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D. Lgs. 39/2010: Recepimento della Direttiva Audit

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(1)

Corso di Audit e Governance

cod. 87101

Prof. Gervasio Daniele

D. Lgs. 39/2010: Recepimento della Direttiva Audit

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

Dipartimento Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi

(2)

Normativa di riferimento

Revisione Legale dei Conti

 Codice civile (artt. 2409 bis e seguenti)

 TUF

 D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39

(3)

Audit e governance

D.Lgs 39/2010

– Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2010 – In vigore dal 7 aprile 2010

La revisione legale trova il suo fondamento normativo nel decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che ha recepito, ai sensi della delega contenuta nell'art. 1, comma 1, della legge 7 luglio 2009, n. 88

(legge comunitaria 2008), la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 “relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive

78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio”.

(4)

Stato normativo

Implementazione della Direttiva Audit

Ai fini dell’ “efficacia completa” della disciplina introdotta dal

D.Lgs. 39/2010 si rimandava alla necessaria emanazione di 21 provvedimenti attuativi a cura del MEF, della Consob, del Ministero della Giustizia.

Il legislatore ha, quindi, previsto una complessa disciplina da applicare nel periodo transitorio (art. 43 del Decreto).

(5)

Portata “innovativa” del d.lgs n.39/2010

non regola una nuova professione;

non impatta sulla governance societaria se non per alcuni specifici e limitati interventi di coordinamento;

contiene una disciplina più rigorosa per l’esercizio dell’attività di revisione (indipendenza, deontologia,

formazione, principi di revisione, controllo della qualità).

(6)

Interventi sulla governance societaria (art. 19, dlgs n.39/2010)

Negli enti di interesse pubblico che adottano il sistema di governance tradizionale il collegio sindacale svolge le funzioni che la direttiva revisione attribuisce al comitato per il controllo interno e la revisione contabile, ovvero vigila su:

• il processo di informativa finanziaria;

• l’efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna, se applicabile, e di gestione del rischio;

• la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;

• l’indipendenza del revisore legale o della società di revisione

legale, in particolare per quanto concerne la prestazione di

servizi non di revisione all’ente sottoposto alla revisione legale

dei conti.

(7)

Audit e governance

Poteri del revisore

Il revisore legale ha diritto ad ottenere dagli amministratori documenti e notizie utili all’attività di revisione legale e può procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e

documentazione (art. 14, 6° co., d.lgs. 27.12010 n. 39).

(8)

Il primo revisore legale dei conti o la prima società di revisione legale sono nominati con l’atto costitutivo

Gli incarichi successivi sono conferiti dall’assemblea su

proposta motivata dell’organo di controllo (art. 13, 1° co., D.

Lgs. 39/2010).

Tale disposto rappresenta un elemento di novità in quanto l’art. 2409- quater prevedeva solo che il collegio sindacale esprimesse all’assemblea il proprio parere sulla nomina.

Interventi sulla governance societaria (art. 13

del d.lgs n.39/2010)

(9)

Interventi sulla governance societaria (art.

37, co.26 del d.lgs n.39/10)

Nelle società a responsabilità limitata sono state ampliate le ipotesi di nomina obbligatoria del collegio sindacale ai casi in cui la società:

• è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

• controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti.

È stata introdotta, inoltre, una norma volta a garantire la nomina effettiva

dell’organo di controllo stabilendo che, qualora l’assemblea pur ricorrendone le circostanze non provvede alla nomina, subentri il tribunale su richiesta di

qualsiasi soggetto interessato.

(10)

Interventi sulla governance societaria (Enti di interesse pubblico)

Negli e.i.p., nelle società da loro controllate, nelle società che li controllano, e nelle società sottoposte a comune controllo con questi, la revisione legale non può essere esercitata dal collegio sindacale.

Il CNDCEC con circolare n. 17 del 14 aprile 2010, ha ricompreso in via

interpretativa nella nozione di e.i.p. di cui alla lettera e) del precedente elenco, sia le Spa emittenti titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari non rappresentativi del capitale di rischio, ove tali strumenti risultino diffusi tra il pubblico in maniera rilevante, sia le Srl che emettono titoli di debito ex art. 2483 c.c.

(11)

Audit e governance

Enti di interesse pubblico

Enti di Interesse Pubblico definiti dall’art. 16.2 del Decreto:

– le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e della UE e quelle che hanno richiesto tale ammissione alla negoziazione

– le banche

– le imprese di assicurazione e di riassicurazione

– le società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico – le società di gestione dei mercati regolamentati

– le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia – le società di gestione accentrata di strumenti finanziari

– SIM, SGR e SICAV

– gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2007, recepiti con D. Lgs. 11 del 27.01.2010 – gli istituti di moneta elettronica

– gli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 TUB

Agli enti di interesse pubblico è dedicato il Capo V del Decreto:

– Definizione (art. 16) – Indipendenza (art. 17) – Trasparenza (art. 18)

– Rapporti con il comitato interno e la revisione contabile (collegio sindacale, consiglio di sorveglianza o comitato per il controllo sulla gestione in funzione del sistema di

amministrazione e controllo adottato dalla società, art. 19)

(12)

Interventi sulla governance societaria (Società per azioni)

Nelle società per azioni la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore esterno o da una società di revisione.

Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può tuttavia prevedere che la revisione legale sia affidata al collegio sindacale. In questo caso il collegio è costituito da revisori iscritti nell’apposito registro.

(13)

Interventi sulla governance societaria (Società a responsabilità limitata)

Nelle ipotesi di revisione legale obbligatoria essa è affidata al collegio sindacale salvo che lo statuto non disponga diversamente.

Il CNDCEC con nota interpretativa di maggio 2010 ha chiarito che

nell’ipotesi in cui la srl sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, non vi sia un obbligo di affidamento dell’incarico di revisione all’esterno, potendo il collegio sindacale effettuare la revisione sia del bilancio

d’esercizio che di quello consolidato.

(14)

Interventi sulla governance societaria (Nuovo assetto dei controlli)

Tipologia Collegio sindacale Revisore esterno

Società per azioni

• enti di interesse pubblico;

• controllanti e.i.p.;

• controllate da e.i.p. o sottoposte con e.i.p. a comune controllo

(solo se non rivestono significativa rilevanza all’interno del gruppo)

•diverse dalle precedenti

o tenute alla redazione del bilancio consolidato;

o non tenute alla redazione

del bilancio consolidato

(se previsto dallo statuto)

(15)

Audit e governance

Registro dei revisori legali

Istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ai cui iscritti è riservata l’attività di revisione legale dei conti (artt. 2 – 8 del Decreto).

I soggetti precedentemente iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs 88/1992 e le società di revisione iscritte nell’albo ex art. 161 TUF hanno

diritto all’iscrizione al nuovo Registro dei revisori legali (art. 43 del Decreto)

(16)

Disciplina per l’esercizio dell’attività di revisione – ABILITAZIONE

Sostanziale equivalenza della disciplina di accesso all’esercizio dell’attività di revisione legale dei conti e dottore commercialista.

I requisiti per l’iscrizione al registro delle persone fisiche continuano ad essere:

• l’onorabilità;

• laurea almeno triennale;

• lo svolgimento del tirocinio;

• il superamento di un esame di idoneità professionale.

Tra i requisiti di iscrizione nel registro delle società viene meno l’obbligo della limitazione dell’oggetto sociale alla revisione e alla organizzazione contabile di aziende.

(17)

Audit e governance

Tirocinio

(Decreto 146/2012)

 Deve avere durata triennale

 deve essere svolto presso un revisore legale o un’impresa di revisione legale abilitati in uno Stato membro dell’UE (art. 3, 1° co., D. Lgs.

39/2010);

 è istituito un registro del tirocinio (art. 3, 2° co. ss., D. Lgs. 39/2010).

(18)

Audit e governance

Abilitazione

(Decreto 145/2012)

 L’abilitazione all’esercizio della revisione legale dei conti si consegue superando un esame di idoneità professionali, che deve essere indetto dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa Ministero della giustizia, almeno due volte l’anno (art. 4, 1° co., D. Lgs. 39/2010)

 L’esame verte su una serie di materie economico-aziendali e giuridiche (art. 4, 2° co., D. Lgs. 39/2010)

 Le modalità di svolgimento dell’esame e i contenuti dello stesso sono indicati nel decreto in oggetto

(19)

Disciplina per l’esercizio dell’attività di revisione – FORMAZIONE CONTINUA

Gli iscritti nel registro ed i tirocinanti dovranno prendere parte a programmi di aggiornamento professionale, secondo modalità che verranno definite con regolamento del MEF, sentita la Consob.

I revisori che non hanno assunto incarichi per 3 anni consecutivi (revisori inattivi) e che non hanno preso parte volontariamente a programmi di

aggiornamento professionale, possono assumere un nuovo incarico solo dopo la partecipazione ad un apposito un corso di formazione.

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 08 gennaio 2013 n. 16

Regolamento concernente la gestione della "Sezione dei revisori inattivi", in attuazione dell'articolo 8, comma 2,

del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

(20)

Disciplina per l’esercizio dell’attività di revisione – REGISTRO

Sezione del registro per i revisori inattivi:

• coloro che non hanno assunto incarichi di revisione per 3 anni consecutivi;

• coloro che non hanno collaborato a un’attività di revisione in una società di revisione per tre anni consecutivi;

• coloro che ne fanno richiesta.

I revisori inattivi:

• potranno assumere nuovi incarichi solo dopo aver partecipato ad un corso di formazione;

• sono esentati dall’obbligo di formazione continua;

• non sono soggetti ai controlli di qualità;

• non sono tenuti al pagamento dei contributi.

(21)

Audit e governance

Deontologia –

art. 9 D.Lgs 39/2010

 I revisori devono rispettare i principi di deontologia professionale, di riservatezza e segreto professionale, elaborati da associazioni e ordini professionali e approvati dal Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro della giustizia e la Consob (art. 9, 1° co. D. Lgs. 39/2010).

 Il revisore legale o la società di revisione legale deve consultare il soggetto precedentemente incaricato della revisione, al fine di ottenere ogni informazione utile allo svolgimento della revisione in merito alla società che conferisce l’incarico (art. 9, 2° co. D. Lgs. 39/2010).

(22)

Disciplina per l’esercizio dell’attività di revisione – DEONTOLOGIA

I soggetti abilitati alla revisione contabile sono tenuti a rispettare i principi di deontologia professionale, di riservatezza e segreto professionale, elaborati da associazioni ed ordini professionali, sottoscrittori di una apposita convenzione con il MEF, ed approvati da quest’ultimo di concerto con il Ministro della

Giustizia, sentita la Consob.

Nell’elaborazione dei principi deontologici, tali soggetti devono tenere conto degli orientamenti internazionali in essere (Codice etico IFAC). Dovrà

prevedersi il necessario raccordo tra il codice deontologico dei DCEC (allo stato attuale già in linea con quello IFAC) qualora questi svolgano la funzione di

revisione contabile.

(23)

Audit e governance

Principi di revisione –

art. 11 D.Lgs 39/2010

La revisione legale è svolta in conformità ai principi di

revisione adottati dalla Commissione Europea ai sensi

dell’articolo 26, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/43/CE

(24)

Audit e governance

Contenuto relazione revisore

La relazione comprende (art. 14, 2° c., d.lgs. 39/2010) :

a. un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio sottoposto a revisione e il quadro delle regole di redazione applicate alla società;

b. una descrizione della portata della revisione svolta con l’indicazione dei principi di revisione osservati;

c. un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell’esercizio;

d. eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all’attenzione de destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;

e. un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.

(25)

Disciplina per l’esercizio dell’attività di revisione – INDIPENDENZA

Il revisore deve essere indipendente dal soggetto sottoposto a revisione.

Per valutare l’indipendenza il dlgs n.39/2010 adotta un approccio basato su principi e regole concettuali piuttosto che individuare un elenco di situazioni specifiche al ricorrere delle quali l’indipendenza si presume compromessa.

Principio generale (art. 10, co.2)

il revisore non deve assumere l’incarico qualora tra questi, o la sua rete, e la società revisionata sussistano relazioni finanziarie, d’affari, di lavoro o di altro genere, dirette o indirette, comprese quelle derivanti dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che l’indipendenza risulta compromessa.

(26)

Concetto nuovo del D.Lgs è: «La rete»

26

La struttura alla quale appartengono un revisore legale o una società di revisione legale, che è finalizzata alla cooperazione e che persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi o fa capo ad una proprietà, un controllo o una direzioni comuni e condivide prassi e procedure comuni di controllo della qualità, la stessa strategia aziendale, uno stesso nome o una parte rilevante delle risorse professionali

(27)

Disciplina per l’esercizio dell’attività di revisione – INDIPENDENZA

Il requisito dell’indipendenza, pertanto, non deve essere soddisfatto in maniera assoluta, nel senso che essa non comporta necessariamente che il revisore sia libero da qualsiasi relazione.

La valutazione dei rischi per l’indipendenza deve avvenire con riferimento al caso specifico.

L’indipendenza può essere compromessa da diversi tipi di minacce:

• interesse personale;

• auto-riesame;

• prestazione di attività di patrocinatore legale e di consulente tecnico di parte;

• familiarità;

• intimidazione.

(28)

Disciplina per l’esercizio dell’attività di revisione – INDIPENDENZA

Il revisore prima di accettare l’incarico deve:

• valutare le circostanze che minacciano la sua indipendenza e la loro rilevanza;

• individuare le misure di salvaguardia;

• accettare l'incarico solo qualora le misure di salvaguardia siano tali che la sua indipendenza non possa ritenersi, da parte di un terzo ragionevole ed informato, compromessa.

(29)

Disciplina per l’esercizio dell’attività di revisione – INDIPENDENZA

Il revisore deve adottare un sistema (insieme di procedure) di salvaguardia che gli consenta di:

• valutare la rilevanza delle minacce;

• contenere il livello di rischio entro limiti ragionevolmente accettabili.

L’implementazione ed il funzionamento del sistema deve essere documentato ed è soggetto al controllo della qualità.

(30)

Disciplina per l’esercizio dell’attività di revisione – DURATA DELL’INCARICO

Artt. 13 e 17 del dlgs n.39/10

3 esercizi

Per società, diverse dagli enti di interesse pubblico, che

conferiscono l’incarico

indifferentemente ad un revisore o ad una società di revisione

7 esercizi

9 esercizi

Per gli enti di interesse pubblico, che conferiscono l’incarico ad un revisore persona fisica

Per gli enti di interesse pubblico, che conferiscono l’incarico ad una società di revisione

(31)

Audit e governance

Argomento Articoli Regolamento

Abilitazione all’esercizio della revisione legale, Formazione continua e registro

Artt. 2, 3, 5, 6, 7 e 8

Regolamenti attuativi in tema di Abilitazione all’esercizio della revisione legale, Tirocinio, Formazione, Iscrizione nel registro, Contenuto del registro

Deontologia professionale,

riservatezza e segreto professionale

Art. 9 Elaborazione di principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale, ovvero approvazione degli stessi se elaborati da associazioni e ordini professionali.

Indipendenza e obiettività Art. 10 Emanazione di principi di indipendenza e obiettività, ovvero approvazione dei principi elaborati da associazioni e ordini professionali

Definizione dell’estensione della rete

Principi di revisione Art. 11 Previsione dell’obbligo di osservare procedure di revisione o obblighi supplementari o, in casi eccezionali, divieto di osservare parte degli ISA Conferimento, revoca e dimissioni

dall’incarico, risoluzione del contratto

Art. 13 Definizione dei casi in cui e delle modalità con cui la Società / il Revisore legale possono dimettersi dall’incarico, salvo il risarcimento del danno

Definizione dei casi e delle modalità in cui il contratto con il quale è conferito l’incarico di revisione legale può risolversi consensualmente o per giusta causa Controllo della qualità Art. 20 Con riferimento agli iscritti nel Registro che non svolgono la revisione legale su

EIP, definizione dei criteri per: lo svolgimento del controllo di qualità, la selezione delle persone fisiche incaricate di svolgere i controlli, la redazione della relazione sugli esiti del controllo,

Principali provvedimenti attuativi di competenza del MEF:

(32)

Disciplina per l’esercizio dell’attività di revisione – REVOCA DELL’INCARICO

 È necessario il parere dell’organo di controllo.

 Non è più necessaria l’approvazione della delibera di revoca con decreto del tribunale.

 Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni in merito a:

• un trattamento contabile;

• procedure di revisione.

(33)

Disciplina per l’esercizio dell’attività di revisione

DIMISSIONE E RISOLUZIONE CONSENSUALE

Le dimissioni devono essere poste in essere con tempi e modalità tali da consentire alla società di provvedere alla sostituzione del revisore

le funzioni di revisione continuano ad essere svolte dal medesimo revisore fino a quando la delibera di conferimento del nuovo incarico non è divenuta efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data delle dimissioni (o della risoluzione consensuale).

Casi e modalità verranno definite con successivo regolamento.

(34)

Disciplina per l’esercizio dell’attività di revisione

DIMISSIONE E RISOLUZIONE CONSENSUALE

La società sottoposta a revisione ed il revisore legale

informano tempestivamente il MEF (e per le società di interesse pubblico, la Consob) in ordine alla revoca, alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del contratto, fornendo adeguate

spiegazioni in ordine alle ragioni che le hanno determinate.

(35)

• È determinato all’atto del conferimento dell’incarico da parte dall’assemblea;

• Non può essere subordinato a nessuna condizione, non può essere stabilito in funzione dei risultati della revisione, né dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione;

• È oggetto di valutazione nell’ambito delle verifiche per il controllo della qualità;

Disciplina per l’esercizio dell’attività di

revisione – COMPENSO

(36)

• È determinato in modo da garantire la qualità e l’affidabilità dei lavori. A tale riguardo il revisore determina le risorse e le ore da impiegare avendo riguardo:

alla dimensione, composizione e rischiosità delle più significative

grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio sottoposto a revisione;

alla preparazione tecnica e all’esperienza che il lavoro di revisione richiede;

alla necessità di assicurare, oltre all’esecuzione materiale delle verifiche, un’adeguata attività di supervisione e di indirizzo, nel rispetto dei principi di revisione.

Disciplina per l’esercizio dell’attività di

revisione – COMPENSO

(37)

• Deve essere oggetto di adeguata informativa in nota integrativa, nelle quale deve essere inserito:

l’importo totale dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale per la revisione legale dei conti annuali;

l’importo totale dei corrispettivi di competenza per gli altri servizi di verifica svolti;

l’importo totale dei corrispettivi di competenza per i servizi di consulenza fiscale;

l’importo totale dei corrispettivi di competenza per altri servizi diversi dalla revisione contabile.

Disciplina per l’esercizio dell’attività di

revisione – COMPENSO

(38)

Gli iscritti nel registro sono soggetti ad un controllo della qualità almeno ogni

Controllo della qualità della revisione legale dei conti

6 anni

Se non svolgono la revisione legale su enti di interesse pubblico

3 anni

Se svolgono la revisione legale su enti di interesse pubblico

(39)

Controllo della qualità della revisione legale dei conti

Il controllo della qualità è effettuato da persone fisiche in possesso:

• di un’adeguata formazione ed esperienza professionale in materia di revisione dei conti;

• di una formazione specifica in materia di controllo della qualità.

La selezione dei verificatori dovrà escludere ogni possibile conflitto d’interesse con il revisore controllato o la società di revisione oggetto di controllo.

(40)

Controllo della qualità della revisione legale dei conti

Il controllo della qualità consiste in una verifica documentale avente ad oggetto:

• la conformità del lavoro svolto ai principi di revisione e ai requisiti di indipendenza applicabili;

• la quantità e qualità delle risorse impiegate;

• i corrispettivi per la revisione;

• il sistema interno di controllo della qualità nella società di revisione legale.

(41)

Controllo della qualità della revisione legale dei conti

Al termine della verifica, i soggetti incaricati del controllo redigono una relazione contenente gli esiti del controllo e le eventuali azioni correttive che il revisore dovrà porre in essere entro un termine stabilito, pena l’irrogazione di sanzioni da parte del MEF o della Consob secondo i rispettivi ambiti di competenza

(42)

Controllo della qualità della revisione legale dei conti

Controllo della qualità sui revisori o sulle società di revisione che non hanno incarichi su enti di interesse pubblico

Controllo della qualità sui revisori o sulle società di

revisione che hanno incarichi su enti di interesse pubblico

Per lo svolgimento dei propri compiti il MEF può avvalersi su base convenzionale di enti pubblici e privati.

Competenza:

MEF CONSOB

(43)

I revisori legali e le società di revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l’incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall’inadempimento ai loro doveri.

Nei rapporti interni tra i debitori solidali, essi sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato.

L’azione di risarcimento si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione al bilancio. Nell’abrogato art.2409-sexies c.c., l’azione si prescriveva nel termine di 5 anni dalla cessazione dell’incarico.

Disciplina per l’esercizio dell’attività di

revisione – RESPONSABILITA’

(44)

Sanzioni amministrative e penali

Condotte sanzionabili:

irregolarità nello svolgimento dell’attività di revisione legale;

ritardata o mancata comunicazione delle informazioni richieste ai fini della tenuta del registro;

omesso o ritardato pagamento dei contributi annuali posti a carco degli iscritti nel registro;

mancata, incompleta o tardiva effettuazione degli

interventi correttivi raccomandati al revisore a seguito delle

verifiche connesse ai controlli di qualità.

(45)

Sanzioni amministrative e penali

Sanzioni in capo al revisore (art.

24 dlgs n.

39/2010)

Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 150.000 euro

Sospensione dal registro fino a max 5 anni Revoca da uno o più incarichi

Divieto di accettare nuovi incarichi per un periodo non superiore a tre anni

Cancellazione dal registro

(46)

Sanzioni amministrative e penali

Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni

• Arresto fino ad 1 anno se la condotta non ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni;

• Arresto da 1 a 4 anni se la

condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni

Nel caso di revisioni enti di interesse pubblico:

• arresto da 1 a 5 anni, con aumento della pena fino alla metà se il fatto è commesso per denaro o altro utilità, ovvero in

concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società sottoposta a revisione

.

(47)

Sanzioni amministrative e penali

Corruzione dei revisori

• Arresto fino ad 3 anni per i

responsabili della revisione legale che a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi di ufficio

Nel caso di revisioni enti di interesse pubblico:

• arresto fino a 5 anni

(48)

Sanzioni amministrative e penali

Impedito controllo

Nel caso gli amministratori ostacolino lo svolgimento della revisione:

• ammenda fino a 75.000 euro;

• ammenda fino a 75.000 euro ed arresto fino a 18 mesi se la

condotta ha cagionato un danno ai soci o ai terzi

Nel caso di revisioni enti di interesse pubblico:

• raddoppio della pena

(49)

Sanzioni amministrative e penali

Compensi illegali

Per i responsabili della revisione, amministratori, soci e dipendenti della società di revisione, che percepiscono denaro oltre quello pattuito:

• ammenda da 1.000 a 100.000 euro ed arresto da 1 a 3 anni Stessa pena per amministratori e dirigenti

che hanno corrisposto i compensi indebiti

(50)

Sanzioni amministrative e penali

Illeciti rapporti patrimoniali

Per gli amministratori, soci responsabili della revisione e dipendenti della società di

revisione, che contraggono prestiti o si fanno prestare garanzie per debiti propri dalla società

sottoposta a revisione:

• ammenda da 206 a 2.065 euro ed arresto da 1 a 3 anni

La sentenza penale pronunciata a carico dei responsabili della revisione, degli amministratori, dei soci e dei dipendenti della società di revisione è comunicata al MEF ed alla Consob

(51)

Altre modifiche al Codice Civile

Equiparazione tra “società di revisione” e “soggetto incaricato della revisione legale”

Art. 2447-ter (Deliberazione costitutiva del patrimonio destinato)

Disciplina previgente Disciplina attuale

La delibera deve indicare:

[…]

f) la nomina di una società di revisione per il controllo contabile sull’andamento dell’affare, quando la società non è già assoggettata alla revisione contabile da parte di una società di revisione ed emette titoli sul patrimonio diffusi tra il pubblico in misura rilevante ed offerti ad investitori non

professionali

La delibera deve indicare:

[…]

f) la nomina di un revisore legale o di una società di revisione legale per la revisione dei conti dell’affare, quando la società non è già

assoggettata alla revisione legale

(52)

Altre modifiche al Codice Civile

Equiparazione tra “società di revisione” e “soggetto incaricato della revisione legale”

Art. 2465 (Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti) – SRL

Disciplina previgente Disciplina attuale

Chi conferisce beni in natura o

crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto o di una

società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di una società di revisione iscritta nell’albo speciale. […]

Chi conferisce beni in natura o

crediti deve presentare la relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legali iscritti nell’apposito registro. […]

(53)

Altre modifiche al Codice Civile

Equiparazione tra “società di revisione” e “soggetto incaricato della revisione legale”

Art. 2501-bis (Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento)

Disciplina previgente Disciplina attuale

Al progetto (di fusione) deve essere allegata una relazione della società di revisione incaricata della

revisione contabile obbligatoria della società obiettivo o della società acquirente.

Al progetto (di fusione) deve essere allegata una relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti della società obiettivo o della società acquirente.

(54)

Focus EIP

Gli incarichi di revisione legale di EIP

(art. 16 c.2-5)

La revisione legale NON può essere esercitata dal collegio sindacale:

– Negli Enti di Interesse Pubblico – Nelle società controllate da EIP – Nelle società che controllano EIP

– Nelle società sottoposte con questi ultimi a comune controllo

Le controllate di EIP non diventano EIP, a meno che esse, considerate singolarmente, non rientrino in una categoria prevista dall’art. 16.1 del Decreto.

Pertanto in tale circostanza:

– La revisione legale sarà svolta da una società di revisione legale (o da un revisore legale)

– L’incarico avrà durata triennale (fatta salva la possibilità di allineamento degli incarichi nel caso di appartenenza ad un gruppo con una società con azioni quotate)

Normativa transitoria (art. 43.5 e 6): Fino all'emanazione dei regolamenti di attuazione a cura del MEF:

– I revisori legali e le società di revisione diverse da quelle iscritte nell'Albo ex art. 161 TUIF NON possono effettuare la revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico – In deroga a quanto sopra riportato, gli incarichi che «nell'esercizio in corso» alla data di entrata

in vigore del presente decreto risultano già conferiti ai sensi dell'articolo 2409-quater del codice civile proseguono fino alla prima scadenza del mandato successiva all'emanazione dei

provvedimenti di attuazione che saranno emessi a cura del MEF

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Focus EIP

Effetti della normativa transitoria sugli incarichi EIP

Le norme dettate dal Decreto per gli EIP sono applicabili dal 7 aprile 2010, ferme restando le disposizioni transitorie (art. 43 del Decreto):

– Da tale data vige il divieto di conferire al Collegio Sindacale l’incarico di revisione sugli EIP (art. 16.2 del Decreto)

Inoltre, a tutte le revisioni legali:

– Dal 7 aprile 2010 si applica l’art. 14 del Decreto, relazione di revisione e giudizio sul bilancio

– La responsabilità unitaria del revisore del bilancio consolidato (sempre prevista dall’art. 14 del Decreto) si applica ai bilanci chiusi dopo l’entrata in vigore del Decreto

Per approfondimenti relativi al regime transitorio, quali tra gli altri:

– Applicabilità del Decreto alle società divenute EIP con incarichi di revisione ex art. 2409 - quater cod.

civ. che scadono con l’emissione dell’opinion sul bilancio 2009

– Applicabilità del Decreto alle società divenute EIP con incarichi di revisione ex art. 2409 - quater cod.

civ. in corso alla data di entrata in vigore del Decreto

– Applicabilità del Decreto alle società divenute EIP con incarichi di revisione ex art. 2409 - quater cod.

civ. in corso alla data di entrata in vigore del Decreto

si rinvia a Assirevi – Informativa alle associate n. 101, Comunicazione DTN n. 2009-2010-43

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Focus EIP

Norme speciali per i revisori legali di EIP

Il Comitato per il controllo interno e la revisione contabile (art. 19) vigila su:

Processo di informativa finanziaria

Efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna, se applicabile, e di gestione del rischio

Revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati

lndipendenza del revisore legale o della società di revisione legale, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi non di revisione all'ente sottoposto alla revisione legale dei conti

Il revisore legale o la società di revisione legale presenta al comitato per il

controllo interno una relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale, e in particolare sulle carenze significative rilevate nel

sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria

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Riepilogo principali novità disciplina revisione legale dei conti

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1. Al momento doppio esame e tirocinio (3 anni) 2. ISA REGOLAMENTO MEF

3. Controllo qualità (3 o 6 anni)

4. Formazione continua – crediti formativi anche durante tirocinio

5. Conservazione 10 anni carte lavoro e documenti; prescrizione 5 anni

6. Solidarietà con gli amministratori (nei limiti del contributo effettivo al danno causato)

7. Abolizione art. 2409 ter cc. (libro della revisione) sostituito dall’art.

14 d.lgs. 39/2010

8. Abolizione libro della revisione

9. Istituzione del Registro dei revisori legali

10. Informativa in nota introduttiva dei corrispettivi 11. Indipendenza, servizi vietati (art. 10 commi 2 e 3) 12. Corrispettivo adeguato

13. Revoca, dimissione, risoluzione consensuale dell’incarico 14. Rete

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Aspetti positivi

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1. Regola chiaramente ed in modo sistematico l’attività di revisione legale 2. Definisce gli standards professionali di riferimento

3. Introduce obblighi di formazione professionale e controllo di qualità 4. Estende l’obbligo di nomina del collegio sindacale e della revisione

legale a molte Srl

5. Consente la risoluzione dell’incarico anche da parte del revisore 6. Rafforza il ruolo del collegio sindacale

7. Introduce gli EIP

8. Riduce la distanza tra TUF e normativa civilistica

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Criticità sulla normativa

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1. Parte del decreto è immediatamente applicabile, parte sarà vigente solo dopo la pubblicazione dei regolamenti attuativi (MEF, CONSOB, MIN. GIUSTIZIA); ugualmente, alcune norme vengono immediatamente abrogate dal decreto, mentre altre sopravvivono per un periodo transitorio fino all’emanazione dei futuri regolamenti

2. Il decreto si aggiunge e non sostituisce TUF e codice civile (artt.

2409 bis e seguenti), il che rende particolarmente onerosa la lettura, il coordinamento e l’interpretazione delle norme

3. Alcuni dubbi interpretativi

Riferimenti

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