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266 - Parafanghi e paraspruzzi

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Academic year: 2022

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Aggiornato al 08/06/2021

266.0 266.1 266.1.1 266.1.2 266.1.3 266.2 266.2.1 266.2.2 266.2.3 266.3 266.3.1 266.3.2 266.3.3 266.4 266.4.1 266.4.2 266.4.3 266.4.4 266.5 266.5.1 266.5.2 266.6 266.6.1 266.6.2 266.7 266.8 266.8.1

266.0

266.1

266 - Parafanghi e paraspruzzi

AUTORE

Biagetti ing. Emanuele - funzionario tecnico MIMS - DMS

Lo scritto riflette esclusivamente le opinioni dell'Autore e non impegna in alcun modo l'Ente di cui egli sia dipendente.

RIFERIMENTI NORMATIVI

decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 art. 72.

decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 art. 71.

CONTENUTO Sommario:

QUADRO GENERALE PARAFANGHI

Campo di applicazione delle norme

Principali caratteristiche e prescrizioni per i parafanghi

Evoluzione della normativa relativa ai parafanghi dei veicoli dei veicoli della categoria M1 SISTEMI ANTISPRUZZI PER RIDURRE LA NEBULIZZAZIONE DELL'ACQUA

Campo di applicazione delle norme

Omologazione e relativo marchio dei sistemi antispruzzi Elementi costitutivi dei sistemi antispruzzi

PRESCRIZIONI GENERALI PER I SISTEMI ANTISPRUZZI Prescrizioni per il bordo esterno

Caratteristiche del parafango e del bordo esterno (sezione trasversale) Caratteristiche del bordo esterno del parafango

SISTEMI ANTISPRUZZI AD ASSORBIMENTO DI ENERGIA PER RUOTE STERZANTI, AUTOSTERZANTI O NON STERZANTI

Caratteristiche del parafango e del bordo esterno (vista laterale) Caratteristiche del parafango e del paraspruzzi (vista laterale) Sistema antispruzzi ad assorbimento d'energia per assi multipli Prescrizioni per i trattori stradali

SISTEMI ANTISPRUZZI AD ASSORBIMENTO DI ENERGIA PER ASSI MUNITI DI RUOTE NON STERZANTI O AUTOSTERZANTI

Sistema antispruzzi ad assorbimento d'energia per assi con ruote a distanza inferiore a 250 mm per assi con ruote non sterzanti o autosterzanti

Sistema antispruzzi ad assorbimento d'energia per assi con ruote a distanza superiore o uguale a 250 mm per assi con ruote non sterzanti o autosterzanti

SISTEMI ANTISPRUZZI A SEPARAZIONE ARIA/ACQUA PER RUOTE NON STERZANTI O AUTOSTERZANTI

Sistema antispruzzi munito di dispositivi antispruzzi a separazione aria/acqua per assi con ruote sterzanti, autosterzanti o non sterzanti

Sistema antispruzzi per assi multipli in cui la distanza tra i pneumatici non è superiore a 300 mm EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA AI SISTEMI ANTISPRUZZI DEI VEICOLI DELLE CATEGORIE N, O COMPENDIO OPERATIVO

Norme di riferimento: parafanghi e paraspruzzi

QUADRO GENERALE

Parafanghi e sistemi antispruzzi sono costituiti da uno o più dispositivi combinati tra loro e installati in corrispondenza delle ruote del veicolo.

Tali dispositivi hanno la funzione di proteggere gli utenti della strada da sassi, schizzi di fango e acqua che inevitabilmente vengono proiettati verso strade e marciapiedi dai pneumatici del veicolo in movimento.

Parafanghi e sistemi antispruzzi possono essere realizzati separatamente oppure essere integrati in un unico elemento e far parte della carrozzeria del veicolo.

I requisiti dei parafanghi e dei sistemi antispruzzi sono disciplinati da norme distinte.

PARAFANGHI

I parafanghi (2) servono a proteggere gli utenti della strada dalle proiezioni di pietre, fango, ghiaccio, neve e acqua, nonché ridurre per detti utenti i rischi dovuti al contatto con le ruote del veicolo in movimento.

La normativa si applica ai veicoli della categoria M1.

(2)

266.1.1

266.1.2

q b t p c

266.1.3

Campo di applicazione delle norme

Le prescrizioni della direttiva e del regolamento UE per l'omologazione dei parafanghi si applicano ai veicoli a motore della categoria M1 (2).

L'omologazione UE di un veicolo relativamente ai parafanghi viene rilasciata a seguito di domanda presentata dal costruttore o da un suo rappresentate.

Principali caratteristiche e prescrizioni per i parafanghi

I parafanghi devono soddisfare le prescrizioni generali e le prescrizioni particolari stabilite dalla normativa (2).

In generale, i veicoli a motore devono essere muniti di un parafango per ciascuna ruota e i parafanghi delle ruote possono essere realizzati separatamente oppure possono essere costituiti da elementi della carrozzeria.

In particolare, i parafanghi (3):

devono avere larghezza totale sufficiente almeno a coprire la larghezza totale del pneumatico escluse iscrizioni, decorazioni, cordoni o nervature di protezione dei fianchi dei pneumatici;

devono essere realizzati in modo che la parte posteriore non termini oltre un piano orizzontale situato 150 mm al di sopra dell'asse di rotazione delle ruote rispettando le prescrizioni previste per ruote singole e per ruote gemellate;

devono permettere la massima vicinanza al pneumatico rispettando le specifiche prescrizioni previste;

qualora trattasi di veicoli ad assetto regolabile, devono rispettare le prescrizioni della normativa quando il veicolo è nella normale posizione di marcia;

possono essere costituiti da più elementi purché non esistano fessure tra i singoli elementi o all'interno di questi;

devono essere solidamente fissati ancorché amovibili;

devono permettere l'utilizzazione di almeno un tipo di catena da neve sulle ruote motrici (o l'asse motore non disinseribile per veicoli con quattro ruote motrici) equipaggiate di almeno uno dei tipi di ruote e pneumatici ammessi per quel determinato tipo di veicolo; il costruttore del veicolo deve indicare nel libretto di istruzioni le informazioni pertinenti sull'uso corretto dei dispositivi di trazione sulla neve.

La normativa stabilisce le caratteristiche dei parafanghi con particolare riferimento a (3): larghezza totale del parafango,

larghezza totale del pneumatico o dei pneumatici,

profondità della cavità situata sul piano assiale verticale del pneumatico,

distanza tra i bordi inferiori dei parafanghi e l'asse passante per il centro di rotazione delle ruote.

Caratteristiche dei parafanghi

(tratto dal regolamento 31.3.2021 n. 535/2021 e valida alle condizioni indicate in detta norma) Larghezza totale del parafango,

larghezza totale del pneumatico, larghezza totale dei due pneumatici,

profondità della cavità situata sul piano assiale verticale del pneumatico,

distanza tra i bordi inferiori dei parafanghi e l'asse passante per il centro di rotazione delle ruote.

Evoluzione della normativa relativa ai parafanghi dei veicoli dei veicoli della categoria M1

La norma di riferimento per i parafanghi dei veicoli della categoria M1 è la direttiva 78/549/CEE (ora abrogata) (recepita con DM 18.10.1978) successivamente modificata e integrata (2) e, in alternativa, il corrispondente regolamento UNECE.

Per effetto del regolamento (UE) n. 661/2009 [abrogato dal regolamento (UE) 27.11.2019 n. 2144/2019 a decorrere dal 6.7.2022] concernente i requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (6), la direttiva 78/549/CEE è abrogata dall'1.11.2014 ed è sostituita dal regolamento

(3)

266.2

266.2.1

• - - - -

(UE) n. 1009/2010. Quest'ultimo, tuttavia è abrogato e sostituito dalle norme richiamate nel regolamento (UE) n. 535/2021 (3). SISTEMI ANTISPRUZZI PER RIDURRE LA NEBULIZZAZIONE DELL'ACQUA

Il sistema antispruzzi, introdotto da apposite norme UE, è un sistema, atto a ridurre la polverizzazione dell'acqua verso l'alto da parte dei pneumatici di un veicolo in movimento, composto da parafango, paraspruzzi e bordi esterni muniti di un dispositivo antispruzzi.

A decorrere dall'1.1.2007, la normativa (5):

si applica ai veicoli delle categorie N2, di massa massima superiore a 7,5 t, N3, O3, di massa massima superiore a 7,5 t e O4;

non è obbligatoria per i veicoli delle categorie N, O1 e O2 con massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile non superiore a 7,5 t, per gli autotelai cabinati, per i veicoli non carrozzati e per quelli in cui la presenza di dispositivi antispruzzi sarebbe incompatibile con il loro impiego.

I dispositivi antispruzzi devono essere installati nel rispetto di specifiche prescrizioni dettate dalla normativa e riportano un marchio di omologazione.

Sistema antispruzzo

Campo di applicazione delle norme

A decorrere dall'1.1.2007 per espressa previsione delle vigenti norme nazionali (art. 72 CDS, DM di recepimento delle direttive UE e regolamenti UE) (4):

tutti i veicoli delle categorie N2 (con massa massima superiore a 7,5 tonnellate), N3, O3 (con massa massima superiore a 7,5 tonnellate) e O4 devono essere muniti di sistemi antispruzzi;

le prescrizioni relative ai dispositivi antispruzzi non si applicano a:

veicoli telaio-cabina;

veicoli non carrozzati;

veicoli "fuori strada";

veicoli per i quali la presenza di dispositivi antispruzzi è incompatibile con l'impiego previsto come ad es., rimorchi e semirimorchi eccezionali/modulari, rimorchi e semirimorchi ribassati e/o a "collo di cigno", rimorchi e semirimorchi dotati di piano di carico più basso rispetto al piano tangente alla parte superiore dei pneumatici e per i quali il carico stesso potrebbe interferire con i sistemi antispruzzo, veicoli equipaggiati con assali di tipo a pendolo oscillanti e sterzanti, veicoli classificati

"mezzi d'opera", veicoli con cassone ribaltabile per uso misto "strada-cantiere" (muniti di doppia trazione, ad esclusione dei trattori stradali (7)), nonché i veicoli impiegati in operazioni di igiene urbana per i quali è prevedibile l'uso misto "strada- discarica" (rientrano in tale tipologia gli autoveicoli e i rimorchi per trasporti specifici con carrozzeria idonea per carico, compattazione, trasporto e scarico dei rifiuti solidi urbani di cui agli artt. 203 e 204 regolamento CDS (7)).

Il regolamento UE (5), nella parte in cui disciplina l'omologazione dei veicoli per quanto concerne i sistemi antispruzzi su di essi montati, prevede che:

i veicoli delle categorie N ed O, esclusi i fuoristrada, devono essere muniti, al momento dell'assemblaggio o successivamente, di sistemi antispruzzi che rispettino le prescrizioni del regolamento;

per gli autotelai cabinati le prescrizioni si applicano solo alle ruote coperte della cabina;

su richiesta del costruttore, ai veicoli delle categorie N1 ed N2 con massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile non superiore a 7,5 t, si possono applicare le prescrizioni relative ai parafanghi (v. inPratica 266.1);

le prescrizioni relative ai dispositivi antispruzzi non sono obbligatorie per i veicoli delle categorie N, O1 e O2 con massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile non superiore a 7,5 t, per gli autotelai cabinati, per i veicoli non carrozzati e per quelli in cui la presenza di dispositivi antispruzzi sarebbe incompatibile con il loro impiego. Tuttavia, qualora su tali veicoli siano montati i dispositivi suddetti, questi devono essere conformi alle prescrizioni normativa.

L'omologazione UE di un veicolo relativamente ai sistemi antispruzzi o l'omologazione UE di sistemi antispruzzi in quanto entità tecniche indipendenti viene rilasciata a seguito di domanda presentata dal fabbricante o dal suo mandatario del veicolo o del

(4)

266.2.2

266.2.3

266.3

• - - -

266.3.1 sistema.

Omologazione e relativo marchio dei sistemi antispruzzi

Su ogni dispositivo antispruzzi omologato deve avere apposto in modo indelebile un marchio di omologazione, che sia ben leggibile anche quando il dispositivo è montato sul veicolo (5). Il marchio è composto da un rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera "e", seguita da:

una o più lettere o dal numero distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione;

cifre del numero di omologazione;

lettera "A", se il dispositivo è di tipo ad assorbimento di energia, o lettera "S", se il dispositivo è di tipo "separatore aria/acqua", collocata in qualsiasi posizione sopra o in prossimità del rettangolo.

Esempio di marchio di omologazione per sistemi antispruzzi di dispositivo ad assorbimento di energia (lettera A)

Elementi costitutivi dei sistemi antispruzzi

Il sistema antispruzzi omologato deve essere realizzato in conformità alle prescrizioni delle vigenti norme della UE (1) nel rispetto dei seguenti principi generali.

A seconda dei casi il sistema antispruzzi è costituito da parafanghi paraspruzzi, bordi esterni, muniti di un dispositivo antispruzzi ove (5):

il parafango è un elemento rigido o semirigido che serve ad arrestare gli spruzzi d'acqua proiettati dai pneumatici in movimento e a canalizzarli verso terra. Il parafango può, interamente o parzialmente, far parte integrante della carrozzeria o di altri elementi del veicolo come la parte inferiore della superficie di carico, ecc.;

il paraspruzzi è un elemento flessibile fissato verticalmente dietro la ruota, sulla parte inferiore del telaio, della superficie di carico o sul parafango. Il dispositivo serve a ridurre anche il rischio che i pneumatici sollevino da terra piccoli oggetti e in particolare ciottoli proiettandoli verso l'alto o lateralmente contro gli altri utenti della strada;

il bordo esterno è un elemento situato in un piano quasi verticale e parallelo al piano longitudinale del veicolo. Può far parte di un parafango o della carrozzeria del veicolo.

Il dispositivo antispruzzi può consistere in un (5):

separatore aria/acqua: è un elemento costitutivo del bordo esterno e/o del paraspruzzi, che lascia passare l'aria pur provocando una riduzione degli spruzzi di acqua nebulizzata;

assorbitore di energia: è un elemento facente parte del parafango e/o del paraspruzzi e/o del bordo esterno che assorbe l'energia degli spruzzi di acqua riducendo in tal modo gli spruzzi di acqua nebulizzata.

PRESCRIZIONI GENERALI PER I SISTEMI ANTISPRUZZI

Le prescrizioni generali relative all'installazione dei sistemi antispruzzi sul veicolo (4) prevedono, in sintesi, che:

qualora il veicolo sia munito di assi sollevabili, il sistema antispruzzi deve coprire tutte le ruote quando l'asse è abbassato e le ruote a contatto con il manto stradale quando l'asse è sollevato;

qualora il veicolo sia munito di asse autodirezionale (o autosterzante), il sistema antispruzzi deve soddisfare le condizioni previste per gli assi muniti di ruote non sterzanti se montato sulla parte ruotante mentre se non è montato su tale parte deve soddisfare le specifiche condizioni per ruote sterzanti;

Le prescrizioni particolari per l'installazione di dispositivi antispruzzi (4): variano in base a:

tipo di dispositivo installato (ad assorbitori di energia o a separatori aria/acqua);

posizione delle ruote rispetto alla carrozzeria;

tipo di asse (sterzante o autosterzante o non sterzante).

Tali prescrizioni individuano la posizione e le dimensioni di parafanghi, bordi esterni e paraspruzzi (a veicolo scarico e pneumatici correttamente gonfiati) stabilendo requisiti e prescrizioni di montaggio (5).

Prescrizioni per il bordo esterno

La normativa UE stabilisce le caratteristiche del bordo esterno dei sistemi antispruzzi e fissa la distanza c (distanza tra il piano longitudinale tangente al lato esterno del pneumatico, escluso un eventuale rigonfiamento del pneumatico a contatto con il suolo, e lo spigolo interno del bordo esterno) ≤ 100 mm (v. inPratica 266.3.2 e inPratica 266.3.3) (5).

(5)

266.3.2

c q b t

266.3.3

e

266.4

• - - - -

• - - -

Caratteristiche del parafango e del bordo esterno (sezione trasversale)

Sostanzialmente conforme alla figura del regolamento 31.3.2021 n. 535/2021 e valida alle condizioni indicate in detta norma

Distanza tra il piano longitudinale tangente al lato esterno del pneumatico e lo spigolo interno del bordo esterno (c ≤ 100 mm), larghezza totale del parafango (deve coprire la larghezza del pneumatico o dei pneumatici),

larghezza del pneumatico,

larghezza di due pneumatici gemellati.

Caratteristiche del bordo esterno del parafango

Sostanzialmente conforme alla figura del regolamento 31.3.2021 n. 535/2021 e valida alle condizioni indicate in detta norma

Esempio di misurazione del bordo esterno.

SISTEMI ANTISPRUZZI AD ASSORBIMENTO DI ENERGIA PER RUOTE STERZANTI, AUTOSTERZANTI O NON STERZANTI

I dispositivi ad assorbimento di energia per assi muniti di ruote sterzanti, autosterzanti o non sterzanti devono possedere le seguenti caratteristiche:

il parafango deve coprire la zona superiore, anteriore e posteriore del pneumatico (dalla zona A alla zona C) in modo che:

angolo Θ ≤ 45°; per assi multipli l'angolo riguarda il solo all'asse anteriore (v. inPratica 266.4.1);

distanza s ≤ 100 mm; per assi multipli il requisito riguarda il solo asse posteriore (v. inPratica 266.4.1);

larghezza q (larghezza totale del parafango) deve almeno coprire la larghezza del pneumatico (b) o dei pneumatici gemellati (t) ove b e t sono misurate all'altezza del mozzo (v. inPratica 266.3.2);

se composto di diversi elementi, una volta montato non deve presentare alcuna apertura che permetta fuoriuscite di spruzzi a veicolo in moto;

il dispositivo antispruzzi deve coprire la parte interna del parafango in modo che l'angolo γ ≥ 30° (v. inPratica 266.4.2);

i bordi esterni devono presentare le seguenti caratteristiche (ove R è il raggio del pneumatico montato e Rv è la distanza radiale alla quale si trova il profilo inferiore del bordo esterno) (v. inPratica 266.4.1):

sospensioni pneumatiche, dall'estremità C all'estremità A: Rv ≤1,5 R (assi con ruote sterzanti o autosterzanti) oppure Rv

≤1,25 R (assi con ruote non sterzanti),

sospensioni meccaniche: Rv ≤1,8 R (generale) oppure Rv ≤1,5 R (assi con ruote non sterzanti per veicoli con massa a pieno

> 7.5 t),

le suddette prescrizioni non si applicano tra i piani passanti per il centro del primo e dell'ultimo asse nel caso di assi multipli (il bordo può essere diritto);

(6)

• - - - - - -

266.4.1

T Rv R

(theta) s e

266.4.2

(gamma) g f

altezza "e" (tra estremità superiore e inferiore del sistema antispruzzi) ≥ 45 mm in tutti i punti oltre una linea verticale passante attraverso il centro della ruota o della prima ruota nel caso di assi multipli; la distanza può essere gradualmente ridotta davanti alla linea (v. inPratica 266.3.3 e inPratica 266.4.1); nei bordi esterni o tra i bordi esterni e le altre parti dei parafanghi non devono esistere aperture che permettano la fuoriuscita di spruzzi quando il veicolo è in moto; tuttavia le prescrizioni possono non essere rispettate puntualmente se il bordo è composto da elementi diversi in grado di spostarsi gli uni rispetto agli altri;

i paraspruzzi devono avere le seguenti caratteristiche:

la larghezza deve almeno coprire la larghezza del pneumatico (b) o dei pneumatici gemellati (t) ove b e t sono misurate all'altezza del mozzo; sotto il parafango è prevista una tolleranza di + 10 mm su ciascun lato (v. inPratica 266.3.2);

devono essere verticali (v. inPratica 266.4.2);

altezza g (altezza massima del bordo inferiore) ≤ 200 mm; altezza g ≤ 300 mm per l'asse posteriore se Rv < R o se il fabbricante lo ritiene appropriato per le sospensioni (v. inPratica 266.4.2);

distanza f (paraspruzzi- pneumatico) ≤ 300 mm (v. inPratica 266.4.2);

devono essere presenti solo sulle ruote posteriori se la distanza d (distanza tra pneumatici delle ruote adiacenti) < 250 mm; in caso contrario occorre un paraspruzzi dietro ciascuna ruota (v. inPratica 266.4.3);

non devono flettersi all'indietro più di 100 mm se sottoposti a forza di 3 N per 100 mm di larghezza applicata a 50 mm sopra il bordo inferiore;

tra il bordo posteriore inferiore del parafango e i paraspruzzi non devono esistere aperture che permettano la fuoriuscita di spruzzi.

Caratteristiche del parafango e del bordo esterno (vista laterale)

Sostanzialmente conforme alla figura del regolamento 31.3.2021 n. 535/2021 e valida alle condizioni indicate in detta norma

Estensione del parafango dal punto C al punto A, raggio dell'estremità inferiore del bordo esterno, raggio del pneumatico montato sul veicolo, angolo anteriore che individua il punto C ( ≤ 45°),

distanza (del punto A) dalla linea orizzontale che passa per il centro ruota (s ≤ 100 mm), altezza bordo esterno.

Caratteristiche del parafango e del paraspruzzi (vista laterale)

Tratta dal regolamento 31.3.2021 n. 535/2021 e valida alle condizioni indicate in detta norma

Angolo ( ≥ 30°),

altezza massima del bordo inferiore del paraspruzzi (g ≤ 200 mm/ 300 mm), distanza paraspruzzi-pneumatico (f ≤ 300 mm).

(7)

266.4.3

T Rv R

(theta) d e s

266.4.4

266.5

• -

- -

266.5.1

d g f p

Sistema antispruzzi ad assorbimento d'energia per assi multipli

Sostanzialmente conforme alla figura del regolamento 31.3.2021 n. 535/2021 e valida alle condizioni indicate in detta norma

Estensione del parafango dal punto C al punto A, raggio dell'estremità inferiore del bordo esterno, raggio del pneumatico montato sul veicolo, angolo anteriore che individua il punto C ( ≤ 45°),

distanza tra i pneumatici delle ruote adiacenti (occorre paraspruzzi tra le ruote se d ≥ 250 mm), altezza bordo esterno,

distanza (del punto A) dalla linea orizzontale che passa per il centro ruota (s ≤ 100 mm).

Prescrizioni per i trattori stradali

I trattori per semirimorchi a telaio ribassato (l'altezza della superficie di accoppiamento è minore o uguale a 1 100 mm; v.

punto 6.20 della norma ISO 612 del 1978) (9)(8):

se agganciati a un semirimorchio, i parafanghi e i bordi esterni possono non coprire la zona immediatamente sopra i pneumatici degli assi posteriori per evitare la distruzione del sistema antispruzzi ma devono soddisfare le prescrizioni previste per gli altri veicoli nei settori situati più di 60° dalla linea verticale passante per il centro della ruota, davanti e dietro i pneumatici;

devono soddisfare le prescrizioni se circolano senza semirimorchio; parafanghi e bordi esterni possono, per esempio, comportare una parte amovibile.

SISTEMI ANTISPRUZZI AD ASSORBIMENTO DI ENERGIA PER ASSI MUNITI DI RUOTE NON STERZANTI O AUTOSTERZANTI

Per i sistemi antispruzzi ad assorbimento di energia per assi muniti di ruote non sterzanti o autosterzanti:

i parafanghi devono coprire la zona sopra il pneumatico e estendersi almeno fino al piano orizzontale tangente al bordo superiore dei pneumatici anche se l'estremità posteriore può essere sostituita dal paraspruzzi;

il bordo esterno:

nel caso di assi singoli o multipli con d (distanza) ≥ 250 mm, deve coprire lo spazio compreso fra parafango, bordo superiore dei pneumatici (retta tangente al bordo superiore), piano verticale nella parte anteriore del pneumatico (retta tangente alla parte anteriore) e parafango o paraspruzzi dietro la/le ruota (v. inPratica 266.5.2),

nel caso in cui manca il paraspruzzi dietro ogni ruota, deve estendersi ininterrottamente dal bordo esterno del paraspruzzi al piano verticale tangente al punto più avanzato dello pneumatico (v. inPratica 266.5.1);

deve essere munita di dispositivo antispruzzi ad assorbimento di energia con p (altezza del bordo esterno) ≥ 100 mm (v.

inPratica 266.5.1 e inPratica 266.5.2);

i paraspruzzi devono essere conformi alle prescrizioni previste per i dispositivi ad assorbimento di energia per assi muniti di ruote sterzanti, autosterzanti o non sterzanti;

tra il bordo esterno e la parte interna del parafango non devono esistere aperture che permettano la fuoriuscita di spruzzi.

Sistema antispruzzi ad assorbimento d'energia per assi con ruote a distanza inferiore a 250 mm per assi con ruote non sterzanti o autosterzanti

Sostanzialmente conforme alla figura del regolamento 31.3.2021 n. 535/2021 e valida alle condizioni indicate in detta norma

Distanza tra i pneumatici delle ruote adiacenti (non occorre paraspruzzi se d < 250 mm), altezza massima del bordo inferiore del paraspruzzi (g ≤ 200 mm/ 300 mm),

distanza paraspruzzi-pneumatico (f ≤ 300 mm), altezza bordo esterno (p ≥ 100 mm).

(8)

266.5.2

d g f p

266.6

• - -

-

- -

- - - - 266.6.1

Sistema antispruzzi ad assorbimento d'energia per assi con ruote a distanza superiore o uguale a 250 mm per assi con ruote non sterzanti o autosterzanti

Sostanzialmente conforme alla figura del regolamento 31.3.2021 n. 535/2021 e valida alle condizioni indicate in detta norma

Distanza tra i pneumatici delle ruote adiacenti (occorre paraspruzzi se d ≥ 250 mm), altezza massima del bordo inferiore del paraspruzzi (g ≤ 200 mm/ 300 mm), distanza paraspruzzi-pneumatico (f ≤ 300 mm),

altezza bordo esterno (p ≥ 100 mm).

SISTEMI ANTISPRUZZI A SEPARAZIONE ARIA/ACQUA PER RUOTE NON STERZANTI O AUTOSTERZANTI

I dispositivi a separazione aria/acqua per assi muniti di ruote sterzanti, autosterzanti o non sterzanti devono possedere le seguenti caratteristiche:

il parafango deve essere realizzato in modo che:

distanza q (larghezza totale del parafango) deve almeno coprire la larghezza del pneumatico (b) o dei pneumatici gemellati (t) ove b e t sono misurate all'altezza del mozzo (v. inPratica 266.3.2),

nel caso di assi singoli o multipli adiacenti con d (distanza) > 300 mm, deve coprire la zona superiore, anteriore e posteriore del pneumatico in modo che: angolo Θ1 ≤ 45° (nel caso di assi multipli l'angolo si riferisce solo all'asse anteriore) e distanza s1 ≤ 100 mm (v. inPratica 266.6.1);

nel caso di assi multipli adiacenti con d ≤ 300 mm deve essere realizzato conformemente alle specifiche prescrizioni (v.

inPratica 266.6.2);

i bordi esterni degli assi singoli o multipli in cui la distanza tra pneumatici di assi adiacenti d > 300 mm devono presentare le seguenti caratteristiche (ove R è il raggio del pneumatico montato e Rv è la distanza radiale alla quale si trova il profilo inferiore del bordo esterno) (v. inPratica 266.6.2):

dall'estremità C (con Θ1 = 30°) all'estremità A (s1 ≤ 100 mm): Rv ≤1,05 R (assi muniti di ruote sterzanti o autosterzanti), dall'estremità C (con Θ1 = 20°) all'estremità A (s1 ≤ 100 mm): Rv ≤1,00 R (assi muniti di ruote non sterzanti),

i bordi esterni degli assi multipli adiacenti con d ≤ 300 mm devono essere realizzati conformemente alle specifiche prescrizioni con distanza s1 ≤ 100 mm (v. inPratica 266.6.2);

la distanza "e1" (profondità del bordo esterno) ≥ 45 mm nella parte posteriore rispetto alla verticale per il centro della ruota; la profondità può essere gradualmente ridotta davanti a tale linea (v. inPratica 266.6.2);

nei bordi esterni o fra i bordi esterni e i parafanghi non deve esistere alcuna apertura che consenta la fuoriuscita di spruzzi;

i paraspruzzi devono avere le caratteristiche previste per i sistemi antispruzzi ad assorbimento di energia per assi muniti di ruote sterzanti, autosterzanti o non sterzanti oppure devono rispettare le specifiche prescrizioni relative alla larghezza q, alla posizione verticale, alla presenza in base alla distanza tra gli assi adiacenti, alla fuoriuscita di spruzzi ed essere applicati lungo l'intero profilo con (v. inPratica 266.6.1):

altezza g1 (altezza massima del bordo inferiore) ≤ 200 mm; altezza g1 ≤ 300 mm se il fabbricante lo ritiene appropriato per le sospensioni,

altezza h1 ≥ 100 mm,

non devono flettersi all'indietro più di 100 mm se sottoposti a forza di 3 N per 100 mm di larghezza applicata a 50 mm sopra il bordo inferiore,

distanza f1 (paraspruzzi - pneumatico) ≤ 200 mm.

Sistema antispruzzi a separazione aria/acqua per assi con ruote sterzanti, autosterzanti o non sterzanti

Sostanzialmente conforme alla figura del regolamento 31.3.2021 n. 535/2021 e valida alle condizioni indicate in detta norma con particolare riferimento ai punti 8.2.1, 8.2.2, 8.2.4, 8.3.2 dell'allegato IV

(9)

T Rv R

(theta) e1 s1 g1 f1 h1

266.6.2

T Rv R

(theta) e1 s1 d

266.7

266.8 266.8.1

Estensione del parafango dal punto C al punto A, raggio dell'estremità inferiore del bordo esterno, raggio del pneumatico montato sul veicolo, angolo anteriore che individua punto C, altezza bordo esterno,

distanza (del punto A) dalla linea orizzontale che passa per il centro ruota (s1 ≤ 100 mm), altezza massima del bordo inferiore del paraspruzzi (g1 ≤ 200 mm/ 300 mm),

distanza paraspruzzi-pneumatico (f ≤ 200 mm), altezza paraspruzzi (h1 ≥ 100 mm).

Sistema antispruzzi per assi multipli in cui la distanza tra i pneumatici non è superiore a 300 mm

Sostanzialmente conforme alla figura del regolamento 31.3.2021 n. 535/2021 e valida alle condizioni indicate in detta norma con particolare riferimento ai punti 8.2.1, 8.2.2, 8.2.4, 8.3.1, 8.3.2 dell'allegato IV

Estensione del parafango dal punto A al punto C, raggio dell'estremità inferiore del bordo esterno, raggio del pneumatico montato sul veicolo, angolo anteriore che individua punto C, altezza bordo esterno,

distanza (del punto A) dalla linea orizzontale che passa per il centro ruota (s1 ≤ 100 mm), distanza tra i pneumatici delle ruote adiacenti (occorre paraspruzzi se d ≥ 300 mm.

Evoluzione della normativa ai sistemi antispruzzi dei veicoli delle categorie N, O

La norma di riferimento per i sistemi antispruzzi dei veicoli delle categorie N e O è la direttiva 91/226/CEE (recepita con DM 2.12.1994) successivamente modificata e integrata (4) e, in alternativa, il corrispondente regolamento UNECE.

La direttiva è abrogata dall'1.11.2014 ed è sostituita dal regolamento (UE) n. 109/2011 (5) (v. inPratica 1011.1.12) per effetto del regolamento (UE) n. 661/2009 [abrogato dal regolamento (UE) 27.11.2019 n. 2144/2019] concernente i requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati. Tuttavia, il regolamento (UE) n. 109/2011 è abrogato e sostituito dalle norme richiamate nel regolamento (UE) n. 535/2021

(5).

COMPENDIO OPERATIVO

Norme di riferimento: parafanghi e paraspruzzi

Categorie internazionali

Normativa [*]

M1 Nazionale art. 71 CDS

UE DM 18.10.1978 parafanghi direttiva

78/549/CEE [1]

regolamento (UE) n. 1009/2010 [abrogato e sostituito dalle norme del regolamento (UE) n. 535/2021]

[3]

parafanghi

(10)

[*]

[1]

[2]

[3]

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

N sup. a 7,5 t, N3, O3, O4

Nazionale art. 71 CDS

UE DM 2.12.1994 sistemi antispruzzi direttiva

91/226/CEE [2]

regolamento (UE) n. 109/2011 [abrogato e sostituito dalle norme del regolamento (UE) n. 535/2021]

[3]

sistemi antispruzzi

Le principali norme indicate sono state successivamente modificate e integrate. Riguardano parafanghi e paraspruzzi dei veicoli.

La direttiva è abrogata dall'1.11.2014 dal regolamento (UE) n. 1009/2010.

La direttiva è abrogata dall'1.11.2014 dal regolamento (UE) n. 109/2011.

I regolamenti (UE) n. 1009/2010 e il regolamento (UE9 n.109/2011 sono abrogati e sostituiti dalle norme del regolamento (UE) n. 535/2021.

L'obbligo di munire i veicoli autoveicoli, rimorchi e semirimorchi adibiti al trasporto di cose, con massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t, immatricolati in Italia, di dispositivi atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua è stato introdotto con le modifiche all'art. 72 CDS ad opera della legge 1.8.2003 n.

214 di conversione del DL 27.6.2003 n. 151. L'effetto di tale disposizione, inizialmente stabilito al:

1.1.2005, è stato rinviato al

1.1.2006 ad opera del DL 9.11.2004 n. 266, e successivamente al

1.1.2007 per effetto del DL 30.12.2005 n. 273, convertito nella legge 23.2.2006 n. 51.

L'art. 72 CDS stabiliva che le caratteristiche tecniche dei suddetti dispositivi dovevano essere definite con apposito DM.

È stata data pratica attuazione al disposto dell'art. 72 CDS con DM 2.12.1994 (che ha recepito la direttiva 91/226/CEE concernente i dispositivi antispruzzi di alcuni veicoli a motore e dei loro rimorchi) appositamente modificato ed integrato dal DM 7.8.2006. Quest'ultimo ha stabilito che i dispositivi antispruzzi di cui all'art. 72, c. 2 ter, CDS devono essere conformi alle prescrizioni del DM 2.12.1994.

Successivamente, è stato emanato il regolamento (UE) 27.1.2011 n. 109/2011 [abrogato e sostituito dalle norme richiamate nel regolamento (UE) n. 535/2021]

concernente requisiti di omologazione dei sistemi antispruzzi che attua il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 661/2009 [abrogato dal regolamento (UE) 27.11.2019 n. 2144/2019] sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati.

La materia è disciplinata da:

DM 18.10.1978 (che ha recepito la direttiva 78/549/CEE (ora abrogata) concernente i parafanghi delle ruote dei veicoli a motore) successivamente modificato dal DM 18.8.1995 (che ha recepito la direttiva 94/78/CE);

regolamento (UE) 9.11.2010 n. 1009/2010 che tuttavia è abrogato dal 6.7.2022 e sostituito dalle norme richiamate nel regolamento (UE) n. 535/2021.

Il regolamento 9.11.2010 n. 1009/2010/UE concernente requisiti di omologazione dei parafanghi e che attua il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 661/2009 [abrogato dal regolamento (UE) 27.11.2019 n. 2144/2019 a decorrere dal 6.7.2022] sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati:

riporta i requisiti stabiliti nella direttiva 78/549/CEE (ora abrogata) opportunamente modificati per adeguarli all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche;

entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e cioè il 30.11.2010;

stabilisce i documenti amministrativi per l'omologazione CE dei veicoli per quanto riguarda i parafanghi (allegato I);

stabilisce le prescrizioni generali e particolari applicabili ai parafanghi (allegato II);

ritiene valide le omologazioni e le estensioni delle omologazioni rilasciate a norma della direttiva 78/549/CEE (v. art. 4).

A decorrere dal 6.7.2022, il regolamento (UE) 9.11.2010 n. 1009/2010 è stato abrogato dal regolamento (UE) 27.11.2019 n. 2144/2019 e dalla medesima data si applica il regolamento (UE) 31.3.2021 2021/535 che riporta in allegato il fac-simile della scheda informativa per l'omologazione UE dei veicoli, del certificato di omologazione UE (sistema del veicolo), le specifiche tecniche relativi ai PARAFANGHI per veicoli M, N, O e per veicoli costruiti in più fasi (v. Allegato V).

La materia è disciplinata da:

DM 2.12.1994 concernente: "Prescrizioni relative all'omologazione CEE di un tipo di veicolo per quanto concerne l'installazione dei sistemi antispruzzi"

(recepimento della direttiva n. 91/226), così come modificato dal DM 7.8.2006. La norma è stata successivamente modificata dal DM 7.8.2006 per dare pratica attuazione al disposto dell'art. 72 CDS,

regolamento (UE) 27.1.2011 n. 109/2011 che tuttavia è abrogato dal 6.7.2022 e sostituito dalle norme richiamate nel regolamento (UE) n. 535/2021.

Il regolamento (UE) 27.1.2011 n. 109/2011 concernente requisiti di omologazione dei sistemi antispruzzi e che attua il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 661/2009 sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati:

riporta i requisiti stabiliti nella direttiva 91/226/CEE opportunamente modificati per adeguarli all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche;

entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e cioè il 29.2.2011;

stabilisce i documenti amministrativi per l'omologazione CE dei veicoli per quanto riguarda i sistemi antispruzzi (allegato I);

stabilisce i documenti amministrativi per l'omologazione CE dei veicoli per quanto riguarda i sistemi antispruzzi come entità tecniche indipendenti (allegato II);

stabilisce i requisiti relativi ai dispositivi antispruzzi e le prove su dispositivi antispruzzi (allegato III);

stabilisce i requisiti relativi all'omologazione di veicoli per quanto riguarda i sistemi antispruzzi su di essi montati (allegato IV);

stabilisce i criteri per la conformità della produzione e la cessazione della produzione (allegato V);

ritiene valide le omologazioni e le estensioni delle omologazioni rilasciate a norma della direttiva 91/226/CEE (v. art. 6).

A decorrere dal 6.7.2022, il regolamento (UE) 27.1.2011 n. 109/2011 è stato abrogato dal regolamento (UE) 27.11.2019 n. 2144/2019 e dalla medesima data si applica il regolamento (UE) 31.3.2021 2021/535 che riporta in allegato il fac-simile della scheda informativa per l'omologazione UE dei veicoli, della scheda informativa per l'omologazione UE di entità tecniche indipendente, del certificato di omologazione UE (sistema del veicolo), il certificato di omologazione UE (entità tecnica indipendente), le specifiche tecniche, il marchio di omologazione dei SISTEMI ANTISPRUZZI per veicoli M, N, O e per veicoli costruiti in più fasi (v. Allegato VIII).

V. art. 19 regolamento (CE) 13.7.2009 n. 661/2009 [abrogato dal regolamento (UE) 27.11.2019 n. 2144/2019 a decorrere dal 6.7.2022] concernente i requisiti

(11)

(7) (8) (9)

dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati.

V. precisazioni fornite con circolare 8.5.2007 prot. n. 42729.

A determinate condizioni è stata confermata la possibilità di rimozione di una parte del parafango degli pneumatici dell'asse posteriore dei trattori stradali (v.

circolare 7.12.2020, prot. n. 35249). In tale configurazione di marcia non è applicabile alcuna sanzione (v. circolare 16.12.2020, prot. n.

300/A/9681/20/105/3/1).

V. punto 6.20 della norma ISO 612 del 1978.

NOVITÀ 26/01/2022

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