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N.... 2.12.02.12.02.12.02.12.0 Codice
Codice Codice Codice Prodotto Prodotto Prodotto Prodotto
M122,M123,M124,M126,M262,M272
Redatto in ottemperanza al D.Lgs. 385 del 1 settembre 1993 “Testo Unico delle leggi in materia bancarie creditizia” (e successive modifiche ed integrazioni ) e delle Disposizioni di Vigilanza in materia di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari” emanate dalla Banca d’Italia in data 29 luglio 2009 e pubblicate nel Supplemento Ordinario n.170 della Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2009 n.210.
Data aggiornamento Data aggiornamentoData aggiornamento
Data aggiornamento 14/04/2014
FINANZIAMENTI ORDINARI MEDIO LUNGO TERMINE AZIENDE A TASSO FINANZIAMENTI ORDINARI MEDIO LUNGO TERMINE AZIENDE A TASSO FINANZIAMENTI ORDINARI MEDIO LUNGO TERMINE AZIENDE A TASSO FINANZIAMENTI ORDINARI MEDIO LUNGO TERMINE AZIENDE A TASSO FISSO
FISSO FISSO
FISSO,,,, TASSO VARIABILE TASSO VARIABILE TASSO VARIABILE TASSO VARIABILE ((((CHIROGRAFARI E NON CHIROGRAFARI E NON CHIROGRAFARI E NON CHIROGRAFARI E NON ))))
Banca Popolare di Milano soc. coop. a r. l. - Società cooperativa a responsabilità limitata
Sede legale e amministrativa: P.za F.Meda 4 - 20121 Milano www.bpm.it - Codice ABI 5584.8
Iscritta all’Albo delle banche presso la Banca d’Italia n. 496.00 Capogruppo del "Gruppo Bipiemme"
N. di iscrizione al Registro delle imprese : 00715120150
Aderente al F.do Interbancario di tutela dei depositi, F.do Nazionale di Garanzia, Cassa di compensazione e garanzia S.p.A
Capitale sociale e Riserve al 31/12/2011: euro 4.012.600.698,43 Telefono: 800.100.200 Fax 02 7700 4377
Dati e Qualifica del soggetto incaricato dell'Offerta Fuori Sede
Nome/Ragione Sociale : Numero Delibera Iscrizione all'Albo/Elenco :
Cognome : Telefono :
Iscrizione ad Albi o Elenchi : E-Mail :
Sede : Qualifica :
CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI
È un finanziamento concesso dalla Banca ad imprese di qualsiasi tipologia, destinato a finanziare a medio/lungo termine qualsiasi tipo di investimento od esigenza finanziaria, preventivamente indicata nella domanda di finanziamento. A garanzia del rimborso del finanziamento può essere richiesto il rilascio di garanzie personali, ad esempio la fideiussione e/o garanzie reali quali il pegno. Il debitore rimborserà le somme erogate mediante pagamento periodico di rate comprensive di capitale ed interessi a tasso fisso o variabile, secondo un piano di ammortamento prestabilito. Il piano di ammortamento potrà essere preceduto da un periodo di preammortamento in cui è previsto il pagamento di soli interessi (calcolati a decorrere dalla data valuta di erogazione e fino alla messa in ammortamento del capitale finanziato), al tasso nominale annuo (TAN).
Se il pagamento delle rate avviene con addebito a valere su conto corrente acceso presso la Banca, la stessa viene a ciò espressamente autorizzata. . Il pagamento delle rate può avvenire anche a mezzo addebito diretto preautorizzato domiciliato presso altro Istituto di Credito (EX.RID).
Le rate possono essere mensili, trimestrali o semestrali.
La Parte Finanziata si obbliga a corrispondere sulla somma oggetto del finanziamento l'interesse annuo nominale (TAN), calcolato sulla base dell’anno civile (divisore 365/366 giorni).
La Banca può richiedere il rilascio di eventuali garanzie reali, o personali, anche da parte di terzi, a tutela del rimborso del finanziamento.
La Banca ha facoltà di modificare le condizioni economiche (spese incasso rata) rispettando, in caso di variazione sfavorevole al cliente, le modalità di comunicazione previste dalla normativa sulla trasparenza.
Principali rischi (generici e specifici) Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:
in caso di tasso fisso, impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso per l’intera
durata del finanziamento;
in caso di tasso variabile, possibilità di variazione del tasso di interesse nel corso del finanziamento, in aumento
rispetto al tasso di partenza;
variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche relativamente alle spese incasso rata, previa
comunicazione ai sensi dell’art. 118 Testo Unico Bancario.
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE IMPORTO E DURATA
Importo finanziabile Subordinato all’istruttoria
Durata del finanziamento Minimo: 19 mesi
Massimo 120 mesi (10 anni) TASSI
Tasso di interesse nominale annuo (TAN) Finanziamento Tasso fisso
Finanziamento Tasso variabile IRS di periodo(°) + 9,500 p.p. (°°°) EURIBOR(°°) + 9,500 p.p. (°°°) Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) -
esemplificativo (#)
Calcolato per un finanziamento di 100.000 euro e una durata di 5 anni
per tasso variabile 11,047% (°°°°) per tasso fisso 11,754 % (°°°°) Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) -
esemplificativo in caso di polizza CPI abbinata al finanziamento(#)
La polizza può essere abbinata solamente a
finanziamenti con durata massima di 60 mesi più 2 mesi di preammortamento ed è finanziato obbligatoriamente (quindi il premio lordo di polizza viene sommato all’importo richiesto del finanziamento).
Il premio di polizza viene determinato in base all’importo richiesto e deliberato ed alla durata del finanziamento. Ad es. per un finanziamento di importo euro 100.000 e durata 24 mesi il premio lordo di polizza ammonta ad euro 1.584,72. In questo caso il capitale totale finanziato ammonta ad euro
101.584,72.
Calcolato per un finanziamento di 101.584,72 euro e una durata di 2 anni
per tasso variabile 13,575 % (°°°°°) per tasso fisso 13,727% (°°°°°)
Tasso di preammortamento Pari al Tasso nominale annuo
Tasso di mora Tasso nominale annuo + massimo 1,000 p.p.
SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO
Istruttoria 1,25% del capitale erogato.
Minimo: 250,00 euro (*)
Imposta sostitutiva 0,25% sull’importo erogato
SPESE PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO
Incasso rata (spesa annua) 24,00 euro
Invio comunicazioni (produzione ed invio Documento di
Sintesi) 1,35 euro in forma cartacea
Gratuito online ALTRO
Compenso per rimborso anticipato parziale 2,00% del capitale anticipatamente rimborsato Compenso per rimborso anticipato totale 2,00% del capitale residuo
Spese per ricontrattualizzazione finanziamento Minimo: 258,23 euro Massimo: 516,47 euro
Periodicità rate Da concordare: mensile, trimestrale, semestrale
Durata dell’istruttoria Massimo 150 giorni
Disponibilità dell’importo Immediata, subordinata alla firma del contratto
Gestione pratica Non applicate
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(#) Il TAEG comprende le seguenti voci di calcolo: spese di istruttoria, imposta sostitutiva, spese produzione e invio documento di sintesi, spese incasso rata, premio polizza CPI ove presente,spese incasso rata e in caso di intervento del Mediatore,la provvigione da corrispondere a quest'ultimo(sulla base della fattura emessa dal Mediatore ed intestata alla Parte Finanziata)Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali le spese e le imposte per la stipula del contratto, spese di conto corrente e costi relativi alla custodia titoli, nel caso di garanzia con pegno su titoli
(°) IRS (Interest rate swap), rilevato alla pagina IRSB EU del’info provider Bloomberg il giorno lavorativo antecedente a quello della stipula del contratto. Vedere in proposito la sezione “Ultime rilevazioni del parametro di riferimento”.
(°°)Tasso Variabile Euribor 3 mesi media mese precedente (base 360), arrotondato allo 0,05 superiore. Vedere in proposito la sezione “Ultime rilevazioni del parametro di riferimento”.
(°°°) Spread massimo riducibile in funzione del rating del Cliente
(*) Non è riportato esplicitamente un valore massimo, in quanto gli importi potenzialmente rilevanti richiedono una contrattazione dell’ammontare di tale spesa e pertanto non è possibile individuare a priori un massimale.
(°°°°) Il calcolo si basa su un finanziamento di 100.000,00 euro, rimborsabile in 60 rate mensili (5 anni): tasso variabile annuo nominale - (divisore anno civile 365/366 giorni) - (TAN 9,850%);
tasso fisso annuo nominale - (divisore anno civile 365/366 giorni) - (durata 5 anni TAN 10,487%);
con spese di istruttoria pari a 1.250,00 euro, spese incasso rata pari a 2,00 euro mensili, spese produzione e invio documento di sintesi pari ad euro 1,35, imposta sostitutiva pari ad euro 250,00.Sempre entro la misura massima consentita dalla Legge sull’usura n.108/96 ai sensi dell’art. 2 e dalla relativa normativa di attuazione.
(°°°°°) Il calcolo si basa su un finanziamento di 101.584,72 euro, rimborsabile in 24 rate mensili (2 anni): tasso variabile annuo nominale - (divisore anno civile 365/366 giorni) - (TAN 9,850%);
tasso fisso annuo nominale - (divisore anno civile 365/366 giorni) - (durata 2 anni TAN 9,984%,)
Con spese di istruttoria pari a 1.275,37 euro, premio polizza CPI pari a 1.584,72 euro, spese incasso rata pari a 2,00 euro mensili, spese produzione e invio documento di sintesi pari ad euro 1,35, imposta sostitutiva pari ad euro 253,96.
Sempre entro la misura massima consentita dalla Legge sull’usura n.108/96 ai sensi dell’art. 2 e dalla relativa normativa di attuazione.
assicura fino a 4 key man dell’azienda contro i seguenti eventi:
• Decesso da infortunio
• Invalidità permanente totale (> 60%) da infortunio o malattia
• Invalidità temporanea totale al lavoro da infortunio o malattia
• Ricovero ospedaliero da infortunio o malattia
Nel caso l’Azienda assicuri più di una persona “chiave”, le prestazioni relative a ciascun assicurato sono da intendersi quota parte (capitale assicurato per singolo assicurato = capitale assicurato
complessivo/ N° assicurati; rata mensile liquidata per sinistro=rata/N° assicurati). L’indennizzo deve essere accreditato sempre su un conto corrente intestato alla Azienda Aderente.
PLUS della POLIZZA CPI SB
• Tutela del credito
• Tutela del patrimonio/ reddito dell’Azienda da eventi gravi (decesso da infortunio e invalidità) e inabilità lavorativa che possono colpire le persone chiave per il business dell’Azienda
• Premio deducibile e sempre incluso nel capitale erogato del finanziamento
CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA POLIZZA CPI SOFT TOP SMALL BUSINESS
Durata e termine della copertura assicurativa La durata della copertura è pari alla durata del finanziamento (al massimo 60 mesi oltre al periodo di preammortamento che può essere al massimo di 60gg).
La Copertura Assicurativa ha termine al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
1) Scadenza del Finanziamento prevista dal Piano di Ammortamento Originario;
2) Per cessazione dell’attività dell’Azienda Aderente;
3) Per esercizio del diritto di recesso dell’Azienda Aderente;
4) In caso di estinzione anticipata o Surroga Passiva del Finanziamento da parte dell’Azienda Aderente, salvo richiesta da parte dell’Azienda Aderente di mantenere in vigore le Coperture Assicurative;
5) Decesso dell’Assicurato;
6) Liquidazione dell’Indennizzo per Invalidità Permanente Totale da Infortunio e Malattia;
7) Cessazione del rapporto tra l’Assicurato e l’Azienda Aderente.
Limiti di Indennizzo a) Per i casi di Decesso da Infortunio e Invalidità
Permanente Totale l’Indennizzo non potrà superare Euro 200.000,00 per Sinistro. Qualora l’Assicurato sia coperto da più Finanziamenti abbinati alla Polizza Collettiva l’Indennizzo non potrà superare Euro 300.000,00 per Sinistro da intendersi come somma del Capitale Finanziato per ciascun Finanziamento (incluso il presente). Resta inteso che il Capitale Finanziato si intende equamente ripartito per il numero degli Assicurati;
b) Per i casi di Inabilità Temporanea Totale al Lavoro e di Ricovero Ospedaliero, l’Indennizzo non potrà superare Euro 2.000,00 mensili con il massimo di 12 Indennizzi mensili per Sinistro e 24 Indennizzi mensili per l’intera durata della copertura assicurativa. Tali Limiti sono da intendersi validi anche qualora l’Assicurato sia coperto da più Finanziamenti abbinati alla Polizza Collettiva. Resta inteso che l’importo della Rata Mensile si intende equamente ripartito per il numero degli Assicurati.
Qualora la Rata Mensile sia superiore al limite di cui sopra, sarà tale limite a dover essere ripartito per il numero degli Assicurati.
Per ciascuna Azienda Aderente il Capitale Assicurato massimo non potrà comunque superare Euro 500.000,00 da intendersi come somma del Capitale Finanziato per ciascun Finanziamento.
F.I. 2.12.0 pag. 5/7
Premio di polizza Calcolato in base all’importo richiesto e deliberato, alla durata del finanziamento ed addebitato
contestualmente all’erogazione del finanziamento Modalità di pagamento del premio Il premio viene sempre finanziato; il capitale finanziato
totale sarà quindi la somma tra l’importo richiesto ed il premio di polizza.
ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO
Tasso fisso: IRS (Interest rate swap), rilevato alla pagina IRSB EU del’info provider Bloomberg il giorno antecedente quello della stipula del contratto: esempi di IRS aggiornati, alla data indicata:
PARAMETRO DATA RILEVAZIONE VALORE
01 Aprile 2014 IRS 2 anni - 0,484 % 01 Aprile 2014 IRS 5 anni - 0,987 % Esempi di IRS (°) aggiornati alla
data indicata
01 Aprile 2014 IRS 10 anni - 1,807%
Tasso variabile Euribor 3 mesi: rideterminato secondo la periodicità della rata in misura pari alla media per valuta, arrotondata allo 0,05 superiore, dei tassi giornalieri EURIBOR 3 mesi (base 360) rilevati dal circuito Bloomberg, relativi al mese solare precedente quello di applicazione.
PARAMETRO DATA RILEVAZIONE VALORE
1 Febbraio 2014 0,300 %
1 Marzo2014 0,300 %
Euribor 3 mesi (m. m. p.)
1 Aprile2014 0,350 %
Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.
CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA Finanziamento M/L Termine TASSO FISSO
Tasso di Interesse applicato
(TAN ) Durata del finanziamento
(mesi)
Importo della rata mensile per 100.000,00 euro di capitale
10,487 % 60 (5 anni) 2.149,37 euro
11,307 % 120 (10 anni) 1.395,34 euro
Finanziamento M/L Termine TASSO VARIABILE Tasso di Interesse
applicato (TAN )
Durata del finanziamento
(mesi)
Importo della rata mensile per 100.000,00 euro
di capitale
Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni
Se il tasso di interesse diminuisce
del 2% dopo 2 anni
9,850% 60 2.117,91 euro 2.131,10 euro 2.007,65 euro
9,850% 120 1.313,55 euro 1.460,90euro 1.166,10 euro
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (Legge nr. 108/1996), può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca.
ESTINZIONE ANTICIPATA, CHIUSURA RAPPORTO E RECLAMI Estinzione anticipata
Il cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il finanziamento con un preavviso di almeno 30 giorni dietro pagamento di un compenso omnicomprensivo (compenso per rimborso anticipato, vedere tabella condizioni alla pagina precedente). L’estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto - tutto insieme - prima della scadenza del prestito, maggiorato del rateo interessi maturato dall’ultima rata alla data di estinzione.
Portabilità del finanziamento
Nel caso in cui, per rimborsare il finanziamento, ottenga un nuovo finanziamento da un’altra banca / intermediario, il cliente che rivesta la qualifica di micro-impresa (come definita dall’art. 1, comma 1, lettera t, del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 11) non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.
Tempi massimi di chiusura del rapporto
Immediati (addebito in c/c in tempo reale, se capiente), oppure dipendenti dalla modalità di regolamento (tramite assegno o bonifico).
Recesso in caso di Offerta Fuori Sede
Ai sensi del Codice del Consumo, il cliente può recedere senza penali e senza dover indicare il motivo entro 10 giorni dalla conclusione del contratto, con le modalità comunicate al momento della conclusione del medesimo. Peraltro, nel caso in cui il diritto di recesso venga esercitato nel termine di legge:
il cliente è tenuto comunque a pagare l'importo relativo ai servizi già prestati dalla banca secondo le condizioni economiche
previste nei relativi testi contrattuali e fogli informativi;
restano dovuti eventuali oneri fiscali già maturati.
PROCEDURE DI RECLAMO E RICORSO
La Banca osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni contenute nel TUB e sue successive integrazioni 1.
e modificazioni, nonché le relative disposizioni di attuazione.
Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca relativa all’interpretazione ed applicazione del 2. presente contratto, il Cliente – prima di adire all’autorità giudiziaria – ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di
risoluzione delle controversie previsti nei successivi commi.
Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, per lettera raccomandata A/R indirizzandola a: Ufficio Reclami 3. BPM – Piazza F. Meda 4 20121 Milano, o per via telematica indirizzando un messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo: [email protected], ovvero tramite fax al seguente numero: 02 7700 2799. La Banca deve rispondere entro 30 giorni.
Qualora il Cliente non sia soddisfatto o non abbia ricevuto risposta, il Cliente può rivolgersi all’Arbitro Bancario 4. Finanziario (ABF) per le controversie relative alle operazioni e servizi bancari e finanziari. Per sapere come rivolgersi all’ABF il Cliente può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, può recarsi presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure può rivolgersi direttamente alla Banca.
Il Cliente, in alternativa al ricorso all'ABF, può attivare una procedura di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 5. 1, del d.lgs. 28/2010. La procedura di mediazione può essere esperita, singolarmente dal Cliente o in forma congiunta con la Banca, innanzi al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it). Resta impregiudicata la facoltà del Cliente di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.
Se il Cliente intende rivolgersi all'Autorità giudiziaria per una controversia relativa all'interpretazione ed 6. applicazione del presente Contratto deve preventivamente,ove previsto dalla legge,,ove previsto dalla legge,, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF secondo quanto previsto dal precedente comma 4 oppure esperire la procedura di mediazione di cui al precedente comma 5.
Ai fini dell'esperimento della procedura di mediazione di cui ai precedenti commi, la Banca ed il Cliente possono 7. concordare, anche successivamente alla conclusione del presente Contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario o dall'ABF, purché iscritto nell'apposito registro degli organismi tenuto presso il Ministero della Giustizia ai sensi del d.lgs. 28/2010.
Il Cliente può presentare istanze, in forma riservata, al Prefetto affinché segnali, ove lo ritenga necessario e 8. motivato, all’ABF specifiche problematiche relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari. La segnalazione può avvenire solo dopo che il Prefetto ha invitato la Banca, previa informativa sul merito dell’istanza, a fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito. L’ABF si pronuncia non oltre trenta giorni dalla segnalazione.
Il Cliente e le associazioni che lo rappresentano e le altre parti interessate possono presentare esposti alla 9. Banca d'Italia, impregiudicato il loro diritto di adire la competente Autorità Giudiziaria, di presentare reclami e di
attivare la procedura di mediazione di cui ai precedenti commi.
F.I. 2.12.0 pag. 7/7 LEGENDA
Istruttoria Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo.
Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso variabile)
Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso)
Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Piano di ammortamento Piano di rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento "francese" Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All’inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Quota capitale Quota della rata costituita dall’importo del finanziamento restituito.
Quota interessi Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata costante La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.
Rata crescente La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate.
Rata decrescente La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate.
Rimborso in un'unica soluzione L’intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
Spread Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata.
Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Tasso di interesse di preammortamento Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data valuta di erogazione del finanziamento alla data di decorrenza della prima rata di ammortamento.
Tasso di interesse nominale annuo Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di Mora Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per determinare se un tasso e' usurario occorre verificare se il TEG (tasso effettivo globale) supera la soglia d'usura. Per determinare tale soglia occorre individuare il TEGM (tasso effettivo globale medio) della specifica categoria di operazione creditizia, aumentarlo di un quarto ed
aggiungere ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra la soglia d'usura cosi' calcolata ed il TEGM di riferimento non puo' essere superiore agli otto punti percentuali.