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CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI I nuovi regolamenti e le difficoltà applicative

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(1)

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

I nuovi regolamenti e le difficoltà applicative

Verona, 27 settembre 2018

CONFINDUSTRIA VERONA

(2)

obblighi dei produttori di rifiuti

I produttori di rifiuti speciali, pericolosi e non, sono tenuti a:

individuare, codificare e classificare i rifiuti che producono;

detenerli nel rispetto delle condizioni del deposito temporaneo senza autorizzazione o in stoccaggio autorizzato;

provvedere direttamente al loro recupero o smaltimento, facendosi autorizzare a tal fine, oppure

consegnarli a soggetti abilitati tramite trasportatori iscritti all’Albo (salvo provvedano direttamente al trasporto previa iscrizione all’Albo);

osservare, nei casi previsti, gli obblighi relativi:

al formulario di identificazione per il trasporto;

al registro di carico e scarico;

alla presentazione della comunicazione annuale – MUD;

all’iscrizione a SISTRI.

(3)

Classificazione dei rifiuti

(4)

classificazione dei rifiuti

Ai sensi dell’art. 184, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006 i rifiuti sono classificati:

secondo l’origine, in:

rifiuti urbani;

rifiuti speciali;

secondo le caratteristiche di pericolosità, in:

rifiuti pericolosi;

rifiuti non pericolosi.

(5)

Ai sensi dell’art. 184, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 sono “rifiuti speciali”:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2135 c.c.;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

classificazione dei rifiuti

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Ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. b), è pericoloso il «rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all’allegato I» (l’allegato I individua le

«Caratteristiche di pericolo per i rifiuti»).

Previsione che è ripetuta in modo pressoché identico all’art. 184, comma 4, il quale prevede che: «Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di pericolo di cui allegato I …».

Il successivo comma 5 precisa, peraltro, che:

«L’elenco dei rifiuti di cui all’allegato D ... include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell’origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose» e soprattutto che

tale elenco «è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi».

classificazione dei rifiuti

(7)

Il 18/12/2014 l′Unione Europea ha adottato i seguenti provvedimenti:

Regolamento n. 1357/2014 che sostituisce l′allegato III alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

Decisione 2014/955/UE che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all′elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ambedue i provvedimenti sono stati adottati al fine di adeguare le

terminologie utilizzate e le definizioni delle caratteristiche di pericolo a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (cd. Regolamento CLP).

I due provvedimenti si applicano in tutti gli Stati dell’Unione europea a far data dal 1° giugno 2015.

classificazione dei rifiuti

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La Decisione 2014/955/UE, che introduce il nuovo CER, prevede che:

«I diversi tipi di rifiuti inclusi nell’elenco sono definiti specificatamente

mediante il codice a sei cifre per ogni singolo rifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli. Di conseguenza, per identificare un rifiuto nell’elenco occorre procedere come segue:

– Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99.

– Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto.

– Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16.

– Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all’attività identificata nella prima fase.».

classificazione dei rifiuti

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01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali

02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, silvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti 03 Rifiuti della lavorazione del legno e della

produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone

04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell’industria tessile

05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del

carbone

06 Rifiuti dei processi chimici inorganici 07 Rifiuti dei processi chimici organici

08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa 09 Rifiuti dell’industria fotografica

10 Rifiuti provenienti da processi termici

11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali;

idrometallurgia non ferrosa

classificazione dei rifiuti

12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica 13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne

oli commestibili, 05 e 12)

14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08)

15 Rifiuti di imballaggio; assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi non specificati

altrimenti

16 Rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco

17 Rifiuti delle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti

contaminati)

18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino

direttamente da cure sanitarie)

19 Rifiuti prodotti da impianti di gestione dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell’acqua e dalla sua preparazione per uso industriale

20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata

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La Decisione 2014/955/UE nell’allegato al punto relativo alla Classificazione di un rifiuto come pericoloso prevede:

«I rifiuti contrassegnati da un asterisco (*) nell'elenco di rifiuti sono considerati rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/CE, a meno che non si applichi l'articolo 20 di detta direttiva»

«Ai rifiuti pericolosi e non pericolosi, si applicano le seguenti disposizioni:

L'iscrizione di una voce nell'elenco armonizzato di rifiuti

contrassegnata come pericolosa, con un riferimento specifico o generico a «sostanze pericolose», è opportuna solo quando questo rifiuto contiene sostanze pericolose pertinenti che

determinano nel rifiuto una o più delle caratteristiche di pericolo

….. ».

«Tutte le altre voci dell'elenco armonizzato di rifiuti sono considerate rifiuti non pericolosi».

classificazione dei rifiuti

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In merito alla Decisione 2014/955/UE è stata pubblicata nella GUCE L 90 del 6/4/2018 una rettifica che interviene su vari codici CER.

Le modifiche riguardano esclusivamente la descrizione del rifiuto e sono per lo più correzioni della traduzione italiana del testo della decisione.

Ad esempio:

01 05 05* fanghi di perforazione e rifiuti contenenti petrolio fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli

classificazione dei rifiuti

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La Commissione Europea ha emanato la Comunicazione «Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti» che fornisce chiarimenti e

orientamenti alle varie autorità, nazionali e locali, e alle imprese,

riguardo alla corretta interpretazione e applicazione della normativa UE in materia di classificazione dei rifiuti, segnatamente in merito

all'identificazione delle caratteristiche di pericolo, valutando se i rifiuti presentano una qualche caratteristica di pericolo e, in ultima analisi, classificando i rifiuti come pericolosi o non pericolosi.

classificazione dei rifiuti

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La Comunicazione è strutturata in tre capitoli e quattro allegati:

– capitolo 1: indicazioni generali sulla classificazione dei rifiuti;

– capitolo 2: aspetti della normativa europea sui rifiuti rilevanti per la classificazione dei rifiuti;

– capitolo 3: procedura per a classificazione dei rifiuti;

– allegato 1: elenco dei rifiuti commentato;

– allegato 2: fonti di dati e informazioni sulle sostanze pericolose;

– allegato 3: indicazioni per la determinazione delle singole caratteristiche di pericolo da HP1 a HP15;

– allegato 4: indicazioni sulle metodiche di campionamento dei rifiuti e le relative analisi chimiche.

classificazione dei rifiuti

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Il Regolamento n. 1357/2014, che sostituisce l’allegato III

(Caratteristiche di pericolo per i rifiuti) alla direttiva 2008/98/CE, ha l’obiettivo di adeguare le caratteristiche di pericolo e i relativi criteri di classificazione dei rifiuti al regolamento n. 1278/2008 (cd. CLP) per le sostanze e miscele, e prevede che:

le caratteristiche di pericolo dei rifiuti da H1 a H15 sono rinominate con la sigla HP (Hazardous Properties – proprietà

pericolose/caratteristiche di pericolo);

una nuova denominazione delle caratteristiche di pericolo;

nuovi criteri per l’attribuzione delle classi di pericolo.

classificazione dei rifiuti

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In merito alla caratteristica di pericolo

HP14 – ECOTOSSICO

il Regolamento n. 1357/2014, non ne disciplina l’attribuzione.

In nota all’allegato al Regolamento si legge che «L’attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 è effettuata secondo i criteri stabiliti nell’allegato VI alla direttiva 67/548/CEE del Consiglio».

In merito a tale aspetto è intervenuta la legge 6/8/2015, n. 125 che ha stabilito:

«… per l’idonea classificazione dei rifiuti nelle more dell’adozione, da parte della Commissione europea, di specifici criteri per l’attribuzione ai rifiuti della caratteristica di pericolo HP14 Ecotossico, tale caratteristica viene attribuita secondo le modalità dell’Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADRT) per la classe 9 – M6 e MT».

L’accordo ADR si basa sulle modalità di classificazione delle sostanze e delle miscele definite dal Regolamento (CE) 1272/2008 (cd. CLP).

classificazione dei rifiuti

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Il Regolamento (CE) 1272/2008 (cd. CLP) è stato interessato da varie modifiche, una delle quali, introdotta dal Regolamento UE 2016/1179, riguarda le modalità di classificazione di alcuni composti (Tabella 3.1 dell’allegato VI, parte 3 del Regolamento CLP), introducendo per la tossicità acuta per l’ambiente acquatico il fattore moltiplicativo M=100.

Questa modifica determina che a partire dal 1° marzo 2018, data dalla quale si applica la modifica al Regolamento CLP, anche i rifiuti

contenenti i composti di cui al sopra citato Regolamento

2016/1179, applicando le modalità dell’accordo ADR, possono diventare pericolosi per ecotossicità.

In proposito, si segnala che il Ministero dell’ambiente con nota prot. n.

00003222 del 28 febbraio 2018, ha fornito chiarimenti interpretativi in tema di classificazione dei rifiuti alla luce delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/1179, recante modifica, ai fini

dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP).

classificazione dei rifiuti

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Peraltro, come previsto dal Regolamento (UE) n. 1357/2014 ,sono stati condotti gli studi supplementari per garantire la completezza e la

rappresentatività delle informazioni relativi alla caratteristica di pericolo HP 14 Ecotossico ed è stato adottato il Regolamento (UE) 2017/997 che modifica l’allegato III alla direttiva 2008/98/CE per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14 Ecotossico .

Il Regolamento (UE) 2017/997

è in vigore dal 5 luglio 2017

e si applica dal 5 luglio 2018,

prevede l’applicazione di regole diverse rispetto a quelle previste dall’accordo ADR.

classificazione dei rifiuti

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L’applicazione del Regolamento 2017/997 può comportare che rifiuti attualmente classificati come pericolosi, anche a valle delle modifiche in vigore dal 1° marzo, non lo siano più e viceversa.

Si possono verificare le seguenti diverse condizioni:

1) rifiuto ecotossico secondo l’ADR che rimane ecotossico anche secondo il Regolamento 2017/997;

2) rifiuto ecotossico secondo l’ADR che non è (più) ecotossico secondo il Regolamento 2017/997;

3) rifiuto non ecotossico secondo l’ADR che rimane non ecotossico anche secondo il Regolamento 2017/997;

4) rifiuto non ecotossico secondo l’ADR che acquisisce la caratteristica di ecotossico secondo il Regolamento 2017/997.

I produttori e detentori di rifiuti dovranno quindi rivalutare la

classificazione dei rifiuti alla luce delle modalità di attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 definite con il Regolamento 2017/997.

classificazione dei rifiuti

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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

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