentato domanda di partecipazione per il profilo professionale di Istruttore Servizi Informatici e Telematici ed è stata convocata a sostenere la prova scritta in data 19.7.2021, ore 14:30 (Turno 3), presso la Fiera di Roma (doc. 3).

4. Sostenuta la prova, la ricorrente, presa visione dell’ “esito prova” pubblicato sul sito internet di Formez PA (doc. 4), ha appreso di non averla superata, per aver conseguito il punteggio totale di 20,4 punti, inferiore alla soglia minima di 21 punti.

5. Sennonché a un ulteriore approfondimento delle risposte rese, la ricorrente si è avveduta che la risposta fornita alla domanda n. 33 del documento “esito prova” pubblicato da FORMEZ PA, ancorché corretta, non è stata considerata tale; errore, questo, decisivo, perché senza la penalizzazione subita per la presunta risposta errata (- 0,15 punti) e con l’attribuzione del punteggio per la risposta corretta (+ 0,50 punti) la ricorrente avrebbe conseguito il punteggio complessivo di 21,05 (20,4 + 0,15 + 0,5), superiore alla soglia di sbarramento di 21 punti e sarebbe stata inserita nell’elenco degli idonei.

6. In data 30.8.2021 è stato pubblicato – sia sul sito FORMEZ che sul sito del Comune – l’elenco degli idonei (doc. 5) per il profilo di interesse ma il nominativo

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della ricorrente non compare, essendole stato evidentemente ed erroneamente attribuito il minore punteggio di 20,4, in luogo del punteggio di 21,05 che avrebbe consentito la sua inclusione nell’elenco.

7. Di qui il presente ricorso, corredato da domanda cautelare, e affidato al seguente MOTIVO

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ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO DEI FATTI, ARBITRARIETA’. ERRORE OBIETTIVO NELLA CORREZIONE DEI QUESTIONARI. ERRORE DI CALCOLO.

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO NEL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ E PAR CONDICIO COMPETITORUM.

I.1 L’esclusione della ricorrente dall’elenco degli idonei (dovuta al mancato raggiungimento della soglia minima di 21 punti su 30) è stata determinata, con causalità efficiente autonoma, da un errore commesso in sede di predisposizione delle risposte da attribuire a uno specifico quesito incluso nel questionario somministrato nel terzo turno d’esame, ai candidati che – come la ricorrente – hanno sostenuto la prova unica in data 19.7.2021, ore 14:30.

L’errore è decisivo perché qualora fosse stato assegnato alla ricorrente il punteggio per la risposta esatta (e decurtata la penalizzazione per la risposta sbagliata) la ricorrente avrebbe raggiunto il punteggio di 21,05 utile all’inclusione nell’elenco degli idonei.

I.2 Il contestato quesito a risposta multipla conteneva due risposte corrette.

Trattasi del quesito contrassegnato con il n. 42 dell’elenco domande (Domande CUIS/RM del Turno 3, Busta 2 pubblicate sul sito del Comune il 16.9.2021; doc.

6) e contrassegnato con il n. 33 sul documento “esito prova” pubblicato da

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FORMEZ all’indomani della prova e contenente anche, per ciascun quesito, le risposte ritenute corrette (doc. 4).

Il quesito è il seguente:

“In ambito Cloud Computing, Windows Azure è un esempio di … A IaaS

B PaaS C Saas”

Nel documento “esito della prova” (doc. 4) edito da Formez e specificamente riferito al questionario compilato dalla ricorrente, viene identificata come risposta corretta la seconda (“PaaS”) e viene ritenuta erronea la risposta (“IaaS”) resa dalla ricorrente.

In realtà la risposta “PaaS” e la risposta “IasS” sono entrambe corrette, come di seguito dimostrato, sulla base di evidenze tratte dal sito del produttore Microsoft.

*

I.3 Ai fini di una migliore comprensione, si premette che il richiamato quesito verte sulle modalità di funzionamento e sui servizi offerti da un prodotto cloud (c.d. nuvola, che permette di gestire dati online anziché “in locale”) e, in particolare, dal prodotto “Windows Azure”, che dal 3.4.2014 è denominato

“Microsoft Azure”.

In linea generale i servizi erogabili da un prodotto cloud possono essere:

= Infrastructure-as-a-Service (IaaS), è un modello nel quale vengono messi a disposizione risorse hardware virtualizzate, affinché l’utilizzatore possa creare e gestire, secondo le proprie esigenze, una propria infrastruttura sul cloud, senza preoccuparsi di dove siano allocate le risorse.

= Platform-as-a-Service (PaaS) è un modello nel quale vengono situati i servizi di piattaforme online, grazie al quale un utente, di solito uno sviluppatore, può effettuare il deployment (rilascio al cliente) di applicazioni e servizi web che

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intende fornire. In questo caso, l’utilizzatore può sviluppare ed eseguire le proprie applicazioni attraverso gli strumenti forniti dal provider, il quale garantisce il corretto funzionamento dell’infrastruttura sottostante.

= Software-as-a-Service (SaaS) è un modello che racchiude applicativi e sistemi software, accessibili da un qualsiasi tipo di dispositivo (computer, smartphone, tablet, ecc.), attraverso il semplice utilizzo di un’interfaccia client. In questo modo, l’utilizzatore non deve preoccuparsi di gestire le risorse e l’infrastruttura, in quanto controllati dal provider che li fornisce.

Tali “modelli” non sono necessariamente alternativi ma possono coesistere nello stesso prodotto.

E’ proprio il caso di Windows Azure !

Nella sezione “panoramica” del sito ufficiale di Microsoft Azure (al link https://azure.microsoft.com/it-it/overview/what-is-azure/iaas/#overview) si fa inequivoco riferimento al fatto che Azure preveda anche la modalità di funzionamento “IaaS”. Vi si legge:

Vantaggi di IaaS con Azure

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Per prevenire obiezioni, si consideri che i servizi IaaS, che come visto sono

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certamente presenti nel prodotto “Microsoft Azure” (attuale denominazione del prodotto) erano già presenti nel prodotto “Windows Azure” (denominazione precedente al 2014) cui il quesito direttamente si riferisce.

Infatti, anche a questo proposito, la fonte ufficiale di Microsoft fornisce una risposta univoca, atteso che già nel 2013 Windows Azure forniva servizi “IaaS”.

In particolare, nella pagina del sito Microsoft del 3 giugno 2013 (https://docs.microsoft.com/en-us/archive/blogs/microsoft_blog/leading-the-

enterprise-cloud-era) si legge chiaramente, in due passaggi distinti, che già a quella data la Microsoft vendeva Windows Azure anche come Iaas.

1. “… By applying this architectural approach to Microsoft’s own diverse set of internet-scale properties (Bing, Xbox Live, Office 365, SkyDrive, etc.) we’ve gained priceless insights into what it means to be truly enterprise-grade. By living this new paradigm first-hand, we have been able to build a cloud platform that spans IaaS, PaaS and SaaS. We also are unique in that we make our “secret sauce” of cloud infrastructure available to customers and partners to build and operate their own clouds. This is THE most encompassing vision in the industry and far exceeds what our competitors can say”.

E ancora:

2. “… We are already seeing this bet deliver substantial returns. Windows Azure is going through hyper-growth. Half the Fortune 500 companies are using Windows Azure. We have over 1,000 new customers signing up every day and over 30,000 organizations have started using our IaaS offering since it became available in April. We are the first multinational company to bring public cloud services to China. Ultimately we support enormous scale, powering some of the largest SaaS offerings on the planet…”

Come si vede, Microsoft dichiara di aver costruito una piattaforma cloud (Azure) che si estende a servizi IaaS e che numerosi clienti si sono avvalsi dell’offerta IaaS

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dall’aprile 2013.

Ulteriore conferma si trae dal documento .pdf “Windows Azure Pack for Window Server” pubblicato il 7.10.2013, che descrive alcuni aspetti del servizio IaaS fornito da Windows Azure, rinvenibile, sempre sul sito ufficiale Microsoft, al seguente link:

(http://download.microsoft.com/download/0/1/c/01c728df-b1dd-4a9e-ac5a- 2c565aa37730/windows_azure_pack_white_paper.pdf)

Altri riferimenti a Windows Azure fornito come IaaS si rinvengono al link https://azure.microsoft.com/fr-fr/blog/choosing-between-sql-server-in-windows- azure-vm-windows-azure-sql-database/ e al link https://azure.microsoft.com/en- au/blog/powershell-script-sample-backup-restore-on-windows-azure-iaas/

contenente alcune spiegazioni tecniche dalle quali risulta chiaramente che Windows Azure fosse anche un IaaS.

Quanto precede – si veda altresì tutta la documentazione prodotta sub doc. 7 – sta a dimostrare, inconfutabilmente e oggettivamente, anche per l’ufficialità e autorevolezza delle fonti richiamate (il sito di Microsoft!) che la risposta “IaaS”

fornita dalla ricorrente è corretta, al pari di quella (“PaaS”) che è stata l’unica ritenuta corretta in sede di correzione della prova d’esame.

*

I.4 Una volta chiarito che il quesito n. 42 dell’elenco domande (quesito n. 33 del documento “esito prova”) ammetteva due risposte corrette (evenienza, peraltro, non espressamente esclusa dal bando) e che la ricorrente ha fornito una risposta certamente corretta, i provvedimenti impugnati dovranno essere annullati nella parte in cui non sono stati attribuiti alla ricorrente 0,65 punti e nella parte in cui la stessa non è stata inserita nell’elenco degli idonei, pur dovendo conseguito il punteggio di 21,05, superiore alla soglia minima di 21 punti.

*

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I.5 Con sentenza n. 964 del 25.1.2021, codesto Ecc.mo T.A.R. Lazio, Sezione Seconda Quater si è pronunciato su una fattispecie analoga rilevando che “il quesito a risposta multipla in questione non è univoco in quanto si presta a due risposte esatte” e che “così operando, l’amministrazione ha ex ante attribuito ai candidati la facoltà di opzionare utilmente entrambe le risposte in parola e, per ciò stesso, non avrebbe potuto scegliere ex post, ossia all’atto della correzione, quali delle due ritenere corretta, pena la violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e par condicio competitorum”.

Ne deriva che, a ben vedere, l’errore è da rinvenire non tanto nella elaborazione del questionario, quanto nella sua correzione, essendo stata considerata errata una risposta che invece è corretta.

E’ evidente che trattasi di errore oggettivo.

Infatti, come ricordato anche dalla richiamata sentenza, è consolidato orientamento giurisprudenziale quello secondo cui “non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost.” (Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060)

In altre parole, in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell’Ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta" (cfr. ex plurimis, TAR Lazio, sez. Terza Quater, n. 7392/2018; TAR Lazio, sez. Terza Quater, n.

7095/2018; TAR Lazio, sez. Terza Quater, n. 5288/2018).

Ne consegue l'illegittimità dell’operato dell'Amministrazione nella parte in cui, pur avendo predisposto un quesito con due risposte egualmente esatte, ha poi ritenuto errata la risposta – che invece è corretta – formulata dalla ricorrente (Cons. Stato,

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sez. III, sent. 5 gennaio 2021, n. 158, resa anch’essa in fattispecie analoga).

* * *

ISTANZA CAUTELARE

Il fumus boni iuris discende chiaramente dal motivo di ricorso e dalla mancata assegnazione del punteggio (0,65, dei quali 0,50 per la risposta esatta e 0,15 per la restituzione della erronea penalizzazione di 0,15) spettante alla ricorrente in dipendenza della riposta corretta resa al quesito n. 42 dell’elenco domande del Turno 3 – Busta 2 (ovvero del quesito contrassegnato con n. 33 nel documento denominato “esito prova” e reso disponibile sul sito di Formez). Il punteggio non assegnato, come detto, è decisivo perché consente alla ricorrente di superare la soglia minima di 21 punti per l’idoneità (20,40 + 0,65 = 21,05).

Quanto al periculum in mora si consideri in occasione della pubblicazione dell’elenco degli idonei, avvenuta in data 30.8.2021, l’Amministrazione ha comunicato (doc. 8) che, trascorso il periodo dedicato alla presentazione dei titoli di preferenza, sarà pubblicata la graduatoria di merito. Più precisamente si è comunicato che “successivamente alla scadenza del 14 settembre 2021, la Commissione Esaminatrice formerà la graduatoria di merito…”.

E’ evidente che la ricorrente ha interesse a essere inclusa tra gli idonei, quanto meno con riserva, già prima della pubblicazione della graduatoria di merito, a oggi non avvenuta, anche al fine di evitare l’aggravamento del contenzioso che peraltro non avrebbe ragion d’essere, stante l’obiettività dell’errore denunciato.

Anche a prescindere da tale aspetto, è di tutta evidenza che la ricorrente non potrà attendere i tempi di fissazione dell’udienza pubblica, senza subire un pregiudizio irreparabile, essendo la propria pretesa legata all’evoluzione del proprio percorso professionale e all’interesse pretensivo all’accesso a un posto di pubblico impiego.

Di qui l’urgenza di un provvedimento cautelare che – in mancanza, nel frattempo, di un opportuno provvedimento di autotutela – si impone anche per evitare che

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possano nelle more consolidarsi posizioni di controinteresse che non tengano conto dell’illegittima penalizzazione subita dalla ricorrente.

* * *

Per quanto precede, riservata ogni altra deduzione, produzione e domanda, la Dott.ssa Flavia Friziero, come in epigrafe rappresentata e difesa, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia codesto Ecc.mo Tribunale, in accoglimento del presente ricorso, annullare i provvedimenti impugnati, con ogni conseguente statuizione, anche in ordine alle spese e agli onorari del presente procedimento e al rimborso del contributo unificato anticipato.

* * *

Con riserva di ulteriori deduzioni, produzioni e istanze, si producono i seguenti documenti: 1) Bando di concorso 7.8.2020; 2) Modifica e riapertura termini del 23.4.2021; 3) Convocazione per prova d’esame; 4) “Esito prova” pubblicato sul sito Formez; 5) Elenco degli idonei; 6) Questionario d’esame; 7) Documentazione tecnica su caratteristiche Windows Azure; 8) Comunicazione di prossima pubblicazione graduatoria di merito.

* * *

Il presente ricorso – di valore indeterminabile – attiene a concorso per accesso al pubblico impiego. Il contributo unificato è dovuto e viene anticipato nella misura di € 325,00.

Roma, 30 settembre 2021 Avv. Paolo Caruso

CARUSO PAOLO

2021.09.30 17:02:50

CN=CARUSO PAOLO C=IT

O=ORDINE AVVOCATI ROMA 2.5.4.97=VATIT-80230130587

RSA/2048 bits

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