Condizioni generali di vendita (versione data 01.10.2010)
§ 1 Ambito di validità – Oggetto del contratto
1. Le nostre CGV valgono per la fornitura di cose mobili, conformemente alle disposizioni del contratto stipulato tra noi e il cliente. Queste condizioni valgono perciò anche per tutte le nostre future relazioni d’affari, anche quando non sono state concordate espressamente di nuovo.
2. Le nostre CGV valgono in modo esclusivo; non riconosciamo condizioni del cliente contrarie o divergenti dalle nostre CGV, a meno di non averne confermato
espressamente la validità per iscritto. Le nostre CGV valgono anche quando eseguiamo la fornitura senza riserve essendo a conoscenza di condizioni del cliente opposte o divergenti dalle nostre condizioni di vendita.
§ 2 Offerta – Conclusione del contratto – Documentazione dell’offerta
1. L’ordine del cliente costituisce un’offerta vincolante che possiamo accettare entro quattro settimane, inviando la conferma d’ordine o la merce. Le nostre precedenti offerte non sono vincolanti.
2. Ci riserviamo i diritti di proprietà e d’autore su immagini, disegni, preventivi e altra documentazione. Questo vale anche per quella documentazione scritta definita
“confidenziale”. Prima di inoltrarla a terzi il cliente deve richiedere la nostra espressa autorizzazione scritta.
3. Disegni, immagini, misure, pesi o altri dati di prestazioni sono vincolanti solo quando sono stati espressamente concordati in forma scritta. Avvisiamo inoltre che possono verificarsi divergenze tecniche dai dati delle prestazioni, soprattutto in considerazione delle differenze cromatiche come pure dell’altezza dei telai e delle dimensioni dei moduli.
§ 3 Prezzi e condizioni di pagamento
1. Deve essere pagato l’importo pattuito. Qualora il prezzo al momento della fornitura della prestazione sia aumentato, a causa di un cambiamento del prezzo di mercato o per l’aumento dei costi addebitati da terzi coinvolti nell’apporto della prestazione, è valido il prezzo maggiorato. Qualora questo sia maggiore del venti per cento rispetto al prezzo concordato, il cliente ha il diritto di recedere dal contratto. Questo diritto deve essere esercitato immediatamente dopo la comunicazione dell’aumento del prezzo.
2. I prezzi sono intesi al netto dell’IVA in vigore il giorno della fatturazione.
3. L’intero importo deve essere pagato entro 14 giorni dal ricevimento della merce e senza detrazione di sconto, qualora non sia stato concordato diversamente. Sono valide le norme legali per quanto riguarda i ritardi di pagamento.
4. Il cliente ha diritto a una compensazione solo qualora le sue contro pretese siano stabilite in giudicato, incontestate oppure a noi noti. Il cliente è autorizzato a esercitare un diritto di trattenimento solo qualora la sua contro pretesa si basi sullo stesso
rapporto contrattuale.
§ 4 Tempi di prestazione – Trasferimento del rischio
1. Le date o i termini di consegna, che possono essere concordati in modo vincolante o non vincolante, richiedono la forma scritta.
2. I ritardi di consegna e prestazione, per cause di forza maggiore e di avvenimenti che rendono difficoltosa o impossibile la fornitura – ne fanno parte soprattutto scioperi, serrate, ordinanze burocratiche, ecc., anche quando avvengono presso i nostri fornitori o i loro subfornitori -, non devono essere da noi giustificati, nemmeno in caso di date e termini concordati in modo vincolante. Ci autorizzano a rimandare la consegna o la prestazione e la durata dell’impedimento per un periodo ragionevole, oppure a recedere parzialmente o completamente dal contratto per la parte non ancora compiuta.
3. Un superamento del termine di fornitura concordato non deve essere da noi
giustificato neanche quando il ritardo è causato da una fornitura irregolare da parte di un nostro fornitore e noi siamo in grado di comprovare che ci siamo impegnati per la puntuale e regolare consegna con l’accuratezza di un commerciante.
4. Qualora l’impedimento duri oltre i tre mesi, l’acquisitore è autorizzato dopo una ragionevole proroga, a recedere dal contratto per quanto riguarda la parte contrattuale non ancora adempiuta. Qualora si prolunghi il tempo di consegna o noi siamo liberati dalle nostre obbligazioni, in questo caso l’acquirente non può far valere nessuna pretesa di risarcimento danni. Possiamo ricorrere alle circostanze menzionate solo quando ne informiamo immediatamente l’acquirente.
5. Se siamo responsabili per il non adempimento di date e termini confermati in modo vincolante, oppure ci troviamo in ritardo, il cliente ha diritto a un risarcimento per il ritardo pari allo 0,5 per cento per ogni settimana di ritardo conclusa, in totale comunque al massimo fino al cinque per cento del valore di fattura delle forniture e prestazioni interessate dal ritardo. Sono escluse ulteriori pretese, sennonché il ritardo non sia dovuto ad almeno grave negligenza.
6. Siamo autorizzati in qualsiasi momento a compiere forniture e prestazioni parziali, a meno che la fornitura o la prestazione parziale non sia di interesse per l’acquirente.
7. L’adempimento degli obblighi di consegna e prestazioni presuppone l’adempimento puntuale e regolare degli obblighi da parte dell’acquirente.
8. Qualora l’acquirente si ritrovi in ritardo di accettazione della consegna, siamo autorizzati a richiedere un risarcimento per il danno subito. Con l’inizio del ritardo di accettazione il rischio di un casuale peggioramento o di una casuale degenerazione si trasferisce all’acquirente.
9. Qualora non sia stabilito diversamente nella conferma d’ordine, la fornitura è concordata “franco fabbrica”.
§ 5 Diritti dell’acquirente per difetti
1. Il termine di rivalsa delle pretese per difetti è di un anno dalla fornitura dei prodotti. Il termine di prescrizione in caso di rivalsa di consegna, conformemente a §§ 478, 479 del Codice Civile tedesco (BGB), rimane invariato. Questo non vale, qualora si tratti di pretese di risarcimento dovute a difetti. Per pretese di risarcimento a causa di difetti fa riferimento § 6.
2. Qualora non siano rispettate le istruzioni d’uso e di manutenzione del venditore, siano apportate modifiche ai prodotti, sostituite parti oppure utilizzati materiali d’uso che non corrispondono alle specificazioni originali, decadono le pretese a causa di difetti dei prodotti, qualora l’acquirente non confuti un’argomentazione giustificata, che una di queste circostanze ha comportato il vizio o difetto.
3. In caso di presenza di un difetto ci riserviamo la scelta del tipo di soluzione.
4. Si esclude una responsabilità per normale usura.
5. Le pretese contro il venditore a causa di difetti spettano solo al diretto acquirente e non sono cedibili.
6. Non ci assumiamo nessuna garanzia in senso giuridico. Qualora nell’offerta si parli di garanzie, si tratta esclusivamente di garanzie del produttore, che devono essere
elaborate solo con il corrispondente produttore.
§ 6 Responsabilità per danni
1. La nostra responsabilità per la violazione di obblighi contrattuali come pure da reato è limitata a premeditazione e grave negligenza. Questo non vale in caso di lesioni a vita, corpo e salute del cliente, pretese per violazione di obblighi cardinali (§ 286 del Codice Civile tedesco BGB). In quanto a ciò ci assumiamo qualsiasi grado di colpa.
2. La suddetta esclusione di responsabilità vale anche per violazioni di obblighi per leggera negligenza da parte dei nostri ausiliari.
3. Qualora non sia esclusa una responsabilità per danni che non riguardano lesioni di vita, corpo o salute del cliente a causa di leggera negligenza, simili pretese cadono in prescrizione entro un anno cominciando dall’origine della pretesa oppure, nel caso di pretese di risarcimento danni a causa di difetti, dalla consegna della merce.
4. Nella misura in cui la responsabilità di risarcimento danni nei nostri confronti è esclusa o limitata, questo vale anche in considerazione della responsabilità risarcimento danni dei nostri impiegati, dipendenti, collaboratori, rappresentanti e ausiliari.
§ 7 Riserva di proprietà
1. Fino all’adempimento di tutti crediti (inclusi tutti i crediti del saldo sul conto corrente), che corrispondono al venditore per qualsiasi motivo giuridico contro l’acquirente ora o in futuro, saranno garantite al venditore le seguenti garanzie, che potrà autorizzare a richiesta a sua scelta, nella misura in cui il loro valore superi durevolmente il credito di oltre il 20 %.
2. La merce rimane di proprietà del venditore. Lavorazione o modifiche avvengono sempre per il venditore come produttore, tuttavia senza obblighi per lui. Qualora la (co)proprietà del venditore svanisca mediante il collegamento, in questo caso si
concorda sin da ora che la (co)proprietà dell’acquirente sull’intero oggetto si trasferisce al venditore in modo percentuale al valore (valore della fattura). L’acquirente conserva la (co)proprietà del venditore gratuitamente. La merce, di cui al venditore spetta la
(co)proprietà sarà denominata in seguito merce sotto riserva.
3. Il venditore è autorizzato a utilizzare e vendere la merce sotto riserva nel normale movimento d’affari, finché non è in mora. Non sono ammessi pignoramenti oppure cessioni a titolo di garanzia. L’acquirente cede fin da ora a titolo di garanzia al venditore i crediti risultanti da rivendita o da un particolare motivo giuridico (assicurazione, atto non autorizzato) relativamente alla merce sotto riserva (incluse tutti i crediti di saldo dal conto corrente). L’acquirente lo autorizza, in modo revocabile, a incassare a proprio nome i crediti ceduti al venditore per la sua fattura. Quest’autorizzazione alla riscossione può essere revocata solo qualora il venditore non adempia regolarmente ai suoi obblighi di pagamento.
4. Qualora terzi abbiano accesso alla merce sotto riserva, soprattutto pignoramenti, l’acquirente farà riferimento alla proprietà del venditore e lo informerà immediatamente, in modo che il venditore possa far valere i suoi diritti di proprietà. Se i terzi non sono in grado di rimborsare al venditore i costi giudiziali ed extragiudiziali creatisi in queste circostanze, ne sarà responsabile l’acquirente.
5. In caso di comportamento dell’acquirente non conforme ai termini del contratto – soprattutto ritardo di pagamento – il venditore ha il diritto di recedere dal contratto e di richiedere la restituzione della merce sotto riserva.
§ 8 Prescrizione delle proprie pretese
Le nostre pretese di pagamento cadono in prescrizione diversamente da § 195 BGB dopo cinque anni. Riguardo all’inizio del termine di prescrizione fa riferimento il Codice Civile tedesco § 199 (BGB).
§ 9 Forma delle dichiarazioni
Le dichiarazioni con valore legale e gli annunci, che il cliente deve comunicare a noi e a terzi, richiedono la forma scritta.
§ 10 Luogo d’adempimento – Scelta legale – Foro competente
1. Qualora non risulti diversamente dal contratto, luogo d’adempimento e luogo di pagamento è la nostra sede commerciale.
2. Per questo contratto è in vigore la legislazione della Repubblica Federale di Germania.
Si esclude la validità del diritto di compravendita internazionale (convenzione ONU).
3. Qualora l’acquirente sia commerciante, persona giuridica del diritto pubblico oppure patrimonio separato di diritto pubblico, Boeblingen è il foro competente esclusivo per tutti i contenziosi derivanti immediatamente o indirettamente dal rapporto contrattuale.
4. Qualora una clausola in queste condizioni contrattuali oppure una disposizione nell’ambito di altri accordi sia o diventi inefficace, questo non interesserà la validità di tutte le altre clausole o di altri accordi.