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MODELLO UNICO a intermediari autorizzati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti abilitati);

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Academic year: 2022

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MODELLO UNICO 2001

Sono obbligati a presentare la dichiarazione in forma unificata UNICO 2001 i contribuenti tenuti alla presentazione di almeno due delle seguenti dichiarazioni:

– Redditi;

– IVA;

– IRAP.

A differenza degli scorsi anni, non rileva più nel numero delle dichiarazioni quella dei sostituti di imposta, che dovrà necessariamente essere presentata in forma autonoma dai soggetti che hanno erogato nell’anno 2000 compensi ad un numero di soggetti superiore a 20 nonché dai soggetti che presentano una sola dichiarazione oltre a quella di sostituto (ad es. le associazioni no profit, gli enti non commerciali ecc. spesso tenuti alla compilazione del modello 770 e della sola dichiarazione dei redditi).

I contribuenti tenuti per l’anno 2000, alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti hanno la facoltà e non l’obbligo di includere tale dichiarazione in quella unificata.

Nel caso in cui la dichiarazione dei sostituti d’imposta sia predisposta da due diversi soggetti, questa non può in ogni caso essere inclusa nella dichiarazione unificata.

I contribuenti che scelgono di comprendere la dichiarazione dei sostituti d’imposta all’interno della dichiarazione unificata nei casi consentiti, devono obbligatoriamente, a partire dall’anno 2001, presentare la dichiarazione unificata esclusivamente in via telematica – via Internet – ovvero tramite intermediari.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

I contribuenti che non esercitano abitualmente attività commerciali o professionali possono consegnare la dichiarazione, indipendente dal proprio domicilio fiscale:

• a uffici postali;

• a banche convenzionate;

• a Uffici locali dell’Agenzia delle Entrate abilitati a fornire l’assistenza ai contribuenti per la compilazione, che ne cureranno l’invio per via telematica;

• a intermediari autorizzati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti abilitati);

• direttamente all’Agenzia delle Entrate, avvalendosi del servizio telematico Internet.

Se invece il contribuente che deve presentare la dichiarazione UNICO 2001 Persone fisiche:

? era tenuto a presentare nell’anno 2000 almeno una dichiarazione IVA periodica;

? è tenuto per il periodo d’imposta 2000 a presentare nel 2001 la dichiarazione dei sostituti d’imposta,

è obbligato a presentare tutte le dichiarazioni a cui è tenuto in base alle vigenti disposizioni (redditi - IVA - IRAP - 770, sia in forma unificata che in forma disgiunta), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.

I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la dichiarazione, possono avvalersi:

del servizio telematico Entratel, qualora siano obbligati a presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta in forma autonoma in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti;

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del servizio telematico Internet, qualora non siano tenuti a presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta nell’anno 2001 ovvero siano tenuti a presentarla nei confronti di un numero di soggetti non superiore a venti.

Per la determinazione del numero dei soggetti in relazione ai quali si presenta la dichiarazione dei sostituti d’imposta, occorre sommare i dati contenuti nel rigo SS15 del quadro SS e del rigo SO8 del quadro SO del modello di dichiarazione 770/2001.

TERMINE DI PRESENTAZIONE

I termini sono attualmente i seguenti:

– 31 luglio se la presentazione avviene in banca o posta;

– 31 ottobre se la presentazione avviene in via telematica diretta o per il tramite di intermediari abilitati.

VERSAMENTI

Le scadenze sono le seguenti:

– entro il 20 giugno 2001 senza alcuna maggiorazione;

– dal 21 giugno 2001 al 20 luglio 2001 con la maggiorazione dello 0,4%

Sono invariate le modalità di effettuazione delle rateizzazioni e delle compensazione così come strutturate negli anni scorsi.

NOVITA’ MODELLO UNICO 2001

La dichiarazione dei redditi presenta numerose, tra cui in particolare:

• la revisione dei primi due scaglioni di reddito per l’applicazione delle aliquote Irpef, il primo elevato da lire 15.000.000 a lire 20.000.000, il secondo fissato da lire 20.000.001, a lire 30.000.000;

• la riduzione dal 26,5 per cento al 25,5 per cento dell’aliquota applicabile al secondo scaglione di reddito;

• la riduzione per l’anno 2001, dal 98 al 95 per cento, della misura dell’acconto IRPEF;

• il riconoscimento della deduzione per l’abitazione principale fino all’ammontare della rendita catastale dell’unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze;

• l’introduzione di un’ulteriore detrazione per i figli minori di tre anni;

• l’incremento delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione, redditi di impresa e di lavoro autonomo;

• il riconoscimento dell’ulteriore detrazione per i pensionati che, oltre all’abitazione principale e relative pertinenze possiedono redditi di terreni per un importo non superiore a lire 360.000 e la differenziazione della detrazione sulla base dell’età del soggetto,

• la restituzione dell’80 per cento della quota fissa individuale per l’assistenza medica di base (c.d.

tassa sul medico di famiglia);

• il riconoscimento di una detrazione del 19 per cento per alcune spese sanitarie sostenute per i familiari non a carico, affetti da particolari patologie;

• il riconoscimento di una detrazione del 19 per cento per l’acquisto di cani guida per non vedenti;

• il riconoscimento di una detrazione del 19 per cento per spese veterinarie;

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• il riconoscimento di una detrazione del 19 per cento per le erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubblica o da altri eventi straordinari;

• il riconoscimento di una detrazione del 19 per cento per le erogazioni liberali in denaro alle associazioni sportive dilettantistiche;

• l’introduzione di un nuovo onere deducibile concernente i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari;

• il riconoscimento di una detrazione di un milione, pari a euro 516,46, per il mantenimento dei cani guida per non vedenti;

• l’incremento della detrazione per canoni di locazione per contratti “concordati” relativi ad abitazione principale.

• l’assoggettamento agli studi di settore dei professionisti, tenuti alla compilazione del quadro RE I°

sezione;

• le nuove modalità di tassazione dei compensi percepiti per l’esercizio di attività sportive dilettantistiche (esenzione fino a L. 10.000.000, applicazione di una ritenuta a titolo di imposta del 18,5% e della addizionale regionale dello 0,9% sui successivi 40.000.000, applicazione della ritenuta d’acconto del 18,5% sugli importi eccedenti)

• le nuove modalità di tassazione dei compensi percepiti per lavori socialmente utili da soggetti che hanno raggiunto l’età per la pensione di vecchiaia (se il reddito complessivo, al netto della deduzione per la abitazione principale, non è superiore a L. 18.000.000, tali redditi sono assoggettati ad una ritenuta a titolo di imposta del 18,5% sull’importo che eccede L. 6.000.000)

• il nuovo quadro AC destinato alle comunicazioni degli Amministratori di Condominio (ex quadro SW del modello 770/2000);

• l’obbligo di compilazione anche da parte dei soggetti non residenti del modello UNICO 2001, in quanto non sarà più predisposto il modello NR;

• la modifica del prospetto del reddito assoggettabile al aliquota ridotta ai sensi della L. 133/99 e l’introduzione del prospetto per la eventuale rideterminazione del reddito d’impresa agevolato nel corso del periodo precedente;

• la introduzione di una nuova sezione II del quadro RQ per i conferimenti di beni o aziende ai centri di assistenza fiscale;

• la modifica al quadro RJ alla luce delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 18/1/2000 n. 9;

• il nuovo quadro RY per la gestione delle operazioni di rivalutazione dei beni d’impresa ed il riconoscimento dei maggiori valori iscritti ai sensi della L. 342/2000.

• le nuove modalità di gestione del quadro RX, con particolare riferimento alla “rigenerazione “ all’interno della dichiarazione degli eventuali crediti relativi agli anni precedenti.

PARAMETRI E STUDI DI SETTORE

L’allegato parametri e l’allegato studi di settore sono nel nuovo modello previsti come quadri autonomi della dichiarazione e non più inseriti nei singoli quadri RE, RF ed RG.

A livello generale, i soggetti nei confronti dei quali operano cause di esclusione dall’applicazione dei parametri ovvero degli studi di settore devono compilare l’apposita casella posta nel primo rigo dei quadri RE, RF, RG, indicando i seguenti codici:

1. inizio o cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta;

2. periodo di non normale svolgimento dell’attività;

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3. periodo di imposta di durata superiore o inferiore a dodici mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;

4. altre cause (determinazione del reddito con criteri “forfetari”; incaricati alle vendite a domicilio; donazioni, trasformazioni, scissioni, ecc.).

Dai modelli di comunicazione dei dati ai fini degli studi di settore, sono previste anche ulteriori tre cause di esclusione:

5. impresa multipunto;

6. impresa multiattività;

7. impresa multipunto-multiattività.

anche se non è ancora del tutto chiarita la correlazione con gli analoghi codici previsti per le cause di inapplicabilità.

I soggetti nei confronti dei quali operano cause di inapplicabilità degli studi di settore devono infatti compilare l’apposita casella posta nel primo rigo dei quadri RF, RG, indicando i seguenti codici:

1. produzione o vendita in luoghi diversi;

2. esercizio di più attività;

3. esercizio di più attività in luoghi diversi;

4. altro (società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate, società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi).

Ai fini della individuazione dei soggetti nei confronti dei quali operano le cause di inapplicabilità sopra indicate occorre distinguere le attività per le quali gli studi di settore hanno già trovato applicazione nei periodi d’imposta precedenti il 2000 da quelle per le quali gli studi si applicano a partire dallo stesso anno.

Con riferimento alle attività per le quali trovano applicazione i relativi studi di settore a decorrere dall’anno 2000, è previsto che gli stessi non si applicano:

1) nel settore delle manifatture se l’esercizio dell’attività di impresa è svolto attraverso l’utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;

2) nei settori del commercio e dei servizi se l’esercizio dell’attività di impresa è svolto attraverso l’utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e più punti di produzione;

3) nel caso di esercizio di due o più attività d’impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l’importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati.

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000 il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l’obbligo dell’annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, ha rimosso, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:

• esercizio dell’attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente,in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita.

• esercizio di due o più attività d’impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L’introduzione dell’obbligo di annotazione separata fa infatti venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l’applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate.

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Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore.

In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non «soggette» a studi di settore, tale obbligo non sussiste.

In tal caso, occorre verificare la eventuale sussistenza delle condizioni di inapplicabilità al fine di applicare gli studi di settore o i parametri.

Dalle bozze in possesso relativi ai modelli di comunicazione dei dati ai fini degli studi di settore, sembra però di fatto trovare conferma che per l’anno 2000 il software GE.RI.CO., relativamente ai contribuenti multipunto e multiattività, conterrà le funzioni per la acquisizione dei dati ed il loro invio telematico senza fornire indicazioni in ordine alla coerenza ed alla congruità dei ricavi dichiarati.

Nei confronti dei suddetti soggetti non dovrebbero pertanto applicarsi né i parametri né gli studi di settore.

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