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Il nuovo quadro normativo in materia di Appalti, Cantieri e DUVRI

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Il nuovo quadro normativo in materia di Appalti, Cantieri e

DUVRI

Alessandra Pellegrini Direzione Tecnico Scientifica

14 Ottobre 2009

“T.U. SALUTE E SICUREZZA (D.LGS. 81/2008): prime analisi e commenti delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 106/2009”

(2)

Struttura della presentazione

Appalti & DUVRI

(3)

Appalti (art. 26)

 Gli obblighi derivanti dalla stipula di un contratto di appalto sono estesi a servizi e forniture e si applicano a condizione che il datore di lavoro abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo

Il DL dell’impresa che affida i lavori/servizi/forniture deve:

• Verificare dell’idoneità tecno-professionale delle imprese appaltatrici / lavoratori autonomi, tramite (in attesa apposito DM):

- acquisizione iscrizione CCIAA;

- acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa / lavoratore autonomo del possesso dei requisiti di i.t.p.;

b) Fornire informazioni sui rischi specifici e le misure di prevenzione ed emergenza della propria attività;

c) Elaborare DUVRI (ove dovuto).

Tutti i DL coinvolti devono:

- Cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione;

- Coordinare gli interventi di prevenzione e protezione (informazione reciproca).

(4)

DUVRI

 sono esclusi dall’elaborazione del DUVRI:

- servizi di natura intellettuale,

- le mere forniture di materiali e attrezzature,

- i lavori di breve durata (sotto i 2 giorni), sempre che essi non comportino rischi derivanti da agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive e rischi particolari di cui all’ Allegato XI.

Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento;

Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la S&S dei lavoratori o che comportano un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria;

Lavori con radiazioni ionizzanti;

lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie;

Lavori in cassoni ad aria compressa;

Lavori che comportano l’impiego di esplosivi

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I lavori/servizi di breve durata

 Se i lavori/servizi durano più di 2 giorni?

- Valutare la durata aggiuntiva;

- Se breve (1-2 gg): redigere breve documento per dare evidenza dell’imprevedibilità delle cause che hanno richiesto l’allungamento dei lavori/servizi ed evidenziare che, comunque, le possibili interferenze sono state valutate e gestite in sede di coordinamento ex art. 26, co. 2.

Approfondimenti da parte GdL Salute e Sicurezza nei luoghi lavoro;

Revisione e aggiornamento delle Linee Guida per la stesura del

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze – DUVRI -

 Se in corso di realizzazione i lavori/servizi rientrano nei casi previsti dall’Allegato XI ?

Sembra opportuno proseguire i lavori/servizi solo dopo la redazione

del DUVRI.

(6)

DUVRI

 quando redatto, il DUVRI va adeguato in relazione all’andamento dei lavori, servizi o forniture;

 viene chiarito che i cd “costi della sicurezza” da indicare nei

appalto sono “i costi delle misure adottate per eliminare o, ove

ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di

salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle

lavorazioni”.

(7)

Struttura della presentazione

Cantieri temporanei e mobili

Appalti & DUVRI

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Cantieri

 cantiere temporaneo o mobile: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile elencati in Allegato X.

 esclusione dal campo di applicazione del Titolo IV: lavori relativi ad impianti elettrici, alle reti informatiche, di gas, di acqua, di condizionamento e di riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’Allegato X

(art. 88, co. 1, lett. g- bis).

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

(9)

Definizioni

 Modificata la definizione di “responsabile dei lavori”:

soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti. Non deve più coincidere necessariamente con altri soggetti (il progettista o il direttore lavori) (art. 89, co. 1, lett. c);

 modificata la definizione di “coordinatore per

l’esecuzione dei lavori”: soggetto incaricato dal

Committente (o dal Resp. Lavori) dell’esecuzione dei compiti

previsti dall’art. 92; non può essere il DL delle imprese

affidatarie ed esecutrici, un suo dipendente o il RSSP da lui

designato. Tali incompatibilità non operano in caso di

coincidenza fra committente ed impresa esecutrice (art. 88,

co. 1, lett. f);

(10)

Definizioni (2)

 modificata la definizione di “impresa affidataria”: viene specificato il regime del consorzio tra imprese (art. 89, co. 1, lett. i);

 introdotta la definizione di “impresa esecutrice”: impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali (art. 89, co. 1, lett. i-bis);

 modificata la definizione di “idoneità tecnico

professionale”: possesso di capacità organizzative, nonché

disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in

riferimento ai lavori da realizzare (art. 88, co. 1, lett. l).

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Obblighi Committente – Responsabile Lavori (Art. 90, 93, 100)

 in fase di progettazione, attenersi alle misure generali di tutela ex art. 15;

 in fase di progettazione, “prendere in considerazione” il PSC e il Fascicolo tecnico adattato alle caratteristiche dell’opera (FA);

 nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea:

Non richiesto per i lavori privati non soggetti a permesso di costruire e comunque di importo inferiore a 100.000 euro (le funzioni vengono svolte dal CSE)

• designare CSP;

• designare CSE;

• comunicare a imprese

affidatarie, imprese esecutrici e

lavoratori autonomi i nominativi

del CSP e del CSE.

(12)

Obblighi Committente – Responsabile Lavori (Art. 90, 93, 100) (2)



anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa

o lavoratore autonomo:

- verificare l’idoneità tecnico-professionale

delle imprese affidatarie,

delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi secondo quanto previsto dall’Allegato XVII (iscrizione CCIAA, DVR, DURC, dichiarazione di non essere oggetto di provvedimento sospensivi o interdittivi);

- richiedere alle imprese esecutrici la Dichiarazione dell’organico medio

annuo, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori a INPS, INAIL

e casse edili + dichiarazione del CCNL applicato.

Nei cantieri con entità presunta inferiore a 200 u/gg e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’Allegato XI: iscrizione CCIAA, DURC, autocertificazione restanti requisiti

Nei cantieri con entità presunta inferiore a 200 u/gg e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’Allegato XI: DURC e autocertificazione relativa al CCNL applicato

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Obblighi Committente – Responsabile Lavori (Art. 90, 93, 100) (3)

 prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o DIA, trasmettere all’Amministrazione concedente copia della notifica preliminare ex art. 99, DURC delle imprese e lavoratori autonomi e una dichiarazione dell’avvenuta verifica dell’ulteriore documentazione prevista;

 Committente è esonerato da responsabilità limitatamente all’incarico conferito al RL;

 la nomina del CSP e del CSE non esonera Committente / RL dalla responsabilità della verifica dell’adempimento degli obblighi previsti dall’art. 91, co. 1 (PSC e FA) e 92, co.1, lett. a), b), c), d), e) (obblighi CSE);

 Committente / RL assicura l’attuazione degli obblighi a carico

del DL dell’impresa affidataria previsti dall’ art. 97, commi 3bis e

3ter (corresponsione oneri per la sicurezza e adeguata

formazione).

(14)

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) (Art. 91, 98)

 redigere il PSC di cui all’art. 100, co. 1 (i contenuti minimi sono dettati dall’Allegato XV);

 predisporre Fascicolo tecnico adattato alle caratteristiche dell’opera (FA – i contenuti minimi sono dettati dall’Allegato XVI);

 coordina l’applicazione delle misure generali di tutela ex. art 15;

 possedere i requisiti di cui all’art. 98.

(15)

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) (Art. 92, 98)

 con opportune azioni di coordinamento e di controllo, verificare l’applicazione delle disposizioni contenute nel PSC e la corretta applicazione delle procedure di lavoro da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;

 verificare l’idoneità del POS assicurandone la coerenza con il PSC;

adeguare il PSC e il FA in relazione ai lavori; verificare che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS;

 organizzare cooperazione, coordinamento e reciproca informazione tra DL (compresi lavoratori autonomi);

 verificare l’attuazione degli accordi tra parti sociali per realizzare il coordinamento tra RLS;

 segnalare a Committente / RL le inosservanze delle disposizioni in materia di sicurezza in cantiere, previa contestazione scritta alle imprese e lavoratori autonomi, e proporre la sospensione dei lavori / allontanamento / risoluzione del contratto (eventualmente dare comunicazione a ASL e DPL);

 sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni;

 possedere i requisiti di cui all’art. 98.

(16)

Impresa Esecutrice (Art. 95, 96)

 attuare le misure generali di tutela di cui all’art. 95;

 attuare gli obblighi per DL, dirigenti e preposti previsti

dall’art. 96 (in particolare: redazione POS).

(17)

Impresa Affidataria (Art. 96, 97)

 attuare gli obblighi per DL, dirigenti e preposti previsti dall’art. 96 (in particolare: redazione POS);

 verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione del PSC;

 verificare la congruenza del POS delle imprese esecutrici con il proprio, prima della trasmissione al CSE;

 in relazione ai lavori affidati in subappalto, qualora gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui all’Allegato XV, punto 4 (Stima dei costi della sicurezza), siano effettuati dalle imprese esecutrici, corrispondere senza alcun ribasso i relativi oneri di sicurezza;

 il DL, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di

adeguata formazione.

(18)

Art. 96

 co. 1-bis: l’obbligo di redazione del POS viene escluso per le mere forniture di materiali o attrezzature. Si applica l’art.

26.

 co. 2: l’accettazione del PSC e la redazione del POS da

parte di ciascun DL delle imprese costituiscono

adempimento all’art. 17, co.1, lett. a) (VdR), art. 26, commi

1, lett. b), 2, 3 e 5 (cooperazione, coordinamento e DUVRI) e

art. 29, co.3 (DVR).

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