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La Coordinazione Genitoriale

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Academic year: 2022

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La Coordinazione Genitoriale

28 gennaio 2021

Paola Ventura

(2)

Qualche dato

Istat 2015: il 31,5% (6 milioni e 788 mila) delle donne (tra i 16 e 70anni) nel corso della propria vita hanno subito una qualche forma di violenza fisica o morale

(https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne); il 65,2% delle donne separate e

divorziate aveva figli; al 71% dei quali ha assistito alla V.; il 60% delle donne che si sono recate presso le Forze dell’Ordine, non hanno firmato il verbale; il 4,2% si è rivolto ai Centri e Sportelli AV; il 13,2% non ne conosceva l’esistenza;

dati OMS: il 35% delle donne tra i 16 e 70 anni nel corso della propria esistenza ha subito violenza da parte del partner o attenzioni sessuali da terzi; il 30% delle donne che hanno una relazione dichiarano di aver subito una qualche forma di violenza dal partner; il 38% degli omicidi commessi a danno delle donne è opera del partner o ex;

Direzione centrale della Polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza del ministero dell’interno, Servizio Analisi Criminale Emergenza epidemiologica da

Covid19 Report sulla violenza di genere e domestica gennaio-maggio 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019:

riduzione c.d. reati spia (atti persecutori, maltrattamenti verso familiari, aggressioni sex); calo omicidi (da 140 a 92), numero donne resta invariato (da 45 a 44) con

aumento (32% al 48%);

gli omicidi in ambito familiare, aumentano dal 46% al 63% e le donne vittime dal 55%

al 75%

(3)

Normativa internazionale e documenti soft law

L’Assemblea generale delle Nazioni Unite adottò, con la Risoluzione 34/180 del 18/12/1979, la Convenzione sull’Eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women - CEDAW), che rappresenta la pietra miliare di riferimento in materia di tutela dei diritti delle donne. La Convenzione è entrata in vigore il 3 settembre 1981. L’Italia ha ratificato la Convenzione con legge del 14 marzo 1985, n. 132.

nel 1986, la Risoluzione ONU n. 52/1986 sulla «prevenzione dei reati e misure di giustizia penale per eliminare la violenza contro le donne». Dagli anni novanta gli organismi delle Nazioni Unite hanno profuso un impegno costante e crescente nell’azione di riprovazione e di condanna degli atti di violenza di genere. Uno dei documenti più incisivi è la Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 Dicembre 1993, frutto di una pressione sempre crescente dei movimenti femministi e su impulso dei principi affermatisi nella Conferenza di Vienna sui diritti umani, tenutasi nello stesso anno. La

Dichiarazione, infatti, per la prima volta, enuclea un ampio concetto di violenza di genere;

numerose Raccomandazioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa in materia di violenza di genere, l’ultima delle quali, la n.1/2019 impone agli Stati di adottare misure atte a punire e contrastare il sessismo e tutte le sue manifestazioni nella sfera pubblica e privata.

Sul tema della trattazione della violenza di genere numerose le pronunce della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (caso Talpis 2017).

L’Unione Europea ha adottato risoluzioni e programmi per contrastare la discriminazione di genere (D.A.P.H.N.E. e Campagne di prevenzione: Strategia UE 2020-2025 sui diritti delle vittime di reati)

Direttiva 2011/99/EU Ordine di Protezione Europeo

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Normativa nazionale

o Legge 15 febbraio 1996, n. 66 “Norme contro la violenza sessuale” (cp artt.609bis- octies)

o Direttiva Presidente del Consiglio “Azioni volte a promuovere l’attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini”, G.U. 21 maggio 1997

o Legge 3 agosto 1998, n. 269 “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori quali nuove forme di riduzione in schiavitù”

o Legge 5 aprile 2001, n. 154 “Misure contro la violenza nelle relazioni familiari”

o Legge 9 gennaio 2006, n. 7, “Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile”, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

“Testo unico in materia di spese di giustizia”

o Codice penale: art. 583-bis (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)

o L. 23 aprile 2009, n. 38, Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonche’ in tema di atti persecutori

(5)

o Legge 27 giugno 2013, n. 77, Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011

o La c.d. legge sul femminicidio (d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito inLegge 15 ottobre 2013, n.

119, in materia di contrasto alla violenza di genere)

o Art. 14, comma 6, della Legge 7 agosto 2015 n. 124, “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” che prevede la possibilità per una donna, dipendente pubblica, vittima di violenza di genere e inserita in specifici percorsi di protezione, di chiedere il trasferimento in un’amministrazione di un comune diverso da quello in cui risiede

o Art. 1, comma 16, della Legge 13 luglio 2015, n. 107“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” per cui nel piano triennale dell’offerta formativa di ogni scuola viene promossa la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e sensibilizzare sul tema studenti, docenti e genitori

o Art. 24 del D. lgs. 15 giugno 2015, n. 80 “Congedo per le donne vittime di violenza di genere”

o Art. 11 della Legge 7 luglio 2016, n. 122“Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2015-2016. (16G00134)” che stabilisce il diritto all’indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti

o D. Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212“Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI”

o DDL 2719, “Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici”

o Legge 11 gennaio 2018, n. 4“Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici”

Legge 19 luglio 2019, n. 69, “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere (CODICE ROSSO)

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Codice Rosso L. 69/2019

Nuove ipotesi di reato (revenge porn; reato di deformazione dell’aspetto, mediante lesioni al viso; costrizione o induzione al matrimonio; violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla P.O.)

• Generale inasprimento sanzionatorio sui reati esistenti

• Interventi in materia di indagini preliminari

• Procedura accelerata (immediata comunicazione al PM; il PM deve sentire la PO entro tre giorni)

• Coordinamento tra G. penale e civile (obbligo di trasmissione al GC per procedimenti affidamento minori)

• Intervento educativo sul reo (la richiesta della sospensione della pena può essere accolta soltanto a condizione di un percorso rieducativo

trattamentale) – Protocollo Zeus (CIPM e Questura Mi 4.04.18 e 31.12.19)

il codice rosso’ è certamente “utile” ed importante nella sostanza, ma “il problema è come gestirlo” e si rischia di non riuscire ad “estrapolare i casi più gravi” dalla marea di denunce, anche perché tutti i casi per legge devono essere trattati “con urgenza” (Greco).

(7)

Direzione Centrale Anticrimine

(dati rapp. agosto 2020)

Dei quattro delitti di nuova introduzione, quello che ha fatto registrare più trasgressioni (1.741 dal 9 agosto 2019 all’8 agosto 2020), spesso sfociate in condotte violente nei confronti delle vittime, è la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa

familiare (art. 282-bis cpp) o del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (282-ter cpp) o la misura precautelare dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare (ar. 384-bis cpp). Le regioni dove si sono registrate più violazioni sono la Sicilia, il Lazio ed il Piemonte.

11 reati di costrizione o induzione al matrimonio (art. 558-bis cp): il 36% delle vittime è minorenne. 56 denunce per reato di deformazioni dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies cp); il 76% hanno riguardato vittime di sesso maschile e gli autori sono al 92% uomini: segno che tali fattispecie si riferiscono ad ipotesi di reato prima inquadrate nel delitto di lesioni personali gravissime di cui all’art. 583,

comma 2, n.4 (abrogato dalla l. 69/2019) e non riconducibili alle dinamiche uomo/donna.

Delle 718 denunce per la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, c.d.

revenge porn (art. 612-ter cp), l’81% hanno riguardato vittime di sesso femminile (per l’83%

maggiorenni e per l’89% italiane). La regione che registra più denunce è la Lombardia, seguita da Sicilia e Campania.

La pubblicazione prosegue con un’analisi dei cosiddetti reati spia, vale a dire di tutti quei delitti che sono indicatori di violenza di genere (come lo stalking, i maltrattamenti in famiglia e le violenze sessuali). Quanto ai provvedimenti amministrativi in materia di violenza di genere, nel periodo 1° gennaio-19 novembre 2020, i Questori hanno

emanato 1.055 ammonimenti per stalking, 956 per violenza domestica e 352 provvedimenti di allontanamento d’urgenza dalla casa familiare.

(8)

Definizioni

violenza di genere (art.1 Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza contro le donne del 1993): «Qualsiasi atto di violenza per motivi di genere che provochi o possa verosimilmente provocare danno fisico, sessuale o psicologico, comprese le minacce di violenza, la coercizione o

privazione arbitraria della libertà personale, sia nella vita pubblica che privata». E’ la violenza

perpetrata contro donne e minori, basata sul genere, ed è ritenuta una violazione dei diritti umani;

violenza domestica - Intimate Partner Violence: quella compiuta contro una donna da una persona intima della vittima (marito, padre, fratello, figlio, patrigno…), all’interno o fuori delle mura di casa.

Il termine domestico si riferisce al tipo di relazione tra responsabile e vittima, ossia che l’autore è partner della vittima o un altro membro del gruppo familiare. E’, tra le diverse forme di violenza sulle donne, quella che si verifica più frequentemente e con maggiori tragiche ripercussioni sulla salute psicofisica della vittima.

Si inscrive in uno spettro più ampio di “violenze possibili”, secondo la definizione data dal dicastero preposto all’amministrazione degli Affari Interni (Home Office) nel Regno Unito si riferisce a:

«qualunque episodio di comportamento controllante, coercitivo, minaccioso, di violenza o abuso tra persone dai 16 anni in su che sono, o sono stati, partner intimi o membri di una famiglia».

Si definisce “partner intimo” una persona con cui si ha una stretta relazione personale che può essere caratterizzata da connessione emotiva, regolare contatto, contatto fisico e comportamenti sessuali, identità come coppia, familiarità e conoscenza della vita di ciascuno (Rapp. OMS 2002)

(9)

VIOLENZA ASSISTITA (V. psic.)

Per violenza assistita da minori in ambito familiare si intende il fare esperienza da parte del/della bambino/a di qualsiasi forma di maltrattamento, compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica, su figure di

riferimento o su altre figure affettivamente significative adulte o minori. S’includono le violenze messe in atto da minori su altri minori e/o su altri membri della famiglia, e gli abbandoni e i maltrattamenti ai danni di animali domestici. Il bambino può fare

esperienza di tali atti direttamente (quando avvengono nel suo campo percettivo), indirettamente (quando il minore ne è a conoscenza), e/o percependone gli effetti”.

[Cismai, 2003].

Cass. Pen. N. 18833/18: E’ configurabile delitto di maltrattamento in famiglia (572 c.p.), anche nel caso in cui la condotta maltrattante non sia tradotta in atti vessatori rivolti direttamente sulla vittima, ma si sostanzi nel far assistere quest’ultima, quale spettatore passivo, alle condotte violente e offensive attuate nei confronti di altra persona (sottoposta al potere del soggetto attivo)..per averli costretti a presenziare alle reiterate manifestazioni di reciproca conflittualità realizzate nell’ambito del rapporto di convivenza

(10)

Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei cfr delle donne e la

violenza domestica

(c.d. Convenzione di Istanbul 2011)

• LaConvenzione di Istanbul (2011, ratificata il 10/09/2013 L. 77/2013 in vig. 1/08/2014) è il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica. L’elemento principale di novità è il riconoscimento della violenza sulle donne come forma di violazione dei diritti umani e di discriminazione; aperta anche ad altri Paesi (USA Canada Giappone..)

La Convenzione prevede anche la protezione dei bambini testimoni di violenza domestica e richiede, tra le altre cose, la penalizzazione delle mutilazioni genitali femminili. Inoltre, il trattato stabilisce una serie di delitti caratterizzati da violenza

contro le donne che gli Stati dovrebbero includere nei loro codici penali o in altre forme di legislazione o dovrebbero essere inseriti qualora non già esistenti nei loro

ordinamenti giuridici.

• I reati previsti dalla Convenzione sono: la violenza psicologica (art. 33); gli atti

persecutori – stalking (art.34); la violenza fisica (art.35), la violenza sessuale, compreso lo stupro (art.36); il matrimonio forzato (art. 37); le mutilazioni genitali femminili

(art.38), l’aborto forzato e la sterilizzazione forzata (art.39); le molestie sessuali (articolo 40). La convenzione prevede anche un articolo che mira i crimini commessi in nome del cosiddetto “onore” (art. 42).

(11)

Forme di violenza contro la donna

• Violenza fisica: ogni atto volto a far male o terrorizzare la vittima che può causarle una o più lesioni (lancio di oggetti, pugni, calci, schiaffi, soffocamento, minacce/utilizzo armi da taglio o fuoco)

• Violenza sessuale: ogni forma di coinvolgimento in attività sessuali non desiderate ottenute contro volontà e/o con minaccia che siano lesivi della dignità della vittima (costrizione ad avere rapp. sex,

visione materiale pornografico, prostituzione)

• Violenza psicologica: ogni offesa, insulto umiliazione o

mortificazione volto ad intimidire, perseguitare denigrare la vittima minandone l’autostima (controllo e gestione della vita quotidiana, minacce, svalutazione)

• Violenza economica: ogni forma di privazione o controllo che limiti l’accesso all’indipendenza economica della vittima (limitare o

negare l’accesso alle finanze familiari, appropriarsi dei risparmi o dei

guadagni dalla donna)

(12)

Questione culturale

• In Europa la violenza contro le donne, inclusa

l’Intimate Partner Violence, è una delle più gravi forme di violazione dei diritti umani basata sul genere ed è definita come «una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena

emancipazione»: La Ruota del Potere e del

controllo (Pence e Paymar, 1993)

(13)

Il ciclo della violenza (Teorizzato da Lenore Walker 1979):

Alla comparsa di un episodio abusivo segue la fase di quiete in cui operano meccanismi di diniego,

minimizzazione e idealizzazione, il maltrattante

offre una nuova immagine di sé e la donna si sente in colpa per averlo provocato.

Poi di nuovo un evento scatena la reazione violenta costringendo la donna a «camminare sulle uova».

Impotenza, incontrollabilità, risposte sociali

inadeguate che rinforzano la dipendenza materiale

e affettiva nei cfr. del partner (Gondolf e Fischer

1988)

(14)

Il ciclo della violenza

3 fasi (Teorizzato da Lenore Walker 1979) :

Accumulo della tensione

Esplosione Luna di

miele

(15)

1° fase: accumulo di tensione

NEGARE MINIMIZZARE RAZIONALIZZARE

GIUSTIFICARE

Accumulo Esplosione

Senso di

inadeguatezza Perdita di autostima Perdita delle proprie sicurezze Sensi di colpa

(16)

..segue

E’ il primo momento: tensione e progressivo

isolamento fisico e relazionale, non frequenta più parenti e amici, a causa delle ingiunzioni del

partner; V.psicol: offese intimidazioni minacce creano clima di tensione e senso di impotenza, la donna tenta di evitare di contrariare il partner per prevenire l’esplosione; percezione della realtà

distorta, confusione, accondiscendenza,

allontanamento emotivo e paura dell’abbandono.

La VP tipica della prima fase contribuisce alla

riduzione del livello d’autostima della vittima ed alla creazione di sentimenti di vulnerabilità e sensi di

colpa, magari derivati da alcuni comportamenti sia

assertivi sia di contrasto alla violenza che non sono

bastati per bloccarla.

(17)

2° fase: esplosione della violenza

Falsa riappacificazione NEGARE MINIMIZZARE

RAZIONALIZZARE GIUSTIFICARE

Accumulo Esplosione

Paura

Confusione Vergogna Senso

d’impotenza Sensi di colpa

(18)

..segue

inaspettatamente si scatena la violenza fisica che destabilizza, confonde e terrorizza.

Nella fase precedente la vittima ha già cercato di fermare la violenza, ma ogni sforzo è stato inutile e al senso di inadeguatezza si aggiunge ora anche

quello dell’impotenza e la paura per la stessa sopravvivenza.

La difficoltà a proteggere anche i figli, che il più delle

volte sono testimoni silenziosi, incrementa i sensi di

colpa, di vergogna e di fallimento nello svolgere il

proprio ruolo familiare e sociale

(19)

3° fase: falsa riappacificazione

Falsa riappacificazione NEGARE MINIMIZZARE

RAZIONALIZZARE GIUSTIFICARE

Accumulo Esplosione

Disponibilità della donna a

concedere

un’altra possibilità Disattesa delle aspettative

(20)

..segue

Fase caratterizzata da pentimenti e richieste di perdono con promesse di cambiamento e rinnovate dichiarazioni d’amore (fase della luna di miele). Nel tempo questa

fase diviene sempre più breve e lo squilibrio di potere sempre più marcato. Questa fase costituisce il rinforzo positivo che spinge la vittima a restare all’interno della relazione violenta e in qualche modo soddisfa

(soprattutto all’inizio) un suo bisogno di riabilitazione (Serra 1999). Passata l’esplosione della violenza, il

momento della falsa riappacificazione lenisce un po’ le ferite, ma una volta instaurato il ciclo, i periodi di calma si trasformano in un’attesa silenziosa caratterizzata da uno stato di continua allerta. Quando ogni promessa viene nuovamente disattesa e la tensione ricomincia ad aumentare, si riattivano nella vittima le paure

dell’abbandono e del rifiuto.

(21)

Effetti dell’ambivalenza

• Ritrattazione denuncia/querela

• Minimizzazione dei fatti denunciati

• Ripresa della convivenza

• Mancata costituzione di parte civile o revoca della stessa

• Violazione misure cautelari

• Isolati gesti di riavvicinamento dell’autore

(22)

Teoria dell’impotenza appresa (Martin Seligman)

La quotidianità degli abusi subiti nell’ambito di una relazione tossica alza l’asticella nella percezione della vittima del comportamento abusante.

Per questo motivo gli esperti nell’ascolto potrebbero svolgere un ruolo fondamentale nell’aiutare il riconoscimento e la presa di consapevolezza dei comportamenti violenti e abusanti del partner intimo.

Martin Seligman – considerato il fondatore della Psicologia Positiva – ha

formulato la «teoria dell’impotenza appresa», sulla base di esperimenti effettuati, dapprima in laboratorio con dei roditori e in seguito

confermata da ricerche in ambito umano. Egli riscontrò come individui posti continuamente in condizioni sulle quali ritengono di non poter in alcun modo intervenire per controllarle e modificarle, tendono a

sviluppare un depressivo senso di impotenza che può anche estendersi

oltre l’evento specifico sperimentato. Questa aspettativa di

incontrollabilità è il risultato di una storia di fallimenti nella gestione di

situazioni e una storia di rinforzi su una base non contingente che non ha

permesso al soggetto di apprendere le complesse abilità necessarie per

controllare l’ambiente.

(23)

PTSD

disturbo post traumatico da stress

Forma di disagio mentale che si manifesta in conseguenza di un fattore traumatico estremo

(Vietnam)

, in cui la persona ha vissuto, ha assistito, o si è confrontata con un evento o con eventi che hanno implicato morte, o minaccia di morte, o gravi lesioni, o una minaccia all’integrità fisica

propria o di altri.

Usato per inquadrare l’ampio spettro di manifestazioni tipiche della

vittima di V. depressione, tendenza al suicidio, attacchi di panico, disturbi ossessivo-compulsivi, abuso di sostanze, dist alimentari.

Il trauma compromette la capacità di valutare adeguatamente la gravità del problema, con testimonianze parziali, contraddizioni, ritrattazioni atteggiamenti ambivalenti

ATTENZIONE a interventi inadeguati che non assumano posizioni chiare in termini di attribuzione di responsabilità, aggravano i vissuti di

isolamento e la sensazione di perdita di speranza.

Paradigma sistemico-relazionale che individua il maltrattamento come un sistema interattivo in cui la vittima gioca un ruolo attivo nel perpetrare la dinamica disfunzionale.

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Violenza o litigio

(conflitto agito in modo violento)?

• Nella V c’è chi agisce il predominio, il controllo sulla vittima che viene degradata con il fine ultimo di

annientarla, con conseguente produzione di un danno intenzionale.

• «Quello che permette di distinguere la V coniugale dal semplice litigio non sono le botte o le parole offensive, ma l’asimmetria nella relazione. In un conflitto di

coppia l’identità di ciascuno è preservata, l’altro viene rispettato in quanto persona, mentre questo non

avviene quando lo scopo è dominare o annichilire

l’altro» (Marie France Hirigoyen, 2005)

(25)

Conflitto Maltrattamento

• Forze pari

• Assenza di paura, in grado di reagire

• Curva gaussiana

• Durata limitata

• Assenza di sottomissione

• Esito alterno

• Consenso da parte di entrambi

• Intensificaz. nei momenti di crisi

• Aggressività agita o espressa (acting out)

• Preservata l’identità di ciascuno

• Nessuno dei due rinuncia al conflitto

• Forze impari

• La vittima ha paura non reagisce

• Ciclicità

• Sopraffazione è sistematica, V.

pervasiva

• Escalation

• Imprevedibilità e stato di allerta costante

• Paura umiliazione annichilimento

• Ripetuta sottomissione (sindrome dell’impotenza appresa)

• «Eliminazione» dell’altro

• Non c’è conflitto

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I conti non tornano..

dati Istat 2015

Separazioni con affido condiviso 89%

8,9% affido esclusivo alla madre;

a fronte di:

31,5% di vittime di V. domestica; più del 40% di V.P.

Anzi, gli affidi condivisi sono in crescita.

(27)

Riflessioni

• Perché??

• Qual è la vs. esperienza? Cosa succede

quando fate valere la violenza subita da una

vs. cliente in una causa di separazione?

(28)

Funzione di monitoraggio:

1° rapporto GREVIO- sull’Italia

organismo indipendente di controllo dei diritti

umani, con funzione di monitoraggio sull’attuazione della Convenzione di Istanbul; Gruppo di Esperte/i contro la Violenza nei confronti delle donne e la

Violenza domestica, incaricato di valutare l’effettiva applicazione della Convenzione di Istanbul (livello di conformità) e l’impegno scientifico dell’EIGE

(Istituto dell’Unione Europea per l’Uguaglianza di Genere), e di individuare indicatori utili alla

misurazione della violenza di genere nei Paesi

europei.

(29)

segue

nelle nostre aule giudiziarie, la violenza viene confusa con il conflitto con la conseguenza che il Giudice, in caso di rifiuto di un minore verso un

genitore, tende ad appurarne i motivi avviando come procedura standard la consulenza tecnica di ufficio la quale, spesso, surroga l’attività investigativa del giudicante.

La conseguenza è che, le rituali procedure giuridiche (ascolto del minore, prove e testimonianze), vengono sostituite dalle procedure di una scienza

psicologica che non fornisce conoscenze attraverso la raccolta di fatti, ma che fornisce l’interpretazione dei fatti rispondenti a criteri non giuridici e quindi non improntati ai principi di un processo equo (Reale E. “I diritti dei minori a confronto con la violenza maschile sulle donne: la vittimizzazione secondaria di donne e bambini»)

in procedimenti il cui incipit è una situazione di violenza domestica, è stato escluso l’affidamento alla madre a seguito di CTU cha hanno diagnosticato la PAS o l’Alienazione Parentale.

Purtroppo, si tratta di una strategia impiegata sempre più spesso per

occultare la violenza su donne e bambini in un’epoca caratterizzata da un nuovo negazionismo dell’abuso (Crisma, M., Romito, P. 2007)

(30)

il problema dell’intervento psicologico nel processo e della sua non scientificità, con esiti frequenti di manipolazione, va oltre il tema della PAS o AP, estendendosi al tema più generale della violenza contro donne e bambini. Va infatti evidenziato che, quando la donna denuncia il

partner e accede alla giustizia per definire la sua posizione di genitore protettivo versus il genitore autore di violenza (diretta/o assistita), vede la sua posizione ribaltarsi sotto i colpi di una deriva psicologica che,

travalicando i limiti della scienza, interviene a sproposito su questioni di violenza con l’effetto di manipolare il campo di osservazione e alterare le prove testimoniali (Mazzeo A., Reale E., Pignotti)

(31)

Testimonianze raccolte

Grevio-Rapporto sulle procedure del T.O. e T.M. in tema di affidamento nei casi di VD:

«il G non legge gli atti o non li tiene in considerazione…»

«Assoluta mancanza di valutazione preliminare..nessuna

procedura per discriminare i casi c.d. di conflittualità di coppia da quelli in cui vi siano evidenze di VD»

«I motivi di rifiuto del bambino verso il padre sono

sistematicamente mistificati come caratteristica delle relazioni altamente conflittuali senza operare alcuna differenza tra

conflitto e violenza»

Ha riscontrato nei processi per l’affidamento dei minori, che le

vittime sono spesso sottoposte a procedure di mediazione

(32)

Violenza e CoGe: quali rischi?

Violenza conclamata:

• Messa in protezione;

• No sosp-decadenza resp. genit.

• Necessità di recuperare la bi-genitorialità Sospetto?

Avvocati-valutaz. CTU-Giudice- SS-genitori già separati

CoGe specifica?

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LINEE GUIDA

tra il 2003 e il 2005 la seconda task force (estesa a professionisti canadesi) di AFCC sviluppò le prime linee guida per la coordinazione genitoriale (traduzione italiana non “ufficiale” -Claudia Piccinelli).

Recentemente (luglio 2019) sono state pubblicate le Linee Guida aggiornate dalla terza task force presieduta da Debra Carter al fine di riscrivere e rendere fruibili a livello internazionale le linee guida nate per gli USA, con l’obiettivo di definire principi validi a livello internazionale e una cornice di massima in cui ogni Stato potrà definire le proprie linee guida sulla base della normativa specifica, del sistema giudiziario, del sistema di welfare.

I. Obblighi del CG e sua formazione

II. Deontologia - conflitto di interessi-incompatibilità III. La riservatezza

IV. Funzioni

V. Il potere del Co.Ge.

VI. I costi

VII. Limiti alla Pubblicità

(34)

Deontologia del C.G.

Formazione e competenza, capacità multidisciplinari

Consenso« «informato»: ambiti di intervento chiari, limiti decisionali, riservatezza

Univocità di ruolo, assenza di conflitto di interesse Imparzialità

(www.afcc@afccnet.org)

(35)

Formazione e competenza

• Deve essere professionista della salute mentale o diritto di famiglia;

• Dovrebbe essere formato alla MF

• Deve avere una specifica formazione al metodo

• Deve aggiornarsi

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Imparzialità-unicità-riservatezza

• Deve essere imparziale, da intendersi: assenza di favoritismi, preferenze e pregiudizi

• Conflitto di interesse deve essere subito comunicato e il CG rinuncia all’incarico

• Riservatezza: solo verso l’esterno, non tra i

soggetti che partecipano alla CG; ma non

verso il G. i confini sono da precisare sul

mandato.

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