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Fiscal News N Bonus energetico: le semplificazioni. La circolare di aggiornamento professionale Premessa

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Fiscal News

La circolare di aggiornamento professionale

N. 371 15.12.2014

Bonus energetico: le semplificazioni

Categoria: Irpef

Sottocategoria: Detrazione 55%

Il D.Lgs n. 175, sulle semplificazioni fiscali (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28/11/2014), ha abrogato, l’art. 29, comma 6, D.L. n. 185/2008, con conseguente eliminazione della presentazione all’Agenzia delle Entrate del mod. IRE riservato alla comunicazione relativa ai lavori che proseguono per più periodi d’imposta ammessi alla detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici.

In questo modo la comunicazione all'Agenzia delle Entrate relativa ai lavori “a cavallo d'anno”, richiesta al fine di beneficiare della detrazione d'imposta Irpef/Ires per la riqualificazione energetica degli edifici, non è più necessaria.

Premessa

L’articolo 29, comma 6, D.L. n. 185/2008, aveva previsto la necessità di presentare una specifica comunicazione all’Agenzia delle Entrate, ai fini del riconoscimento della detrazione del 55%-65% per le spese sostenute nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2008 (pertanto, dal 2009 in poi).

Detta comunicazione aveva lo scopo di rendere noto all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese sostenute in ogni periodo d’imposta, per consentire:

“[...] il monitoraggio dell’onere a carico del bilancio erariale per ciascun esercizio finanziario, derivante dalla detrazione d’imposta del 55 per cento [e 65%, n.d.r.]”.

Aveva lo scopo, inoltre di comunicare le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati.

Con Provvedimento 6 maggio 2009, era stato approvato il modello di comunicazione e sono stati definiti i termini e le modalità di presentazione dello stesso.

(2)

In particolare, la comunicazione doveva essere presentata in via telematica entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio.

Obblighi ed eccezioni

La comunicazione doveva essere presentata relativamente ai soli interventi i cui lavori proseguono oltre il periodo d’imposta, per comunicare le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati.

L’obbligo di presentazione riguardava le spese sostenute a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008 (quindi, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, per le spese sostenute a decorrere dal 2009).

Tra le motivazioni del Provvedimento si leggeva che:

“[...] il nuovo adempimento è rivolto ai soli contribuenti che effettuano interventi i cui lavori coinvolgono più periodi d’imposta, al fine di ridurre il numero dei soggetti obbligati”.

In sostanza, la comunicazione doveva essere presentata soltanto nei casi in cui i lavori iniziassero in un periodo d’imposta e proseguissero anche nel/i periodo/i d’imposta successivo/i.

Un contribuente (soggetto privato) effettua interventi di risparmio energetico nel periodo novembre 2013 - aprile 2014 nella propria unità immobiliare, sostenendo le seguenti spese:

anno 2013: € 2.800,00;

anno 2014: € 5.500,00.

Entro il 31 marzo 2014, sarà tenuto all’invio all’Agenzia delle Entrate dell’apposita comunicazione, per informare gli uffici dell’ammontare delle spese sostenute nel 2013.

Nulla dovrà essere presentato con riferimento al 2013, anno in cui terminano i lavori.

Decreto Semplificazioni fiscali

Il D.Lgs n. 175, sulle semplificazioni fiscali (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.

277 del 28/11/2014), ha abrogato l'art. 29, comma 6 del dl n. 185/2008 (conv. in Legge n. 2/2009) e pertanto:

viene eliminato l’obbligo di presentazione della comunicazione in oggetto.

(3)

Alla luce della novità introdotta,

per beneficiare della detrazione del 65%, nel caso di lavori iniziati nel 2014 e che continueranno nel 2015,

non sarà più necessario l'invio della comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

Trasmissione Enea

Rimane confermato l'obbligo per il contribuente di trasmettere all'Enea i documenti previsti.

In particolare per beneficiare della detrazione, il soggetto interessato, entro i 90 giorni seguenti alla fine dei lavori, è tenuto ad inviare all’ENEA (Ente per le Nuove tecnologie, l’Energia e l’Ambiente) una serie di documenti, differenziati a seconda del tipo di intervento posto in essere.

In linea generale, il soggetto interessato è tenuto alla compilazione ed invio:

dell’allegato A (D.M. 19.02.2007), che ripropone i contenuti dell’attestato di certificazione energetica;

dell’allegato E (D.M. 19.02.2007), che corrisponde all’asseverazione dell’intervento.

Tuttavia per gli interventi di minore entità è stata attivata una procedura semplificata che permette l’invio dei dati richiesti mediante la compilazione di un unico modello (Allegato F).

L’ENEA attesta di aver ricevuto correttamente la documentazione inviando al contribuente interessato un’email di conferma: detto documento deve essere conservato per fruire della detrazione in dichiarazione dei redditi.

Come accennato il termine ultimo per inviare la documentazione richiesta all’ENEA è stabilito nei novanta giorni seguenti la fine degli interventi.

Il giorno a partire dal quale decorre il periodo entro il quale deve essere effettuato l’invio, è individuato in quello di collaudo dei lavori: non rileva la data di effettuazione dei pagamenti delle spese (R.M. 11 settembre 2007, n.

244).

DECRETO SEMPLIFICAZIONI

Abrogazione comunicazione lavori a cavallo d’anno

(4)

Con Circolare 23 aprile 2010, n. 21, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nei casi in cui tecnicamente non è necessario il rilascio della certificazione relativa al collaudo, la data di fine lavori può essere attestata mediante altra documentazione rilasciata:

dal soggetto che ha eseguito i lavori;

dal tecnico che compila la scheda informativa.

In ogni caso, non può ritenersi valida un’autocertificazione rilasciata dal contribuente che intende beneficiare della detrazione del 55% - 65%.

Dal 2008, l’invio della documentazione all’ENEA può essere eseguito unicamente in via telematica, mediante il software messo a disposizione sul proprio sito internet.

L’invio cartaceo tramite posta è ormai limitato alle ipotesi residuali di lavori molto complessi.

In particolare:

INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE TRAMITE INTERNET

La compilazione ed invio della modulistica all’ENEA va effettuata utilizzando l’apposita procedura, disponibile all’indirizzo http://effi cienzaenergetica.acs.enea.it/invio.htm.

INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE IN FORMA CARTACEA (CASI RESIDUALI)

L’invio della documentazione in forma cartacea (lettera raccomandata con ricevuta semplice) rimane in vigore solamente nei seguenti casi particolari:

la scadenza del termine di trasmissione era precedente al 30 aprile 2008;

la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall’ENEA.

Così si legge nella citata Circolare n. 21/2010:

“[...] nell’ipotesi in cui [...] non sia richiesto il collaudo, si ritiene che il contribuente possa provare la data di fine lavori anche con altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori (o tecnico che compila la scheda informativa).

Mentre non può ritenersi valida a tal fine una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione”.

(5)

In tali casi, copia della documentazione va inviata al seguente indirizzo:

ENEA

Dipartimento Ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese n. 301

00123 Santa Maria di Galeria (Roma)

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