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Regolamento sulla costituzione di riserve

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Regolamento sulla

costituzione di riserve

1 gennaio 2021

In caso di divergenze giuridiche tra il testo originale e la traduzione in italiano è determinante quello in lingua tedesca.

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Profond Istituto di previdenza I Regolamento sulla costituzione di riserve 1.1.2021 2

Indice

Contenuto Pagina

1. Principi e procedimenti...3 2. Accantonamenti tecnici ...3 3. Entrata in vigore, modifiche ...4

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Profond Istituto di previdenza I Regolamento sulla costituzione di riserve 1.1.2021 3

1. Principi e procedimenti

Le riserve di fluttuazione dei corsi, le riserve tecniche e gli altri accantonamenti devono essere costituiti nel rispetto dei principi specifici riconosciuti, secondo il criterio della continuità, sulla base di un’analisi del rischio svolta dai periti in materia di previdenza pro- fessionale e su loro raccomandazione. Gli accantona- menti tecnici si basano attualmente sui principi conta- bili della LPP 2015; il tasso d’interesse tecnico èdel 2,00%.

La costituzione delle riserve avviene mediante even- tuali eccedenze del conto annuale. In linea di principio devono essere costituiti accantonamenti tecnici corri- spondenti all’importo teorico calcolato. Le riserve di fluttuazione dei corsi e gli altri accantonamenti sono costituiti dopo che gli accantonamenti tecnici hanno raggiunto l’ammontare teorico calcolato.

2. Accantonamenti tecnici

Accantonamento per aumento dell’aspettativa di vita Al fine di assicurare alla Fondazione una migliore co- pertura contro l’aumento dell’aspettativa di vita, ogni anno sin dall’introduzione delle basi tariffali determi- nanti viene calcolato e accantonato un Supplemento dello 0,5% sulla riserva matematica per le rendite.

Riserva aliquota di conversione attivi

Per finanziare eventuali aliquote di conversione rego- lamentari maggiorate rispetto alle basi tariffali e al tasso d’interesse tecnico, sulla base degli averi di vec- chiaia accumulati e costituito un accantonamento che copre la differenza tra le aliquote di conversione tecni- camente corrette e quelle regolamentari.

I calcoli degli accantonamenti tengono conto degli assicurati di età compresa tra i 58 e i 65 anni (uomini) o 64 anni (donne) e dei rispettivi averi di vecchiaia accumulati. Sono pertanto compresi quegli assicurati che alla data di chiusura del bilancio possono richiede- re, ai sensi del Regolamento di previdenza, un pensio- namento anticipato o ordinario con riscossione inte- grale della rendita. La quota di prelievo del capitale è stabilita ogni anno dal Consiglio di fondazione ed è indicata nell’allegato al conto annuale.

Non è effettuata alcuna proiezione sulla base dell’età di pensionamento ordinaria di 65 o 64 anni. Per ogni assicurato è calcolata la differenza capitalizzata tra la rendita di vecchiaia ottenuta con l’aliquota di conver- sione regolamentare e quella con l’aliquota di conver- sione tecnicamente corretta, basata sull’età raggiunta alla data di chiusura del bilancio e sugli averi di vec- chiaia accumulati fino a detta data. Per il calcolo di questa riserva non si tiene conto di ulteriori ipotesi.

Riserva di fluttuazione dei rischi

La riserva di fluttuazione dei rischi copre le oscillazioni delle probabilità concernenti i casi di decesso e di invalidità calcolate mediante le basi tariffali, nel caso in

cui tali rischi non siano riassicurati. La riserva di flut- tuazione dei rischi, unitamente a un’eventuale riassicu- razione dei rischi e ai contributi di rischio annui, è rite- nuta sufficiente a finanziare un danno totale che si verifichi con una probabilità del 99,0% o inferiore.

Riserve per interessi per la migliore remunera-zione degli averi di vecchiaia degli assicurati attivi

La fondazione si impegna al fine di garantire costan- temente un'elevata remunerazione degli averi di vec- chiaia degli assicurati attivi. L'obiettivo è, da un lato, quello di trasferire i rendimenti degli investimenti deri- vanti dalla strategia d'investimento orientata al valore patrimoniale ai soggetti che assumono il rischio e, dall’altro, quello di indennizzare gli assicurati attivi per il rischio supplementare che si assumono con la garan- zia delle rendite correnti.

Tale obiettivo deve essere perseguito sempre tenendo conto della situazione finanziaria della fondazione. Le riserve per interessi di seguito definite sono finalizzate a contribuire alla stabilizzazione della remunerazione degli averi di vecchiaia, tenendo conto del fatto che l’afflusso di nuovi fondi provenienti dalla nuova attività comporta una diluizione delle riserve per fluttuazioni di valore e degli accantonamenti dell’effettivo.

Creazione delle riserve per interessi

In linea di principio, annualmente viene costituita una riserva per interessi, iscritta in bilancio per utilizzi futuri e indicata separatamente.

La riserva per interessi di un anno civile è accantonata nella misura del 50% dei fondi liberi della fonda-zione al 31.12. I fondi liberi della fondazione sono calcolati come differenza tra la sovracopertura della fondazione prima dell’accumulo della riserva per interessi e l’intera riserva per fluttuazioni di valore.

Nella determinazione della sovracopertura della fon- dazione, che costituisce la base per l’accantona- mento del 50% dei fondi liberi per la riserva per inte- ressi, occorre garantire l'osservanza dell’articolo 36, cpv. 2 e 3, della LPP.

Utilizzo o svincolo di riserve per interessi

L’utilizzo della riserva per interessi avviene sempre ex post per ogni anno civile e, in linea di principio, solo dopo aver fissato in via provvisoria il grado di copertu- ra al 31.12, prima dell’assegnazione alla riserva per interessi.

La riserva per interessi di un anno civile viene utilizzata in parti uguali nei tre anni successivi all’anno di asse- gnazione. Essa viene accreditata come remunerazione supplementare agli assicurati attivi di quelle ente di previdenza che risultavano affiliate alla fondazione al 31.12 dell’anno civile di assegnazione della relativa riserva per interessi e i cui contratti di affiliazione non risultano disdetti. L’accredito supplementare viene effettuato sempre solo al 31.12 sulla base degli averi di vecchiaia degli aventi diritto al 31.12. In caso di uscite infrannuali non viene riconosciuta alcuna remunerazio- ne supplementare.

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Profond Istituto di previdenza I Regolamento sulla costituzione di riserve 1.1.2021 4 Ai sensi dell’articolo 16 OPP2 tale remunerazione sup-

plementare è puramente sovraobbligatoria.

Se il grado di copertura della fondazione al 31.12 è provvisoriamente inferiore al 100%, le riserve per inte- ressi vengono svincolate in tutto o in parte in ordine cronologico inverso (secondo il principio «last in first out») e i fondi divenuti in tal modo liberi vengono uti- lizzati per colmare la copertura insufficiente della fon- dazione.

Altri accantonamenti tecnici

Il Consiglio di fondazione, in accordo con il perito in materia di previdenza professionale, può decidere la costituzione di accantonamenti tecnici supplementari nel caso in cui siano da attendersi eventi particolari o siano già stati assunti impegni straordinari (presta- zioni pendenti, adeguamenti delle rendite, riordina- menti di piani assicurativi, modifiche dei parametri tecnici, liquidazioni parziali, ecc.). Essi saranno illustrati nell’allegato al conto annuale, conformemente alle regole sulla costituzione delle riserve. Gli accantona- menti costituiti con carattere permanente sono stabiliti per Regolamento.

Margine di sicurezza sui contributi per i rischi e i costi Possibili divergenze tra la realtà e le ipotesi alla base dei modelli sono coperte tramite un adeguato margine di sicurezza sui contributi per i rischi e i costi, ottenuto con un calcolo volutamente conservativo. Eventuali partecipazioni alle eccedenze risultanti da contratti assicurativi sono contabilizzate con effetto sul conto economico.

3. Entrata in vigore, modifiche

Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021 e sostituisce il precedente regolamento del 31 dicembre 2020. Il regolamento può essere modifi- cato in qualsiasi momento dal Consiglio di fondazione nell’ambito delle prescrizioni di legge e dello scopo della Fondazione.

Il Consiglio di fondazione Zurigo, 27 novembre 2020

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Profond Vorsorgeeinrichtung Zollstrasse 62

8005 Zürich T 058 589 89 81

Profond Institution de prévoyance Avenue de la Rasude 5

1006 Lausanne info@profond.ch

T 058 589 89 83 www.profond.ch

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