COMUNE DI SAN MANGO SUL CALORE
PROVINCIA DI AVELLINO
COMTIiATT© COLLETTIY©
DECEMTIiATO
IMTEGRATIV© MEILATIY© al FEES©MALE del
COMUME di
SAN MANGO SUL CALORE
PARTE NORMATIVA
3021/2033
y
PARTE ECONOMICA
2021
Sottoscritto
dalla DELEGAZIONE TRATTANTE in data 22 dicembre 2021
COMUNE DI SAN MANGO SUL CALORE
Provincia di AVELLINO
VERBALE N. 2/2021 ■ DELEGAZIONE TRATTANTE
C.C.D.I. PARTE NORMATIVA 2021/2023 - PARTE ECONOMICA anno 2021
L'anno duemllaventuno addì ventìdue del mese di dicembre, alle ore 14,00, ha avuto luogo l'incontro della delegazione trattante costituita al sensi del vigente CCNL e così composta:
per la PASTE PUBBLICA - dr. Stefano PIROZZI - Segretario Comunale - presidente
- dott.ssa Silvana Antonella Romei - Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria - componente
• sig.ra Katia GUARENTE - Responsabile dell'Area Amministrativa - componente
- geom, capo Teodoro CELLA - Responsabile Area Tecnica e Tecnico - Manutentiva - componente per la PARTE SINDACALE:
- Valter Sergio VENTOLA - Rappresentante Provinciale CGIL FP
per addivenire, in sede di contrattazione decentrata, all'accordo sul Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Parte Normativa 2021/2023 e Parte Economica 2021 per il personale dipendente del Comune di San Mango sul
Calore.
Si dà atto, altresì, che le rimanenti sigle sindacali risultano assenti sebbene notiziate della riunione odierna ai sensi della nota di convocazione prot. n. 6463 del 20.12.2021.
Premesso che con deliberazione della Giunta comunale n. 64 del 29.11.2021 II Comune di San Mango sul Calore
ha stabilito:
• di confermare la delegazione trattante di parte datoriale abilitata ad intraprendere le relazioni sindacali per la stipula del Contratto Integrativo, come di seguito indicata:
SEGRETARIO COMUNALE PRESIDENTE
RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA COMPONENTE
RESPONSABILE AREA ECONOMICO - FINANZIARIA COMPONENTE RESPONSABILE AREA TECNICA e TECNICO-MANUTENTIVA COMPONENTE
La delegazione trattante innanzi costituita prende atto:
• che con deliberazioni della Giunta Comunale nn. 63 e 64 del 29.11.2021 si è provveduto ad impartire le direttive alla Delegazione Trattante di parte datoriale, autorizzando il Segretario Comunale, in qualità di Presidente della Delegazione trattante di parte datoriale, ad avviare le necessarie operazioni dirette alla
convocazione delle parti sindacali per le trattative relative alla definizione della Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa relativa all'anno 2021;che con la determinazione n. 71 del 09.12.2021 del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria è stato
costituito il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2021, previa acquisizione del parere del Revisore dei
Conti espresso con verbale n. 16 del 07.12.2021;
che nella seduta del 13.12.2021 si è definita e sottoscritta l'ipotesi del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo - Parte Normativa 2021/2023 e Parte Economica 2021 per il personale dipendente del Comune di San Mango sul Calore;
che con nota prot. n. 6463 del 20.12.2021, si è provveduto a convocare per il giorno 22 dicembre 2021
le parti sindacali per la riunione di contrattazione decentrata relativa alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Parte Normativa 2021/2023 e Parte Economica 2021;RILEVATO:
che, ai fini dell'esercizio del controllo di cui all'art.S, comma 3 del C.C.N.L. stipulato il 1° aprile 1999 come
sostituito dairart.4 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004, copia dell' ipotesi del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo parte normativa 2021/2023 e parte economica 2021 per il personale dipendente del Comune di San Mango sul Calore, così come predisposta e sottoscritta dalla delegazione trattante, unitamente alla relazione illustrativa e alla relazione tecnico-finanziaria, è stata trasmessa al Revisore dei Conti, dott.ssa Franca Saponara;che il Revisore dei Conti dott.ssa Franca SAPONARA con verbale n. 17 del 15.12.2021, acquisito al prot. dell'Ente il 16.12.2021 al n. 6380:
> ha certificato la conformità dei dati contenuti nella Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria sul Contratto collettivo decentrato integrativo del personale dipendente del Comune di San Mango sul Calore - parte normativa 2021/2023 e parte economica 2021 alle risultanze contabili ed alle specifiche dei contratti di categoria
> ha espresso parere favorevole in merito alla compatibilità legislativa e dei costi contenuti dell'ipotesi
del CCDI - parte normativa 2021/2023 e parte economica 2021, in quanto vi è capienza negli
appositi stanziamenti per far fronte agli oneri derivanti dal fondo e sono rispettati le norme e i limiti imposti dalla legislazione nazionale in materia di personale;VISTO:
che la Giunta Comunale con deliberazione n. 69 del 17.12.2021, resa immediatamente esecutiva ai sensi di legge:
- ha preso atto e recepito il contenuto dell'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo - Parte Normativa 2021/2023 e Parte Economica 2021 del personale dipendente del Comune di San Mango sul Calore definita e sottoscritta dalla delegazione trattante In data 13.12.2021;
- ha autorizzato la delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo - Parte Normativa 2021/2023 e Parte Economica 2021 del personale dipendente del Comune di San Mango sul Calore, come licenziato dalla delegazione trattante in data 13.12.2021;
Tutto crò premesso
la DELEGAZIONE TRATTANTE
conferma tutto quanto stabilito durante l'incontro svoltosi nel giorno 13.12.2021 per ciò che concerne il riparto del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per resercizio finanziario 2021, come quantificato con determinazione n. 71 del 09.12.2021 del Responsabile
dell'Area Economico-Finanziaria;
procede alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo - Parte Normativa
2021/2023 e Parte Economica 2021 del personale dipendente del Comune di San Mango sul Calore, così come licenziato dalla delegazione trattante in data 13.12.2021, che allegati al presente atto sub lettere "A" e "B" ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
San Mango sul Calore, lì 22.12.2021
Del che è verbale.
DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE
PRE8IDEFTE - Segreta
STEFANO
lOmunaie Rappresentante Provinciale CGIL FP • Valter Sergio VENTOLA
COMPONENTI:
Responsabile dell'Area Icoaoitiico - Finanziaria
^ Silvana Antonella ROMEI
Responsabile dell'Area Amministrativa
Katia GUARENTE
Responsabile dell'Area Tecnica le Tecaico-Manutentiva Teodoro CTÌLA
Allegato "A"
COMUNE DI SAN MANGO SUL CALORE
PROVINCIA DI AVELLINO
CONTRATTO €0LLETTI¥0 DECENTRATO INTEGRATIVO
RELATIVO al PERSONALE
del
COMUNE di
SAN MANGO SUL CALORE
PARTE
NORMATIVA
2021/2023
-p
TITOLO I
' DISPOSIZIONI GENERALI !Ìr " -^r^l
Art. 1
QUADRO NORMATIVO e CONTRATTUALE
1. li presente C.C.D.I. si Inserisce nel contesto normativo e contrattuale di seguito sinteticamente Indicato. Esso va
interpretato In modo coordinato, prendendo a prioritario riferimento I principi fondamentali nonché ledisposizioni imperative recate dalle norme di legge, l'autonomia regolamentare riconosciuta all'Ente, le clausole
contenute nei C.C.N.L. di comparto vigenti nella misura in cui risultano compatibili e/o richiamate dalle fonti legislative o regolamentari:- D.Lgs. 165/2001 "Testo Unico sul Pubblico Impiego", in particolare per quanto previsto agli artt. 2, comma 2,
5, 7, comma 5, 40, commi 1, 3-bis e 3-quinquies, 45, commi 3 e 4;
- D.Lgs. 150/2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione delia produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", in particolare artt. 16, 23 e
31;
- D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", in particolare articolo 9, commi 1, 2-bis, 17 e 21;
- D.Lgs. 141/2011 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione deila produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15" che Interviene - anche con norme di Interpretazione autentica - sugli artt. 19, 31 e 65 del D.Lgs. 150/2009 oltre a disposizioni transitorie
Introdotte con l'articolo 6;
- il D. Lgs. 75/2017, intervenuto in modifica del testo Unico del Pubblico impiego, D. Lgs. n. 165/2001;
- Regolamento sull'ordinamento degli uffici e del servizi;
• C.C.N.L. comparto Regioni-Autonomie Locali vigenti.
Art. 2
AMBITO di APPLICAZIONE, DURATA, DECORRENZA, DISCIPLINA TRANSITORIA
1. il presente contratto decentrato si applica a tutti i lavoratori in servizio presso l'Ente, a tempo Indeterminato ed a tempo determinato, a tempo parziale o a tempo pieno. Ivi compreso il personale comandato o distaccato.
2. Esso ha validità triennale e si riferisce a tutte le materie dì cui airart.7, comma 4 del CCNL del 21/05/2018.
Gli effetti decorrono dai giorno successivo alia data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente
contratto.
3. È fatta salva la determinazione, con cadenza annuale, dei criteri e principi generali che sovrintendono alle
modalità di utilizzo delle risorse economiche destinate ad incentivare il merito, lo sviluppo delle risorse umane, il miglioramento dei servizi, la qualità della prestazione e la produttività. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui al comma 3, devono essere negoziati con cadenza annuale.4. Il presente contratto conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo, salvo il caso in cui intervengano contrastanti norme di legge o di contratto nazionale.
5. Per quanto non previsto nel presente CCDI si rinvia al CCNL vigente.
6. Le Parti si riservano di riaprire il confronto qualora intervengano nuove indicazioni contrattuali o di legge che riguardino tutti o specifici punti del presente contratto.
^ TTroLon
RELAZIONI SINDACALI
Art. 3
OBIETTIVI e STRUMENTI
1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra enti e soggetti sindacali.
Improntate alia partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.
2. I modelli relazionali sono disciplinati nel Titolo 11 del CCNL 21.05.2018.
Art. 4
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA: SOGGETTI e MATERIE
1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge, dal CCNL 2016 - 2018 e dal presente CCDI tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui al comma 2, e la delegazione dì parte datoriale, come individuata al comma3.
2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono:
a) la RSU;
b) ì rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL.
3. I componenti della delegazione di parte datoriale sono nominati dalla Giunta Comunale.
Art. 5
CLAUSOLE di RAFFREDDAMENTO e ATTI UNILATERALI
1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti.
2. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese dei negoziato relativo alla contrattazione integrativa, le parti non assumono iniziative unilaterali, né procedono ad azioni dirette; compiono, inoltre, ogni ragionevole sforzo per raggiungere l'accordo nelle materie demandate.
3. Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto, le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso.
4. Nell'eventualità in cui l'Amministrazione dovesse assumere un'iniziativa unilaterale, con specifico atto, le parti, congiuntamente, ne danno immediata comunicazione all'Osservatorio di cui all'articolo 3 comma 6 del CCNL 2016-2018 allegando il verbale del mancato accordo.
Art. 6
INTERPRETAZIONE AUTENTICA
1. Nel caso insorgano controversie sull'interpretazione delle clausole del CCDI, la cu! applicazione risulta oggettivamente non chiara, le parti si incontrano entro 20 giorni dalla richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definire consensualmente il significato della controversia, come organo di
interpretazione autentica.
2. L'iniziativa può anche essere unilaterale e la parte interessata è tenuta ad inviare alle altre parti una
richiesta scritta con lettera raccomandata, o attraverso PEC, che deve contenere una sintetica descrizione
dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa, facendo riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale. La riunione si terrà in tempi congrui, di norma entro 15 giorni dalla
richiesta.
3. Gli eventuali accordi di interpretazione autentica sottoscritti dalle parti sono soggetti alla stessa ./j
procedura di stipulazione del presente contratto e sostituiscono le clausole controverse con efficacia f I r
retroattiva sin dall'inizio della vigenza dei presente CCDI.
'^I'ELU^S
TITOLO m
ORDINAMENTO PROFESSIONALE
Art. 7
AREA delle POSIZIONI ORGANIZZATIVE
1. L'Ente istituisce posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di
prodotto e di risultato:
a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità,
caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
b) lo svolgimento di attività con contenuti di aita professionalità, comprese quelle comportanti anche
l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate erilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità,
risultanti dal curriculum.
2. Tali posizioni sono assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per
effetto di un incarico a termine conferito in conformità all'art. 13 CCNL Funzioni Locali.
3. Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art.S del CCNL del 31.3.1999 e all'art. 10 del CCNL del 22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono fino alla scadenza del termine precedente fissato e,
comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione de! CCNL2016-2018.
Art. 8
CONFERIMENTO e REVOCA degli INCARICHI per le POSIZIONI ORGANIZZATIVE 1. Gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti dal Sindaco con atto scritto e
motivato, e possono essere rinnovati con le medesime formalità.
2. Per il conferimento degli incarichi, l'Ente tiene conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D.
3. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance
individuale.
4. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema previsto del successivo articolo 9 (vigente sistema di misurazione e valutazione della performance). La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato. L'Ente, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisisce In contraddittorio, le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell'incarico di cui al
comma 3.
5. La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di cui all'art. 9 da parte del dipendente titolare. In tal caso, il dipendente resta inquadrato nel profilo e nella categoria di appartenenza.
6. Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo l'ordinamento dell'ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dall'art. 13 del CCNL
del 21.05.2018.
7. In deroga a quanto previsto dali'art.13 comma 2° CCNL, nel caso in cui la cui dotazione organica preveda posti di categoria D, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti di categoria D oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tate categoria, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di posizione organizzativa per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionaii, è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di posizione organizzativa anche a personale della categoria C, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali. E' possibile
avvalersi della particolare facoltà per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l'acquisizione di personale della categoria D, In tale ipotesi, potrà eventualmente precedersi anche aila revoca anticipata dell'incarico
conferito al personale della categoria C. Il dipendente della categoria C, cui sia stato conferito un incarico di posizione organizzativa, ha diritto alla sola retribuzione di posizione e dì risultato previste per la posizione organizzativa nonché, sussistendone i presupposti, anche ai compensi aggiuntivi, con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo, ivi compreso quello per mansioni superiori di
cui all'art.8 del CCNL dell4.9.2000.
Art. 9
RETRIBUZIONE di POSIZIONE e RETRIBUZIONE dì RISULTATO
1. Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni organizzative è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso
per il lavoro straordinario.
2. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo dì € 16.000 annui lordi per tredici mensilità per la categoria D, e da € 3.000 a € 9.500 per la categoria C, sulla base della
graduazione di ciascuna posizione organizzativa.
3. l criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative sono definiti ai sensi dell'articolo 10.
4. Nell'ipotesi dì conferimento ad un lavoratore, già titolare di posizione organizzativa, di un incarico ad
interim relativo ad altra posizione organizzativa, per la durata dello stesso, al lavoratore, nell'ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione organizzativa oggetto dell'incarico ad interim. Nella definizione delle citate percentuali, l'ente tiene conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito nonché e del grado dì
conseguimento degli obiettivi.
5. In caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative si determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo
risorse decentrate.
Art. 10
GRADUAZIONE RETRIBUZIONE di POSIZIONE e di RISULTATO
1. I criteri di graduazione della retribuzione di posizione sono definiti previo confronto con la parte sindacale, a seguito di proposta dell'Ente.
2. La quota delle risorse per le posizioni organizzative destinata all'indennità di risultato ammonta ad un importo non inferiore al 15% del totale delle risorse a disposizione.
3. Nell'attribuzione dell'indennità di risultato. l'Ente applicherà le procedure previste dal sistema
valutazione adottato. /cv -
di II A
4. Le parti specificano che il tetto complessivo delle risorse destinate al finanziamento delle posizioni
organizzative, unitamente a quelle relative al fondo delle risorse decentrate, deve avvenire nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017.5. Per l'effetto di quanto previsto dairart.67, comma 7, del CCNL 21.05.2018, in caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, si determina un
corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del fondo risorse decentrate, attraverso gli
strumenti a tal fine previsti dairart.67 del richiamato CCNL.
TITOLiO IV
RAPPORTO DI LAVORO
Art. 11 ORARIO di LAVORO
1. L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico, sono fatti salvi gli accordi vigenti che prevedono 35 ore settimanali per i servizi turnati. Ai sensi di quanto disposto dalle disposizioni legislative vigenti, l'orario di lavoro è articolato su cinque giorni, fatti salvi i servizi da erogarsi con carattere di continuità.
2. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.Lgs, n. 66 del 2003, la durata dell'orario di lavoro non può superare la media delle 48 ore settimanali, comprensive del lavoro straordinario, calcolata con riferimento ad un
arco temporale di sei mesi.
3. Le parti, con specifico accordo della durata massima di un anno, possono elevare di sei mesi l'arco temporale di cui al comma 2.
4. Le articolazioni dell'orario di lavoro sono determinate dal datore di lavoro e sulle stesse le OO.SS. potranno
attivare l'istituto del confronto.
5. Ogni eventuale variazione potrà essere oggetto di confronto.
6. Nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi, per la realizzazione dei suddetti criteri possono pertanto essere adottate, anche coesistendo, le sotto indicate tipologie di orario:
a) orario flessibile: si realizza con la previsione di fasce temporali entro le quali sono consentiti l'inizio ed il termine della prestazione lavorativa giornaliera, secondo quanto previsto all'art. 27 CCNL Funzioni
Locali;
b) turnazioni: che consistono nella rotazione ciclica dei dipendenti in articolazioni orarie prestabilite, secondo la disciplina dell'art, airart.23 CCNL Funzioni Locali;
c) orario multiperiodale: consiste nel ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali con orari superiori o inferiori alle trentasei ore settimanali nel rispetto del monte ore previsto, secondo le previsioni dell'art. all'art.ZS CCNL Funzioni Locali.
7. E' comunque possibile l'utilizzazione programmata di tutte le tipologie, di cui al comma 6, al fine di favorire la massima flessibilità nella gestione dell'organizzazione del lavoro e dei servizi.
8. Il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo consecutivo giornaliero non inferiore a 11 ore per il recupero delle energie psicofisiche.
9. Per i servizi turnati, va predisposto un calendario mensile defalcando dal debito orario contrattuale, come per legge, 1 festivi infrasettimanali.
Art. 12
ORARIO dì LAVORO STRAORDINARIO
1. Annualmente l'Ente comunica alla parte sindacale l'importo del fondo destinato al lavoro straordinario, che, ordinariamente, non potrà essere superiore all'importo impegnato nell'anno precedente.
2. Si conviene che l'effettuazione di lavoro straordinario può avvenire solo previa autorizzazione del
responsabile del Area cui appartiene il dipendente e deve essere debitamente motivata. All'obbligo della prestazione deve corrispondere la concreta possibilità di pagamento della stessa.
3. Fermo restando che il recupero delle ore di straordinario è esclusiva facoltà del dipendente, l'Ente procede ad erogare, se dovuta, ai dipendenti che recuperano ore di lavoro straordinario la maggiorazione oraria corrispondente alla prestazione straordinaria effettuata.
4. È confermato il limite massimo individuale contrattualmente previsto dal vigente CCNL
5. Alle risorse di cui al comma 1, comunque, si aggiungono le risorse derivanti da specifiche disposizioni di
legge, in particolare a compensare il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali
o referendarie e quello prestato per fronteggiare eventi straordinari imprevedibili e per calamità naturali,
nonché a riconoscere le prestazioni rese al di fuori dell'orario ordinario di lavoro con finanziamento a carico di altri enti (istat. Art. 56 CCNL Funzioni Locali, etc.).Art. 13
ORARIO MULTIPERIODALE
1. In caso di programmazione dell'orario multiperiodale, i periodi di maggiore e di minore concentrazione dell'orario devono essere individuati contestualmente di anno in anno e non possono superare le 13
settimane.
2. Le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro possono essere attuate mediante riduzione
giornaliera dell'orario di lavoro ordinario oppure attraverso la riduzione del numero delle giornate
lavorative, sulla base della volontà del singolo lavoratore.Art.l4
ORARIO di LAVORO FLESSIBILE
1. Nel quadro delle modalità dirette a conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, il personale beneficia dell'orario flessibile giornaliero. Tale modalità consiste nella flessibilità in entrata ed in uscita di mezz'ora. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente può avvalersi di entrambe le facoltà nell'ambito della medesima giornata. Per il personale la cui prestazione supera le sei ore giornaliere, nell'ambito della flessibilità in uscita, è possibile collocare la pausa di mezz'ora alla
fine del turno di lavoro.
2. L'eventuale debito orario derivante dall'applicazione del comma 1, deve essere recuperato nell'ambito del mese di maturazione dello stesso, secondo le modalità e i tempi concordati con il Responsabile di Area. Nei casi di oggettiva difficoltà di recupero del debito orario, lo stesso andrà a decurtare la banca delle ore, ovvero sarà recuperato entro la metà del mese successivo.
3. In relazione a particolari situazioni personali, sociali o familiari, sono favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile, anche con forme di flessibilità ulteriori rispetto al regime orario adottato dall'ufficio di appartenenza, compatibilmente con le esigenze di servizio e su loro richiesta, i dipendenti che:
- beneficino delle tutele connesse alla maternità o paternità di cui al D.Lgs. n.151/2001;
- assistano familiari portatori di handicap ai sensi della legge n.104/1992;
- siano inseriti in progetti terapeutici di recupero di cui airart.44;
- si trovino in situazione di necessità connesse alla frequenza dei propri figli di asili nido, scuole materne e scuole primarie;
- siano impegnati in attività di volontariato in base alle disposizioni di legge vigenti;
- sono affetti da patologie che richiedono terapie specifiche che comportano tempi di recupero maggiori.
Art. 15
BANCA delle ORE
1. Su richiesta dei dipendente, le prestazioni di iavoro straordinario debitamente autorizzate possono dare luogo a riposo compensativo, da fruire compatibilmente con ie esigenze organizzative e di servizio.
2. Ai fine di consentire al personale di fruire, previo accordo preventivo con ii Responsabile di Area, dei permessi compensativi di cui sopra ovvero di poter fruire di permessi orari per visite specialistiche o esami strumentali da rapportarli a giorni di assenza per malattia, è istituita la Banca delie ore.
3. Qualora detti permessi vengano fruiti durante l'orario di apertura al pubblico, la loro fruizione è condizionata ai nulla osta dei Responsabile di Area.
4. La fruizione dei riposo compensativo è normalmente concordata (e in mancanza di accordo, a richiesta del dipendente) entro l'anno di competenza e, comunque, non oltre 2 mesi dell'anno successivo. È esclusa ogni
forma di monetizzazione.
5. il limite complessivo annuo fruibile da ciascun lavoratore a titolo di permesso compensativo è fissato in
36 ore.
6. La fruizione delie 36 ore annuali di permesso personale darà luogo al recupero compensativo entro l'anno di riferimento e, ove ciò non sia possibile, non oltre i primi due mesi dell'anno successivo.
7. Le ore accantonate possono, altresì, essere utilizzate per compensare ii debito orario di cui ai comma 2 dell'articolo 14 del presente CCDI.
/
TITOIiO V
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE
CAPO I
RISORSE E PREMIALITA'
Art. 16
QUANTIFICAZIONE delie RISORSE
1. La determinazione annuale delle risorse da destinare all'incentivazione del merito, allo sviluppo delle risorse umane, al miglioramento dei servizi, alla qualità della prestazione ed alla produttività nonché ad altri Istituti economici previsti nel presente contratto è dì esclusiva competenza dell'Amministrazione e avverrà nel rispetto di quanto disposto all'art. 23 del D.Lgs.n. 75/2017.
2. Le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e delle performance per i dipendenti a tempo indeterminato, sono, secondo le modalità definite dairart.67 "Fondo risorse decentrate" che a decorrere dall'anno 2018, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004. Le risorse dì cui al precedente periodo confluiscono nell'unico Importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.
3. L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:
a. di un Importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL In servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere
dall'anno 2019;
b. di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data In cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;
c. dell'importo corrispondente alle retribuzioni Individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura Intera in ragione d'anno;
d. di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001;
e. degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità dì spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, comma 793 e segg. delle legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;
f. dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile dì posti dì organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima de! 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;
g. degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;
h. delle risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a)
4. Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere aumentabile, con Importi variabili di anno in anno:
a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001;
b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4,5 e 6 del decreto legge
6 luglio 2011, n. 98;
c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;
d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;
e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;
f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;
g) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 4;
h) di un Importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b).
i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziate in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;
]) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70 - sexies. 4.
5. In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'Integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente airi,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.
Art. 17
STRUMENTI di PREMIALITÀ
1. Conformemente alla normativa vigente ed ai regolamenti adottati, nel triennio di riferimento (fatte salve successive modifiche e/o integrazioni), sono individuati i seguenti strumenti di premialità:
a) i compensi diretti ad incentivare il merito, la produttività ed il miglioramento dei servizi (c.d. "produttività"), istituto per il quale è richiesta l'applicazione del sistema di valutazione adottato dall'Ente;
b) le progressioni economiche, sulla base di quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali ed integrativi, nei limiti delle risorse disponibili e secondo i criteri stabiliti dall'art. 23 del D. Lgs. 150/2009, nonché degli effetti imposti dall'art. 9, comma 21, del D.L. 78/2010 (convertito in legge 122/2010). Ai fini dell'istituto si applica..il.
sistema di valutazione o altro specifico regolamento adottato dall'Ente;
f 1
c) la retribuzione di risultato per gli incaricati di posizione organizzativa secondo il sistema di valutazione adottato dall'ente;
d) le indennità previste dalla contrattazione collettiva nazionale ed integrativa decentrata e le specifiche forme incentivanti e/o compensi previsti dalla normativa vigente e riconducibili alle previsioni dell'art. 15, comma 1, lettere d) e k) del CCNL 01.04.1999.
CAPO n
CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE E DESTINAZIONE DELLE RISORSE
Art. 18
CRITERI GENERALI per la RIPARTIZIONE e DESTINAZIONE delle RISORSE FINANZIARIE
1. Le risorse finanziarie annualmente disponibili sono ripartite, ai fini dell'applicazione degli istituti di cui al precedente art. 6, secondo i seguenti criteri generali:
a) corrispondenza al fabbisogno di salario accessorio rilevato nell'Ente sulla base dell'analisi dei servizi erogati,
delle relative caratteristiche quantitative e qualitative nonché in relazione agli obiettivi di gestione predeterminati dagli organi di governo;b) riferimento al numero ed alle professionalità delle risorse umane disponibili;
c) necessità di implementazione e valorizzazione delle competenze e professionalità dei dipendenti, anche al fine di ottimizzare e razionalizzare i processi decisionali;
d) rispondenza a particolari condizioni di erogazione di determinati servizi;
e) in base ai principi dell'art. 18 del D. L.gs 150/2009 il sistema di valutazione del personale dovrà stabilire i seguenti principi; la selettività del sistema premiante, vale a dire la differenziazione degli esiti tra singoli dipendenti; la valorizzazione dei dipendenti che hanno performance elevate; il divieto esplicito di distribuire incentivi e premi in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione, quindi attraverso le funzioni di programmazione e controllo realizzate in particolare dal Nucleo di Valutazione;
f) la valutazione ai fini dell'attribuzione delle premialità avverrà secondo quanto previsto nel sistema di valutazione adottato dall'ente, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa.
2. Secondo quanto previsto negli strumenti regolamentari adottati, per competenza, dagli organi di governo dell'Amministrazione, le parti convengono altresì sui seguenti principi fondamentali:
a) i sistemi incentivanti la produttività e la qualità della prestazione lavorativa sono informati ai principi di selettività, concorsualità, effettiva differenziazione delle valutazioni e dei premi, non appiattimento retributivo;
b) le risorse - attraverso il sistema di valutazione - sono distribuite secondo logiche meritocratiche e di valorizzazione dei dipendenti che conseguono le migliori prestazioni;
c) la premialità è sempre da ricondursi ad effettive e misurate situazioni in cui - dalla prestazione lavorativa del dipendente - discende un concreto vantaggio per l'Amministrazione, in termini di valore aggiunto conseguito alle proprie funzioni istituzionali ed erogative nonché al miglioramento quali-quantitativo dell'organizzazione, dei servizi e delle funzioni;
d) la prestazione individuale è rilevata ed apprezzata in ragione delle seguenti componenti: raggiungimento degli obiettivi assegnati ed analisi dei risultati conseguiti, qualità della prestazione e comportamento professionale;
e) il sistema di valutazione è unico e si applica a tutti gli istituti incentivanti che lo richiedono a proprio
fondamento.
3. Costituiscono elementi per l'attribuzione della quota di "produttività', oltre che le risultanze del sistema di valutazione, l'assunzione o la cessazione dal servizio in corso d'anno, l'eventuale rapporto a tempo parziale.
4. Il compenso medesimo dovrà essere altresì proporzionalmente ridotto, anche qualora il lavoratore sia rimasto assente dal servizio per uno o più periodi anche non continuativi nel corso dell'anno per una durata complessivamente superiore a 10 giorni. La presenza in servizio viene determinata in ragione annua partendo da una base teorica di presenza pari a 365 giorni. Non sono considerate assenze le seguenti fattispecie:
- i giorni non lavorativi inclusi in periodi lavorati o considerati presenza, riposo settimanale compensativo per attività prestata in giorno festivo;
- congedo ordinario;
- permessi sostitutivi delle festività soppresse;
- recupero di lavoro straordinario.
5. 1 lavoratori neo assunti a tempo Indeterminato e/o determinato non partecipano alla distribuzione delle risorse del fondo per i primi sei mesi di lavoro, in caso di mancato superamento del periodo di prova.
CAPO ni
PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE
Art. 19 CRITERI GENERALI
1. L'istituto della progressione economica orizzontale si applica al personale a tempo indeterminato in servizio presso l'Ente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 150/2009.
2. La PEO all'interno della categoria è finalizzata, in forma selettiva e dì merito, a riconoscere le aumentate competenze ed impegno che i lavoratori hanno acquisito nel tempo e manifestato concretamente sul lavoro all'interno della categoria di appartenenza.
3. In sede di accordo economico annuale si procederà, in relazione alle risorse stabili disponibili e tenuto conto dei vincoli posti in materia dal CCNL e dalla legge, a definire l'ammontare complessivo delle risorse destinate alla istituzione delle nuove PEO attribuibili, nell'anno, con l'obiettivo di migliorare la qualità dei servizi e promuovere lo sviluppo delle risorse umane.
4. L'attribuzione delle PEO avviene, nei limiti delle risorse destinate allo scopo, secondo la disciplina contenuta nel Sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Ente ovvero in altro apposito regolamento. 1 criteri generali e le modalità per la partecipazione alla selezione sono stabiliti in base alla normativa vigente in materia ed alle disponibilità finanziarie dell'Ente.
5. La progressione economica, nel limite delle risorse effettivamente disponibili è riconosciuta, In modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti in relazione alta media delle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio precedente la data di attivazione delle progressioni.
6. Le parti convengono che, in applicazione dell'art. 7 del CCNL del 21.05.2018, ì criteri per l'effettuazione delle
progressioni economiche orizzontali nelle diverse categorie sono i seguenti:
a) ai fini della progressione economica alla posizione immediatamente successiva della categoria di appartenenza è richiesto, come requisito per la partecipazione alla relativa selezione, un'anzianità di servizio di trentasei mesi al 31 dicembre dell'anno precedente la selezione. Il criterio dei trentasei mesi di anzianità di servizio è da ritenersi valido anche nel caso di anzianità acquisita, anche parzialmente, in altro ente del comparto; è ai contempo richiesta una anzianità nella posizione economica di provenienza non inferiore a ventiquattro mesi; il personale trasferito da altro ente per mobilità non interrompe il proprio rapporto di lavoro che continua con il nuovo ente;
pertanto, nell'anzianità di servizio si considera anche quella pregressa;
b) la progressione economica è attribuita al dipendenti che hanno conseguito il punteggio più alto all'Interno della propria categoria in ordine decrescente nella scheda di valutazione dei comportamenti professionali;
c) per stabilire il punteggio dì ciascun dipendente in possesso dei requisiti di partecipazione alla selezione si fa riferimento alla media dei punteggi attribuiti nelle schede di valutazione del triennio precedente la data di attivazione delle progressioni. Nel caso di assenza prolungata, ad esempio per maternità, vengono prese in considerazione le valutazioni esistenti escludendo quelle relative al perìodo di assenza;
d) le risorse destinate alia progressione orizzontale devono offrire la possibilità di progressione ad un numero di dipendenti non superiore ai 50% di quelli complessivamente in servizio nelia categoria di appartenenza (cat. A, B, C, D) aventi titolo con arrotondamento all'unità superiore ove il quoziente decimaie superi lo 0,5 e comunque nell'ambito delle risorse disponibili, a saivaguardia dei principi di imparzialità e pari opportunità previsti daiia normativa vigente;
e) l'effettiva attribuzione deila progressione orizzontaie è, comunque, subordinata al raggiungimento di una valutazione minima di 70/100;
f) a parità di punteggio, viene data la precedenza al dipendente con più anzianità di servizio nella posizione economica; nel caso di ulteriore parità, al più anziano di età;
g) ie progressioni hanno decorrenza dai 1° gennaio deil'anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo che prevede l'attivazione deli'istituto, con la previsione delle risorse finanziarie necessarie.
7. Le progressioni economiche interne alle Categorie saranno attribuite attraverso una seiezione che avverrà secondo ie seguenti procedure:
- per ogni categoria e posizione economica sarà effettuato un avviso pubbiico interno ali'ente tramite notifica a tutti i dipendenti aventi titoio a partecipare, nei quale saranno specificati i titoii e le anzianità richieste e valutabili, la data entro la quale deve essere presentata la domanda e la documentazione richiesta;
- per i vari passaggi ail'interno delle singole categorie sono utiiizzati gii eiementi di valutazione e misurazione della performance individuale e organizzativa.
- la valutazione è effettuata:
a) per il personale dalla categoria A alla categoria D: dai Responsabiii dell'Area;
b) per il personale della categoria D titoiari di posizione organizzativa: dali' OiV/Nucieo di Vaiutazione.
8. ii presente articoio non si appiica al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato ed al personale che presta servizio presso il comune di San Mango sul Calore in posizione di comando/distacco per il quale valgono le disposizioni previste dail'ente di appartenenza.
V\A>NGf}
CAPO IV
FATTISPECIE, CRITERI, VALORI E PROCEDURE PER INDIVIDUARE E
CORRISPONDERE I COMPENSI RELATIVI A PRESTAZIONI DISAGIATE ED A SPECIFICHE/PARTICOLARI RESPONSABILITÀ'
Art. 20 PRINCIPI GENERALI
1. Con il presente contratto, le parti definiscono le condizioni di lavoro per l'erogazione dei compensi accessori di seguito definiti "indennità".
2. Le indennità sono riconosciute solo in presenza delle prestazioni effettivamente rese ed aventi le caratteristiche legittimanti il ristoro; non competono in caso di assenza dal servizio e sono riproporzionate in caso di prestazioni ad orario ridotto, salvo diverse disposizioni previste agli articoli successivi.
3. L'effettiva identificazione degli aventi diritto, sulla base di quanto stabilito nel presente Capo, è di esclusiva competenza del Responsabile di Area mediante apposita determinazione.
4. L'indennità è sempre collegata alle effettive e particolari modalità di esecuzione della prestazione, che si caratterizza per aspetti peculiari "negativi" (quindi in termini di rischio, pregiudizio, pericolo, disagio, grado di
responsabilità).
5. La stessa condizione di lavoro non può legittimare l'erogazione di due o più indennità.
6. Ad ogni indennità corrisponde una fattispecie o una causale nettamente diversa.
7. Il permanere delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione dei vari tipi di indennità è riscontrato con cadenza periodica, almeno annuale, a cura del competente Responsabile di Area.
8. Le somme disponìbili per l'erogazione delle singole fattispecie di indennità di cui al presente capo saranno annualmente definite nell'ambito dell'accordo di cui all'art. 2, comma 3.
Art. 21
INDENNITÀ di REPERIBILITÀ
1. Ai dipendenti per i quali viene Istituito il servizio di pronta reperibiiità, ai sensi dell'art. 24 del C.C.N.L. 2016-2018 del comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, spetta una indennità pari a € 10,33 per 12 ore al giorno. Tale importo è raddoppiato in caso di reperibilità cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato. Il valore minimo da corrispondere, tuttavia, non può mai essere inferiore ad 1/3 di € 10,33 (L. 20.000) (che corrisponde al rapporto di 4 ore su 12 come previsto dalla clausola contrattuale), con la maggiorazione aggiuntiva del 10%, anche quando la durata della reperibilità fosse inferiore a 4 ore. Nel caso di periodi di reperibilità superiori alle 12 ore, la relativa Indennità sarà proporzionalmente incrementata, senza peraltro la maggiorazione del 10%, data la mancanza di un'espressa previsione contrattuale in tal senso
2. In caso di chiamata, le ore di lavoro prestate vengono retribuite come lavoro straordinario o compensate, a richiesta, ai sensi deirart.38, comma 7 o dell'art.38-bis, con equivalente recupero orario; perle stesse ore è esclusa la percezione dell'indennità di cui al comma 1.
3. Le risorse per il pagamento di tali indennità dovranno essere previste annualmente in sede di contrattazione decentrata integrativa.
4. In caso di chiamata l'Interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di trenta minuti.
5. I Responsabili di Area, ciascuno sulla base dell'esigenze del proprio ufficio, definisce un piano di pronto intervento, garantendo che ciascun dipendente non sia messo in reperibilità per più di 6 volte in un mese e
assicurando la rotazione tra più soggetti anche volontari.
6. Sono in ogni caso esclusi dal servizio di reperibilità:
a) I dipendenti che non possano garantire il raggiungimento della sede di lavoro entro 30 minuti dalla chiamata;
b) i lavoratori legittimamente assenti dal servizio per la sussistenza di una delie diverse cause di sospensione del rapporto di lavoro previste sia dalla legge che dai contratto collettivo (ad esempio: malattia, congedo di maternità,
aspettative, ecc.);
c) i lavoratori In ferie, in considerazione deila più forte tutela del profilo della fruizione delie ferie derivante daiie disposizioni del D.Lgs.n.66/2003
7. L'erogazione dell'indennità avviene, di norma, mensiimente sulla base di quanto comunicato dal competente Responsabile di Area, entro ii mese successivo a quello di maturazione del diritto.
Art. 22
INDENNITÀ di TURNO
1. Per la disciplina dell'indennità di turno si fa riferimento airart.23 del CCNL del 21/05/2018. In particolare le prestazioni lavorative svoite in turnazione, ai fini deiia corresponsione delia reiativa indennità, devono essere distribuite neii'arco di un mese, sulia base deila programmazione adottata, in modo da attuare una distribuzione equilibrata ed avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione all'articolazione adottata dall'ente Come chiarito dall'Aran, il termine "equilibrato" non corrisponde esattamente a "numero identico in quanto un ragionevole differenziale tra i turni antimeridiani e quelli pomeridiani (di una o due unità) giustificato da esigenze organizzative non sembra che contraddica ii
concetto di equilibrio (orientamento applicativo RAI deii'11/10/2011). Tuttavia, come evidenziato dai giudici
contabili, non può ritenersi ragionevolmente "equilibrata" una turnazione in cui i turni effettuati in orario antimeridiano siano superiori al 60%, quelli pomeridiano inferiori al 40% e non sia mai effettuato un turnonotturno (nel caso in esame il dipendente svolgeva il proprio turno di lavoro prevalentemente al mattino,
effettuando un solo pomeridiano mensile).2. Per l'adozione dell'orario di lavoro su turni devono essere osservati i seguenti criteri:
• la ripartizione del personale nei vari turni deve avvenire sulla base delie professionalità necessarie in
ciascun turno;
• l'adozione dei turni può anche prevedere una parziale e limitata sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente, con durata limitata alle esigenze dello scambio delle consegne;
• all'interno di ogni periodo di 24 ore deve essere garantito un periodo di riposo di almeno 11 ore consecutive; i turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore;
• i turni notturni non possono essere superiori a 10 nei mese, facendo comunque salve le eventuali esigenze eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali. Per turno notturno si intende il periodo
lavorativo compreso tra le 22 e le 6 dei mattino;
• ai personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalia particolare articolazione dell'orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue:
- turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 6 e le 22.00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui airart.52, comma 2, lett. c);
- turno notturno o festivo: maggiorazione oraria dei 30% della retribuzione di cui airart.S2, comma 2, iett. c);
- turno festivo notturno: maggiorazione oraria dei 50% della retribuzione di cui airart.52, comma 2, iett. c);
3. L'indennità di cui al presente articolo è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno.
4. Le prestazioni lavorative rese nei giorni festivi infrasettimanali comportano la corresponsione della sola maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui airart.52, comma 2, lett. c) come chiarito dalla Cassazione con ordinanza n. 4/2017.
5. Annualmente, in sede di contrattazione decentrata integrativa, viene operata una quantificazione presunta delle risorse decentrate occorrenti ai finanziamento di tale istituto, determinata sulia base della quota delle risorse a medesimo titolo erogata l'anno precedente e risultante a consuntivo.
6.1 compensi spettanti al personale vanno liquidati sulla base delle risultanze dei cartellini individuali di rilevazione delle presenze in servizio e del piano di turnazione predisposto dal competente responsabile di Area.
7. Il personale che si trovi in particolari situazioni personali e familiari, di cui all'art. 27, comma 4 può, a richiesta, essere escluso dalla effettuazione di turni notturni, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 151/2001.
8. Sono comunque escluse le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e nel perìodo di allattamento fino ad un
anno di vita del bambino.
Art. 23
INDENNITÀ per ORARIO ORDINARIO di LAVORO FESTIVO, NOTTURNO e FESTIVO - NOTTURNO
1. L'indennità per orario notturno o festivo e per orario festivo - notturno, in applicazione deirart.24, comma 5 del CCNL del 14.9.2000, è rispettivamente corrisposta al personale che svolga parte della prestazione dell'orario
normale di lavoro in assenza di turnazione:
in orario notturno o festivo con una maggiorazione della retribuzione oraria del 20%;
in orario notturno e festivo con una maggiorazione della retribuzione oraria del 30%.
2. In applicazione dell'art. 24, comma 1 del CCNL del 14.9.2000, come sostituito dairart.l4, comma 1 del CCNL 5.10.2001, al personale che, per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale, deve essere corrisposta, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, un compenso aggiuntivo pari al 50%
della retribuzione oraria di cui all'art. 52, comma 2 lett. b) con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.
2. I compensi spettanti al personale vanno liquidati mensilmente, con riferimento ali'attivìtà svolta nel mese precedente, sulla base delle risultanze dei carteilini individuali di rilevazione delle presenze in servìzio e del provvedimento di articolazione dell'orario di lavoro predisposto dal Responsabile di Area ovvero dal competente organo dell'Ente.
3. Annualmente, in sede di contrattazione decentrata integrativa, viene operata una quantificazione presunta delle risorse decentrate occorrenti ai finanziamento di tale istituto, determinata sulla base della quota delle risorse a medesimo titolo erogata l'anno precedente e risultante a consuntivo.
Art. 24
INDENNITÀ CONDIZIONI di LAVORO (art. IO bis del C,C.K.L 21.05.2018)
1. E' prevista la corresponsione di una "indennità condizioni di lavoro" destinata a remunerare lo svolgimento di
attività:
a) disagiate;
b) esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute;
c) implicanti il maneggio di valori.
2. L'indennità di cui al presente articolo è commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle attività di cui al comma 1, entro i seguenti valori minimi e massimi giornalieri: Euro 1,00 - Euro 10,00.
3. La misura di cui al comma 1 è così determinata:
• per il maneggio valori si stabilisce la seguente graduazione dell'indennità:
a) media mensile complessiva di valori maneggiati fino a € 1.500,00: indennità di € 1,00 giornaliera;
b) media mensile complessiva di valori maneggiati superiore ad € 1.500,00: indennità di € 1,50 giornaliera.
• per attività esposte a rischi e disagio, € 1,15 al giorno.
4. L'indennità di cui aila presente disposizione non è cumulabile con quella di cui al successivo art. 15 (art. 56 quinquies del CCNL 21.05.2018).
5. Gli oneri per la corresponsione dell'indennità di cui al presente articolo sono a carico del Fondo risorse
decentrate. -• .o
'fl'ELU^S
Art. 25
INDENNITÀ per SPECIFICHE RESPONSABILITÀ (art. 70 qninqaies comma 1 del CCNl 21.052018)
1. In riferimento a quanto previsto dall'art. 70 quinquies comma 1 del C.C.N.L 21.05.2018, si configurano
le posizioni di lavoro caratterizzate da particolari e specifiche responsabilità che saranno appositamente ed esclusivamente attribuite dai competenti Responsabili di Area in stretta correlazione con la concreta organizzazione del lavoro, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, la razionalizzazione ed ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane.2. All'inizio di ciascun anno solare e sulla base delle risorse disponibili, i responsabili dei settori adottano provvedimenti organizzativi motivati che individuano, per l'anno di riferimento, i destinatari dei
compensi spettanti per lo svolgimento di compiti che comportino specifiche responsabilità, le specifiche mansioni da svolgere e ne fissano la decorrenza. Gli incarichi sono conferiti con provvedimento del
Responsabile di Area a cui è assegnato il dipendente.3. Qualora non sia stato ancora determinato il budget assegnato alle specifiche responsabilità dal CCDI gli importi vengono assegnati sulla base del budget assegnato l'anno precedente salvo conguaglio.
4. Le parti convengono che ai fini del riconoscimento e della quantificazione dell'indennità in oggetto sono da valutare le tipologie di responsabilità come da scheda allegata (Allegato "1"). Il responsabile di Area, relativamente alla valutazione, dovrà tenere conto della quantità di risorse a propria disposizione per
questo istituto
5. I compensi annui per specifiche responsabilità affidate al personale delle categorie B, C e D, che non risultino incaricati dell'area delle posizioni organizzative, non potranno essere superiori ad € 3.000,00.
6. I compensi di cui al presente articolo sono revocabili e la loro corresponsione è subordinata all'effettivo
esercizio dei compiti e delle prestazioni cui sono correlati ed alla compilazione della scheda di attribuzione dei relativi punteggi da parte dei singoli Responsabili di Posizioni Organizzativa.
7. In sede di verifica annuale delle risorse disponibili la quantificazione delle somme destinate a tale istituto
potrà essere soggetta a revisioni ed integrazioni concordate tra le parti. In caso di incapienza delle risorse
l'importo delle indennità sarà infatti, proporzionalmente ridotto.
8. Il compenso è commisurato al concreto esercizio della responsabilità. Nel casi di astensione facoltativa dal
lavoro, infortunio sul lavoro o assenze per gravi patologie, gli incarichi sono sospesi fino alla data di ripresa
del servizio, con conseguente riduzione proporzionale del compenso.
9. La modalità di erogazione di tale indennità è effettuata a consuntivo.
Art. 26
INDENNITÀ per SPECIFICHE RESPONSABILITÀ (ait 70 quinquies comma 2 del C.C.N1 21.05.2018)
1. L'indennità prevista dall'art. 70 quinquies del C.C.N.L. 21.05.2018, nella misura massima di € 350,00 annui, volta
a compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità al personale delle
categorie B, C e D, non incaricato di posizione organizzativa, spetta a;a) personale dell'Ente che riveste gli specifici ruoli di Ufficiale di Stato Civile e Anagrafe, Ufficiale Elettorale;
b) personale rivestente la qualifica di responsabile dei tributi;
c) personale addetto agli archivi informatici;
d) personale con compiti di formatori professionali;
e) personale addetto ai servizi di protezione civile;
f) personale addetto all'URP;
g) personale cui sono attribuite le funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori;
2. In tutte le fattispecie indicate al comma 1 è indispensabile il formale conferimento dell'incarico con apposito
atto scritto.
3. Le indennità di cui al presente articolo non sono cumulabili con l'indennità di funzione di cui all'art. 56 sexies
prevista per la Polizia Locale.
4. Le Indennità di cui al presente articolo non sono frazionabili e vengono erogate annualmente, In un'unica soluzione e successivamente alla maturazione del diritto. Sono proporzionate ai mesi di effettivo servizio prestato in caso di assunzione e/o cessazione in corso d'anno (è mese di servizio utile quello lavorato per almeno 15 giorni di calendario). In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale l'Indennità è rideterminata in misura corrispondente.
CAPO V
DISPOSIZIONI PER LA POLIZIA LOCALE hu/ 7^,
Art. 27 '
PRESTAZIONI del PERSONALE in OCCASIONE di SVOLGIMENTO di ATTIVITÀ
ed INIZIATIVE di CARATTERE PRIVATO ^
1. Le ore di servizio aggiuntivo del personale, rese al dì fuori dell'orario ordinario di lavoro, impiegato per le attività dì sicurezza e di polizia stradale necessarie per lo svolgimento di attività e di iniziative di carattere privato, ai sensi deirart.22, comma 3 bis, del D.L. n. 50/2017 e nei limiti da questo stabiliti, sono remunerate con un compenso di ammontare pari a quelli previsti per il lavoro straordinario dall'art. 38, comma 5, del CCNL dell4.9.2000.
2. Nel caso in cui le ore di servizio aggiuntivo, di cui al comma 1, siano rese di domenica o nel giorno del riposo settimanale, oltre al compenso di cui al comma 1, al personale è riconosciuto un riposo compensativo di durata esattamente corrispondente a quella della prestazione lavorativa resa.
3. Le ore aggiuntive non concorrono alla verifica del rispetto del limite massimo individuale di ore di lavoro straordinario, di cui all'art. 14, comma 4, del CCNL deiri.4.1999 e all'art.SS, comma 3, dei CCNL del 14.9.2000 e non rientrano nel tetto massimo spendibile per i compensi per lavoro straordinario, di cui al
medesimo art.l4 del CCNL deiri.4.1999.
4. Gli oneri derivanti dalla corresponsione dei compensi e dalla fruizione dei riposi compensativi di cui ai
commi 1 e 2 sono finanziati esclusivamente con le risorse a tal fine destinate, nell'ambito delle somme
complessivamente versate dai soggetti organizzatori o promotori delle attività o delle iniziative, secondo le disposizioni regolamentari adottate in materia da ciascun ente.
5. Le parti di cui all'articolo 6 comma 2 si incontrano almeno una volta l'anno per monitorare le risorse disponibili e definirne la relativa destinazione.
Art. 28
UTILIZZO dei PROVENTI delle VIOLAZIONI del CODICE delia STRADA
1. In applicazione dell'art. 56-quater del CCNL del 21.05.2018, I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagli enti, nella quota da questi determinata ai sensi dell'art. 208, commi 4 lett. c), e 5, del D. Lgs. n.285/1992 ed in misura non inferiore al 50% sono destinati, in coerenza con le previsioni legislative, alle seguenti finalità in favore del personale:
a) 20% dei contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare Perseo- Sirio; è fatta salva la volontà del lavoratore di conservare comunque l'adesione eventualmente già intervenuta a diverse forme pensionistiche individuali;
b) 10% per finalità assistenziali, nell'ambito delle misure di welfare integrativo, secondo la disciplina
dell'art.72;
c) 20% per erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo
finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.