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Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

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Fiscal News

La circolare di aggiornamento professionale

N. 26 27.01.2015

Le novità in tema di autotrasporto

Le novità introdotte dallo Sblocca Italia e della Legge di Stabilità 2015

Categoria: Autotrasportatori Sottocategoria: Varie

La disciplina del trasporto delle merci su strada è stata oggetto di profonde modifiche, non solo ad opera della Legge di Stabilità 2015, ma anche del c.d. “Sblocca Italia”.

Con specifico riferimento a questo ultimo provvedimento possono essere richiamate le seguenti novità:

- è stato sancito l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari;

- sono stati estesi i requisiti di onorabilità dell'impresa di autotrasporto;

- è stato invertito l'onere della prova in caso di cabotaggio stradale abusivo;

- sono stati stanziati nuovi fondi, per i contributi alle imprese di autotrasporto per l’acquisizione di beni capitali e per la formazione professionale;

- sono state introdotte nuove competenze per il comitato centrale per l'Albo Nazionale dell'Autotrasporto (che è chiamato a decidere sui ricorsi avverso i provvedimenti della motorizzazione civile).

Più recentemente la Legge di Stabilità 2015 è tornata sul tema. Possiamo, a tal proposito, richiamare i seguenti interventi:

- è stata introdotta una nuova definizione di sub-vettore;

- è stato eliminato l’obbligo della scheda di trasporto;

- è stata introdotta la libertà nella determinazione dei prezzi;

- è stato esteso il regime di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni al settore dell’autotrasporto. La responsabilità riguarda anche gli oneri fiscali e le sanzioni del codice della strada se il contratto di trasporto è non scritto;

- è stato previsto il procedimento di negoziazione assistita obbligatoria per il settore dei trasporti;

- è stata semplificata la dimostrazione del requisito dell'idoneità finanziaria all’atto della

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- sono stati previsti nuovi finanziamenti;

- sono stati esclusi dal credito di imposta sul gasolio per autotrasportatori i veicoli Euro 0. Credito d’imposta esteso al 2018 per gli altri autoveicoli.

Premessa

Importanti novità sono state previste per il settore dell’autotrasporto non solo con la Legge di Stabilità 2015 ma anche con lo Sblocca Italia.

NOVITÀ SETTORE AUTOTRASPORTO SBLOCCA ITALIA

Invertito l'onere della prova in caso di cabotaggio stradale abusivo

Stanziati nuovi fondi, per i contributi alle imprese di autotrasporto per l’acquisizione di beni capitali e per la formazione professionale

Introdotte nuove competenze per il comitato centrale per l'Albo Nazionale dell'Autotrasporto (che è chiamato a decidere sui ricorsi avverso i provvedimenti della motorizzazione civile)

Sancito l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari Estesi i requisiti di onorabilità dell'impresa di autotrasporto

LEGGE DI STABILITÀ 2015

Introdotta una nuova definizione di sub-vettore Eliminato l’obbligo della scheda di trasporto Introdotta la libertà nella determinazione dei prezzi

Esteso il regime di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni al settore dell’autotrasporto.

La responsabilità riguarda anche gli oneri fiscali e le sanzioni del codice della strada se il contratto di trasporto è non scritto

Previsto il procedimento di negoziazione assistita obbligatoria per il settore dei trasporti

Semplificata la dimostrazione del requisito dell'idoneità finanziaria all’atto della domanda di autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada Previsti nuovi finanziamenti

Esclusi dal credito di imposta sul gasolio per autotrasportatori i veicoli Euro 0. Credito d’imposta esteso al 2018 per gli altri autoveicoli

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Il sub-vettore

Il comma 247 della Legge di Stabilità riformula le definizioni di committente, vettore e sub-vettore.

La definizione di vettore viene infatti estesa anche all'impresa iscritta all'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi associata a una cooperativa, aderente a un consorzio o parte di una rete di imprese, nel caso in cui esegua prestazioni di trasporto ad essa affidate dal raggruppamento cui aderisce.

Allo stesso modo viene estesa anche la definizione dei committente, che ora ricomprende anche le imprese iscritte all'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi che stipulano contratti scritti e svolgono servizi di deposito, movimentazione e lavorazione della merce, connessi o preliminari all'affidamento del trasporto.

Viene inoltre introdotta un’apposita definizione di sub-vettore.

Secondo le nuove disposizioni introdotte, può essere definito “Sub-vettore”, l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata a eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale nel territorio italiano, che svolge un servizio di trasporto su incarico di altro vettore.

La disciplina della sub-vettura

Dopo aver delineato un’apposita definizione di sub-vettore, il legislatore si occupa della specifica disciplina prevista per gli stessi

Possono essere considerati vettori anche le imprese che eseguono il trasporto in quanto parte di una cooperativa, di un consorzio o di una rete d’imprese

VETTORI: DEFINIZIONE

Prima delle novità introdotte, queste imprese si qualificavano come sub- vettori!

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Secondo le nuove disposizioni il vettore incaricato della prestazione di un servizio di trasporto può avvalersi di sub-vettori nel caso in cui le parti concordino, alla stipulazione del contratto o nel corso dell'esecuzione dello stesso, di ricorrere alla sub-vettura.

Nel caso in cui il vettore si affidi ad un sub-vettore senza il consenso del committente, il contratto può essere risolto per inadempimento, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite.

In ogni caso, il sub-vettore non può a sua volta affidare ad altro vettore lo svolgimento della prestazione di trasporto. Viene così limitato lo sfruttamento dei padroncini.

In caso di violazione di tale divieto il relativo contratto è nullo, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite.

In tal caso il sub-vettore successivo al primo ha diritto a percepire il compenso già previsto per il primo sub-vettore il quale, in caso di giudizio, è tenuto a esibire la propria fattura a semplice richiesta.

LEGGE DI STABILITÀ

NOVITA

Il vettore incaricato del trasporto può avvalersi

di sub-vettori

ATTENZIONE!

È richiesto il consenso del committente

Il Sub-vettore non può, a sua volta, affidarsi ad un altro sub- vettore

Affida il trasporto a

Primo sub-vettore Secondo sub-vettore

Il contratto è nullo

Il secondo sub-vettore ha diritto a percepire il compenso già previsto per il primo sub-vettore

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La scheda di trasporto

Secondo le disposizioni finora in vigore, al fine di conseguire maggiori livelli di sicurezza stradale e favorire le verifiche sul corretto esercizio dell’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi in ambito nazionale, il committente era tenuto a compilare un’apposita “scheda di trasporto”, che doveva essere conservata a bordo del veicolo, a cura del vettore.

Nella scheda di trasporto in oggetto dovevano figurare le indicazioni relative al vettore, comprensive del numero di iscrizione all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori, al committente, al caricatore ed al proprietario della merce, nonché quelle relative alla tipologia ed al peso della merce trasportata, ed ai luoghi di carico e scarico della stessa.

Erano tuttavia previsti specifici casi di esenzione.

È inoltre da ricordare che la scheda di trasporto poteva essere non compilata se il ddt era integrato con gli specifici dati richiesti per la stessa.

Ebbene, con la Legge di Stabilità del 2015 l’articolo 7-bis del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 è stato abrogato, e, di conseguenza, sono stati soppressi tutti i riferimenti alla scheda di trasporto.

Con la circolare del Ministero dell’Interno Prot. n. 300/A/9221/14/108/44 è stato chiarito che le sanzioni accertante prima del 1° gennaio 2015, relative alle schede di trasporto, restano comunque valide, anche se non ancora notificate.

Autotrasporto di merci per conto terzi

NOTA BENE: La disciplina non è applicabile al trasporto di merci per conto proprio

Obbligo di compilare la scheda di trasporto

La scheda di trasporto poteva essere sostituita dal ddt integrato degli opportuni elementi

PRIMA DEL 01.01.2015

Dal 1° gennaio 2015 Abrogato l’obbligo di compilazione della scheda di trasporto.

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La circolare, inoltre, si è focalizzata sui controlli.

Come noto, infatti, l’art. 7, D.Lgs. 21.11.2005 n. 286, prevede la responsabilità del committente o del vettore per le violazioni commesse dal conducente durante l'effettuazione del trasporto.

Il Ministero dell’Interno, con la circolare in oggetto, chiarisce che, in assenza della scheda di trasporto, le generalità del committente possono essere desunte:

dalle istruzioni scritte sul trasporto (che devono comunque continuare a tenersi a bordo);

o, in mancanza, sfruttando i poteri di richiesta informazioni previsti dall’articolo 180 del Codice della strada.

Viene infine espressamente chiarito che, se il contratto di trasporto non è in forma scritta, non è più punibile il committente che non consegna al vettore la dichiarazione di presa visione del documento da cui risulti il numero di iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori.

Gli organi di polizia stradale accertano la violazione dei limiti di velocità o la mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo.

Il contratto di trasporto non è redatto in forma scritta

Possono verificare la compatibilità delle istruzioni fornite al conducente con il rispetto delle disposizioni violate.

Le disposizioni sono incompatibili con il rispetto del Codice della strada

Le istruzioni non ci sono

Possono essere applicate al vettore ed al committente le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni contestate al conducente.

Le istruzioni possono essere allegate alla scheda di trasporto

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I CHIARIMENTI DELLA CIRCOLARE

Le sanzioni accertante prima del 1° gennaio 2015, relative alle schede di trasporto, restano comunque valide, anche se non ancora notificate.

Le istruzioni devono continuare a tenersi a bordo, e, dalle stesse, possono essere desunte le generalità del committente.

Non è più punibile il committente che non consegna al vettore la dichiarazione di presa visione del documento da cui risulti il numero di iscrizione all’Albo degli autotrasportatori.

La determinazione dei prezzi

Secondo le disposizioni finora vigenti, nel contratto di trasporto, stipulato in forma scritta, l'importo a favore del vettore doveva essere tale da consentire almeno la copertura dei costi minimi di esercizio, che garantiscano, comunque, il rispetto dei parametri di sicurezza normativamente previsti.

Tali costi minimi erano individuati nell'ambito degli accordi volontari di settore, conclusi tra organizzazioni associative di vettori rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica e le organizzazioni associative dei committenti, ed erano sottoposti al parere preventivo della predetta Consulta generale e pubblicati con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Grazie alle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Stabilità 2015 i prezzi e le condizioni sono rimessi all'autonomia negoziale delle parti, sebbene sia espressamente previsto che è necessario tener conto dei princìpi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale.

COMPENSI AUTOTRASPORTATORI: COSTI MINIMI INDEROGABILI

I compensi saranno liberamente determinabili dalle parti

Il giudice potrà eventualmente valutare se il compenso è adeguato al rispetto della sicurezza stradale e sociale

ATTENZIONE

ABOLITI La loro abolizione è conseguenza del fatto che la

Corte UE li aveva dichiarati illegittimi

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È inoltre da rilevare che, secondo le novità introdotte, nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto prestazioni di trasporto da effettuare in un arco temporale eccedente i trenta giorni, la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, come individuata nel contratto o nelle fatture emesse con riferimento alle prestazioni effettuate dal vettore nel primo mese di vigenza dello stesso, è adeguata sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio per autotrazione, ove tali variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto stesso o dell'ultimo adeguamento effettuato.

Tale adeguamento viene effettuato anche in relazione alle variazioni delle tariffe autostradali italiane.

A seguito delle novità introdotte è stata altresì prevista l’abrogazione dell’obbligo di indicare in fattura la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante nel caso in cui il contratto non sia stato stipulato in forma scritta.

- Riproduzione riservata - Prestazioni di trasporto

da effettuare in un arco temporale superiore ai 30

giorni

È previsto l’adeguamento del corrispettivo

Le variazioni nel prezzo del carburante o delle tariffe autostradali superano del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto (o dell'ultimo adeguamento effettuato)

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