DIREZIONE REGIONALE TOSCANA
Ufficio attività Strumentali Processo Approvvigionamenti Firenze, 4 marzo 2020
Al Direttore regionale
Oggetto: accordo quadro per le attività di trasloco e facchinaggio presso Strutture Inail dislocate sul territorio regionale della Toscana –
CIG: 7325384A1A
Integrazione contrattuale
Con determina n. 2255 del 27 dicembre 2017 è stato autorizzato l’avvio della procedura per l’aggiudicazione e la stipula di un Accordo Quadro per le attività di trasloco e facchinaggio per le Strutture dislocate sul territorio regionale della Toscana per la durata di 4 (quattro) anni a decorrere dalla firma dell’Accordo e per l'importo complessivo, per tutto il periodo di validità, di € 200.000,00.
In conclusione della procedura di gara, in data 10 aprile 2018, è stata redatta la graduatoria e la ditta Fratini Bruno di Fratini Marco è risultata la miglior offerente;
pertanto, con determina n. 919 del 16 maggio 2018 questa Direzione Regionale ha aggiudicato il contratto alla ditta sopradetta che ha offerto un ribasso del 32 % sull’elenco prezzi fissati in gara.
In data 24 luglio 2018 è stato sottoscritto l’Accordo Quadro in questione.
Oggetto dell’Accordo sono la movimentazione e il trasporto di mobili, arredi, materiali vari d’ufficio, attrezzature, macchinari informatici e non, documenti, pacchi, e relativo eventuale smaltimento, nonché la raccolta e il trasferimento di rifiuti e beni fuori uso alle discariche autorizzate e/o lo smaltimento di rifiuti assimilabili agli urbani.
Le singole prestazioni che concorrono a determinare l’importo complessivo sopra indicato, in conformità alla disciplina legislativa di tale forma contrattuale, vengono affidate tramite singoli contratti attuativi, ovvero con ordini di servizio, contenenti i tempi, le modalità, i luoghi di esecuzione e quanto altro necessario per l’esecuzione della prestazione richiesta.
Il corrispettivo globale da ripartire con i singoli affidamenti, nel periodo di validità dell’Accordo ammonta, come sopra detto, ad € 200.000,00 (esclusa Iva).
L’art. 6 del contratto chiarisce che, qualora l’importo massimo venga utilizzato per intero prima della scadenza del quadriennio, non si potrà procedere alla emissione di ulteriori ordini restando, tuttavia, salvo quanto previsto dall’art. 106 del D. Lgs.vo 50/2016.
Ai sensi di quest’ultimo articolo, infatti, qualora nel corso dell’esecuzione del contratto emerga la necessità di un aumento o di una diminuzione delle prestazioni fino ad un quinto dell’importo aggiudicato, è possibile procedere in tal senso applicando all’appaltatore le medesime condizioni del contratto iniziale.
A tal fine, occorre precisare che ad oggi l’importo residuo risultante all’esito dei diversi affidamenti in Accordo quadro è di circa € 4.500,00.
Dal luglio 2018 ad oggi, infatti, diverse Sedi hanno sottoposto all’attenzione di questo Ufficio esigenze di facchinaggio connesse alla razionalizzazione degli spazi.
e quindi volte a liberare spazi sia per la messa a reddito degli stessi, sia per la realizzazione di interventi e opere edili.
Le attività di facchinaggio richieste dalle varie Strutture della Toscana sono state affidate in prevalenza alla ditta Fratini nell’ambito della regolamentazione dei rapporti e in applicazione dei prezzi di gara e del relativo ribasso di cui all’Accordo Quadro.
Ad oggi, tuttavia, non risulta ancora completata la complessiva operazione di razionalizzazione degli spazi e, poiché sono stati già stipulati contratti di affidamento di lavori e di locazione dei locali, risulta necessario procedere a realizzare le operazioni di facchinaggio propedeutiche all’esecuzione e al corretto adempimento dei contratti menzionati in tempi talvolta incompatibili con le ordinarie tempistiche di affidamento extra Accordo quadro. A ciò si aggiunga che la ditta Fratini ha avuto modo di maturare una adeguata conoscenza degli ambienti delle diverse Strutture della regione, garantendo con ciò tempi più brevi di esecuzione delle prestazioni e una maggiore capacità di lavoro autonomo presso le stesse.
Al contempo, la ditta Fratini ha eseguito parte delle operazioni di facchinaggio relative all’allestimento dello stabile di via delle Porte Nuove; tale operazione si è rivelata più complessa e articolata rispetto a quanto programmato in fase di pubblicazione della procedura di affidamento dell’Accordo quadro dato che, essendo nel frattempo intervenuto lo sgombero dell’edificio anche da parte della Sede di Firenze e della UOT, la ditta affidataria ha realizzato e completato la riallocazione, nello stabile di via delle Porte Nuove, di arredi, pratiche e strumenti di lavoro temporaneamente allocati presso tre differenti edifici di proprietà Inail e ha inoltre realizzato tutti gli interventi di riorganizzazione non inizialmente programmati (es.
trasloco appartamento ex portiere tra gli appartamenti di via delle Carra, riorganizzazione arredi, trasferimento Contarp e ispettori di vigilanza).
Nell’ambito delle sopradette operazioni risulta ancora da completare la riorganizzazione del magazzino di proprietà Inail sito a Prato, in cui sono stati posti in deposito arredi e beni che non hanno trovato collocazione a Villa Lemmi Tornabuoni e nell’immobile di via degli Orti Oricellari; poiché la ditta Fratini si è occupata della gestione di tale magazzino, è opportuno, per una efficace gestione dei tempi, affidare alla medesima tutte quelle attività conclusive di imballaggio dei beni e loro risistemazione con contestuale catalogazione.
In aggiunta a ciò, occorre precisare che negli ultimi mesi dello scorso anno lo stabile di via delle Porte Nuove ha subito due episodi di allagamento che hanno interessato i piani terra e seminterrato e che hanno determinato la necessità di interventi di facchinaggio sia per la iniziale messa in sicurezza dei beni e di parte delle pratiche cartacee, sia per la loro sistemazione definitiva. Questi ultimi interventi, essendo stati appunto determinati da eventi non previsti, non erano stati programmati in fase di determinazione del limite dell’Accordo quadro e hanno ulteriormente ridotto il budget a disposizione di questa Amministrazione per le attività invece programmate.
Al contempo, proprio tali eventi imprevedibili hanno evidenziato ancora di più l’importanza di poter disporre di un Accordo quadro per le attività di facchinaggio dato che lo stesso consente di procedere ad affidamenti mediante l’emissione di
singoli ordinativi e quindi senza effettuare di volta in volta la preliminare selezione degli operatori economici.
Alla luce di quanto sopra, in applicazione dell’art. 106 co. 12 del D. Lgs.vo 50/2016, attesa la necessità di un aumento delle prestazioni dell’Accordo quadro entro il limite di un quinto dell’importo aggiudicato ed entro il limite delle soglie comunitarie, le quali avrebbero imposto una differente procedura di gara, si propone:
- di modificare il contratto stipulato in data 24 luglio 2018 tra la ditta Fratini Bruno di Fratini Marco (p.iva 02275610976 con sede in Prato alla via G. Bertini n. 3) e questa Direzione regionale, aumentando di ulteriori € 13.000,00 il corrispettivo di prestazioni affidabili con singoli appalti ai sensi dell’Accordo Quadro nel periodo di validità quadriennale del medesimo e applicando all’appaltatore le medesime condizioni del contratto iniziale e quindi fissando in complessivi € 213.000,00 l’ammontare dell’Accordo quadro in questione.
Maria Rosaria Dimitri Giuseppina Maria Maruti
Il Dirigente dell’Ufficio Attività Strumentali dott.ssa Rossana Ruggieri