I SOGGETTI DIVERSI DALLO STATO
Francesca De Vittor
Il concetto di «ente a soggettività limitata»
Soggetti dell’ordinamento internazionale che però non sono destinatari di tutte le regole
del diritto internazionale
Le organizzazioni internazionali
• Dottrina consensualista: la soggettività di una
organizzazione deve essere determinata in base al suo trattato istitutivo è necessario capire se gli Stati che hanno istituito l’organizzazione volevano attribuirle una soggettività autonoma ed indipendente
• Dottrina obiettivista: la soggettività si stabilisce in base al diritto generale è necessario verificare se, di fatto,
l’organizzazione gode di autonomia rispetto agli Stati membri
• Soggettività e competenza
Importanza pratica della soggettività
• Responsabilità internazionale dell’organizzazione come distinta dalla responsabilità degli Stati membri
• Questione del trasferimento di poteri sovrani all’organizzazione distinzione tra poteri normativi e poteri coercitivi (es. UE)
• Trasferimento di poteri e Convenzione europea dei diritti dell’uomo
• Responsabilità degli Stati nei confronti dell’organizzazione e capacità dell’organizzazione di far valere tale
responsabilità
• CIG 1949 Riparazione per danni subiti al servizio delle Nazioni Unite
Gli individui
• L’individuo come destinatario di obblighi internazionali
• L’individuo come destinatario di diritti:
• L’individuo come beneficiario di diritti dello Stato
• L’individuo come titolare di diritti propri
• La capacità dell’individuo di agire a tutela dei propri diritti:
• Davanti ad organi internazionali
• Davanti alle giurisdizioni nazionali
• Le azioni dello stato a tutela dei diritti dell’individuo:
• La protezione diplomatica
propri diritti:
• Davanti alle giurisdizioni nazionali
• (rinvio alla parte sull’adattamento)
• (rinvio alla parte sulle immunità)
• Davanti ad organi internazionali
• PDCP Comitato dei diritti umani (comunicazioni individuali protocollo 1)
• PDESC Comitato dei diritti economici sociali e culturali, ris.
ECOSOC 1985(XVII)
• CEDU Corte europea dei diritti dell’uomo
• Altre corti regionali
La protezione diplomatica
• I presupposti per l’azione in protezione diplomatica:
- violazione di una norma internazionale sul trattamento dello straniero - esaurimento dei ricorsi interni da parte dell’individuo
• Il soggetto legittimato: lo Stato di cittadinanza
• Le modalità dell’azione:
- forme di pressione da parte dello stato
- vie diplomatiche per la soluzione delle controversie - vie giurisdizionali
• Le finalità dell’azione:
- cessazione dell’illecito - risarcimento del danno
diplomatica
• La definizione “classica” e la c.d. finzione vatteliana
La sentenza della Corte permanente di giustizia
internazionale nel caso Mavrommatis (eccezioni preliminari 1924)
• Corollari della costruzione classica:
- assoluta discrezionalità dello Stato
- Importanza del rapporto di cittadinanza
- risarcimento del danno allo Stato
Evoluzione della protezione diplomatica
• In materia di soggetti legittimati:
• Art. 8 Progetto : protezione di rifugiati e apolidi
• In materia di discrezionalità dell’azione:
• Evoluzione nell’ambito degli ordinamenti interni
• Art. 19 Progetto
• In materia di risarcimento del danno:
• Art. 19 Progetto
• CIG Diallo
• Art. 48 Progetto responsabilità degli Stati