Art. 70
Modificazioni della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale)
1. Al comma 6 dell'articolo 14 della legge urbanistica provinciale le parole: "Il regolamento di attuazione" sono sostituite dalle seguenti: "Con la deliberazione di approvazione della carta di sintesi della pericolosità, la Giunta provinciale".
2. Il comma 2 dell'articolo 25 bis della legge urbanistica provinciale è sostituito dal seguente:
"2. Fino all'approvazione del piano territoriale della comunità, comprensivo di tutti i contenuti previsti dall'articolo 21, l'approvazione di piani stralcio è subordinata all'approvazione del documento preliminare indicato nell'articolo 22, comma 2, e l'accordo con la Provincia previsto dal comma 1 è esteso ai comuni rientranti nel territorio della comunità."
3. La lettera h) del comma 3 dell'articolo 29 della legge urbanistica provinciale è abrogata.
4. Alla fine del comma 1 bis dell'articolo 43 della legge urbanistica provinciale sono inserite le seguenti parole: "In tal caso il piano guida è equiparato a un piano attuativo, anche ai sensi dell'articolo 52, e l'esecuzione degli interventi edilizi previsti dal piano guida medesimo può essere effettuata in seguito alla sua approvazione".
5. All'articolo 46 della legge urbanistica provinciale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 4 dopo le parole "piano attuativo di iniziativa pubblica" sono inserite le seguenti: ", compreso il piano attuativo a fini generali di cui all'articolo 45, comma 1, lettera 0a),";
b) Il comma 4 bis è abrogato.
6. Dopo l'articolo 61 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente:
"Art. 61 bis
Ricostruzione filologica degli edifici
1. La ricostruzione filologica fedele senza mutamento della destinazione d'uso del patrimonio immobiliare collocato in aree non destinate specificatamente ad edificazione e non classificabile nell'ambito della disciplina del patrimonio edilizio tradizionale prevista dall'articolo 61, è consentita, anche sulla base di documenti storici o fotografie d'epoca, secondo le modalità di recupero dell'edificio previste dal piano regolatore generale, definite in riferimento a edifici o a parti di edifici esistenti, individuati catastalmente e aventi elementi perimetrali tali da consentire l'identificazione della forma e del volume originari del fabbricato."
7. Nel primo periodo del comma 15 dell'articolo 91 della legge urbanistica provinciale, le parole: "alle fattispecie accertate" sono sostituite dalle seguenti: "agli illeciti commessi e accertati" e il secondo periodo è soppresso.
8. All'articolo 97 della legge urbanistica provinciale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella lettera a bis) del comma 1 le parole: "che possono pregiudicare la staticità dell'edificio" sono soppresse;
b) dopo la lettera c) del comma 1 è inserita la seguente:
"c bis) gli allacciamenti dei servizi all'utenza diretta, sottoservizi e impianti a rete in genere, con esclusione delle linee elettriche aeree;";
c) nel comma 1 bis le parole: "lettere a bis) e g)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere a bis), c bis) e g)".
9. All'articolo 99 della legge urbanistica provinciale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
"e) interventi di ristrutturazione edilizia: quelli rivolti ad adeguare l'edificio a nuove e diverse esigenze, anche con cambio della destinazione d'uso. Questi interventi comprendono la possibilità di variare l'impianto strutturale interno e distributivo dell'edificio, modificandone l'aspetto architettonico e i materiali. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con il medesimo ingombro planivolumetrico preesistente. Resta ferma in ogni caso la possibilità di realizzare le addizioni consentite dai piani regolatori generali nell'ambito di questa categoria d'intervento per assicurare una migliore fruibilità degli edifici e le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;";
b) la lettera f) del comma 1 è abrogata.
10. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 100 della legge urbanistica provinciale è sostituita dalla seguente:
"d) il mutamento della destinazione d'uso e l'aumento delle unità immobiliari di edifici esistenti che comportano un aumento di volume o superficie;".
11. Nel comma 2 dell'articolo 101 della legge urbanistica provinciale, dopo le parole:
"numero di copie" sono inserite le seguenti: ", da una dichiarazione del progettista abilitato che assevera la conformità del progetto agli strumenti di pianificazione territoriale vigenti e adottati".
12. La rubrica della sezione II del capo II del titolo V della legge urbanistica provinciale è sostituita dalla seguente: "Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)".
13. Il comma 1 dell'articolo 105 della legge urbanistica provinciale è sostituito dal seguente:
"1. Sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) gli interventi che non rientrano fra quelli previsti dagli articoli 97 e 100. Sono comunque soggetti a SCIA i seguenti interventi:
a) volumi tecnici;
b) sopraelevazioni e ampliamenti che non superano il 10 per cento del volume edilizio esistente e pertinenze prive di autonoma funzionalità concernenti edifici esistenti, fermo restando quanto previsto dalla lettera c);
c) il mutamento della destinazione d'uso e l'aumento delle unità immobiliari di edifici esistenti, anche con opere, senza aumento di volume o superficie;
d) interventi previsti dai piani attuativi già autorizzati ai fini della tutela del paesaggio o, se i piani attuativi non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica, rispetto ai quali la CPC ha espresso parere favorevole in presenza di elementi formali e architettonici;
e) interventi realizzati in conformità a manuali tipologici approvati dalle comunità o dai comuni;
f) lavori di cui all'articolo 103, comma 5, per rendere l'opera abitabile o agibile;
g) parcheggi, da realizzare nel sottosuolo e nei locali al piano terreno degli edifici, ai fini del rispetto degli standard richiesti per le singole unità immobiliari;
h) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 97, comma 1, lettera a ter);
i) le varianti a concessioni edilizie riguardanti opere che rientrano tra gli interventi previsti da questo comma e comunque nel limite del 20 per cento delle misure di progetto."
14. All'articolo 106 della legge urbanistica provinciale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1 dopo le parole: "Con deliberazione della Giunta provinciale" sono inserite le seguenti: "sono stabilite eventuali ulteriori precisazioni sulla presentazione della SCIA e";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Contestualmente alla presentazione della SCIA l'interessato può iniziare i lavori, previa corresponsione degli oneri dovuti ai sensi dell'articolo 115, calcolati in via provvisoria dal richiedente, salvo successivo conguaglio sulla base delle determinazioni del comune. A tal fine la SCIA è corredata dalla documentazione che attesta l'avvenuto pagamento degli oneri. La SCIA è inefficace se presentata in assenza della documentazione che attesta l'avvenuto pagamento degli
oneri, dei provvedimenti permissivi indicati nel comma 4 o dell'attestazione del progettista circa la formazione del silenzio assenso sui predetti atti, se previsto. In questi casi il comune ordina la sospensione dei lavori, se iniziati, e assegna all'interessato un congruo termine per regolarizzare o integrare la documentazione mancante o per corrispondere gli oneri dovuti, anche a titolo di conguaglio. In caso di mancata regolarizzazione o versamento delle somme dovute entro il termine assegnato il comune, previa diffida e fissazione di un ulteriore termine, provvede secondo quanto disposto dal comma 5.";
c) Il comma 3 è abrogato;
d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di vigilanza disciplinati dal titolo VI il comune, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione vieta di iniziare o di proseguire i lavori e ordina la rimessa in pristino, salvo che l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente l'attività e i suoi effetti - se ciò è possibile - entro un termine non inferiore a trenta giorni, fissato dal comune. A tal fine il comune può individuare le opere e le modalità esecutive necessarie per conformare gli interventi alle norme urbanistiche, ordinando la loro esecuzione nel termine stabilito. Se ne ricorrono i presupposti il comune provvede anche alla comunicazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n.
380 del 2001 in materia di responsabilità del progettista. È fatto salvo il potere del comune di assumere determinazioni in via di autotutela. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci il comune, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste, può adottare in ogni tempo i provvedimenti previsti da questo comma.";
e) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5 bis. Per quanto non espressamente previsto dal titolo V, capo II, sezione II, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa) in materia di segnalazione certificata di inizio attività."
15. Il comma 3 dell'articolo 113 della legge urbanistica provinciale è sostituito dal seguente:
"3. Ferma restando l'immodificabilità dell'esclusiva destinazione a parcheggio, la proprietà dei parcheggi realizzati ai sensi di questo articolo può essere trasferita, anche in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio che ha legittimato la costruzione e nei successivi atti convenzionali, nei casi previsti dall'articolo 9, comma 5, della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393)."
16. All'articolo 116 della legge urbanistica provinciale, la lettera d) del comma 2 è abrogata.
17. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 117 della legge urbanistica provinciale è inserita la seguente:
"c bis) per gli interventi relativi a volumi entro terra pertinenziali a edifici con destinazione residenziale."
18. Dopo il comma 5 dell'articolo 128 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente:
"5 bis. Ai fini dell'applicazione di questo articolo, non si ha difformità parziale del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta con non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali."
19. Dopo il comma 4 dell'articolo 130 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente:
"4 bis. Il deposito dei tipi di frazionamento presso il comune previsto dall'articolo 30, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, è sostituito da un sistema informativo telematico mediante il quale gli uffici del catasto rendono disponibili per ogni comune i tipi di frazionamento presentati relativi al suo territorio."
20. All'articolo 148 della legge urbanistica provinciale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella lettera d) del comma 5, dopo le parole "limitatamente alle parti oggetto di modifica"
sono inserite le seguenti: ", fermo restando quanto stabilito dall'articolo 31, comma 5 bis";
b) dopo il comma 8 bis è inserito il seguente:
"8 ter. Fino all'adeguamento dei piani regolatori generali alla disciplina dell'articolo 61, sono sospese le disposizioni dei predetti piani che consentono la ricostruzione di ruderi, come definiti dalle disposizioni attuative del medesimo articolo 61."
21. Dopo il comma 4 ter dell'articolo 149 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente:
"4 ter 1. Il comma 3 dell'articolo 103 si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute riguardano anche le concessioni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore dell'articolo 5 della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino), se, alla stessa data, i lavori sono già iniziati entro il termine previsto dalla legge urbanistica provinciale vigente prima delle modifiche introdotte dalla legge provinciale n. 10 del 2012 e non sono ancora decorsi tre anni dal rilascio della concessione, o se, alla stessa data, i lavori non hanno avuto inizio e non è ancora decorso il termine di un anno dal rilascio della concessione."
22. Per contenere i costi a carico dei cittadini e delle imprese nel settore dell'edilizia, la Giunta provinciale è autorizzata a non adottare, per gli anni 2012 e 2013, i provvedimenti di adeguamento del costo di costruzione previsto dall'articolo 115, comma 4, lettera d), della legge urbanistica provinciale.
23. Salvo quanto diversamente disposto da quest'articolo le espressioni "segnalazione certificata di inizio attività" e "SCIA" sostituiscono, ovunque ricorrano, quelle di "denuncia d'inizio attività" e "DIA", nella legge urbanistica provinciale e nelle altre disposizioni legislative provinciali in materia di urbanistica. Con regolamento, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, la legge urbanistica provinciale e le altre disposizioni legislative provinciali possono essere modificate per adeguarle a questo comma. Per le domande di concessione e le denunce di inizio attività presentate prima della data di entrata in vigore di quest'articolo continuano ad applicarsi, ancorché abrogate, le disposizioni vigenti prima della medesima data.
24. Gli edifici assoggettati dai piani regolatori generali a sostituzione edilizia sono equiparati agli edifici soggetti a ristrutturazione edilizia ai sensi del comma 6. Le disposizioni previste dal comma 6, in materia di demolizione e ricostruzione di edifici soggetti a ristrutturazione edilizia, e da questo comma si applicano alle domande di titolo edilizio presentata successivamente alla data di entrata in vigore di questa legge. Le disposizioni previste dal comma 9 prevalgono su quelle recate in materia dai piani regolatori generali e dai regolamenti edilizi adottati e vigenti, nel rispetto delle previsioni tipologiche, architettoniche e planivolumetriche stabilite dai predetti strumenti di pianificazione comunale. Fermo restando il rispetto dei limiti planivolumetrici stabiliti dal piano regolatore generali, si considerano conformi alle disposizioni in materia di ristrutturazione edilizia ai sensi del comma 9 e di questo comma anche gli interventi che prevedono soluzioni architettoniche e tipologiche diverse da quelle previste dai piani regolatori generali, se sono stati valutati positivamente dalla CPC.
25. Il comma 8 dell'articolo 61 della legge urbanistica provinciale è applicabile, in deroga a quanto previsto dall'articolo 121, comma 4, anche con riferimento a crolli e demolizioni totali o parziali già avvenuti alla data di entrata in vigore di questa legge nel solo caso di edifici soggetti a risanamento conservativo o a ristrutturazione edilizia secondo la disciplina prevista dai piani regolatori generali in conformità al predetto articolo 61 della legge urbanistica provinciale.
26. Le disposizioni introdotte dal comma 6 trovano applicazione solo successivamente
all'adeguamento dei piani regolatori generali alla disciplina dell'articolo 64 della legge urbanistica provinciale, in presenza sul territorio comunali di ruderi come definiti dalle disposizioni attuative del medesimo articolo 61.
27. Il comma 4 bis dell'articolo 130 della legge urbanistica provinciale, inserito da questo articolo, si applica a decorrere dalla data di effettiva operatività del sistema informativo telematico, individuata con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente in materia di catasto.
Art. 71
Modificazioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio)
1. All'articolo 91 ter della legge provinciale n. 22 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Gli interventi che riguardano le coperture di edifici di nuova costruzione o le coperture di edifici già esistenti, prevedono:
a) l'applicazione delle misure preventive e protettive previste dal regolamento tecnico previsto dal comma 6, di seguito denominato regolamento tecnico, che consentono, nella successiva fase di manutenzione degli edifici, lavori in quota in condizioni di sicurezza;
b) la redazione di un elaborato tecnico della copertura, contenente l'indicazione della posizione dei punti di ancoraggio che devono essere conformi al regolamento tecnico."
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Il mancato deposito in sede di dichiarazione di ultimazione dei lavori dell'elaborato tecnico della copertura indicato al comma 2, lettera b), e della dichiarazione prevista dal comma 3, qualora richiesti, rendono inefficace la dichiarazione di ultimazione dei lavori anche ai fini delle certificazioni concernenti l'agibilità."
c) Il comma 5 è abrogato.