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ARCONATE COMUNE D EUROPA INFORMAZIONE AI CITTADINI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ICI ALIQUOTA DICHIARAZIONE E VERSAMENTO PER L ANNO 2011

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ARCONATE COMUNE D’EUROPA

INFORMAZIONE AI CITTADINI

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

ICI

ALIQUOTA – DICHIARAZIONE E VERSAMENTO

PER L’ANNO 2011

Le aliquote dell’imposta comunale 2011 sugli immobili, applicate in questo comune, sono le seguenti:

- 5,6 per mille per terreni agricoli - 7 per mille per aree fabbricabili

- 7 per mille per i fabbricati

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1 SOGGETTI DELL’IMPOSTA

Devono pagare l’imposta coloro che nel corso dell’anno 2011 sono:

- proprietari di immobili (terreni agricoli, aree fabbricabili e fabbricati), ad esclusione di quelli adibiti ad abitazione principali come meglio specificati al punto 5;

- titolari di un diritto di usufrutto o d’uso o d’abitazione o di superficie.

I versamenti eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri, purchè l’ICI relativa all’immobile in questione sia stata totalmente assolta per l’anno di riferimento.

2 BASE IMPONIBILE

La base imponibile per il calcolo dell’imposta è data dal valore dell’immobile determinato con riferimento ai seguenti parametri:

. Per i fabbricati iscritti al catasto, il valore è determinato applicando alla rendita catastale l’aumento del 5% e moltiplicando quindi il valore così ottenuto per il coefficiente moltiplicativo che è :

- 100 per le categorie catastali A-B-C (escluse A/10 e C/1 );

- 50 per le categorie catastali A/10 e D;

- 34 per la categoria catastale C1;

. Per i fabbricati non iscritti al catasto,il valore è determinato con riferimento a fabbricati analoghi per i quali la rendita catastale è stata già attribuita;

. Per i terreni agricoli dal reddito dominicale aumentato del 25% moltiplicato per 75.

3 DICHIARAZIONE

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha confermato che per l’anno 2011 non è più obbligatorio presentare la dichiarazione ICI relativa ad atti di compravendita di immobili effettuati da persone fisiche o giuridiche nel corso dell’anno 2010.

Rimane obbligatoria la dichiarazione nei seguenti casi:

- soggetti acquirenti che hanno fissato la loro residenza nel comune, che intendono avvalersi dell’aliquota e della detrazione per abitazione principale;

- soggetti che modificano quanto dichiarato sulla detrazione per abitazione principale;

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- unità immobiliari per le quali siano variate rendita e/o categoria e/o classe a seguito di procedura DOCFA(documenti catasto fabbricati -cioè l'insieme di tutte le nuove caratteristiche dell'immobile);

- assegnatari di alloggi, soci di cooperativa edilizia;

- variazioni di caratteristica dell’immobile;

- compravendita o variazione di valore di area fabbricabile;

- attribuzione rendita o contabilizzazione costi aggiuntivi per fabbricati posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, classificati nel gruppo catastale D;

- nuovi soggetti passivi d’imposta, variazioni conseguenti a fusioni, incorporazioni, scissioni societarie;

- sottoscrizione o cessazione di contratto locazione finanziaria.

La dichiarazione ICI dell’anno 2010, dovrà essere presentata su appositi modelli ministeriali entro il 30 Giugno 2011.

Per l’omessa presentazione della dichiarazione , entro il termine di cui sopra, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% del tributo dovuto su un minimo di EURO 51,65.

4 VALORE AREE FABBRICABILI

In ottemperanza al Decreto Legislativo n°446/97, sono stati stabilititi i valori venali di mercato delle aree fabbricabili, con validità a partire dal 1° Gennaio 2010. Quindi, ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, i valori delle aree fabbricabili da utilizzare per il calcolo dell’I.C.I. anno 2011, sono i seguenti:

ZONA 1 - residenziale di interesse storico ambientale “A”……….... E/mq 190,00 ZONA 2 - residenziale centrale “BO” ……….. E/mq 190,00 ZONA 3 - residenziale edificata esistente “B1” ……….……… E/mq 190,00 ZONA 4 - residenziale di completamento “B2” ………. E/mq 140,00 ZONA 5 - residenziale di espansione “C1” ……….. E/mq 126,00 ZONA 6 -residenziale di espansione ”C2” con P.L. conv. e non collaudato…. E/mq 93,00 ZONA 7 - residenziale di espansione “C2” con P.L. conv. e collaudato…………. E/mq 126,00 ZONA 8 - residenziale di espansione “C3” con P.L. non convenzionato……….. E/mq 86,00 ZONA 9 - residenziale di espansione “C3” con P.L. conv. e non collaudato…. E/mq 102,00 ZONA 10 - residenziale di espansione “C3” con P.L. conv. e già collaudato.. E/mq 126,00 ZONA 11 – produttiva “D1” ……… E/mq 91,00 ZONA 12 - produttiva “D2” con P.L. non convenzionato……… E/mq 58,00 ZONA 13 – produttiva “D2” con P.L. convenzionato e non collaudato………….. E/mq 71,00 ZONA 14 - produttiva “D2” con P.L. convenzionato e collaudato ……….. E/mq 91,00

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ZONA 15 - produttiva “D3” con P.L. non convenzionato ………. E/mq 58,00 ZONA 16 - produttiva “D3” con P.L. convenzionato e non collaudato………… E/mq 71,00

ZONA 17 - produttiva “D3” con P.L. convenzionato e collaudato ………. E/mq 91,00 ZONA 18 - edilizia economico-popolare ……….. E/mq 47,00 ZONA 19 - socio-sanitaria “H” ………. E/mq 58,00 ZONA 20 - aree in vicinanza di elettrodotti (nei limiti previsti dalla legge) Riduzione 50%

I versamenti ICI relativi alle aree fabbricabili non saranno sottoposti a controllo quando l’imposta sia stata calcolata utilizzando un valore non inferiore a quello sopraindicato.

Devono versare l’imposta in base ai valori di cui sopra coloro che possiedono terreni edificabili (a fini residenziali, industriali, commerciali, PEEP) anche se individuati come aree a standard, in base al Piano Regolatore vigente.

5 CALCOLO DELL’IMPOSTA

L’imposta da versare si determina applicando alla base imponibile, calcolata come indicato in precedenza, una delle seguenti aliquote determinate con deliberazione di Consiglio Comunale adottata nella seduta del 17.04.2011:

• 5,6 per mille per terreni agricoli;

• 7 per mille per aree fabbricabili;

• 7 per mille per altre tipologie di fabbricati;

• 4,5 per mille abitazione principale (categorie A1, A8 e A9) e pertinenze

L’aliquota è ridotta nella misura del 4 per mille, per un periodo non superiore a tre anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non ancora venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione o l’alienazione di beni, previa opportuna dichiarazione da presentare al Comune nei termini di legge.

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 21/05/2008, ha decretato che per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale possedute da coloro che risiedono nel territorio comunale, è prevista l’esenzione dal pagamento dell’imposta comunale sugli immobili, ad eccezione di quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione di €. 103,29 prevista dall’articolo 8, commi 2 e 3 del decreto n. 504 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, e l’aliquota agevolata del 4,5 per mille.

Agli effetti dell’applicazione delle agevolazioni in materia di ICI, si considerano parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze (garage, posto auto, soffitta, cantina ovvero unità immobiliari accatastate con categoria C6 e C2),

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anche se distintamente iscritte in catasto, a condizione che siano ubicate nello stesso edificio o area nella quale è sita l’abitazione principale.

In aggiunta a quanto espressamente previsto dalla Legge, viene equiparata ad abitazione principale l’abitazione concessa dal possessore (che abbia la residenza nel Comune di Arconate) in uso gratuito a parenti fino al 2°grado che la occupano quale loro abitazione principale e che formano nucleo familiare separato dal dichiarante.

Il soggetto interessato deve attestare la sussistenza delle condizioni di cui sopra mediante dichiarazione sostitutiva da far pervenire ogni anno (i moduli sono disponibili presso il competente ufficio comunale).

Tale dichiarazione, per l’anno d’imposta 2011, dovrà essere presentata entro il 21.12.2011.

Ai sensi dell’art. 3, comma 56, della Legge 23/12/1996 n. 662, si considera direttamente adibita ad abitazione principale (con conseguente esenzione del pagamento dell’imposta comunale sugli immobili), l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituiti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che in tale immobile l’anziano o il disabile aveva la residenza prima del ricovero in istituto, e che lo stesso non risulti locato o altrimenti utilizzato.

6 VERSAMENTI DELL’IMPOSTA

Il pagamento dell’imposta comunale sugli immobili, complessivamente dovuta per l’anno 2011, può essere effettuato dai contribuenti in due rate:

ACCONTO da versare dal 1°al 16 Giugno:

-pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente;

SALDO da versare dal 1°al 16 Dicembre:

-a saldo imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

Per imposta annuale si intende l’imposta dovuta nel caso di possesso dell’immobile per l’intero anno. Per imposta semestrale si intende la metà dell’imposta annuale. L’ICI è dovuta per ciascun anno solare, proporzionalmente ai mesi di possesso dell’immobile.

Il mese viene conteggiato per intero se il possesso nel mese in questione si è protratto per oltre 14 giorni.

Coloro che intendono versare tutta l’imposta dovuta in un'unica soluzione possono farlo entro il 16 Giugno: in questo caso nel bollettino di versamento devono essere barrati entrambi i riquadri di saldo e acconto.

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L’imposta deve essere corrisposta mediante versamento sul numero di c/c postale 88654959, intestato ad EQUITALIA ESATRI SPA – ARCONATE- MI – ICI.

I bollettini saranno in distribuzione, presso gli Uffici Comunali, Uffici Postali, Sportelli Esatri.

I versamenti non devono essere eseguiti quando l’importo complessivamente dovuto per l’intero anno risulta inferiore a €. 2,00

L'importo totale da versare deve essere arrotondata all'euro con il seguente criterio: fino a 49 centesimi si arrotonda per difetto oltre 49 centesimi si arrotonda per eccesso (es. totale da versare: 150,49 euro diventa 150,00 euro;

totale da versare 150,50 euro diventa 151,00 euro), l'arrotondamento non riguarda gli importi parziali da indicare nella distinta di versamento.

7 PAGAMENTO ICI TRAMITE MODELLO F24

Così come previsto dall’art. 38, comma 55 D.L. 223/2006 è possibile effettuare il pagamento o compensazione tramite modello F24.

Il codice ente del comune di Arconate è A375.

8 RIDUZIONI – DETRAZIONI

Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili è prevista una riduzione del 50%, limitatamente al periodo in cui sussistono tali condizioni e previa presentazione di autocertificazione nei termini stabiliti dalla legge (i moduli sono disponibili presso il competente Ufficio Comunale).

PER MAGGIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI ALL’UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE DI ARCONATE TEL. 0331/460461 int. 6 EMAIL:tributi@arconate.org

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