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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

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Academic year: 2022

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ORIGINALE

COMUNE DI MONTERIGGIONI PROVINCIA DI SIENA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

DELIBERAZIONE N. 36 DEL 05/03/2020

OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI - SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO SCOLASTICO E PEDAGOGICO 2020/202

L’anno duemilaventi addì cinque del mese di marzo alle ore 19:00 nella sala delle adunanze del Comune, convocata d’iniziativa del Sindaco, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

NOME RUOLO Presenti Assenti

1 FROSINI ANDREA Sindaco X

2 BUTI PAOLA Assessore X

3 RUSCI LUCA Assessore X

4 VALENTI MARCO Assessore X

5 NISI DIANA Assessore X

Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale Dott. Giovanni Rubolino (art. 97 c.

4 lett. A del D. Lgs. 267/2000).

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dott. Andrea Frosini, nella sua qualità di Sindaco del Comune suddetto, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

(2)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 2020/36

UNITA’ ORGANIZZATIVA PROPONENTE: AREA AFFARI GENERALI SOCIO- EDUCATIVA

OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI - SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO SCOLASTICO E PEDAGOGICO

2020/2021

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art. 172 lett. c) della legge n. 267/2000 -TUEL-, come da ultimo modificato dal D.lgs 10 agosto 2014 n. 126 in cui viene stabilito che “le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi,

……” sono allegati al bilancio di previsione;

Visti gli artt. 151 e 174 del D.lgs n. 267 del 18.08.2000, Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, e successive modifiche ed integrazioni, in cui viene indicato il termine del 31 dicembre come termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione e per la presentazione dei relativi allegati, salvo differimenti disposti con decreto del Ministero dell’Interno in presenza di motivate esigenze;

Visto l’art. 53, co. 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, come modificato dalla Legge n.

448/2001, che stabilisce: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’Irpef ……..e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”;

Richiamato l’art. 54 del d.lgs 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modifiche, per il quale il comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione;

Visto il comma 169 art. 1 della Legge Finanziaria per l’anno 2007, Legge n. 296/2006, in cui viene stabilito che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno in data 13 dicembre 2019 pubblicato nella G.U. n. 295 del 17.12.2019, è stato disposto il differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali, dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020, disponendo altresì, ai sensi del citato art. 163, comma 3, del TUEL, l’autorizzazione all’esercizio provvisorio sino a tale data;

(3)

Visto l’art. 6 del D. L. n. 55/1983, convertito in Legge n. 131/1983, che ha stabilito l’obbligo per i Comuni di definire, non oltre la data della deliberazione di approvazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi dei servizi pubblici a domanda individuale che viene finanziata con le tariffe e contribuzioni e le entrate specificatamente destinate, determinando, con lo stesso atto, le tariffe e le contribuzioni;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno in data 31/12/1983, come modificato dall’art. 34, comma 26, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012 n.

221, con il quale sono stati individuati i servizi pubblici a domanda individuale da assoggettare al regime di cui al citato decreto legge n. 55/1983;

Dato atto che per “servizi pubblici a domanda individuale” devono intendersi tutte quelle attività gestite dall’Ente, poste in essere ed utilizzate a richiesta dell’utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale;

Rilevato che per effetto di quanto dispone il quarto comma dell’art. 45 del D.L.vo 30.12.1992 n.

504, così come modificato dall’art. 19 del D.L.vo n. 342/1997, e da quanto disposto dal comma 2 lett. a) dell’art. 243 del D.L. 18 agosto 2000 n. 267, sono sottoposti all’obbligo del tasso di copertura del costo dei servizi esclusivamente gli enti locali che, in base ai parametri oggi stabiliti dal Decreto Ministeriale 18 febbraio 2013, si trovano in situazioni strutturalmente deficitarie;

Dato atto che questo comune non risulta soggetto all’obbligo di copertura previsto dal citato art.

243 comma 2 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali in cui viene specificato che, sono sottoposti alle norme vigenti sulle percentuali di copertura del costo dei servizi esclusivamente gli enti che si trovano in condizioni strutturalmente deficitarie, essendo obbligati, infatti, in materia di costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, a coprire detti costi con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36%;

Visto il prospetto dei servizi di:

 Mensa scolastica;

 Trasporto scolastico;

 Nido d‘Infanzia;

 Servizi di accoglienza anticipata e prolungamento mensa nei plessi scolastici di Monteriggioni;

nel quale per ciascuno di essi risultano:

 i proventi previsti per l’anno scolastico e pedagogico 2020/2021;

 la misura delle tariffe proposte per l’anno scolastico e pedagogico 2020/2021;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 01/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le tariffe dei servizi a domanda individuale per l’anno scolastico e pedagogico 2019/2020;

Ritenuto di:

 mantenere il sistema di tariffazione differenziato per fasce ISEE con agevolazioni decrescenti all’aumentare del valore ISEE;

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 mantenere le tariffe indifferenziate per i servizi di Mensa e Trasporto scolastico, Nido d’infanzia e servizi extrascolastici;

Acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, il parere in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile dell’Area Affari Generali Socio-Educativa e il parere in ordine alla regolarità contabile rilasciato dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria;

Con voti unanimi favorevoli resi dai presenti per alzata di mano, DELIBERA

1) di approvare, con decorrenza settembre 2020 e per l’anno scolastico e pedagogico 2020/2021 e fino a nuova e diversa determinazione, le tariffe con le relative modalità di applicazione e di riscossione, così come meglio indicate nella relazione allegata al presente atto (Allegato 1), relative ai servizi di:

A. Mensa scolastica B. Trasporto scolastico C. Nido d’Infanzia

D. Servizi di accoglienza anticipata e prolungamento mensa nei plessi scolastici di Monteriggioni;

2) di dare atto:

 della conferma delle tariffe attualmente in vigore per i servizi di Mensa e Trasporto scolastico, Nido d’infanzia, servizi di accoglienza anticipata e prolungamento mensa nei plessi scolastici di Monteriggioni;

 il gettito derivante dalla compartecipazione alle spese per i servizi di che trattati e stimato per l’anno 2020 risulta essere:

Servizio Capitolo di bilancio – Parte

Entrata Previsione del gettito

Mensa scolastica 28600 € 400.000,00

Trasporto scolastico 46801 € 32.000,00

Nido d’Infanzia 33400 € 280.000,00

Accoglienza anticipata nei plessi scolastici 28702

28702 € 30.000,00

Prolungamento mensa scolastica

3) di rimandare al successivo atto di competenza del responsabile dell’Area Economico Finanziaria ai fini dell’individuazione della percentuale di copertura dei servizi a domanda;

4) di allegare copia della presente deliberazione al bilancio di previsione dell’esercizio 2019, in conformità a quanto dispone l’art. 172 del D.L.vo n. 267/2000.

Successivamente con separata votazione,

(5)

Con voti unanimi favorevoli resi dai presenti per alzata di mano, DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

(6)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Andrea Frosini Dott. Giovanni Rubolino

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