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REGIONE DEL VENETO AZIENDA UNITA LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 6 VICENZA DELIBERAZIONE. n. 632 del O G G E T T O

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(1)

REGIONE DEL VENETO

AZIENDA UNITA’ LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 6 “VICENZA”

DELIBERAZIONE

n. 632 del 15-9-2015

O G G E T T O

Convenzione con l'Università degli Studi di Siena per l'attivazione di tirocini di formazione ed orientamento curriculari e non curriculari.

Proponente: Servizio Risorse Umane e Relazioni Sindacali Anno Proposta: 2015

Numero Proposta: 739

Servizio Risorse Umane e Relazioni Sindacali/2015/739

(2)

Il Direttore del Servizio “Risorse Umane e Relazioni Sindacali” riferisce:

“A seguito dell’interesse manifestato da alcuni studenti iscritti a corsi di laurea dell’Università degli Studi di Siena, di svolge il tirocino/stage presso questa Azienda Ulss, è stata data la disponibilità all’inserimento nella piattaforma placemet dell’Ateno delle strutture aziendali al fine di consentire l’inoltro dei progetti formativi necessari per le autorizzazioni allo svolgimento dei percorsi richiesti.

Le finalità delle collaborzioni con le Università sono volte ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e la realizzaizone di momenti di altermanza tra studio e lavoro nell’ambito del processi formativi.

La normativa che disciplina i tirocini formativi e di orientamento, prevista dall’art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 ed aggiornata dall’art. 11 della legge 14 settembre 2011 n. 148, stabilisce tra l’altro che i tirocini devono realizzarsi sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti promotori delle iniziative di formazione e i datori di lavoro pubblici o privati.

Nella materia ed in particolare per quanto rigurda i tirocini curricolari sono intervenuti i chiarimenti di cui alla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 24 del 12.09.2011, nonché le

“Diposizioni in materia di tirocini” contenute nella DGR del Veneto n. 337 del 6.3.2012, di attuazione dell’art. 41 della L.R. n. 3/2009.

Inoltre, a livello aziendale le procedure per lo svolgimento dei tirocini in oggetto sono definite dal Regolamento per le frequenze a fini formativi, approvato con deliberazione n. 504 del 28.12.2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Considerato che da tempo sono in corso proficui rapporti di collaborazione nella formazione di personale sanitario con Ateni non solo della Regione del Veneto, si propone la stipula della convenzione il cui contenuto è riportato nel testo allegato quale parte integrate della presente deliberazione.”

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo e Sanitario e dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE DELIBERA

1. di approvare la convenzione quadro con l’Università degli Studi di Siena per l’attivazione di tirocini di formazione ed orientamento curricolari e non curricolari, nel testo allegato quale parte integrante del presente atto;

2. di incaricare il Servizio Risorse Umane e Relazioni Sindacali - Ufficio per le Convenzioni con gli Enti formativi - di predisporre gli atti necessari per l’attuazione della presente deliberazione;

Servizio Risorse Umane e Relazioni Sindacali/2015/739

(3)

3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell’Azienda-Ulss;

4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda.

*****

Servizio Risorse Umane e Relazioni Sindacali/2015/739

(4)

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo

(App.to per il Dr. Roberto Toniolo - dott.ssa Maria Zanandrea) Il Direttore Sanitario

(App.to per il Dr. Francesco Buonocore - dr. Ennio Cardone) Il Direttore dei Servizi Sociali

e della Funzione Territoriale

(App.to per il Dr. Paolo Fortuna - dr.ssa Paola Costa)

IL DIRETTORE GENERALE (F.to digitalmente Ing. Ermanno Angonese)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è proposto per la pubblicazione all’Albo on-line dell’Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data odierna al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R.

14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E

AMMINISTRATIVI GENERALI

Vicenza, ________________ _________________________________

Copia conforme all’originale, composta di n. fogli (incluso il presente), rilasciata per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E

AMMINISTRATIVI GENERALI

Vicenza, ________________ _________________________________

Servizio Risorse Umane e Relazioni Sindacali/2015/739

Ermanno Angonese

Digitally signed by Ermanno Angonese Date: 2015.09.15 10:43:32 CEST

(5)

?À?:'IlÎ*WÌ?Í'

Î ...?l' ?I..l! J

?'?.F'

U!%UVERSITÀ ì»í SmENA

134)

CONV!ì,NZIONE PgR L'ATffVÀZlONî, Dl '][ÎROaNÎ DI FORMAZIONF, ED ORJENTjlMF,NTO

CURR?CU?ÀR?

E

NON ()URRICULARI

L'Uiversità di Siena, CO!l sede legale in 8iaìa, Wa BaneM di Sotto,55,

codiee fis? n. 80002070524, d'ora 'm poi «3mxmimo "soggetto p?tore': rap@eseatata dal Rettore, Prof Arì@alo Riaíboni. ? a L4 Spezia il 24 lugJio m959;

E

La Società/Ente pubbhco Aziei'da Ulss 6 Viceíza Con seae legale in VICENZÀ (VI) Wa Rodoffi 37

Codice fiscale 02=44 1500242 d'ora ì poi deno? "soggetto ospitante?,

mppresentato da ?o Juìyymese nato a MA80N VÍCENTn'íO (W) ill 0/02/ î 949

nel prosie@uo iîìdicato anche singo?te come ìa ?Pmte" ed tìitarian'wte con» Xe '!%rti?'

PREMBSSO

- ebe al fme «5, agevolge le seelte ?eaú«maH mediaí b eonosoe? d?a del mo? dal lasìxo e realizzai vwom«anM «3s alternanza tra skio e lavoro nel!ambito dej pxessi for?ìi sí la non'rdva ?ome (art. í 8, c. ] lett. a), della L. 1%/199 7) 'dw îa n':?atîva regiona!e (v. per la Re@,ione Toscarm la L. 32/2002, art. 17 ter così ?e iníegrata dalla L. 3/2012: mt. 2) prevedono'àe-!'usíversi'hà

pogsa prmììovete &ocirîi di 'kìrxrmz3ze ed ori*ubunento;

- dîe in mteria di tùaoíii di fo?? e oíaìtmnento l'attuaziane dei prinópi e &i aitaí di eui au'art. 18 deb leg@e 24 giugno 1 99'7, n. 196, è coutenuta neî Regolamenk» ?to dal :!v![inistero &el Lavom e deua Previdenza Sociaìe con decreh:ì de"l25 mmm'ì 99; 'n.

142; menbe la L.R toscana 32/2002, com come modificata, è stata ? dal Regolmnento emanato con DJ.G-R. -i ?l/R/2012 'in modifica de} precedeníe Regolamaìto athìativo della L .R. 32/2002;

- àe in asseììza di gpecffidie regolzìmeídazioni re@ionaH hovano applicazione l'art. 18 deUa L. n. ì96/ì997 e il eAìtivo 'tegoLmento di

duazioîìe;

- clîe perbìmto rUniverità proînuove e aìtua per i pro? studati e neo-?ati entro e non o? ì2 mesi dal eonseguitnento del relativo

tìolo o qualifica, rispettivmnab i ttocM c?'Jcuìarí e non cun-ìcuìarî, ai ?i:

a) ddNano?vanazionale,

b) della nomativaa ìgionaJe togeana per i tirociní non cuyìªicularí attivati nel tetrìtoúo rei?!e, solo per la 't:]ogia «Jaî &:ìcini &

formazione e di íeutammbo di eui aìJa lett. a) &ell'art. 17 bis deua L .R. 32/2002 e axeassive modffiche,' c) deb normmva regiorìale locí4 ladéìosìe píevista, eon rferimeíío ai fm? ?ti é àe reg?;

- che la Regione Toseaîm. al ie di agevolare le scelte professi? mediaîó ía conoseenza diretta M xnondo del lavoro, tuteb il

?o nx»n currievd«n« quaíe eìsperienza forr?va, orienlativa o professio?te, non eosútuente-rapporto-di-lavoro, reakmbì

pmso soB7 pubbliei e privaìi neA territorio qionale;

- che la Regione Tos'cana con Deereto n. 1253 dei 02/04í'20 12 ha appíovato îo Sehana di Co.nvemone tra il soggetto promotore e il

soggetto ospitante e lo sdìema di pìaogetto ?*ìvo ìn mtaìia «M tiro?;

(6)

- che í'Uiversità, quaIe soggeíto promotore, xnm a promtiovere la" qualità" &íx &ocM ia currieuXarj ehe non cmìiculari;

- àe, al fine di ? Ja ?quamità" dei tiroeuìi e È particolai m îispeto della loro precmpua ftu'ìzione, il soggetto ospttante dieJíara di essere 3n regola ? !a rmrmativa sulla salute e sietìrezza stìi luogbi di lavoa'o, can la no?va di eui alla « 68/99, 'di non ess«e

sottoposto a procedge di CIG staord?ia o in deroga per atlivjtà equivalenti a quelle pteviste da eventuali tiroci di non aver

effettuato ucemaxnenti îm 24 îuesi pzedenh la data delm presante convenzimìe, fatti-salvi qtzlJi per giusta eausa e yyx @iustificato uúvo sogoettívo e htti salvi speeifici aa=ordi gindacali eon le arganiz;razioní provmiali più rappresentative (v. art. 86 tgr'Rego'Îa;'aìb

D.P.G.k 47/R/2003 e ?ve moí3?? o integrazioni);

- àìe le Parti m?ono uìstauíare tìn ?o di eo?a e ?iproca collaborèone aì fine di porre in essere e mkzme ?iative

c?m!b in maíena di "t? di qualità"-

8ì eoììviene e sj sUpuls qusnto segue Art. ì - Oggetto

1. Nel rispetto della no?tiva & cui ì ymmìeaga k Azmb Uhis 6 Víeenza (soggetto ospitanta) si .mpegna ad accogliere presso

le sue sh? soggetti ì t?o di fo?one e oèea?eb su propoíJa deu'Univeim :degli Studi di iea

2. n tm?o formtivo e di oie?ento non costituisce rapporto & lav«xo.

3. GuobiettivJecùmpetaxedaaoqu?!aduróele?tàdisvolgirnaíodeltirociniosonoidieatîneiJ%'ogettiForí?ví

anegati alja preseate con?one (allegati A e B)

4. Percjaseuíîko«ììame?bysgoX'enteogpìt?,ilsoggettopromotoreei%soggettoospitante?on«»mpro@k

foma!àvo e di oria'ìbunanto - codorm i ?lu allegati - in eui sarà specifieato se €r?s'Í di tirocio currìculare o ªnorz

eumcuiare, e contene?te:

* il?vodd&oc?te:

@ i n? dei r?si tntori

a gliobiettivielennodalità«figvolgjmerìdel&ocio,conl'indicazionedeuaaurataedeitempic!iprese?inazienda;

* lesíuttura(stabilimeati,??u&j)pressoeuisisvolgeilt?Wo:

w gli eg? idaììfficàvi dldle smú? ][? e per la w? cì'bile;

ííì «h?runbomioffimaì?Msoggìettoospîtante,comehsucceag#oext.5dèLìyssabaconvenzi«xìe:

a) faxMsiffi?&ì?euìrie'aìXari;

b) obbngmi (ai seasi della disciplm regionale íosí:ìam vigente) 3rì caso di &o? non eurrieulmaj svoki nella Regione

T08CEU[lÀ;

e) confoaìnetììerìte aua ?iplim îìgioîde íocame, laddove preì-ishi, àì caso di (mx,M svolti in diverso amito regioxme.

5. Nel *petto di quanto ya'evjsto dalla no?a vigente di cui 'm preanessa, h dtrata del tiroeinío è ?ita au'iníam di ci;;;

pro@etto foammìvo e di orienta?.

Art. 2 - Dmrata deua Convenzjone

1. Lapresenteconvenzioììehadìratatriaìnale,apar&edailadata?stipffi;salvodisdettaiunadeueparticoncomìuìicazione

preventm di due mesi. Vieììe eomunque f? saJsî la possibi? per i ?i?ti coinvoíti di conchìdere il timcinio?

Arí. 3 - Obb%hi del soggetto promotoìae

1. n soggetk» pì?otore è tenuío a osservare qìmúo previsto daua nnrmúva rmì;r3ode nonché «? nonuativa regiome di cui í prernesga. In particolare í considerazione delle proceduíe e deue cgattaistiche speeifidìe di questo ente promotore:

a. ? i' attivaziane del ?, allegan& la eonvenzimìe e il progetto fommjàvo, al Caìíro per l'impiego nd ctí ambm

?riaie è ubicata Na seh del &ocinio

b. si mpegna a far p? aua Regioììe o alla Provicia deiegaJ aue ? pmvinciali «3íl ? deì lasîm» e della pmiíiema sociale ?peta'di per te?o in m?a di ispezioiìi nonché aue ripresentanze s'mdacali azie?, copia d;?la

eonveìíìzione e di ciascun pro?o formativo e di orientameío.

c. provvede ??e ad assi? iVi time?i contm gIi infortani íìul lavoro pmso l'Înail, nonàé la responsabilità

civile presso compagnie a«icurative operanti nel gettore, avendo il soggeíto promotore universitaîio già assolto nex

eo?i di hìj6 pnopff studeníi e ììeo-laureati eíxne p»visto Mh vigede normatm in ?'teìia di assicurazione (v.- 'aít. 3 deJ

D.M. n. 142/98 e art. 2, c. 1 bis, deî D.P.R. 156/99). La «pertura assieurativa c«ì«ìptende and'ìe eventuali attività svolte dal

(7)

tiî? al di ftùi &n'? ma ria? ne% pingetto fonììativo.

Aìf. 4 - Obhlighi del soggetto ospitaute

1. nsoggeííoospúm»teètenììtoaàosservgrequantopreigtnd4aím?atòranazi?ee«hllanoxmativaregmnàefficuím

prenìessa. In partico? si mpe@ìa a:

a) rispettare e k rispettare il píogetio formativo e «h ori?to concordato íìì tuffi gli aspetti;

b) gmaa?aítiroc?leoon?onidi?aedíigienenelrispettodellavigentenonnahvaimaìaidiieurezza,souevmxlo

h qualsiagi onere iì soggetto prom«»tmªe;

e) tregnalap ì ì;.so di ieídeí du?e lo iv!gunento del tiìocmo l'aíerîto, aìtro ì taupi ptes? dalla nor?va vìys«e. adi istituti assia?ìíi (facendo rfe?o al ?ero mla polizza sottosaítta àl soggetto promoto«) ed al soggetto prornotoffl;

d) comenb al tutor ael sog@etto promoio» di eada? il &ocinaìíe e il tutor del-soggetto ospitante PW verifieaue l'andamento

del tix? e per la s€suî'a della relazione fime:

e) geggmlaíe ai soggdao pro?tore l'eve?le cessazione antieipata &ì,1 tírocÀrío;

f) aa?curme al «xocinanh parità di trattan? con ilavoratvi raeà bxì@à di )a'wom dove si svo%,e il periodo di 'brocinio per c» che

eoneerne i servizi offem «bl soggetto osp?e ai @opri dipendenti.

hìoltre in caso di atíivazione di tíívci & b? e di orientmnento non eurrieìilarì:

yd ?elacomunieazioneobb%atoriaprevistadau'art.ì,.eoî?ll80dellaLeggen.2%del27/12/206-Legge?a20D7

(uanpin? eonnessi aJ]a ;ìastqìu'aziont trs sfonnavione e cessaì«me dei rappoîti di lavom) e successiw de di ìn&àzo, ehe síabilisee che"rientrano nell'obbii@ à comunicazume obbhgatoria da paìte del datore «h Imìoro i tìyvcìm dì

orierì?arnento dei lmgeati ?:

2. Kl soggetto ospitauìe è consapevoìe e dà atto d»:

a) H ÈocMo ? costjtuisce rapp«xto di li?;

b) il timcinio non può essere ? per a?tà per le qi'mfi nan sia necessario un periodo formativo;

c) il ?«.mxo ììon è uti&zato per so:dituire i cmìtratti a tmríme nei peri«xli & picco deue attívi4 per sogtm'ììe ii persome deu'azienda nei pertodi di ìììalattia, matemità o fa'ie né per ricopri« moli necessmí au'organizzazione;

d) il tjmci? non è utilizzato per fmzìsì ehe non rispettino gli obiettivi fommtM del tiroc'mwì gtego.

hîoìtre ìì caso di sìtti'trazize di ?cìú àì ?one e di oriaìtmnento m:»n cm?rùr:u[mªi in .mnbito íeiome, è co?pevole e dà atto

dìe:

e) noîì può realizzaí'e più di ìm &oc;? con lo gtesso tùvci?:

f) il &ocìmme può svolga'e il tiro?o una sola voh per ? profflo;

g) puòattivmìeìnìnurneroditirociiiisììraproporzionaMealledimaìsionideu'azienda?edinpartiwlare:

* ìì easo di tiríxjni di fo?one e oriaì€mnento eurrtatlarî si h riferùnado atla vigaìte nomativa ?e ed 5n partieolíai a quanto disposto dau'art. X, c. 3, del D.M. 1 42/ 1998, ehe preveù i! ?te & tuì Umc? per enti con non più di c:ue dipe? a ternpo u'd?to; ncìn più di due ??ù caónporm'îeamed.e pex aati-con un mmm? di dipe? a terrp indete?o cornpreso 'bm sei e diciannove; '?jnanú in màsìm non supeiore d -dieei per cemn deî dipaìdeí

con?eaînente per entî con più di venti dipeìdaììi a tempo indetaìnínato;

* in caso di tàmini díì fonnazione e ía?e? 770/? curriculaì'f che sí svolgono in mìb"k regioxme toseamo si fa nferimento aJPart. 86 m:ìmes delle Modifi? al Regolmuenfo Regionale 47/R/2003 ananato con DGR 220/20 ì2 e suceeasive mo?ehe o ite@mioni. ][n particoíare per i soggetti privati ehe banno fmb a sei dipea'îdenti a tmpo irìd?to è ?mito mìnuahuente un tiz?; ha i sette e i &c?e dipaìdenti a tanpo irîd?o SOlìO a?essi mmìuabnente due tiro?: ttía i venti dípendenti e olhe un nwsmo & &o? mìnuau mm gapaiore N dieci per cmnto (&51 persome dipanda'íe a teîmpo

idete?to. Ai ? del «xmpub deî nu? dei tmo? i soei lavorahxi dìs società eooperative sono eonsiderati dipan?ti a teexpo ind?to. Nel e'aso in ctìi U soggeó ospitarìte sia pubbKìz il ntunero dei t?ini ídtívabili a?knede Wîì potà essere supaíoì aí diecî per cento del pea»ìale dipaudente a €einpo ??'to. Per íe aziaìda/enti saîm dipaxtezîti a tanpo in?to non è consentita l'a€tivaziaue ii a!letuì íocinio, sivo che pet queue dgiaoe di artjgiatdo-aútíeo e b'?ona!e, ìnkah rìeu'sa. 8 e ?'allegato A del re@'oiamento 55/R 2009, ímvo della Lxk 53/2OO8) per le quali è

comentito ììn tiroeinante;

* in cìago di attivazione di un t#ocinio ì mnbìo regiome diverso daua Toseana, quanto sopra &vrà essere ializzxto in ?iera

eodorme aua nornìativa lode, se prevista.

Le letteaì e) ed f) non si appìicmìo rìbffi c«m*«m'6 dei sog,geti sva?tí di cuî all'mt 4., e. l L. n. 3 8 1/9 1 e dei disabffi di eui aua L.

68/í999, ai saìsi hll'eìú. 17 qvtatw e. 3,l.r. a32/2002 e su«:cessxve modi'ficazioi.

Art. 5 - Riìmborso spese

1. nyogek?voMt?&f?oneeoúentmnexìbcî.uvicularipììòpr«vedereun?bonospesedUtoc?ne1?e Jòrrrìe e nei modi dìe i! sog@tto oqitante riterrà più i&nee.

2. hî caso di tjrocitìio di f«?o» e di oriaìtamanto norì euìriexíìaîe dìe si svoì@? neua ggione togcaua il progetto farnaahvo

(8)

3.

«b*ú prevedere ìm rmborso spege fiorfetario a favoiw del tiroc?te h paíte del soggetto ospitante per ììn ìmporto non infa'ore a

quello previgto all' mt. 86 quinqugs del Regolmnento gtttmivo deua L.R. 3/2012 approvato con Delibera 220/20 ì2 e succe-ssive

modificazioni e itegrìzioni.

Ai sersM den'art. ì 7 mrxìes ddla I.r. n. 3/20 !2 di cui in p?esga "la Reyone può concedata contìbuti per b eoperhu'a totaJe ci

pmziale deu'impímo fmfetarío a tìoìo di rmborso spese ?posto aí ti?inaìte -.-.".

4. la?e;d&«?ocurììcularee[ononcurriculaì«íìs;vo%a.indiv?mnbitote@oììaleìl?borsoafmmredel?'umnîe,se

previsto, dovìù esseae a»io? alla ? xìBjonale appNiabiNe.

Art. 6 - Twaíore

1.

Il soggdto p?otoí no? uìì tuhxe ?abile delìe attività &Jattico oaaganizzat#e, ? è ta'îm a avolgere i compM preìristi daìla nor?va nazionale nonché dana nomatiì í'eio.tme, e che si oeeuperà dem suo i?ento pcegs«> l'ente?ospi; e -per-tutìo

u peiodo previsto ne! proy.«h fo?vo e di oiarîtamento.

2. Ilsog@etíoospi?non'mìaperognitimà?euntutorempoxìsabile-dell'?eaffiatx:ameatosu!Muogodihìwopar tutto il paíodo pawisto dal progetto il eui ?*ativo è jnicato nel pío@etto fomativo. Il tutoîì dxJ soHetto osyàtaîó è tauío a svolgeve ì compi previsti daua no?tiva nazionale noaîdîé dalla mxmativa regionde. In caso di agsenza prolurìgata del tutge, -il

sogptìo osp?te è tenuto ad índividuare m sost'tuto dotato di requisiti am'lo@ a que?[u del tutova sostibà+.

Art. 7 - Obbugkie dintti d*ì ìaoeimamte

1. Dìu'ante No svolg'mexk del timcinio, il t??te è taìuto ad ossavai'e quanto pres? dalla nomìativa ììazionale e ?a nonuativa

regionale di cui in preíììessa.

2. Il &ocinante gode pmità di ?naìto oaîx lavoratoìi îìei luogbi di lavom dove si svolge il periodo di t?o per ciò che

ooncerne i sar'vi offati daì so@geto oqitante ai propri ipendenti.

3. Nelcompuboèlladuratamtiziniononsiúeneeododieventuafiperiodidiastensiarìeobb.%biaper?tà.A1lostesso modo non i tiene conto dei periodi di ? o di ?em ym,i docuìn? dal tirocinmìte dw ì?o x'eso i?'Wbiîe Ìo

gvolgmemo del timcio.

4. n tùu? può % il tirocinio in quabîè momento dandone ?ììnícazione s? al proprio tutore di rfermento e al

titore deNle abì* diàttieo-«gaizzative.

&t. 8 - Ra?ome fbmaMe e nbretto fornaatiìro

1. Al ter? del ?o il rìo? ogp?te '?ge la ííone finale suu'?ità svob dal tiroc?.

2. Mte?e?tim?iniorw»ncurricuiaîxgvoktomambibregì«ìalekscaxm,ilsoggetíoospìtìanteíramne«elarelazione5nàe sun'attívm svoîta e mffle competenze aa?ìe da! tfficinante ai servM pa' l' 4eygo per b istazione nel litíetto foìnnatio del

?.

3. Aí fini dena regigtra;ìaone «bue coraya%me acquisite sul lib? fonnativo il '6mcìrmì?ke deve aver svolto ahììaìo il 70PA delle

preseme previste pe?ª le dtività di ?Mo.

4. Una copia della raìazione fmaìe deve esme ocase@îata aX tixììsmte e al soggetío pîmîotop daì sog@etto ospit?.

Art. 9 - Tìaattam*nto datí persoìau

1. Le Parti &h?o recipxmnenta di esmte Wormaíe e, per quanto di ragione, esi@essmuents aceoega?tire ehe i dati personali eoncernenti le stesse comutìque raccohi in eoìxeguenza e nel coìm deu'eseeuziorìe den;m presente eonì?one vengano h?

esclusivamante per le fmHtà deua eonve'aitìe mediam alatxarazione mantìale e?o autoîuatízzata. Ino!tre, par Bxú statisti. i?smddé dati, trattati eseluaivaauatìte è fornm m«ìa?ì poh? essere eomunicati a sog4etti pubblici quando ne fa;ciarìo 'rÎ?sta per Ì perse? dei propîi Jm igt?oì? nordé a soggetíi privaìi quando lo seopo della ídíesta ia oouîpatibile eon i ? is'hhio?

Ila parte ?e a m sa í?o Tìolan del ?«amìo ?o nspetbvauìente îl sopgptto ospitante e ù soggetk» promotova

Le Paríi &hiarano ?e «b esseíe ?ìínate sui &itti ísanó6 dal d.%s. X 96/2003.

2.

Àrt. 10 - muvie

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