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CODICE AMMINISTRATIVO

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Academic year: 2022

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(1)

Maurizio Santise

CODICE

AMMINISTRATIVO

Quinta edizione

2021

Appendice di integrazione

G. Giappichelli Editore

(2)

© Copyright 2021 – LINEA PROFESSIONALE - TORINO G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

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(3)

Appendice d’integrazione al Codice amministrativo – M. Santise

1

Decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

(Estratto, artt. 46-49, 71-76)

Sezione V

Norme in materia di dichiarazioni sostitutive 46. Dichiarazioni sostitutive di certificazioni (1) (2). – 1.

Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali al- l’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

a) data e il luogo di nascita;

b) residenza;

c) cittadinanza;

d) godimento dei diritti civili e politici;

e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;

f) stato di famiglia;

g) esistenza in vita;

h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;

i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche ammini- strazioni;

l) appartenenza a ordini professionali;

m) titolo di studio, esami sostenuti;

n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializza- zione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

o) situazione reddituale o economica anche ai fini della con- cessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;

p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indi- cazione dell’ammontare corrisposto;

q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tribu- taria;

r) stato di disoccupazione;

s) qualità di pensionato e categoria di pensione;

t) qualità di studente;

u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giu- ridiche, di tutore, di curatore e simili;

v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

z) tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere (1);

destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni ci- vili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a proce- dimenti penali;

bb-bis) di non essere l’ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (1);

cc) qualità di vivenza a carico;

dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile;

ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

(1) Il d.P.R. 14/11/2002, n. 313 ha disposto, con l’art. 49, co. 1, lett.

a), la modifica dell’art. 46, co. 1, lett. aa) e, con l’art. 49, co. 1, lett.

b), l’introduzione della lett. bb-bis) all’art. 46, co. 1; ha disposto, con l’art. 55, co. 1), la modifica dell’art. 46, co. 1.

(2) Il d.l. 30/12/2015, n. 210, conv. con modif. dalla l. 25/2/2016, n.

21, nel modificare l’art. 17, co. 4-quater del d.l. 9/2/2012, n. 5, che a sua volta ha modificato l’art. 2, co. 1, del d.P.R. 31/8/1999, n. 394, ha conseguentemente disposto, con l’art. 4, co. 3, la modifica del- l’art. 46.

47. Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà. – 1.

L’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osser- vanza delle modalità di cui all’articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichia- rante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i conces- sionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell’articolo 46 sono compro- vati dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all’Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto ne- cessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque at- testanti stati e qualità personali dell’interessato, lo smarri- mento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne ri- chiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

48. Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sosti- tutive. – 1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli ne- cessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli per la pre- sentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall’arti- colo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l’informativa di cui all’articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sosti- tutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa for- mula nei moduli per le istanze.

(4)

49. Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione. – 1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di set- tore.

2. Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività spor- tive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico cer- tificato di idoneità alla pratica non agonistica di attività spor- tive rilasciato dal medico di base con validità per l’intero anno scolastico.

Omissis

Capo V Controlli

71. Modalità dei controlli. – 1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all’entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all’eroga- zione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni (1).

2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certifi- cazione sono effettuati dall’amministrazione procedente con le modalità di cui all’articolo 43 consultando direttamente gli ar- chivi dell’amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o tele- matici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichia- rato con le risultanze dei registri da questa custoditi (2).

3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 pre- sentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d’uffi- cio, non costituenti falsità, il funzionario competente a rice- vere la documentazione dà notizia all’interessato di tale irre- golarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completa- mento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito (2).

4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive pre- sentate ai privati di cui all’articolo 2, l’amministrazione com- petente per il rilascio della relativa certificazione è tenuta a for- nire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l’uso di stru- menti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi (1).

(1) Comma sostituito dall’art. 264, co. 2, lett. a), n. 1) del d.l.

19/5/2020, n. 34, conv. con modif. dalla l. 17/7/2020, n. 77.

(2) Comma modificato dall’art. 30 bis, co. 1, lett. b), del d.l.

16/7/2020, n. 76, conv., con modif., dalla l. 11/11/2020, n. 120.

72. Responsabilità in materia di accertamento d’ufficio e di esecuzione dei controlli (1). – 1. Ai fini dell’accertamento d’ufficio di cui all’articolo 43, dei controlli di cui all’articolo 71, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio re- sponsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e veri- ficare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti (2).

2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell’uffi- cio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione, le misure organizzative adottate per l’efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati e per l’effettua- zione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.

3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta

giorni costituisce violazione dei doveri d’ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsa- bili dell’omissione.

(1) Articolo sostituito dall’art. 15, co. 1, lett. e), della l. 12/11/2011, n. 183.

(2) Comma modificato dall’art. 39, co. 5, lett. b), del d.l. 31/5/2021, n. 77, non ancora convertito in legge.

Sezione sesta

Attuazione ed aggiornamento dei sistemi Capo VI

Sanzioni

73. Assenza di responsabilità della pubblica amministra- zione. – 1. Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni respon- sabilità per gli atti emanati, quando l’emanazione sia conse- guenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall’interessato o da terzi.

74. Violazione dei doveri d’Ufficio. – 1. Costituisce viola- zione dei doveri d’ufficio la mancata accettazione delle dichia- razioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del presente testo unico.

2. Costituiscono altresì violazioni dei doveri d’ufficio:

a) la richiesta e l’accettazione di certificati o di atti di noto- rietà (1);

b) il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l’at- testazione di stati, qualità personali e fatti mediante l’esibi- zione di un documento di riconoscimento;

c) la richiesta e la produzione, da parte rispettivamente de- gli ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari, del certifi- cato di assistenza al parto ai fini della formazione dell’atto di nascita.

c-bis) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all’articolo 40, comma 02 (1).

(1) La l. 12/11/2011, n. 183 ha disposto, con l’art. 15, co. 1, lett. f), la modifica dell’art. 74, co. 2, lett. a) e l’introduzione della lett. c-bis) all’art. 74, co. 2.

75. Decadenza dai benefici. – 1. Fermo restando quanto pre- visto dall’articolo 76, qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

1-bis. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l’amministrazione ha adottato l’atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio (1).

(1) Il d.l. 19/5/2020, n. 34 ha disposto, con l’art. 264, co. 2, lett. a), l’introduzione del co. 1-bis all’art. 75.

76. Norme penali. – 1. Chiunque rilascia dichiarazioni men- daci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi spe- ciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal co- dice penale è aumentata da un terzo alla metà (1).

(5)

Appendice d’integrazione al Codice amministrativo – M. Santise

3

2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pub- blico ufficiale.

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uf- fici o dalla professione e arte.

4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano an- che alle attestazioni previste dall’articolo 840-septies, secon- do comma, lettera g), del codice di procedura civile (2) (3) (4) (5).

(1) Il d.l. 19/5/2020, n. 34 ha disposto, con l’art. 264, co. 2, lett. a), la modifica dell’art. 76, co. 1.

(2) La l. 12/4/2019, n. 31 ha disposto, con l’art. 3, co. 1, l’introdu- zione del co. 4-bis all’art. 76 e, con l’art. 7, co. 2, la modifica dell’art.

76, co. 4-bis.

(3) Il d.l. 30/12/2019, n. 162, conv. con modif. dalla l. 28/2/2020, n.

8, nel modificare l’art. 7, co.1 della l. 12/4/2019, n. 31, ha conse- guentemente disposto, con l’art. 8, co. 5, la modifica dell’art. 76, co.

4-bis.

(4) Il d.l. 28/10/2020, n. 137, conv.con modif. dalla l. 18/12/2020, n.

176, nel modificare l’art. 7, co. 1 della l. 12/4/2019, n. 31, ha con- seguentemente disposto, con l’art. 31-ter, co. 1, la modifica dell’art.

76, co. 4-bis.

(5) Il d.l. 9/11/2020, n. 149, nel modificare l’art. 7, co. 1 della l.

12/4/2019, n. 31, ha conseguentemente disposto la modifica dell’art. 76, co. 4-bis.

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