Il nuovo quadro normativo in materia di Appalti, Cantieri e
DUVRI
Alessandra Pellegrini Direzione Tecnico Scientifica
14 Ottobre 2009
“T.U. SALUTE E SICUREZZA (D.LGS. 81/2008): prime analisi e commenti delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 106/2009”
Struttura della presentazione
Appalti & DUVRI
Appalti (art. 26)
Gli obblighi derivanti dalla stipula di un contratto di appalto sono estesi a servizi e forniture e si applicano a condizione che il datore di lavoro abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo
Il DL dell’impresa che affida i lavori/servizi/forniture deve:
• Verificare dell’idoneità tecno-professionale delle imprese appaltatrici / lavoratori autonomi, tramite (in attesa apposito DM):
- acquisizione iscrizione CCIAA;
- acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa / lavoratore autonomo del possesso dei requisiti di i.t.p.;
b) Fornire informazioni sui rischi specifici e le misure di prevenzione ed emergenza della propria attività;
c) Elaborare DUVRI (ove dovuto).
Tutti i DL coinvolti devono:
- Cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione;
- Coordinare gli interventi di prevenzione e protezione (informazione reciproca).
DUVRI
sono esclusi dall’elaborazione del DUVRI:
- servizi di natura intellettuale,
- le mere forniture di materiali e attrezzature,
- i lavori di breve durata (sotto i 2 giorni), sempre che essi non comportino rischi derivanti da agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive e rischi particolari di cui all’ Allegato XI.
• Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento;
• Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la S&S dei lavoratori o che comportano un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria;
• Lavori con radiazioni ionizzanti;
• lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie;
• Lavori in cassoni ad aria compressa;
• Lavori che comportano l’impiego di esplosivi
• …
I lavori/servizi di breve durata
Se i lavori/servizi durano più di 2 giorni?
- Valutare la durata aggiuntiva;
- Se breve (1-2 gg): redigere breve documento per dare evidenza dell’imprevedibilità delle cause che hanno richiesto l’allungamento dei lavori/servizi ed evidenziare che, comunque, le possibili interferenze sono state valutate e gestite in sede di coordinamento ex art. 26, co. 2.
•
Approfondimenti da parte GdL Salute e Sicurezza nei luoghi lavoro;• Revisione e aggiornamento delle Linee Guida per la stesura del
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze – DUVRI -Se in corso di realizzazione i lavori/servizi rientrano nei casi previsti dall’Allegato XI ?
Sembra opportuno proseguire i lavori/servizi solo dopo la redazione
del DUVRI.
DUVRI
quando redatto, il DUVRI va adeguato in relazione all’andamento dei lavori, servizi o forniture;
viene chiarito che i cd “costi della sicurezza” da indicare nei
appalto sono “i costi delle misure adottate per eliminare o, ove
ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di
salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle
lavorazioni”.
Struttura della presentazione
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Cantieri temporanei e mobili
Appalti & DUVRICantieri
cantiere temporaneo o mobile: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile elencati in Allegato X.
esclusione dal campo di applicazione del Titolo IV: lavori relativi ad impianti elettrici, alle reti informatiche, di gas, di acqua, di condizionamento e di riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’Allegato X
(art. 88, co. 1, lett. g- bis).1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
Definizioni
Modificata la definizione di “responsabile dei lavori”:
soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti. Non deve più coincidere necessariamente con altri soggetti (il progettista o il direttore lavori) (art. 89, co. 1, lett. c);
modificata la definizione di “coordinatore per
l’esecuzione dei lavori”: soggetto incaricato dal
Committente (o dal Resp. Lavori) dell’esecuzione dei compiti
previsti dall’art. 92; non può essere il DL delle imprese
affidatarie ed esecutrici, un suo dipendente o il RSSP da lui
designato. Tali incompatibilità non operano in caso di
coincidenza fra committente ed impresa esecutrice (art. 88,
co. 1, lett. f);
Definizioni (2)
modificata la definizione di “impresa affidataria”: viene specificato il regime del consorzio tra imprese (art. 89, co. 1, lett. i);
introdotta la definizione di “impresa esecutrice”: impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali (art. 89, co. 1, lett. i-bis);
modificata la definizione di “idoneità tecnico
professionale”: possesso di capacità organizzative, nonché
disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in
riferimento ai lavori da realizzare (art. 88, co. 1, lett. l).
Obblighi Committente – Responsabile Lavori (Art. 90, 93, 100)
in fase di progettazione, attenersi alle misure generali di tutela ex art. 15;
in fase di progettazione, “prendere in considerazione” il PSC e il Fascicolo tecnico adattato alle caratteristiche dell’opera (FA);
nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea:
Non richiesto per i lavori privati non soggetti a permesso di costruire e comunque di importo inferiore a 100.000 euro (le funzioni vengono svolte dal CSE)
• designare CSP;
• designare CSE;
• comunicare a imprese
affidatarie, imprese esecutrici e
lavoratori autonomi i nominativi
del CSP e del CSE.
Obblighi Committente – Responsabile Lavori (Art. 90, 93, 100) (2)
anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa
o lavoratore autonomo:- verificare l’idoneità tecnico-professionale
delle imprese affidatarie,delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi secondo quanto previsto dall’Allegato XVII (iscrizione CCIAA, DVR, DURC, dichiarazione di non essere oggetto di provvedimento sospensivi o interdittivi);
- richiedere alle imprese esecutrici la Dichiarazione dell’organico medio
annuo, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori a INPS, INAILe casse edili + dichiarazione del CCNL applicato.
Nei cantieri con entità presunta inferiore a 200 u/gg e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’Allegato XI: iscrizione CCIAA, DURC, autocertificazione restanti requisiti
Nei cantieri con entità presunta inferiore a 200 u/gg e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’Allegato XI: DURC e autocertificazione relativa al CCNL applicato
Obblighi Committente – Responsabile Lavori (Art. 90, 93, 100) (3)
prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o DIA, trasmettere all’Amministrazione concedente copia della notifica preliminare ex art. 99, DURC delle imprese e lavoratori autonomi e una dichiarazione dell’avvenuta verifica dell’ulteriore documentazione prevista;
Committente è esonerato da responsabilità limitatamente all’incarico conferito al RL;
la nomina del CSP e del CSE non esonera Committente / RL dalla responsabilità della verifica dell’adempimento degli obblighi previsti dall’art. 91, co. 1 (PSC e FA) e 92, co.1, lett. a), b), c), d), e) (obblighi CSE);
Committente / RL assicura l’attuazione degli obblighi a carico
del DL dell’impresa affidataria previsti dall’ art. 97, commi 3bis e
3ter (corresponsione oneri per la sicurezza e adeguata
formazione).
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) (Art. 91, 98)
redigere il PSC di cui all’art. 100, co. 1 (i contenuti minimi sono dettati dall’Allegato XV);
predisporre Fascicolo tecnico adattato alle caratteristiche dell’opera (FA – i contenuti minimi sono dettati dall’Allegato XVI);
coordina l’applicazione delle misure generali di tutela ex. art 15;
possedere i requisiti di cui all’art. 98.
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) (Art. 92, 98)
con opportune azioni di coordinamento e di controllo, verificare l’applicazione delle disposizioni contenute nel PSC e la corretta applicazione delle procedure di lavoro da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
verificare l’idoneità del POS assicurandone la coerenza con il PSC;
adeguare il PSC e il FA in relazione ai lavori; verificare che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS;
organizzare cooperazione, coordinamento e reciproca informazione tra DL (compresi lavoratori autonomi);
verificare l’attuazione degli accordi tra parti sociali per realizzare il coordinamento tra RLS;
segnalare a Committente / RL le inosservanze delle disposizioni in materia di sicurezza in cantiere, previa contestazione scritta alle imprese e lavoratori autonomi, e proporre la sospensione dei lavori / allontanamento / risoluzione del contratto (eventualmente dare comunicazione a ASL e DPL);
sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni;
possedere i requisiti di cui all’art. 98.