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Dichiarazione del terzo pignorato: modalità e rimborso spese

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Dichiarazione del terzo pignorato:

modalità e rimborso spese

22 Settembre 2016 | Autore: Francesca Romana Riili

Il terzo pignorato è obbligato a dichiarare quali crediti il debitore esecutato vanta nei suoi confronti e può chiedere un rimborso spese per tale dichiarazione.

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Quando il creditore notifica un atto di pignoramento presso terzi viene coinvolto nel processo esecutivo un soggetto, detto “terzo pignorato”, che è a sua volta debitore del debitore esecutato. Il terzo pignorato, che spesso è il datore di lavoro o la banca, deve collaborare con il creditore, informandolo sui crediti che il debitore avanza nei suoi confronti e sui termini di pagamento. Tale collaborazione è un obbligo di legge e per questo il terzo può chiedere al giudice un rimborso spese. Capiamo come.

Quali obblighi ha il terzo pignorato

Quando il creditore ritiene che il suo debitore vanti un credito nei confronti di un terzo soggetto, può utilizzare lo strumento del pignoramento presso terzi per riscuotere coattivamente la sua pretesa.

Tale forma di pignoramento si attua mediante la notifica di un atto al debitore e al terzo, che a partire dal momento in cui riceve la notifica viene coinvolto nel processo esecutivo con i seguenti obblighi:

il terzo deve trattenere un quinto di tutte le somme che a vario titolo è tenuto a pagare al debitore esecutato, fino all’importo del credito precettato aumentato della metà. Queste somme saranno poi materialmente pagate al creditore procedente solo dopo l’udienza in cui il giudice assegnerà le somme [1];

il terzo deve inviare una dichiarazione al creditore per informarlo in maniera completa circa il suo debito nei confronti del debitore esecutato [2].

Il contenuto obbligatorio della dichiarazione

La dichiarazione è essenziale ai fini della prosecuzione dell’attività esecutiva.

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Spesso infatti il creditore che esegue un pignoramento presso terzi ha poche informazioni sul patrimonio del suo debitore.

Per esempio può conoscere il datore di lavoro del debitore a cui notificare il pignoramento, ma difficilmente saprà a quanto ammonta la retribuzione.

In altri casi il creditore procede “al buio”, notificando l’atto di pignoramento a tutte le banche che hanno una filiale nella città ove risiede il debitore, sperando che tra queste vi sia la banca dove il debitore ha un conto corrente.

La dichiarazione del terzo può essere fatta:

tramite posta raccomandata;

a mezzo pec (posta elettronica certificata).

In entrambi i casi la dichiarazione va inviata all’avvocato del creditore, in quanto quest’ultimo avrà eletto domicilio presso il proprio difensore. L’indirizzo di studio e la pec dell’avvocato sono sempre indicati nell’atto di pignoramento.

Nella dichiarazione vanno indicati, facendo riferimento al momento in cui è resa:

tutti i crediti del debitore esecutato, quindi la natura e l’ammontare delle somme che il debitore deve riceve dal terzo;

le scadenze alle quali il terzo deve effettuare i pagamenti nei confronti del debitore;

se il terzo ha subito altri sequestri o pignoramenti sui crediti del debitore;

se i crediti del debitore esecutato sono stati ceduti ad altri soggetti.

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Chi è legittimato a rendere la dichiarazione

E’ bene sapere che il terzo, con la notifica dell’atto di pignoramento, non diventa parte del processo esecutivo. Per tale motivo non ha bisogno di farsi assistere da un avvocato per fare la sua dichiarazione.

Dunque i soggetti legittimati a fornire la dichiarazione del terzo pignorato sono:

il terzo stesso, che può fornirla direttamente in proprio;

un soggetto al quale il terzo abbia conferito tramite procura lo specifico potere di rendere la dichiarazione, ossia un rappresentante;

un avvocato, che sia stato incaricato dal terzo con una procura speciale.

In tutti i casi è bene fornire al creditore le informazioni e i documenti per verificare la legittimazione di chi fa la dichiarazione.

Ad esempio, qualora il terzo sia una società, può essere utile inviare al creditore una fotocopia (se si sceglie la raccomandata) o una scansione (se si usa la pec) della visura camerale, da cui si evinca la carica sociale ricoperta dal dichiarante.

Negli altri casi si può trasmettere copia della procura rilasciata al rappresentante o al difensore.

Rimborso delle spese sostenute per

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rendere la dichiarazione

Poiché la sua attività è imposta dalla legge ed è necessaria al buon funzionamento della giustizia, il terzo può chiedere al giudice la liquidazione di un rimborso spese. E’ opportuno inserire tale richiesta già nella dichiarazione.

Il rimborso spetta sia quando la dichiarazione è positiva (il terzo è effettivamente debitore del debitore esecutato), sia quando è negativa (il terzo non è debitore del debitore esecutato e dunque non deve versare alcuna somma al creditore procedente).

L’importo che il giudice può liquidare corrisponde alle spese vive sostenute e non comprende anche l’eventuale onorario del difensore incaricato dal terzo per effettuare la dichiarazione. Ciò in quanto l’assistenza di un avvocato non è necessaria, dunque i relativi esborsi rimangono a carico del terzo.

Il potere di liquidare il rimborso spese è discrezionale per il giudice. Infatti alcuni tribunali non liquidano alcuna somma a favore del terzo pignorato.

Il rimborso spese che spetta al terzo viene solitamente anticipato dal creditore procedente, come per tutte le spese della procedura esecutiva, ma potrà poi essere richiesto al debitore esecutato.

In caso di estinzione della procedura esecutiva o nel caso in cui il giudice non liquidi alcuna somma, il rimborso rimane a carico del creditore, che ha richiesto la collaborazione del terzo, e il terzo può agire direttamente nei suoi confronti.

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Entro quale termine va fatta la dichiarazione

La dichiarazione da parte del terzo costituisce un obbligo di legge, derivante dal dovere di collaborazione con il creditore e con il giudice nell’interesse della giustizia.

La legge prevede un termine di dieci giorni dalla notifica del pignoramento per fare la dichiarazione [3], in quanto il creditore ha interesse a ricevere la dichiarazione prima dell’udienza fissata nell’atto di pignoramento. Questo termine non è perentorio.

Infatti, qualora fino alla prima udienza non abbia ancora ricevuto la dichiarazione del terzo, il creditore è legittimato a chiedere al giudice la fissazione di una seconda udienza [4].

Di tale nuova udienza va data notizia al terzo.

Generalmente quest’ultimo riceve a tale scopo una nuova notifica, che ha ad oggetto una copia autentica del verbale di udienza in cui il giudice ha scritto il proprio provvedimento e quindi la data della nuova udienza.

Nonostante la fissazione di questa seconda udienza il terzo è ancora in tempo per fornire la sua dichiarazione. Può farlo fino al giorno dell’udienza. In mancanza, il terzo è obbligato a comparire personalmente o tramite il proprio difensore davanti al giudice, in modo da fornire durante la seconda udienza la sua dichiarazione.

Questo è l’ultimo momento utile per il terzo per rendere la dichiarazione senza conseguenze.

Infatti, dopo tale seconda udienza il silenzio del terzo vale come una presunta dichiarazione positiva se ricorrono le seguenti condizioni:

il terzo non si presenta in udienza o, anche se presente, si rifiuta di

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rendere la dichiarazione;

il creditore ha indicato nell’atto di pignoramento il credito vantato dal debitore esecutato nei confronti del terzo in modo specifico.

In questi casi dunque il giudice può presumere che il terzo sia effettivamente debitore delle somme indicate dal creditore.

Assegnazione delle somme al creditore

Dopo aver ottenuto la dichiarazione positiva del terzo, il giudice assegna i crediti del debitore esecutato al creditore, che a questo punto può riscuotere le somme direttamente dal terzo [5].

Nei casi in cui la dichiarazione positiva è presunta, a causa del perdurante silenzio del terzo pignorato, il giudice può ugualmente ordinare l’assegnazione delle somme.

La conseguenza pratica è che il terzo diventa personalmente obbligato nei confronti del creditore a versare le somme, solo presuntivamente dovute al debitore esecutato.

Attenzione perché l’ordinanza di assegnazione è titolo esecutivo, ovvero il creditore può agire a sua volta direttamente nei confronti del terzo con un pignoramento eseguito proprio sui suoi beni.

Questa ordinanza, se illegittima, può essere contestata dal terzo attraverso una apposita opposizione da proporre entro venti giorni.

Un caso evidente di illegittimità si verifica se, per qualche ragione indipendente dalla sua volontà, il terzo non abbia avuto notizia della fissazione della seconda udienza.

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In caso di assegnazione delle somme da parte del giudice, il terzo viene informato dal creditore mediante notifica dell’ordinanza di assegnazione.

In ogni caso è interesse del terzo contattare il creditore o il suo avvocato, per esempio per concordare le concrete modalità di pagamento delle somme accantonate.

Ritenuta alla fonte sulle somme accantonate dal terzo pignorato

Il terzo, qualora sia sostituto d’imposta, deve operare in alcuni casi una ritenuta alla fonte sulle somme versate in forza del pignoramento [6].

In particolare, qualora il credito sia riferito a somme per le quali deve essere operata una ritenuta alla fonte (come ad esempio il credito di un professionista), sarà direttamente il terzo pignorato a operare tale ritenuta alla fonte in luogo del debitore originario.

In questo caso è onere del creditore specificare la natura fiscale del suo credito. In mancanza, il terzo è comunque obbligato a operare la ritenuta del 20%.

Il processo di accertamento nei confronti del terzo pignorato

Durante il processo esecutivo instaurato con il pignoramento presso terzi potrebbe aprirsi una fase di accertamento a carico del terzo. Questo accade quando è

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necessario accertare giudizialmente quali crediti il debitore esecutato vanta nei confronti del terzo, ovvero:

– quando il terzo non effettua la dichiarazione e il creditore non ha indicato nell’atto di pignoramento in modo sufficientemente specifico il credito pignorato;

– quando il creditore contesta la dichiarazione del terzo, per esempio ritenendola non veritiera.

Nell’ambito di questa fase di accertamento, che si svolge davanti al giudice dell’esecuzione, il terzo non ha l’obbligo di farsi assistere da un difensore.

Il risarcimento danni dovuto dal terzo pignorato

Poiché l’obbligo del terzo ha ad oggetto una attività di collaborazione a favore del creditore, la mancata esecuzione degli adempimenti imposti dalla legge può comportare il risarcimento dei danni subiti dal creditore pignorante.

Ciò si verifica, ad esempio, quando a causa della mancata dichiarazione o a causa di una dichiarazione non veritiera o lacunosa il processo esecutivo abbia subito un rallentamento in danno del creditore [7].

[1] Art. 546 cod. proc. civ.

[2] Art. 547 cod. proc. civ.

[3] Art. 543 cod. proc. civ.

[4] Art. 548 cod. proc. civ.

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[5] Art. 553 cod. proc. civ.

[6] Art. 21 comma 15 L. n. 449/1997.

[7] Cass. SS.UU. sent. n. 9407/1987 del 18.12.1987, Cass. sent. n. 6843/2015 del 03.04.2015.

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