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OPUSCOLO INFORMATIVO GENERALE AD USO DEI DOCENTI E DEGLI OPERATORI SCOLASTICI

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Allegato circolare 157 prot. 418 del 08/02/2021

OPUSCOLO INFORMATIVO GENERALE AD USO DEI DOCENTI E DEGLI

OPERATORI SCOLASTICI

Ai sensi del

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008. n.81, art.36, Testo Unico salute e sicurezza

DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2009, n.106 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2009 , n.106 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Prof. Ugo Costa

Responsabile Servizio Prevenzione e protezione

(2)

2020

Presentazione

Il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, denominato "Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che recepisce 9 direttive CEE sulla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, ha introdotto una serie di obblighi per i dirigenti degli istituti scolastici, per i preposti e per i lavoratori.

Lo stesso decreto fissa altresì una serie di norme che di seguito sono riassunte e schematizzate, stabilendo fra l'altro per il dirigente l'obbligo della informazione agli operatori scolastici e agli utenti sui problemi della sicurezza.

Per adempiere a quanto previsto dall'art. 36 del D.lgs. 81/2008 viene distribuito ai docenti e al personale ATA il presente Opuscolo Informativo insieme al Manuale Informativo al fine di consentire a tutti gli utenti della scuola informazione generale omogenea.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Prof. Ugo Costa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Angelo Nasca

(3)

1. Premessa

Il D. Lgs. 81/08, in attuazione dell'art. 1 della Legge n°123 del 3 agosto 2007, che recepisce 9 direttive Comunitarie, ha riunito, coordinandoli ed innovandoli, molti provvedimenti legislativi che sono state emanati nell'arco degli ultimi sessant’anni in un unico testo normativo sulla sicurezza, fra i quali il DPR 27 aprile 1955 n. 547 "Norme per la prevenzione degli infortuni sui lavoro", il DPR 7 gennaio 1956 n.164 "Norme per la prevenzione degli infortuni nelle costruzioni", il DPR 19 marzo 1956 n. 303 "Norme generali per l’igiene nel lavoro", il D.lgs. 15 agosto 1991 n, 277 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro" e il D. Lgs.19 settembre 1994 n. 626 riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori" nei luoghi di lavoro negli ambienti di lavoro, sia pubblici che privati.

L'applicazione del decreto segna una tappa fondamentale nel processo di sviluppo di una più efficace e partecipata "cultura della prevenzione" a tutti i livelli, da quello produttivo e sociale a quello delle istituzioni e del servizio pubblico in generale.

L'obbiettivo del decreto è quello di valutare i rischi connessi all'attività lavorativa e provvedere alla loro eliminazione o limitarne gli effetti primi che questi producano effetti dannosi per tutti gli utenti dell'ambiente di lavoro.

Per utenti si intendono tutti quelli che frequentano la scuola, anche occasionalmente, e quindi non solo i docenti, i professori ed il personale ATA ma anche genitori durante i Consigli di Classe o i ricevimenti.

Ciascun "lavoratore" (docente, ATA o studente), non è più solamente un soggetto "passivo da tutelare", ma soggetto attivo del sistema sicurezza, per ognuno dei quali previsti obblighi e sanzioni così come definito all'art. 20 del D.lgs. 81.

2. Campo di applicazione del D.lgs. n. 81/08

Le disposizioni contenute nel decreto si applicano a TUTTI i settori di attività, privati o pubblici e a tutte le tipologie di rischio.

3. Obblighi fondamentali del D.lgs. n. 81/08

Gli obblighi del D.lgs. 81/08 sono enunciati dall'art. 15, e sono:

a) valutare tutti i rischi per la salute e sicurezza;

b) programmare la prevenzione;

c) eliminare i rischi e, ove ciò non sia possibile, ridurli;

d) rispettare i principi ergonomici;

e) ridurre i rischi alla fonte;

f) sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;

g) limitare al minimo il numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;

h) limitare l'uso degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;

i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

j) sottoporre a controllo sanitario i lavoratori;

k) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione;

l) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;

m) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;

n) l’informazione e formazione adeguate per (Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

o) le istruzioni adeguate ai lavoratori;

p) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;

q) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

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r) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;

s) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;

t) l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

u) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi dì sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

4. I destinatari della nuova normativa Datore di lavoro

E' il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Datore di lavoro nelle pubbliche amministrazioni

E' il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita ì poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni per datore di lavoro sì intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.

Nel caso di Istituzione scolastica il datore di lavoro è il Dirigente Scolastico.

Il datore di lavoro ha il compito di porre in atto tutti gli adempimenti di carattere generale al fine di garantire una corretta ed efficace applicazione del D.lgs. 81/08.

In particolare deve:

elaborare il documento di valutazione dei rischi e le misure di miglioramento nel tempo delle misure di sicurezza;

adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori e degli alunni;

fornire ai lavoratori e agli alunni, se necessario, i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale (DPI);

richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene dei lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

adottarle misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misura devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

Il Datore di Lavoro deve inoltre nominare e formare:

 i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, dì gestione dell'emergenza;

 nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei

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casi previsti dal presente decreto legislativo;

 Gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione;

 I preposti;

 Alcune funzioni sono delegabili, le funzioni che non può delegare il datore di Lavoro sono:

 La valutazione dei rischi con la conseguente elaborazione del documento;

 La designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Lavoratore e lavoratori equiparati

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

L'art. 2 Definisce «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito del 'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Al lavoratore così definito è equiparato:

1. il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso;

2. l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile;

3. il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

4. l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione;

5. il volontario, come definito dalla legge 1 agosto 1991, n. 266;

6. i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile

;

I lavoratori hanno degli obblighi, in particolare l'art. 20 dei D.lgs. 81/08 recita:

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

In particolare poi il lavoratore deve:

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

e) segnalare immediatamente ai datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone

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notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

Dirigente

Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa,

Preposto

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

Nella Scuola possono essere identificati come preposti i docenti, quando gli allievi sono equiparati ai lavoratori e il Responsabile Amministrativo (DSGA) il quale, secondo quanto previsto dall'art. 51 del C.C.N.L., organizza i servizi amministrativi dell'unità scolastica, è responsabile degli stessi e sovrintende ai servizi amministrativi e ai servizi generali coordinando il relativo lavoro.

5. La valutazione dei rischi.

Il documento fondamentale per la corretta predisposizione ed applicazione di misure di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro è la redazione del documento di valutazione dei rischi. Il documento di valutazione dei rischi rappresenta una valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza Valutare il rischio significa in sostanza:

 stimare la probabilità che si verifichi un evento che ha il potenziale di causare un danno;

 stimare l'entità del danno derivante da quell'evento;

 predisporre i mezzi con i quali si può ridurre al minimo la probabilità che l'evento si verifichi;

 ove fosse impossibile eliminare il rischio, intervenire per contenere il più possibile l'entità del danno (per esempio uso di Dispositivi di Protezione Individuali, formazione dei lavoratori,..)

Nel Documento, fra l'altro si devono:

 valutare tutti i rischi presenti nell'attività lavorativa, specificando i criteri adottati per la valutazione.

 essere indicate le misure di prevenzione e protezione adottate, nonché dei Dispositivi di prevenzione e protezione (DPI) individuati ed adottati.

 Programmare le misure di miglioramento adottate per migliorale nel tempo i livelli di sicurezza

 Individuare le attività che espongono i lavoratori a rischi specifici e che quindi

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richiedono una formazione ed un addestramento specifico.

6. Informazione e formazione

Grande importanza attribuisce il D.lgs. 81/08 ai fini della salvaguardia e tutele della salute e della sicurezza dei lavoratori all’'informazione e alla formazione. Il D.lgs. n. 81/08 sancisce l'obbligo (artt. 36 e 37) per il datore di lavora di provvedere affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione circa i rischi e l'organizzazione della sicurezza nella azienda, e riceva un'informazione sufficiente e adeguata in maniera di sicurezza e salute.

L'informazione riguarda

a) i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;

b) le procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;

c) i nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente ;

d) i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;

e) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati;

f) di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;

g) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

La formazione riguarda:

a. concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b. rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

7. Misure generali di tutela art. 15 D.lgs. 81/08

Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;

b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;

c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;

e) la riduzione dei rischi alla fonte;

f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;

g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;

h) l'utilizzo limitati degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;

i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

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j) il controllo sanitario dei lavoratori;

k) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;

I) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;

m) l'informazione e formazione adeguare per dirigenti e i preposti;

n) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

o) le istruzioni adeguate ai lavoratori;

p) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;

q) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

r) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;

s) misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;

t) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

u) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

8. I rischi negli ambienti di lavoro

I rischi presenti negli ambienti di lavoro, in conseguenza dello svolgimento delle attività lavorative, possono essere divisi in tre categorie:

1. rischi per la sicurezza o rischi di natura infortunistica 2. rischi per la salute o rischi di natura igienico-ambientale 3. rischi per la sicurezza e la salute o rischi trasversali

8.1 Rischi per la sicurezza

I rischi per la sicurezza, sono quelli responsabili del potenziale verificarsi di incidenti o infortuni ovvero di danni o menomazioni fisiche (più o meno gravi), in conseguenza di un impatto fisico-traumatico di diversa natura (meccanica, elettrica, chimica, termica, etc).

In generale, le cause di tali rischi sono da ricercare in un non idoneo assetto delle caratteristiche di sicurezza inerenti l'ambiente di lavoro, gli impianti, le apparecchiature utilizzate e le loro modalità operative, l'organizzazione del lavoro, l'organizzazione del sistema sicurezza, etc.

Tali rischi possono essere aggravati da comportamenti non corretti quando si verifica l'evento calamitoso, per cui è necessario conoscere gli spazi dove ci si trova e individuare comportamenti adeguati per potere agire con consapevolezza sia durante l'attività ordinaria, che durante le emergenze. Anche perché comportamenti non corretti potrebbero coinvolgere non solo la propria ma l'incolumità di tutti.

Possono rappresentare rischi per la sicurezza:

a) Rischi da carenze strutturali dell'ambiente di lavoro relativamente a:

Altezza, superficie e volume dell'ambiente di lavoro al di sotto dei valori minimi prescritti;

Illuminazione ordinaria e di sicurezza insufficiente;

Presenza di pavimenti lisci o sconnessi;

Stabilità struttale;

Numero di uscite e porte d'emergenza in numero insufficiente rispetto alla densità di affollamento,

b) Rischi da carenze di sicurezza su macchine e apparecchiatura relativamente a:

Protezione di organi di avviamento, trasmissione, lavoro e di comando;

Protezione nell'uso di apparecchi di sollevamento, di ascensori e montacarichi Protezione nell'uso di apparecchi a pressione (bombole e circuiti);

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c) Rischi da manipolazione da sostanze pericolose d) Rischi da carenze di sicurezza elettrica

e) Rischi da incendio e/o esplosione per:

Presenza di materiali infiammabili

Carenza di sistemi antincendio e di segnaletica di sicurezza f) Ulteriori esempi di azioni a rischio:

Lasciare attrezzature o attrezzi di lavoro in posizione pericolosa Manipolare senza precauzione sostanze pericolose

Fumare o usare fiamme libere in luoghi ove esiste il pericolo di incendio o esplosione Rimuovere senza giustificato motivo i dispositivi di sicurezza trascurandone il ripristino Danneggiare le protezioni o la cartellonistica dì sicurezza

Avvicinarsi pericolosamente a parti di tensione, non isolate, di impianti elettrici Usare attrezzi in genere inadeguati o in cattive condizioni

Effettuare riparazioni provvisorie Accatastare male i materiali

Operare su parti elettriche in tensione, senza le necessarie precauzioni Trascurare l'ordine e la pulizia nei luoghi di lavoro

Non prestare sufficiente attenzione a chi è preposto a coordinare un lavoro eseguito da più persone

Usare in modo non idoneo i mezzi protettivi personali Danneggiare i mezzi protettivi personali

Usare mezzi protettivi in cattivo stato di conservazione

8.2 Rischi per la salute

I rischi per la salute o igienico-ambientali sono responsabili della potenziale compromissione dell'equilibrio biologico del personale addetto ad operazioni o a lavorazioni che comportano 1' emissione nell'ambiente di fattori ambientali di rischio, di natura chimica, fisica e biologica.

Le cause di tali rischi sono dovute alla presenza di fattori ambientali di rischio generati dalle lavorazioni e da modalità operative.

Tali rischi si possono suddividere in rischi derivanti da:

Agenti chimici

II rischio di natura chimica è un rischio igienico-ambientale legato alla presenza di agenti chimici. E' legato essenzialmente alla mancata cognizione della pericolosità di ciò che si utilizza durante le lavorazioni e/o attività di laboratorio. Ogni sostanza o preparato può essere tossica per l'uomo quando causa danni organici e/o funzionali. La sostanza tossica può presentarsi sotto diverse forme (gas, polveri, vapori, ecc.) e può causare danni all'organismo venendo inalata attraverso le vie respiratorie, per contatto cutaneo, per ingestione, ecc.

Agenti Fisici

Rischi da esposizione e grandezze fisiche che interagiscono in vari modi con l'organismo umano (rumore, vibrazioni, radiazioni:, carenze nel livelli di illuminamento ambientale e dei posti di lavoro, carenze nella climatizzazione).

Agenti Biologici

Rischi connessi con l'esposizione (ingestione, contatto cutaneo, inalazione) a organismi e microorganismi patogeni o non, colture cellulari, endoparassiti umani, presenti nell'ambiente.

Personale Addetto Alla Pulizia

E’ necessario rispettare anzitutto le norme igieniche fondamentali:

• ogni giorno, al termine delle lezioni, effettuare un’accurata pulizia di: aule, corridoi,

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palestre, laboratori, assicurando l’indispensabile ricambio d’aria;

• pulire i servizi igienici almeno due volte al giorno utilizzando strumenti (guanti, panni, ...) destinati esclusivamente a quei locali; al termine delle pulizie tutti i materiali usati vanno lavati in acqua ben calda con detersivo e successivamente risciacquati, oppure

disinfettati in candeggina diluita allo 0,5-1 % di cloro attivo per almeno un’ora ed ugualmente risciacquati, fatti asciugare e riposti in appositi spazi chiusi.

I detersivi e i prodotti per la pulizia utilizzati nell’Istituto assolvono egregiamente il loro compito se usati correttamente; l’uso improprio può dar origine invece a reazioni indesiderate. L’esempio più classico quello della candeggina e dell’acido muriatico che hanno un effetto detergente se usati separatamente, ma se si mescolano tra di loro, pensando di aumentarne l’efficacia, non solo non danno l’effetto desiderato ma provocano la formazione di gas tossici alla salute.

Quest’esempio serve a far capire che i detersivi pur essendo indispensabili devono essere utilizzati con la massima attenzione, in quanto l’uso improprio può provocare effetti indesiderati Pertanto prima di utilizzare un prodotto è necessario leggere attentamente le istruzioni riportate sull’etichetta; infatti solo un uso corretto non provoca nessun rischio alla propria salute e a quella di terzi.

L’etichetta di un prodotto serve proprio a conoscere il grado di pericolo che esso ha se non usato correttamente.

Occorre:

♦ Rispettare le dosi consigliate dalle istruzioni.

♦ I prodotti concentrati devono essere diluiti nelle percentuali stabilite sulle etichette.

♦ Utilizzare i prodotti per gli usi specifici cui sono destinati.

♦ Per nessun motivo miscelare più prodotti in quanto possono provocare reazioni indesiderate sviluppando gas asfissianti o tossici.

♦ Non trasferire mai un detersivo o un acido da un contenitore ad un altro su cui sia riportata una dicitura diversa da quella del contenuto immesso.

♦ Riporre i contenitori sempre chiusi con il proprio tappo.

♦ I prodotti tossici, nocivi o corrosivi devono essere riposti con la massima cura in luoghi inaccessibili a terzi.

♦ Non lasciare bombolette spray ecc. vicino a fonti di calore, in quanto possono infiammarsi e/o esplodere.

Il personale addetto alle pulizie utilizzerà sempre i dispositivi di protezione personale (p.es.

guanti) forniti dall'Istituto.

Utilizzo Di Attrezzature

Il D.Lgs. 81/08 definisce (art. 69) attrezzatura qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro e prevede (art. 70) che le attrezzature messe a disposizione devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza.

Pertanto si devono rispettare le seguenti disposizioni:

1. Attenersi alle istruzioni del manuale a corredo della macchina per l’utilizzo e la manutenzione delle attrezzature.

2. Verificare la presenza delle protezioni fisse o mobili o regolabili atte ad impedire la proiezione di oggetti o l’accesso alle parti mobili.

3. Esporre avvisi che fanno esplicito divieto, quando la macchina è in movimento, di pulire, oliare, ingrassare, riparare o registrare a mano gli organi e gli elementi delle macchine stesse.

4. Verificare che l’interruzione e il successivo ritorno dell’energia elettrica non comporti il riavviamento automatico della macchina.

5. Verificare l’immediata accessibilità delle apparecchiature d’arresto di emergenza e la loro efficienza.

6. Verificare l’esistenza del collegamento a terra delle parti metalliche (ove è visibile).

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7. Verificare il buon stato d’uso degli apparecchi elettrici portatili e dei loro cavi di alimentazione.

8. Verificare periodicamente (tasto di prova) l’efficienza degli interruttori differenziali.

9. Mantenere le macchine pulite da residui di lavorazioni e/o oleosi.

10. Manipolare con guanti idonei oggetti o residui che comportano rischi di ferite.

11. Segnalare sempre con cartelli di divieto, di prescrizione o di avvertimento, ogni condizione di pericolo. In particolare transennare e segnalare in modo opportuno le macchine e le apparecchiature in riparazione o manutenzione; è fatto divieto far funzionare perché non rispondenti alle norme di sicurezza le macchine fuori uso presenti in reparto a scopo didattico-dimostrativo.

12.Controllare periodicamente lo stato d’uso e la scadenza delle tubazioni degli impianti alimentati a gas.

13. Prima di utilizzare impianti a pressione richiedere il collaudo e la verifica.

14. Controllare che le derivazioni a spina siano provviste di interruttori a monte.

15. Usare lampade elettriche portatili solo se protette da gabbia e con impugnatura isolante.

Segnalare sempre al Coordinatore del SPP e/o al Capo d’Istituto ogni esigenza di sicurezza degli impianti e delle attrezzature.

8.3 Rischi per la sicurezza e la salute

I rischi per la sicurezza e la salute sono/ individuabili all'interno della complessa articolazione che caratterizza il rapporto tra il lavoratore e il contesto in cui è inserito.

Tali rischi sono essenzialmente dovuti a:

Organizzazione

Processi di lavoro usuranti: p.es. lavori in continuo, sistemi di turni, lavoro notturno;

pianificazione degli aspetti attinenti alla sicurezza e la salute: programmi di controllo e monitoraggio;

manutenzione degli impianti, comprese le attrezzature di sicurezza;

procedure adeguate per far fronte agli incidenti e a situazioni di emergenza;

movimentazione manuale dei carichi;

lavoro ai videoterminali (VDT)

La Movimentazione Manuale Dei Carichi

Si intendono come atti di movimentazione manuale dei carichi (art. 167 del D.Lgs.

81/08): “le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari”.

Gli elementi che sono da considerare e che contribuiscono alla definizione del livello di rischio connesso alla attività di movimentazione manuale dei carichi, sono i seguenti:

Caratteristiche del carico: troppo pesante (maggiore di 30 Kg per gli uomini, 20 per le donne), troppo ingombrante, instabile ecc.;

• Posizioni che si assumono nel sollevamento: schiena flessa, torsione del tronco, distanza eccessiva del carico dal tronco, ecc.;

• Entità dello sforzo fisico: alta frequenza delle azioni di sollevamento o tempi prolungati di sollevamento;

• Caratteristiche dell’ambiente di lavoro: presenza di dislivelli (scale, gradini isolati, ecc.), stato delle pavimentazioni, microclima non ottimale ecc.

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INFORMAZIONE sui rischi connessi con l’attività:

In generale si parla di rischi connessi alla movimentazione dei carichi quando il peso degli stessi è superiore ai 3 kg.

Al di sotto di tale peso il rischio per la schiena può essere generalmente considerato trascurabile. Pertanto, ogni volta che si dovranno maneggiare carichi di peso superiore al predetto limite, è opportuno attenersi a quanto segue:

• Nel sollevare i carichi si deve mantenere il tronco eretto, piegando le gambe anziché la schiena, il carico deve essere tenuto il più possibile vicino al corpo e si devono evitare torsioni del busto;

• Per evitare di assumere posizioni pericolose per la schiena è consigliabile spostare oggetti nella zona compresa tra l’altezza delle spalle e quella delle nocche delle mani (braccia distese lungo i fianchi);

• Se si deve porre in alto un oggetto, bisogna evitare di inarcare la schiena; in tal caso va utilizzato un idoneo sgabello o una scaletta;

• Non devono essere utilizzati mezzi di fortuna (sedie, cataste di pacchi) per riporre prelevare materiali dagli scaffali, ma apposite scale che siano rispondenti alla norma;

Per pesi eccessivi e lunghi percorsi, devono essere utilizzati idonei carrelli, adeguati al peso da trasportare;

• Se possibile, il peso va equamente ripartito tra le due mani;

• In caso di trasporto di carichi tramite più persone, i movimenti devono essere coordinati;

• Quando si trasportano materiali di particolare lunghezza a spalla, accertarsi di avere sempre la visuale libera e tenere la parte anteriore del carico sollevata oltre l’altezza d’uomo;

• Si devono usare idonee calzature;

• Si deve sempre verificare che il pavimento sia stabile ed uniforme.

Utilizzo delle scale portatili

Le scale portatili devono essere idonee all’uso cui vengono destinate: quelle acquistate in data successiva all’entrata in vigore del D.M.23/3/2000 devono essere munite di dichiarazione di conformità e di un libretto recante una descrizione degli elementi costituenti, indicazioni utili per il corretto impiego e le istruzioni per la manutenzione e conservazione.

Le scale portatili devono essere sottoposte a periodici controlli, da verbalizzare, tendenti a verificare lo stato generale, le buone condizioni dei pioli, la presenza dei dispositivi antisdrucciolo posti all’estremità inferiori e l’integrità, per le scale a libretto, del dispositivo che ne impedisce l’apertura oltre il limite di sicurezza.

La maggior parte degli incidenti che avvengono nell’utilizzo delle scale portatili, sono da ricondursi ad un non corretto utilizzo delle stesse. Si riportano pertanto di seguito alcune norme comportamentali:

• Prima dell’utilizzo, verificare sempre l’integrità, la stabilità e la funzionalità della scala;

• La scala deve essere sufficientemente lunga (deve rimanere libero almeno un metro della scala sopra il piolo su cui si poggiano i piedi);

• Si deve dare un’inclinazione sufficiente

• Se non vincolata in alto, la scala deve essere trattenuta al piede da altra persona;

• La scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta;

• Non sporgersi mai per raggiungere oggetti fuori dalla propria portata (eventualmente scendere e posizionare di nuovo la scala);

• Prendere e spostare solo oggetti che possono essere tenuti con una sola mano;

• Per l’utilizzo della scala necessario calzare scarpe adeguate;

• La salita e la discesa vanno effettuate con il viso rivolto verso la scala;

• Il trasporto della scala deve avvenire con estrema attenzione.

(13)

Impiego di attrezzature e macchine da ufficio

Per tutte le attrezzature di lavoro a disposizione, vale il principio generale che il loro uso deve essere conforme alle istruzioni del costruttore.

In generale nell’impiego di macchine da ufficio necessario:

 Leggere attentamente le istruzioni del costruttore: tutti i lavoratori addetti alle macchine devono prenderne visione. Il libretto di istruzioni infatti, descrive la funzione e l’uso della macchina, le cautele da osservare in caso di anomalie e riporta la dichiarazione del fabbricante della rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle direttive CEE di riferimento. Il libretto è documento probante anche per l’istituto di vigilanza.

 Evitare che i cavi di alimentazione si arrotolino disordinatamente o comunque rimangano volanti in mezzo agli ambienti o ai passaggi;

 Segnalare qualsiasi abrasione o fessurazione nei cavi di alimentazione elettrica evitandone l’uso finché non siano stati riparati o sostituiti;

Non eseguire modifiche o collegamenti di fortuna alle spine di alimentazione delle

macchine né usare prolunghe inadatte;

 

Staccare le spine dalle prese, agendo sulle spine stesse e non sul cavo di alimentazione;

 Disalimentare ogni macchina dopo l’uso e comunque al termine di ogni giornata lavorativa;

 Non rimuovere le coperture predisposte dal costruttore sulle parti mobili delle macchine; tali coperture possono essere momentaneamente rimosse solo da personale specializzato in occasione di ispezioni o riparazioni;

 Non operare all’interno di telescriventi, stampanti ecc. mentre sono in azione;

 Osservare le prescrizioni del costruttore, evitare spandimenti e lavarsi le mani al termine delle operazioni, nel maneggio del toner delle fotocopiatrici o di parti in contatto con esso.

In particolare:

 le taglierine manuali usate comunemente negli uffici possono rappresentare una fonte di pericolo per infortuni di particolare gravità: il rischio maggiore è quello di ferite o amputazioni alle dita. La prevenzione si realizza facendone un uso corretto ed attento e posizionandole su piani stabili di adeguate dimensioni. Le taglierine devono essere munite delle opportune protezioni della lama che non consentono alcun contatto diretto con l’operatore (es. schermo salva-mani in plexiglas). Le protezioni devono essere sempre integre ed efficienti.

Ad uso terminato, la lama della taglierina, deve essere sempre lasciata completamente abbassata e protetta; qualsiasi anomalia o difetto riscontrati devono essere prontamente segnalati.

Per le taglia risme elettriche, valgono le stesse considerazioni generali già fatte per le taglierine manuali; nell’uso opportuno attenersi a quanto segue:

• Verificare che non siano stati rimossi o vanificati i dispositivi di sicurezza e che quindi il comando di azionamento della lama di taglio avvenga con l’utilizzo contemporaneo di entrambe le mani.

• La macchina deve essere utilizzata da un solo operatore per volta.

• Consultare, in caso di dubbi, il libretto di manutenzione della macchina.

(14)

Verificare infine che sia funzionante l’interruttore di emergenza che deve essere posto in posizione visibile e facilmente raggiungibile.

La cucitrice a punti metallici per fascicoli è meno pericolosa di una taglierina, ciò nonostante è bene prestare attenzione anche al suo utilizzo. Quando si è mandata in blocco l’apparecchiatura, operando con strumenti inadeguati nel tentativo di liberarla dai punti, si può restare feriti alle mani o peggio, si può essere feriti in viso dai punti proiettati dall’alimentatore a molla, inopportunamente non disinserito.

Le fotocopiatrici devono essere installate in locali spaziosi ben aerati; nell’uso prolungato le macchine possono liberare vapori e fumi che potrebbero provocare un’azione irritante, bruciori, pruriti e arrossamenti agli occhi, lacrimazione e irritazione delle mucose delle vie respiratorie.

Nell’uso è opportuno attenersi a quanto segue:

durante l’utilizzo della macchina è consigliabile tenere chiuso il pannello copri-piano, ciò al fine di evitare affaticamento o danni alla vista;

evitare di intervenire sulle fotocopiatrici e stampanti, accedendo alle loro parti interne, senza aver prima interrotto l’alimentazione elettrica; nell’accedere alle parti interne occorre fare ben attenzione alle avvertenze del fabbricante: all’interno di tali macchine vi sono infatti parti che raggiungono temperature elevate e possono provocare ustioni. Consultare, in caso di dubbi, il libretto di manutenzione della macchina; nella sostituzione del toner, se non è affidata a ditta specializzata, attenersi scrupolosamente alle indicazioni e prescrizioni del fabbricante; il toner usato non deve essere disperso, ma gettato in appositi contenitori differenziati.

Applicazione della normativa sul divieto di fumo.

La Legge 3 del 16/1/03 di tutela dal fumo passivo fornisce l’occasione per riproporre interventi di prevenzione e di applicazione del divieto nelle scuole al fine di contrastare un fattore di rischio tra i più diffusi e pericolosi per la salute umana. Infatti, nonostante siano da tempo noti i danni alla salute in termini di mortalità e patologia provocati dal fumo attivo e passivo, molti giovani iniziano a fumare durante il periodo scolastico. Nella scuola il rispetto della normativa concernente il divieto di fumare, oltre a proteggere dai danni del fumo passivo e incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero di sigarette, ha un’importante valenza nell’ambito dell’educazione alla convivenza civile e alla legalità.

Nella scuola vige un divieto generalizzato di fumare quale risultato di un complesso di norme che si sono integrate nel tempo. Già nel 1934 con Regio Decreto veniva prescritto il divieto di fumo in luogo pubblico per i minori di 16 anni; la L. 584/75 stabiliva il divieto di fumare nelle aule delle scuole di ogni ordine e grado. La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/12/1995 ampliava l’applicazione del divieto a tutti i locali utilizzati, a qualunque titolo, dalla Pubblica Amministrazione ed alle aziende pubbliche per l’esercizio di proprie funzioni istituzionali, nonché dai privati esercenti servizi pubblici purché si tratti di locali aperti al pubblico. Alcune difficoltà applicative sono state chiarite con una circolare esplicativa, la Circolare n. 4 del 28/3/01 “Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo”, che fornisce precisazioni in ordine ai locali in cui si applica il divieto di fumo, alle competenze dei dirigenti per la sua applicazione, alle sanzioni ed alle modalità d’applicazione nei locali aperti al pubblico. La direttiva stabilisce che nei locali in cui si applica il divieto devono essere esposti cartelli con l’indicazione del divieto, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare, dell’autorità cui compete accertare le infrazioni. Stabilisce anche che i dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio devono individuare in ciascuna di esse uno o più funzionari incaricati di procedere alla contestazione di eventuali infrazioni, di verbalizzarle e di riferirne all’autorità competente.

La Legge n. 3 del 16/1/03 ribadisce i divieti già in vigore ed estende il divieto in tutti i locali chiusi ad eccezione di quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico e quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati. Tutte le scuole pubbliche e private sono quindi tenute

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al rispetto del divieto di fumo in ogni loro locale; infine con la L. 128/2013 - comma 1 bis e 3, art. 4, il divieto di fumo viene esteso anche agli spazi aperti di competenza degli Istituti Scolastici, e vietato l’uso delle sigarette elettroniche nei luoghi chiusi.

Il fumo passivo, con i conseguenti rischi per la salute dei lavoratori che ne subiscono gli effetti dannosi, costituisce uno degli aspetti di igiene ambientale che deve essere affrontato dal datore di lavoro conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

In primo luogo il datore di lavoro ne deve tenere conto nell’effettuare la valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs 81/08. Il Dirigente Scolastico quindi è tenuto a mettere in atto le misure più idonee per eliminare tale rischio (o ridurlo quando ciò non sia tecnicamente possibile).

Poiché l’aria che contiene sostanze cancerogene, come quelle presenti nel fumo passivo, non può essere considerata salubre e poiché non esiste un valore soglia per le sostanze cancerogene, l’aria degli ambienti scolastici deve essere del tutto priva dei contaminanti del fumo passivo, cosa che può essere garantita solo dal divieto di fumare. Infine, il datore di lavoro ha l’obbligo di considerare anche i rischi per la sicurezza derivanti dalla sigaretta intesa come pericolo di incendio: se nella scuola esistono luoghi con particolari rischi (laboratori di chimica, fisica, biologia - laboratori tecnici - ambienti con impiego di attrezzature o sostanze - prodotti pericolosi), dovrà essere imposto il divieto di fumo ai sensi delle norme specifiche per la prevenzione incendi.

Il divieto di fumo vige in tutti i locali scolastici: aule, atrio, corridoi, biblioteche e laboratori di ogni genere, servizi igienici, refettorio, palestra, spazi riservati al personale ausiliario o docente, spazi destinati a deposito sussidi e attrezzature, uffici di segreteria, direzione didattica, e ogni altro locale o spazio presente negli edifici scolastici. In ciascun locale va apposto il cartello di divieto di fumo con le indicazioni previste dalla normativa vigente.

Considerato il ruolo dell’istituzione scolastica nell’ambito della promozione dei comportamenti corretti a tutela dello “star bene” individuale e collettivo, e considerato l’impegno del circolo in merito allo svolgimento di attività di educazione alla salute, tutto il personale scolastico interno ed esterno, gli eventuali esperti assunti a qualunque titolo dal Dirigente Scolastico e i genitori sono invitati ad astenersi dal fumare anche nei luoghi non chiusi (cortili, giardini, terrazzi, ecc.), nelle situazioni di presenza degli alunni. Il Dirigente Scolastico ha individuato tra i dipendenti un soggetto per ogni edificio appartenente all’istituzione scolastica, cui assegnare l’incarico di vigilanza sul divieto di fumo, l’accertamento e la contestazione delle infrazioni.

Lavoratrici gestanti e madri

Le lavoratrici in stato di gravidanza che svolgono lavori “pericolosi, faticosi e insalubri”, così come identificati dal D.Lgs 151/01, sono per definizione temporaneamente non idonee a svolgere quelle lavorazioni.

Spetta al Dirigente Scolastico, nella valutazione dei rischi effettuata ai sensi del D.Lgs 81/08, considerare anche quelli per la salute e la sicurezza delle lavoratrici in gravidanza o in allattamento, definendo le condizioni di lavoro non compatibili e le misure di prevenzione e protezione che intende adottare a tutela delle lavoratrici madri, dandone comunicazione alle dipendenti e al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Le lavoratrici hanno il dovere di “comunicare al Datore di Lavoro il proprio stato di gravidanza, non appena accertato”

Le attività che possono comportare l’esposizione ad un rischio delle lavoratrici in gravidanza sono le seguenti:

- agenti fisici (radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, campi magnetici statici, vibrazioni, colpi, etc.)

- agenti chimici (cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione, R40, R45, R46, R47, R49, R60, R61, antiblastici, medicamenti antimitotici, mercurio e derivati).

- agenti biologici (virus della rosolia, toxoplasma, citomegalovirus, varicella, etc.)

- particolari condizioni di lavoro (trasporto e sollevamento di pesi, il rumore impulsivo o rumore superiore agli 80 dBA, sollecitazioni termiche, etc.)

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L’uso di videoterminali non comporta i rischi specifici derivanti da radiazioni ionizzanti e non ionizzanti sia a carico dell’operatrice sia del nascituro; dovranno essere evitate posture fisse e/o incongrue, ed osservare pause più frequenti rispetto a quelle previste dalle norme di legge.

Fattori psicologici

Intensità, monotonia, solitudine, ripetitività del lavoro;

carenze di contributo al processo decisionale e situazioni di conflittualità; complessità delle mansioni e carenza di controllo;

reattività anomala a condizioni di emergenza.

Fattori ergonomici

Sistemi di sicurezza e affidabilità delle informazioni; conoscenze e capacità del personale;

norme di comportamento;

soddisfacente comunicazione e istruzioni corrette in condizioni variabili;

conseguenze di variazioni ragionevolmente prevedibili dalle procedure di lavoro in condizioni di sicurezza;

ergonomia delle attrezzature di protezione personale e del posto di lavoro; carenza di motivazione alle esigenze di sicurezza.

Condizioni difficili Lavoro con animali;

lavoro in atmosfere a pressione superiore o inferiore al normale;

condizioni climatiche esasperate;

lavoro in acqua: in superficie (es. piattaforme) e in immersione.

9. Rischi durante l'attività didattica

La normale attività didattica non comporta rischi particolari, tuttavia si possono individuare dei momenti particolari della giornata, dei lavori e delle esercitazioni che portano a possibili situazioni di rischio, in particolare:

- all'entrata e all'uscita degli allievi, all'intervallo, al cambio dell’ora, allo spostamento verso la palestra o il laboratorio;

- durante le lezioni di Educazione Fisica, - nell'attività di laboratorio;

- nell'uso di videoterminali (VDT);

- per i collaboratori scolastici nell'uso di prodotti di pulizia e nella movimentazione dei carichi;

- per il personale amministrativo nell'uso di stampanti e fotocopiatori;

- per tutti, rispetto al rischio d'incendio; - per tutti il rischio elettrico

.



Ci sono delle regole generali che bisogna rispettare:

È obbligatorio attenersi alle disposizioni che regolano l'ingresso e l'uscita dall'edificio scolastico;

È obbligatorio osservare le disposizioni impartite attraverso la segnaletica di sicurezza o degli ordini scritti;

Non accedere in luoghi in cui l'accesso è riservato;

È vietato fumare in tutti ì locali interni dell'edificio scolastico;

È vietato usare le uscite d'emergenza se non in caso di necessità;

Nei corridoi, in cortile e nelle scale è vietato correre, spingersi e compiere azioni o gesti che possono determinare situazioni dì pericolo;

E vietato ingombrare i corridoi, le porte, le vie d'esodo e le uscite di sicurezza;

È obbligatorio mantenere ordine e pulizia in tutti i locali della scuola;

Le attività in laboratorio e in palestra devono essere svolte sotto la stretta sorveglianza

(17)

degli insegnanti che indicherà loro il corretto utilizzo delle apparecchiature e delle macchine, e responsabilizzerà al rispetto delle regole;

È vietato poggiare lattine, bottigliette d'acqua o contenente altri liquidi su apparecchiature elettriche, quali computer, televisori, videoregistratori, ecc..

Avvertire in ogni caso l'insegnante al verificarsi di qualunque evento ritenuto pericoloso.

9.1 Laboratori

È considerato laboratorio ogni locale della scuola nel quale gli allievi svolgono attività diverse dalla normale e tradizionale attività di insegnamento, attraverso l'ausilio di attrezzature e sostanze, quali ì laboratori d'informatici, linguistici, di chimica di fisica e laboratorio audiovisivi.

Il rischio principale è che le varie attrezzature, i materiali e / o le sostanze presenti vengano utilizzate in maniera difforme dalle indicazioni dei costruttori o fabbricanti, o dalle indicazioni dei docenti e assistenti di laboratorio. Può essere causa di rischio assumere un comportamento disattento che possa danneggiare gli altri nello svolgimento delle normali attività e l'inosservanza di norme comportamentali.

Gli allievi sono invitati a prendere visione delle norme di sicurezza affisse nei laboratori ed a osservare scrupolosamente le prescrizioni ed i divieti, chiedendo ai docenti e/o agli assistenti tecnici eventuali chiarimenti.

Le esercitazioni dovranno essere svolte sotto la guida e la vigilanza dei docenti. I docenti, in collaborazione con il personale addetto, controlleranno le apparecchiature prima dell'uso e illustreranno agli allievi i rischi specifici che possono derivarne, controlleranno l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e di protezione collettiva ed individuale, ne esigeranno l'uso da parte degli allievi e daranno istruzioni per una corretta esecuzione delle operazioni. L'accesso ai laboratori è vietato al personale non addetto e agli allievi non accompagnati dai docenti

9.2 Educazione fisica

Nello svolgimento delle attività sono presenti rischi specifici in relazione all'uso di attrezzi ed alle difficoltà dei vari esercizi a corpo libero.

L'azione impropria, non coordinata dinamicamente può comportare infortunio sull'attrezzo ovvero per urto contro il suolo per cadute in piano, contro parti fisse dell'impianto.

Gli insegnanti devono impartire tutte le istruzioni del caso e controlleranno l'efficienza degli attrezzi.

È sufficiente, ai fini della sicurezza, usare prudenza ed attenersi alle regole impartite dai docenti.

È opportuno quindi che i docenti:

• diano spiegazioni chiare e precise, con norme operative vincolanti quando l'attività motoria comporta, per sua natura, particolari rischi.

• evitino di far eseguire esercizi o svolgere attività non confacenti alle reali ed attuali capacità delle persone controllino l'efficienza degli attrezzi

Gli alunni devono poi rispettare le seguenti regole:

• utilizzare un abbigliamento idoneo per ogni tipo di disciplina sportiva e/o attività motoria (capi comodi e igienici - scarpe ginniche stabili protettive con suole antisdrucciolo - ginocchiere e protezioni su indicazione del docente;

• attendere l'arrivo del docente prima di iniziare l'attività, e lavorare solo in sua presenza seguendo con attenzione le indicazioni;

• osservare il regolamento della palestra laboratorio (affisso sulle pareti dello stesso) eseguire un accurato e specifico avviamento per riscaldare la muscolatura lavorare in modo ordinato utilizzando solo l'attrezzatura necessaria ed uno spazio adeguato (riporre gli attrezzi non necessari evitando che rimangano sul terreno d'azione);

• informare il docente sul proprio stato di salute segnalando immediatamente condizioni di malessere, anche momentaneo;

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• evitare di affaticarsi eccessivamente attuando periodi di recupero, anche al termine delle lezioni;

• non utilizzare le attrezzature in modo improprio (per fini diversi da quelli specifici) e senza l'autorizzazione del docente;

• non prendere iniziative personali;

• non utilizzare gli spazi a disposizione con un numero di persone maggiore di quello previsto dai regolamenti;

• utilizzare le consuete norme igieniche al termine dell'attività motoria;

• usare mezzi di protezione individuale quando il tipo di sport o il ruolo lo richieda, in particolare impiegare ginocchiere nella pallavolo.

9.3 Incendio

Il rischio incendio e uno dei fattori più importanti perché presente in qualsiasi attività lavorativa.

Gli incendi rientrano tra gli eventi disastrosi e vanno assolutamente evitati.

Il pericolo di incendio può essere determinato:

- dalla presenza di materiali combustibili o infiammabili;

- dalla presenza di macchine, impianti sistemi di lavoro durante il normale funzionamento;

- da comportamenti umani errati o dolosi;

- cause esterne naturali (fulmine, propagazione dall'esterno) uso di fiamme libere;

- sigarette;

- impianti elettrici (difettosi, non protetti o con sovraccarichi);

La combustione è una reazione chimica (ossidazione esotermica) sufficientemente rapida tra un combustibile (una sostanza gassosa, liquida o solida) e un comburente (l'ossigeno dell'aria) che si sviluppa senza limitazioni nello spazio e nel tempo.

L'esplosione invece è la reazione di dissociazione di particolari sostanze (esplosivi) caratterizzata da un notevole sviluppo di calore e di prodotti gassosi che vengono rilasciati quasi istantaneamente.

Gli elementi fondamentali per lo sviluppo di un incendio, cioè la manifestazione incontrollata e visibile di una combustione, sono:

1. il Combustibile ovvero la sostanza in grado di bruciare (legno, carta, benzina, gas, ecc.);

2. il Comburente ovvero la sostanza che permette al combustibile di bruciare (l'ossigeno contenuto nell'aria);

3. il Calore (fiammifero, accendino, corto circuito, fulmine, che causano l'innesco della combustione fuoco).

Questi tre elementi sono quelli che figurativamente sono rappresentati ai vertici del cosiddetto

Triangolo del Fuoco.

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Le cause di un incendio più comuni sono le seguenti:

fiamme libere fulmini

superfici surriscaldate calore radiante

mozziconi di sigaretta attrito, urto o sfregamento

scintille meccaniche e archi elettrici scariche elettrostatiche

correnti vaganti

forni, caldaie, impianti di riscaldamento

I danni possono essere diretti, alle persone (ustioni, intossicazione, asfissia), alle cose (combustione e propagazione dell'incendio, corrosione, degrado superficiale) o indiretti, derivanti dal crollo delle strutture, dall'esplosione di recipienti o dalla fuoriuscita di sostanze.

Le elevate temperature raggiunte possono rendere difficoltosa l'apertura delle porte, il passaggio ed il contatto con oggetti e superfici. I prodotti della combustione sono in prevalenza costituiti da anidride carbonica e vapore acqueo, cui si accompagnano l'ossido di carbonio, gli incombusti e gas tossici derivanti dai diversi materiali coinvolti nell'incendio.

Ovviamente, una delle conseguenze della combustione è la diminuzione di ossigeno presente.

Per spegnere un incendio è necessario interrompere il triangolo del fuoco, agendo su uno dei tre elementi che lo compongono.

Conseguentemente si individuano tre possibili azioni:

sottrazione dei combustibili dall'incendio

soffocamento, impedendo il contatto tra l'aria e l'ossigeno e i materiali incendiati

raffreddamento, fino ad abbassare la temperatura al di sotto di quella di accensione dei materiali.

Le tre azioni possono essere esercitate contemporaneamente. In tal caso l'azione di spegnimento è più efficace.

Regole da rispettare per diminuire il rischio d'incendio:

evitare comportamenti ed azioni che possano generare principi di incendio;

non utilizzare in modo improprio interruttori elettrici, apparecchi elettrici di qualsiasi natura;

spegnere sempre le apparecchiature elettriche dopo l'utilizzo (TV, videoregistratori, computer ecc.);

è vietato gettare mozziconi accesi, fiammiferi e tutto ciò che possa innescare l'incendio in cestini di carta, spazzatura, ecc.;

non usare apparecchi a fiamma libera nelle vicinanze di materiali infiammabili;

segnalare eventuali deterioramenti delle apparecchiature e degli impianti elettrici;

verificare che nessun materiale sia depositato davanti agli estintori, alle bocchette antincendio, ai passaggi e alle uscite di emergenza;

controllare periodicamente l'efficienza dei mezzi antincendio (rivolto al personale autorizzato);

è vietato accumulare rifiuti o materiali combustibili nei ripostigli;

è vietato ingombrare con suppellettili o altri ostacoli le vie di fuga o bloccare l'apertura delle uscite di sicurezza;

limitare le prese multiple;

evitare i grovigli di cavi e le riparazioni volanti;

prevedere la giusta aerazione dei dispositivi elettrici; impiegare fornelli elettrici in condizioni controllate;

non depositare carta o altri materiali infiammabili in prossimità di dispositivi o cavi elettrici; non depositare carta o altri materiali infiammabili in prossimità fonti di calore o scintille (stufe,

(20)

scaldini, fiamme libere ecc.);

porre la carta e altri materiati infiammabili in modo ordinato e in quantità limitata.

I MEZZI PORTATILI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI

Gli estintori sono apparecchi contenenti un agente estinguente che può essere proiettato su un fuoco sotto l’azione di una pressione interna. Sono in molti casi i mezzi di primo intervento più impiegati per spegnere i principi di incendio.

Si riportano di seguito le caratteristiche degli estintori di uso più diffuso

Estintore ad anidride carbonica

Sostanza estinguente: anidride carbonica. Sono idonei per i fuochi di classe B, C, D, E. Quando il cono diffusore è collegato ad una manichetta flessibile, questa deve essere impugnata durante la scarica per dirigere il getto, si dovrà fare molta attenzione affinché la mano utilizzata non fuoriesca dalla apposita impugnatura isolante, per evitare ustioni da congelamento. La

pressione necessaria all’erogazione quella stessa di compressione del gas

Estintori a polvere

Sostanza estinguente: polveri estinguenti composte essenzialmente da sali alcalini (bicarbonato di sodio e di potassio, fosfato monoammonico). Questi estintori, chiamati anche “a secco”, sono ormai molto diffusi per le buone caratteristiche dell’estinguente usato, perché si dimostrano di impiego pressoché universale. La conservazione della carica dell’estintore costantemente segnata dal manometro. Se ne sconsiglia l’uso su

apparecchiature delicate (per es. computer), dove la polvere potrebbe causare seri inconvenienti

(21)

TECNICA DI IMPIEGO DEGLI ESTINTORI Regole generali

Accertare la natura e la gravità dell’incendio;

Scegliere il tipo di estintore adatto alla classe di fuoco (prendere visione e rispettare le istruzioni d'uso dell'estintore);

Iniziare l’opera di estinzione solo con la garanzia di una via di fuga sicura alle proprie spalle e con l’assistenza di altre persone;

Nel caso di incendio all'aperto tenere conto delle condizioni ambientali sfruttando la direzione del vento (operare sopravvento);

Togliere la sicura tirando l'anello vicino all'impugnatura;

Portarsi a giusta distanza dal fuoco;

Impugnare l'erogatore dirigendo il getto alla base delle fiamme;

In caso di spegnimento con più estintori gli operatori devono stare attenti a non ostacolarsi e a non investirsi con i getti (operatori in posizione rispetto al fuoco con angolo max di 90°);

Non dirigere mai il getto contro le persone anche se avvolte dalle fiamme, è preferibile ricorrere all'acqua o a coperte ed indumenti per soffocare le fiamme.

9.4 Videoterminali

L'utilizzo prolungato di videoterminali può provocare disturbi alla vista e disturbi muscolari.

Tali disturbi sono causati da:

affaticamento della vista dovuto a cattiva illuminazione, presenza di superfici lisce e riflettenti, distanza non corretta dallo schermo

posizione di lavoro non corretta, anche in presenza di postazioni di lavoro ergonomiche.

Quando si impiegano i videoterminali bisogna interrompere l'attività per almeno 15 minuti ogni due ore di lavoro

I principali effetti sulla salute possono essere ricondotti a:

a) rischi per l'apparato visivo;

b) disturbi all'apparato muscolo-scheletrico;

c) affaticamento mentale

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Indicazioni atte ad evitare l'insorgenza di disturbi muscolo-scheletrici.

a) posizione con piedi ben poggiati al pavimento e schiena poggiata allo schienale della sedia nel tratto lombare;

b) porre il video di fronte, lo spigolo superiore dello schermo sia posto un po' più in basso dell'orizzontale che passa per gli occhi dell'operatore e ad una distanza dagli occhi pari a circa 50-70 cm;

e) disporre la tastiera davanti allo schermo e il mouse sullo stesso piano;

d) usare la tastiera e il mouse evitando irrigidimenti delle dita e del polso, curando di tenere gli avambracci appoggiati sul piano di lavoro;

e) evitare, per quanto possibile, posizioni di lavoro fisse per tempi prolungati.

Indicazioni atte ad evitare l'insorgenza di problemi visivi.

a) illuminare con luce naturale regolata con veneziane, o con illuminazione artificiale non eccessiva, con fonti luminose poste al di fuori del campo visivo;

b) orientare ed inclinare lo schermo per eliminare, per quanto possibile, riflessi sulla sua superficie;

e) posizionarsi di fronte al video, distanza occhi-schermo circa 50-70 cm;

d) distogliere periodicamente lo sguardo dal video per guardare oggetti lontani, al fine di ridurre l'affaticamento visivo;

e) durante le pause ed i cambiamenti di attività previsti, non dedicarsi ad attività che richiedano un intenso impegno visivo;

f) curare della pulizia periodica di tastiera, mouse e schermo;

g) utilizzare gli eventuali mezzi di correzione della vista se prescritti Indicazioni atte ad evitare disturbi da affaticamento mentale.

a) seguire le indicazioni e la formazione ricevuti per l'uso dei programmi e delle procedure informatiche;

b) rispettare la corretta distribuzione delle pause;

c) utilizzare software facile o in cui si è ben informati sull'uso.

d) utilizzare software facile o in cui si ben informati sull’uso.

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