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L assegno di mantenimento è a vita?

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L’assegno di mantenimento è a vita?

written by Redazione | 04/11/2018

Assegno di mantenimento: in quali casi il coniuge ha diritto al mantenimento e per quanto tempo? E i figli? Ho diritto al mantenimento per tutta la vita?

Il matrimonio è giunto al capolinea, ma non hai un lavoro, ci sono i figli da mantenere e così, la voglia di libertà viene soffocata dall’esigenza di un futuro economicamente stabile, perlomeno per i tuoi bambini. Tante volte va esattamente così, soprattutto per le donne che, dopo essersi dedicate anima e corpo alla gestione della vita familiare, si ritrovano a dover scegliere tra un rapporto infelice e un futuro incerto, soprattutto dal punto di vista economico, perché magari hanno messo da parte tutto, in primis aspirazioni e lavoro. Sei davvero davanti a un bivio? Sicuramente avrai sentito parlare del diritto al mantenimento e della possibilità, a determinate condizioni, di ricevere dal tuo ex un assegno periodico a titolo di mantenimento dopo la separazione e il divorzio.

L’assegno di mantenimento è a vita? Cerchiamo di capire insieme il variegato mondo degli aiuti economici da parte del coniuge dopo la separazione e il divorzio,

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unitamente al diritto al mantenimento dei figli.

Cos’è l’assegno di mantenimento?

Tecnicamente, l’assegno di mantenimento è la somma periodica che il coniuge più benestante corrisponde al coniuge economicamente più debole dopo la separazione.

Chi è il coniuge economicamente più debole?

È il coniuge che, nella coppia, ha la situazione economica peggiore rispetto all’altro. Per esempio: se tu non hai un lavoro, mentre tuo marito ce l’ha, sicuramente sei tu il coniuge economicamente più debole; anche nel caso in cui tu avessi un’occupazione, ma tuo marito guadagna di più, il coniuge più debole sei comunque tu. Quindi, non è rilevante che tu abbia o meno un lavoro, ma che tuo marito sia più benestante di te [1] e che tu non abbia subìto l’addebito della separazione (cioè, il giudice non abbia ritenuto che la causa della crisi coniugale, e la conseguente fine del matrimonio, sia stata causa tua).

A quanto ammonta l’assegno di mantenimento?

Non c’è un importo fisso predeterminato, né a scaglioni: l’assegno di mantenimento viene quantificato di volta in volta dai coniugi, in caso di separazione consensuale, o dal giudice, in caso di separazione giudiziale.

Con quale criterio si determina, quindi, l’assegno di mantenimento? L’assegno di mantenimento si determina sulla base del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e si fonda sul principio di parità dei coniugi, di assistenza materiale e di contribuzione alla vita familiare. Questa è, peraltro, la sostanziale differenza con l’assegno di divorzio, che vedremo a breve.

Per spiegare cosa significhi esattamente “tenore di vita”, facciamo un semplice esempio.

Durante il matrimonio, la famiglia ha vissuto nella casa coniugale di proprietà del marito e ha potuto fare affidamento sul suo lavoro di insegnante del liceo, con una retribuzione mensile di circa 1.700,00 Euro. La moglie, seppur laureata, d’accordo con il marito ha messo da parte le proprie aspirazioni lavorative e i sogni di carriera per badare al loro unico figlio, nato subito dopo le nozze, alla casa e, in

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generale, alla gestione della vita familiare. La famiglia ha vissuto senza grandi eccessi, ma concedendosi di trascorrere le vacanze estive in un villaggio turistico, per non meno di tre settimane nel mese di luglio; i coniugi hanno acquistato, con finanziamento, due autovetture, una utilitaria e un piccolo suv; una volta al mese la moglie aveva appuntamento fisso dall’estetista e dal parrucchiere e l’abbigliamento, seppur acquistato durante i saldi e massimo due volte l’anno, era sempre griffato.

Dopo 6 anni di matrimonio, il rapporto di coppia si rompe, a causa di vari dissapori e incomprensioni, così marito e moglie decidono di separarsi. La moglie ha diritto al mantenimento? E a quanto ammonta? Facile intuire che in questa – ipotetica – coppia il coniuge economicamente più debole sia la moglie, che non ha mai lavorato per dedicarsi alla casa. Ella avrà diritto al mantenimento da parte del marito perché, stando così le cose, dopo la separazione non potrà permettersi lo stesso stile di vita che ha condotto in costanza di matrimonio. Certamente, dovrà attivarsi per trovare un’occupazione, vista la sua giovane età (supponiamo, 38 anni) e il titolo di studio (laurea), ma al momento della separazione l’assegno di mantenimento in suo favore, a carico del marito e tenuto conto dei suoi redditi, sarà commisurato al tenore di vita goduto durante il matrimonio, per cui bisognerà tenere conto delle vacanze estive, dei trattamenti benessere, della possibilità di avere una propria autovettura e di tutto quanto questa donna abbia potuto permettersi in costanza di matrimonio, con il reddito del marito.

Nella determinazione dell’assegno, però, bisognerà anche tener conto della durata del matrimonio e delle motivazioni che abbiano determinato l’assenza di redditi propri per il coniuge economicamente più debole, valutando se vi sia una colpa del coniuge inoccupato.

Se, infatti, il matrimonio fosse durato 1 mese, anziché 6 anni, il giudice della separazione (in caso di separazione giudiziale), ben potrebbe ritenere insufficiente il periodo della vita matrimoniale per determinare l’assegno di mantenimento, in quanto, in un periodo così breve, difficilmente può crearsi quella comunione materiale e spirituale su cui si fonda la vita matrimoniale [2]. Un matrimonio così breve, peraltro, potrebbe nascondere altri interessi o convenienze e, pertanto, dalla sua cessazione non ne discenderebbe un diritto (per il coniuge più debole) a mantenere lo stesso tenore di vita goduto in pochi giorni di matrimonio, sulle spalle dell’altro. Ovviamente, però, ogni caso è a sé e nulla vieta che anche dopo un matrimonio lampo si possa aver diritto al mantenimento, provando

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rigorosamente la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del diritto stesso.

Il giudice, però, potrebbe anche escludere il diritto della moglie di ricevere l’assegno nel caso in cui la stessa non avesse lavorato per mera inerzia e mancanza di volontà e non per necessità o in virtù di un comune accordo tra i coniugi [3].

Quanto tempo dura l’assegno di mantenimento?

Come innanzi si accennava, esistono due tipologie di assegni, fondati su presupposti diversi: l’assegno di mantenimento e quello di divorzio.

L’assegno di mantenimento è l’aiuto economico riconosciuto al coniuge che ne abbia diritto dopo la separazione e per tutta la durata della stessa, salvo che non si verifichino condizioni tali da disporne la revoca o la riduzione.

Con la separazione, il vincolo coniugale subisce una sorta di allentamento, ciò vuol dire che marito e moglie restano tali anche dopo essersi separati, mantengono lo stato civile “coniugato” e i loro doveri, previsti dalla legge, di supporto morale e materiale non svaniscono del tutto. Essi, infatti, sono autorizzati dal tribunale a vivere separatamente, cessando, con la separazione, l’obbligo di coabitazione, ma, di fatto, questo periodo rappresenta una pausa di riflessione per entrambi, che ben potrebbero decidere di riconciliarsi anziché addivenire al divorzio. Solo con il divorzio cessano i rapporti tra i coniugi, anche di fronte alla legge, ma non con la separazione. Il vincolo di comunione materiale e spirituale, la parità tra i coniugi, la solidarietà coniugale, rappresentano il fondamento del diritto a ricevere l’assegno, a differenza dell’assegno di divorzio che, vedremo, ha presupposti diversi.

Quindi, il diritto a ricevere l’assegno dura per tutto il periodo della separazione e fino alla pronuncia di divorzio.

È obbligatorio divorziare dopo la separazione? No, non è obbligatorio. La legge fissa un termine minimo per poter chiedere il divorzio e, precisamente, dopo 6 mesi, nei casi di separazione consensuale e dopo 12 mesi, nei casi di separazione giudiziale, dalla udienza di comparizione dei coniugi dinanzi il Presidente del Tribunale. Si tratta, quindi, di un termine a partire dal quale è

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possibile fare ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio (per il matrimonio cd. concordatario, cioè quando il matrimonio è stato celebrato in chiesa) o per scioglimento del matrimonio (quando il matrimonio è stato celebrato con il solo rito civile). Non esiste un termine massimo entro il quale chiedere il divorzio.

Tecnicamente, quindi, i coniugi separati non sono obbligati a divorziare. Ciò implica che l’assegno di mantenimento, riconosciuto in sede di separazione, durerà tutta la vita? Si, potrebbe succedere, se si sceglie di non divorziare e se non sopraggiungono fatti nuovi che potrebbero determinare la richiesta e successiva revoca dell’assegno di mantenimento.

Quando si può chiedere la revoca o la revisione dell’assegno di mantenimento?

Una volta valutate tutte le circostanze della separazione, le condizioni economiche dei coniugi, il tenore di vita matrimoniale, ritenuti sussistenti tutti i presupposti, l’assegno di mantenimento è riconosciuto in favore del coniuge economicamente più debole e posto a carico del coniuge più benestante. Lo stato dell’arte, per così dire, cioè la situazione esistente al momento del riconoscimento dell’assegno, potrebbe, però, mutare nel tempo.

Miglioramento situazione economica del coniuge che ha diritto all’assegno

Affinché il tuo ex possa chiedere la revisione dell’assegno di mantenimento, è necessario che vengano in essere circostanze nuove, rispetto al momento della separazione e utili ad incidere positivamente sulla tua situazione economica.

Ad esempio: dopo qualche mese dalla separazione, trovi un buon lavoro, che ti garantisce un reddito adeguato a condurre lo stesso stile di vita che conducevi in costanza di matrimonio. Il tuo ex lo viene a sapere e, immediatamente, si rivolge al tribunale per chiedere una modifica delle condizioni di separazione e, in particolare, la revoca dell’assegno di mantenimento. Se prova che effettivamente la tua situazione economica si è modificata, rispetto al momento della pronuncia della separazione e che, adesso, hai la possibilità di garantirti lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio grazie ai tuoi redditi, senza che tu riesca a

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provare il contrario, il giudice può disporre la revoca dell’assegno. Per arrivare a provare tali circostanze, potrebbe anche chiedere al giudice di disporre un accertamento della polizia tributaria, dimostrando che vi è fondato motivo per ritenere che vi siano entrate in nero non dichiarate. In effetti, rispetto al momento in cui è stato deciso che fossero sussistenti tutte le condizioni per obbligare tuo marito a corrisponderti il mantenimento, è cambiata una circostanza fondamentale e il fatto nuovo ha la forza di modificare la situazione antecedente.

Ricordiamo, infatti, che l’assegno è volto a garantire il mantenimento del tenore di vita goduto durante il matrimonio, soprattutto in virtù del principio di uguaglianza tra marito e moglie e di solidarietà coniugale tra i due, che non svanisce con la pronuncia di separazione. Se ciò diviene possibile perché il coniuge, che in precedenza risultava essere economicamente più debole, è riuscito a migliorare la propria condizione economica personale, tanto da poter condurre, con mezzi propri, la stessa vita che conduceva prima della separazione, è del tutto evidente che viene meno il presupposto fondamentale per cui l’assegno stesso è stato posto a carico del marito, in virtù del principio di solidarietà coniugale.

Il coniuge obbligato a corrispondere l’assegno, però, potrebbe anche notare solo un leggero miglioramento della situazione economica dell’altro, magari perché ha trovato anche solo un lavoro precario o part time. Ebbene, anche questo è un fatto nuovo, una circostanza che, se sussistente al momento della separazione, avrebbe comportato la determinazione di un assegno di importo inferiore a quello stabilito dal giudice. Per cui, tuo marito potrebbe chiedere una revisione dell’assegno, chiedendo al giudice di ridurne l’importo alla luce della tua nuova situazione economica e reddituale. Egli resterebbe comunque obbligato nei tuoi confronti, seppur per un importo inferiore, perché – ricordiamo – con l’assegno di mantenimento si mira a garantire al coniuge economicamente più debole lo stesso tenore di vita precedentemente goduto. Quindi, pur avendo trovato un lavoro, se tra i due rimani comunque tu il coniuge economicamente più debole e il tuo reddito non ti consente di garantirti il tenore di vita matrimoniale, sarà confermato il tuo diritto a ricevere l’assegno, ma l’importo sarà inferiore.

Peggioramento della situazione economica del

coniuge obbligato a corrispondere l’assegno di

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mantenimento

Potrebbe anche capitare, però, che a modificarsi sia la situazione economica del tuo ex: mettiamo il caso in cui il marito, obbligato a corrispondere l’assegno, perda il lavoro. Cosa succede? Egli potrà chiedere la revoca o la revisione dell’assegno di mantenimento in quanto, a causa di condizioni oggettive a lui non imputabili, abbia perso la possibilità di corrisponderlo. È bene sottolineare che, se tuo marito, per farti un dispetto, fa di tutto per essere licenziato o addirittura si dimette dal lavoro, queste circostanze sarebbero valutate negativamente dal giudice, il quale ben potrebbe decidere di non revocare l’assegno. Anche nel caso in cui il coniuge obbligato a versare l’assegno perdesse il lavoro, ma fosse proprietario di immobili (magari concessi in locazione) o di somme importanti presso istituti di crediti e circostanze similari, l’assegno potrebbe anche semplicemente subire una lieve riduzione o essere integralmente confermato, se non c’è l’impossibilità oggettiva di corrisponderlo.

Nuova relazione del coniuge che ha diritto all’assegno di mantenimento

Se hai una nuova relazione, anche senza convivenza, puoi perdere il diritto a ricevere l’assegno di mantenimento, a prescindere dalle disparità economiche esistenti con il tuo ex [3]. Non è necessaria la coabitazione con una nuova persona, in quanto rileva il legame affettivo, sentimentale, che tra di voi si è instaurato. La prova della relazione dovrà essere fornita al giudice da chi chiede la revoca dell’assegno, quindi, da tuo marito e tu avrai sempre la possibilità di provare il contrario e, cioè, che non si tratta di una relazione ma, ad esempio, di una semplice amicizia.

Il coniuge obbligato ha un altro figlio dopo la separazione

Dopo la separazione, è anche possibile che sia il tuo ex, obbligato a versare l’assegno di mantenimento, a intrattenere una nuova relazione. Se da questo rapporto nascesse un figlio, l’obbligato potrebbe chiedere la revisione o la revoca dell’assegno di mantenimento in tuo favore. Egli, infatti, potrebbe trovarsi nella condizioni si non riuscire a corrisponderti l’assegno di mantenimento senza incidere negativamente sul mantenimento del nuovo nato. Dimostrando

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adeguatamente tale condizione, il giudice potrebbe disporre la riduzione ovvero la revoca dell’assegno in tuo favore, a tutela del superiore interesse dei figli di essere mantenuti dai genitori, fino a che non raggiungano l’autosufficienza economica.

Diritto agli alimenti: quando?

Il diritto agli alimenti, a differenza del diritto al mantenimento, si fonda sullo stato di bisogno di un coniuge, che non sia in grado, per motivi oggettivi, di procurarsi mezzi sufficienti per vivere o, meglio, per garantirsi, quantomeno, vitto, alloggio e cure mediche. È possibile riconoscere il diritto agli alimenti anche in caso di addebito della separazione ed è possibile perderlo in caso di peggioramento della condizione economica dell’obbligato, in caso di miglioramento di quella dell’avente diritto o anche in caso di una nuova stabile relazione. Non potrebbe dirsi migliorata, ad esempio, la situazione dell’ex coniuge che si vede costretto a ritornare a vivere con i genitori in quanto, percependo una piccola pensione di invalidità, non può permettersi un alloggio autonomo [4]. In questo caso, il diritto agli alimenti dovrebbe essere confermato.

L’assegno di divorzio

A differenza dell’assegno di mantenimento, l’assegno di divorzio interviene una volta cessato, per legge, ogni rapporto tra i coniugi, di tipo materiale e spirituale.

Si ha diritto di ricevere l’assegno di divorzio, in virtù di una ultrattività del principio di solidarietà coniugale, solo qualora uno dei coniuge versasse in stato di bisogno al momento del divorzio, per ragioni oggettive e non per sua colpa. Ragioni oggettive che potrebbero essere legate tanto allo stato di salute quanto, ad esempio, alla impossibilità di trovare un’occupazione a causa dell’età avanzata.

Risolvendo un’annosa questione, la Suprema Corte di Cassazione è intervenuta a Sezioni Unite a dirimere ogni dubbio circa il criterio per determinare l’assegno di divorzio[5]: l’assegno di divorzio, a differenza dell’assegno di mantenimento, non è più commisurato al “tenore di vita”, bensì all’autosufficienza economica del coniuge in stato di bisogno, è quindi una misura assistenziale.

Dunque, il giudice del divorzio, alla luce delle disparità economiche e patrimoniali dei coniugi, ritenuto che uno dei due versi in condizioni disagiate (ciò significa che vive con redditi inferiori a mille euro al mese), per ragioni oggettive (sia, cioè, impossibilitato a migliorare la propria condizione economica), obbliga l’altro a

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versargli un assegno periodico commisurato alle proprie capacità economiche e a garantire all’altro l’autosufficienza economica dell’altro.

Se nel tempo, dopo il divorzio, la situazione di cui il giudice ha preso atto nel momento in cui ha riconosciuto il diritto all’assegno e lo ha determinato nel suo ammontare, non dovesse modificarsi, né per il coniuge obbligato, né per l’altro, il coniuge avente diritto continuerà a percepire l’assegno a vita. Se, invece, vi fossero fatti nuovi, idonei a modificare le condizioni economiche o personali delle parti, sarebbe possibile chiederne la revisione o la revoca. Ad esempio: il coniuge che dopo il divorzio contrae nuove nozze, perde il diritto all’assegno di divorzio; o si pensi al coniuge obbligato che dapprima, al momento del divorzio, abbia un buon lavoro e nessuna difficoltà a corrispondere l’assegno, ma dopo un po’ di tempo si ritrovi disoccupato, non per sua colpa, e non riesca più pagare; o, ancora, si pensi al caso in cui il coniuge che prima versava in stato di bisogno, improvvisamente ed inaspettatamente riceve una lauta somma di denaro in eredità ed esca completamente dallo stato di bisogno. Sono tutte ipotesi che rappresentano fatti nuovi, sopravvenuti al divorzio e idonei a modificare le sorti dell’assegno divorzile.

Il mantenimento dei figli

Anche il mantenimento dei figli non è a vita, salvo casi eccezionali. I figli, infatti, hanno diritto di essere mantenuti da entrambi i genitori, siano essi sposati oppure no, quindi a prescindere dal fatto che la coppia sia sposata o convivente. In particolare, cessata la relazione tra i genitori e in base alle sostanze di entrambi, i figli hanno il diritto di continuare a mantenere il tenore di vita familiare di cui godevano prima della fine del rapporto tra i genitori, fino a che non siano economicamente indipendenti. Perde il diritto al mantenimento, quindi, il figlio trentenne che non vuol saperne di trovarsi un lavoro.

E se il figlio si sposa? A differenza dell’ex marito o della ex moglie, il figlio che convola a nozze non perde automaticamente il diritto al mantenimento, perché egli potrebbe non aver raggiunto la propria indipendenza economica. È evidente che si tratta di una situazione da valutare complessivamente, anche in base ai redditi del coniuge del figlio.

Per concludere: ci sono mille e più motivi per cui una coppia può scoppiare ma, sebbene è molto difficile che si creino le condizioni perché l’assegno di

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mantenimento duri tutta la vita, è sempre bene sapere che, nella maggior parte dei casi, se non hai un lavoro o guadagni poco, soprattutto nella fase della separazione, molto probabilmente avrai diritto al mantenimento. Questo supporto economico potrebbe darti la serenità per iniziare una nuova vita e se, con impegno e buona volontà, riuscirai a trovare presto un’occupazione, potresti ritrovarti indipendente economicamente già al momento del divorzio. Quindi, per quanto sia dura e difficile, è sicuramente più facile risolvere una momentanea crisi economica, che una irreversibile crisi coniugale.

Di ROSA PIGNATARO

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