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Conclusioni. I recenti fatti che hanno coinvolto il settore tributario

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Academic year: 2021

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Conclusioni.

I recenti fatti che hanno coinvolto il settore tributario1, con

la scoperta di sentenze tributarie ad hoc, hanno fatto emergere solo la punta dell’iceberg di un radicato processo di corruzione ed innescato un’impennata a favore dell’incremento della funzionalità della giurisdizione tributaria, la cui attuale composizione è stata definita

“l’humus più favorevole a comportamenti devianti”2.

È, infatti, ferma in Parlamento la proposta di legge C. 3734, "Delega al Governo per la soppressione delle commissioni tributarie provinciali e regionali e per l'istituzione di sezioni specializzate tributarie presso i tribunali ordinari" presentata alla Camera l’8 aprile scorso, con l’intento di risolvere uno degli aspetti più discussi della giustizia tributaria, ovvero l’istituzione di una magistratura professionale.

Come ho cercato di sintetizzare nel mio lavoro di tesi, questo non è il solo problema ad attanagliare la giustizia tributaria, ma è stato il più lastricato da parte del legislatore, che nella parziale riforma attuata con il D. lgs. 156/2015 ha saputo tenere ben lontana una soluzione efficiente per tentare di risolvere l’indipendenza e l’imparzialità delle Commissioni tributarie, comprese delle valide proposte relative alle retribuzioni dei giudici tributari, sotto lo scudo del più gravoso problema del deflazionamento.

Ma il conflitto di interessi vige in molti professionisti: il fiscalista o il commercialista, che consiglia ad un cliente le vie per pagare meno tasse, si trasforma poi in giudice del Fisco stesso e già alla cerimonia di apertura dell’anno giudiziario il Primo presidente della Corte di Cassazione aveva affermato che fosse “legittimo ripensare, con spirito innovativo, all’intero sistema della giustizia tributaria di merito come

1 È stata identificata come la nuova “tangentopoli tributaria” lo scandalo esploso nel marzo

2016 che ha coinvolto, da nord (Milano) a sud (Catania) passando per Roma, in una rete fitta di relazioni, giudici, avvocati, commercialisti, imprenditori, professori universitari e che ha scoperchiato un sistema da tempo in atto sul funzionamento dei contenziosi tributari e conclusosi con una serie di arresti.

2 Così si è espresso il presidente del Tribunale di Savona in merito ai recenti casi di

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giurisdizione speciale e chiedersi se, nel perverso intreccio fra il proliferare delle fonti normative e le variegate letture giurisprudenziali, non fosse preferibile istituire presso i tribunali e le corti d’appello sezioni specializzate in materia di tributi”.

La proposta, lanciata in termini ovviamente molto generali, sembra nascere dalla convinzione che il sistema attuale non assicuri quella autorevolezza delle decisioni di merito che meglio potrebbe essere salvaguardata sopprimendo la giurisdizione speciale in favore di “sezioni specializzate” presso la giurisdizione civile.

Tuttavia, per quanto nobile possa essere l’idea che l’attrazione alla giurisdizione civile possa essere sinonimo di miglioramento, essa si scontra con la realtà di sentenze tributarie già in larghissima parte redatte da magistrati di ruolo e con la constatazione che il porto destinato ad accogliere il contenzioso appare già talmente frequentato, da offrire scarsissimi, ulteriori spazi di ormeggio, se non ipotizzando organismi totalmente separati nella gestione (quindi, di nuovo simili alle attuali Commissioni)3.

In questo ipotetico assetto, inoltre, anche

l’Amministrazione finanziaria dovrebbe ristrutturare le proprie risorse e specializzarle per essere ammesse al patrocinio nelle aule della giustizia ordinaria, oppure, ancor meglio, convenzionarsi per la sua difesa con l’Avvocatura dello stato, a sua volta da specializzare in materia tributaria, perché è necessario un taglio netto col passato, che faccia in modo che la giustizia tributaria sia in grado di garantire la parità di trattamento e l’osservanza delle regole alle parti con procedimenti snelli e giudici togati specializzati, per allinearsi con gli altri Stati europei4.

In tutto questo quadro c’è da considerare anche il ruolo del Governo, che dovrebbe essere il più coeso possibile per arrivare ad un’azione che possa svolgersi nel più breve

3 M. BASILAVECCHIA, Il futuro del processo tributario: verso un nuovo assetto

giurisdizionale?, editoriale del 13 febbraio 2016, in www.ipsoa.it.

4 Sul progetto di legge in corso si rimanda al compiuto commento di M. DAMIANI, La

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tempo possibile, per quanto breve possa essere il cammino di una proposta di legge tradotta in decreti delegati e in decreti attuativi, sperando che il trascorrere del tempo sia minore del “cambio della guardia” in Parlamento.

Intanto la proposta di legge “Ermini e altri”, dopo una prima lettura alla Camera, giace ancora in attesa di un dibattito in Assemblea e, in ogni caso, non sarà una risoluzione a tutti i problemi in materia di giusto processo.

Infatti, sembra che il repentino affaccendarsi da parte degli esponenti parlamentari si sia realizzato al fine di “mettere una toppa” allo scandalo delle “mazzette” ai giudici tributari, tralasciando il vero interesse: una revisione profonda del processo tributario che abbia come guideline il principio del giusto processo.

E ciò vorrebbe dire, dirigere gli intenti del legislatore oltre il solo interesse al recupero dei bilanci dello Stato verso i diritti lesi dei contribuenti, come ad esempio: un principio di effettività del contraddittorio non ancora pienamente realizzato; lo svolgersi del processo senza le tutele previste dal principio della ragionevole durata, come imporrebbero,

invece, le disposizioni nazionali e comunitarie5;

l’impossibilità di esperire determinati mezzi probatori, come la testimonianza; il tecnicismo della materia che si scontra, al contrario, con la scarsa preparazione dei soggetti preposti al giudizio.

Vuoti di tutela che potrebbero essere colmati, secondo autorevoli autori6, con la formulazione di un codice del

processo tributario in cui vengano esplicitati i principi generali, che ponga fine alla continua verifica di compatibilità con le norme processualcivilistiche e renda il sistema normativo tributario un sistema del tutto autonomo ed autosufficiente.

5 Ci si riferisce non solo all’art. 111 Cost., ma anche alla cd. “Legge Pinto” e, in ambito

comunitario, all’art. 6 CEDU.

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