Procedura negoziata tramite RDO sul MEPA per l’affidamento del servizio annuale di manutenzione dei tomografi a risonanza magnetica in uso nella UOC di Diagnostica per immagini – CIG 78113176B4
CAPITOLATO TECNICO E D’ONERI
Sommario
SEZ. A - PARTE GENERALE... 3
Definizioni ... 3
1. Oggetto dell’appalto ... 4
2. Articolazione del servizio ... 5
3. Importo e durata dell’appalto ... 6
4. Controlli sul servizio ... 6
5. Condizioni di appalto ... 6
6. Norme in materia di sicurezza e regolarità del lavoro ... 7
6.1 Interferenze e rapporti con altri assuntori... 8
7. Oneri e responsabilità dell’Appaltatore ... 8
8. Divieto di sospensione del servizio ... 8
9. Penali e sanzioni per inadempimenti ... 9
9.1 Penale per ritardo ... 9
9.2 Penale per mancato raggiungimento dell’Uptime (tempo di funzionamento) annuo stabilito ... 9
10. Risoluzione del contratto ... 9
11. Recesso ... 10
12. Corrispettivo e pagamenti ... 10
13. Obblighi di riservatezza in tema di trattamento dei dati ... 11
14. Tracciabilità dei flussi finanziari ... 11
15. Norme di rinvio ... 12
16. Foro competente... 12
17. Spese contrattuali ... 12
18. Accettazione delle condizioni contrattuali ... 12
SEZ B – SPECIFICHE TECNICHE ... 12
1. Definizioni... 12
2. Servizi base compresi dal contratto ... 13
2.1 Generalità e sicurezza ... 13
2.2 Progetto relativo al servizio offerto ... 13
2.3 Relazione trimestrale inerente l’attività svolta ... 13
2.4 Relazione finale ... 13
3. Altri servizi compresi dal contratto ... 14
3.1 Manutenzione preventiva programmata... 14
3.2 Verifiche di sicurezza ... 15
3.3 Controlli di qualità ovvero funzionali ... 16
3.4 Manutenzione correttiva ovvero a guasto (interventi su chiamata) ... 16
3.5 Fornitura ed installazione degli aggiornamenti hardware e software ... 17
3.6 Assistenza visite ispettive... 17
3.7 Assistenza telefonica ... 17
3.8 Garanzie sui tempi ... 17
4. Modulistica ... 18
4.1 Manutenzione preventiva ... 18
4.2 Manutenzione correttiva ovvero a guasto (interventi su chiamata) ... 19
4.3 Verifiche della sicurezza ... 19
5. Esclusioni ... 19
6. Idoneità dei Tecnici ... 20
7. Adeguamenti legislativi ... 20
SEZ. A - PARTE GENERALE Definizioni
I termini che seguono, usati nel presente capitolato, indicano rispettivamente:
APPALTATORE
Ditta aggiudicataria della procedura di affidamento del servizio di manutenzione in appalto.
CAPO COMMESSA
Soggetto che rappresenta la ditta aggiudicataria nella gestione del servizio di manutenzione in appalto. E’ l’interfaccia principale del Committente.
COMMITTENTE
IRCCS CROB
DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Soggetto che provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile del contratto.
ASSISTENTE/I DEL DIRETTORE Uno o più soggetti nominati dal Committente cui sono affidate le DELL’ESECUZIONE
attività di competenza del Direttore della esecuzione del contratto.
RAPPORTO DI INTERVENTO Documento prodotto dalla Ditta aggiudicataria che descrive l’intervento manutentivo eseguito.
Per tutte le altre definizioni si rimanda alla relativa normativa.
CAP. I – OGGETTO DELL’APPALTO
1. Oggetto dell’appalto
Il presente capitolato disciplina il servizio annuale di manutenzione full risk dei seguenti tomografi a risonanza magnetica omologati dalla Ditta PHILIPS, in uso nella U.O.C. di Diagnostica per immagini
descrizione apparecchiatura
marca modello seriale
tomografo RMN PHILIPS ACHIEVA 3T 34115
Workstation aggiuntiva di refertazione su tomografo 3T
PHILIPS MR Workstation 781453 34115
Tomografo RMN PHILIPS GYROSCAN T10 NT 4264
Workstation aggiuntiva di refertazione su tomografo 1T
PHILIPS MR Workstation 781400 4264
e dei seguenti accessori:
tabella A1 accessori tomografo a risonanza magnetica Achieva 3T
tabella A2 accessori tomografo a risonanza magnetica Gyroscan T10 NT
Si precisa che nel servizio dovrà intendersi altresì inclusa la fornitura nelle quantità necessarie dei gas criogeni.
Fanno parte integrante del contratto il presente capitolato (parte “A” Generale e Parte “B” Specifiche Tecniche) ed i seguenti allegati al capitolato:
• Allegato 3 – Protocollo di manutenzione Philips.
2. Articolazione del servizio
L’Appaltatore è tenuto ad effettuare, per ognuna delle apparecchiature elencate nel precedente articolo 1 del presente capitolato, le seguenti attività indicate come servizi di base, secondo le prescrizioni di cui alla parte “B” - specifiche tecniche:
• n. 4 attività di manutenzione preventiva programmata nelle modalità previste all’allegato Protocollo di manutenzione Philips (Allegato 3);
• n. 1 attività di manutenzione preventiva programmata delle apparecchiature WORKSTATION aggiuntiva
• n. 1 attività di verifica di sicurezza;
• tutte le attività necessarie per la manutenzione correttiva (a guasto), incluse la diagnosi del guasto in loco e la riparazione con sostituzione di parti di ricambio, con altrettante parti originali, a seguito di numero illimitato di richieste di intervento tecnico;
• fornitura ed installazione degli eventuali aggiornamenti dell’hardware e del software associati ad ogni singola apparecchiatura costituente i Sistemi;
• verifiche funzionali e di sicurezza alla presenza del personale della Fisica Sanitaria del Committente;
Il Committente consente l'accesso ai locali nei quali sono ubicate le apparecchiature oggetto del contratto, mettendole a disposizione dell'Appaltatore per lo svolgimento delle attività, previo formale preavviso, da comunicare al Direttore della esecuzione del contratto ed alle U.O. interessate, in merito alle date di svolgimento delle visite di manutenzione.
Nello svolgimento delle attività affidate, l’Appaltatore si impegna a conciliare la propria attività lavorativa con il rispetto delle esigenze dell’attività sanitaria.
3. Importo e durata dell’appalto
L’importo a base di gara è pari a € 206.000,00 oltre IVA.
L’importo contrattuale sarà, pertanto, quello della migliore offerta, a seguito di RDO.
La durata del servizio è pari a un (n. 1) anno decorrente dalla data del verbale di avvio del servizio, fatta salva la possibilità per l’Istituto di rescindere anticipatamente il contratto, con un mese di preavviso, in caso di aggiudicazione della procedura di gara indetta dalla SUARB.
4. Controlli sul servizio
Il Committente, nella persona del Direttore dell’esecuzione del contratto, ha il diritto di eseguire o di fare eseguire tutte le visite e le verifiche che riterrà opportune per il controllo della conduzione del servizio e per un accertamento della regolare esecuzione dello stesso.
Sarà facoltà del Direttore dell’esecuzione del contratto espletare tale attività in contraddittorio con l'Appaltatore, redigendo apposito verbale.
Il Committente non assume responsabilità in conseguenza dei rapporti che si instaureranno tra la l’Appaltatore ed il personale da questo dipendente.
5. Condizioni di appalto
Nell’accettare l’appalto, l’Appaltatore dichiara:
a) di aver preso conoscenza dei luoghi e delle apparecchiature riportate nell’articolo 1 del presente Capitolato;
b) di aver valutato nell’offerta tutte le circostanze od elementi che possono influire sullo svolgimento del servizio di manutenzione in appalto;
L’Appaltatore non potrà eccepire durante l’esecuzione del contratto la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o che si riferiscano a condizioni soggette a revisioni.
L’Appaltatore resta responsabile di ogni danno che i propri dipendenti, attrezzature ed impianti potranno causare a persone e/o cose. L’Appaltatore sarà quindi obbligata a risarcire, sostituire o riparare a sue spese quanto danneggiato ed asportato.
CAP. II – DISPOSIZIONI SPECIFICHE
6. Norme in materia di sicurezza e regolarità del lavoro
L’Appaltatore si impegna a collaborare nella piena attuazione di quanto previsto dalla normativa applicabile in tema di sicurezza e regolarità del lavoro ed in particolare:
• nomina un referente per la sicurezza del lavoro del presente appalto al quale il committente si rivolgerà per ogni problema di sicurezza e salute dei lavoratori;
• partecipa con un proprio responsabile qualificato alla riunione iniziale (e alle altre successive che siano indette al bisogno) qualora il Committente intenda promuoverla in attuazione di quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii.. In tal caso, la riunione si terrà entro i 30 giorni successivi alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione e comunque prima dell’esecuzione del contratto; in quella sede verranno approfonditi gli aspetti legati ai rischi interferenti sintetizzati nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI); in particolare, sarà cura dell’Appaltatore promuovere l’incontro di che trattasi ogni qualvolta nel corso dell’esecuzione contrattuale ne rilevi la necessità;
• attua le misure di sicurezza specifiche per limitare i rischi di interferenza con le attività svolte da o per conto del Committente;
• cura la formazione del personale, rendendolo responsabili anche in tema di sicurezza del lavoro, ed effettua le necessarie nomine inerenti la gestione delle emergenze ed il primo soccorso, come previsto dal D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii.;
• effettua l’informazione a tutti i lavoratori, prima dell’inizio dell’attività, rispetto ai rischi presenti nei luoghi di lavoro aziendali ed alle misure di prevenzione adottate;
• utilizza personale e mezzi idonei per l’esecuzione dell’attività;
• fa adottare ai propri collaboratori i mezzi di protezione individuali (DPI) e collettivi necessari e ne esige il corretto impiego;
• mette in atto tutti i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro e controlla la rigorosa osservanza delle disposizioni in merito da parte del proprio personale e di eventuali subappaltatori;
• rispetta le normative vigenti in campo ambientale applicabili alla propria attività;
• predispone tutte le necessarie segnalazioni di pericolo prescritte;
• se autorizzato dal Committente al subappalto di parte delle attività, mette a conoscenza anche il subappaltatore delle precauzioni necessarie per l’esecuzione dell’appalto in sicurezza;
• osserva le norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relative all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alla tubercolosi ed altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione contrattuale per la tutela materiale dei lavoratori;
• fornisce la tessera individuale di riconoscimento per ogni addetto, prevista dal combinato disposto dell’art.20, comma 3, e dell’art.26, comma 8, del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii. (obbligatoria anche per i lavoratori autonomi), riportante almeno le generalità del lavoratore, la qualifica, la fotografia e l’indicazione del datore di lavoro; ne richiede l’uso, quando in servizio, per il servizio oggetto di aggiudicazione.
Si precisa inoltre quanto segue:
• ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii., l’esecuzione delle attività presso le sedi del Committente, nonché eventuali attività dall’affidatario realizzate nell’ambito del ciclo produttivo del Committente, dovranno essere svolte sotto la direzione e sorveglianza dell’Appaltatore che, pertanto, solleva il Committente da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone ed a cose (sia di proprietà del Committente che di terzi) che possono verificarsi nell’esecuzione delle attività stesse. Tutte
le misure di tutela e l’adozione delle cautele prevenzionistiche necessarie per i rischi specifici propri dell’Appaltatore rimangono a carico di quest’ultimo.
• il Committente si riserva la facoltà di accertare e di segnalare all’Appaltatore, in qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, la violazione da parte dello stesso degli obblighi di legge in materia di sicurezza sul lavoro ed in materia ambientale.
6.1 Interferenze e rapporti con altri assuntori
Gli oneri derivanti dalla presenza contemporanea di più assuntori che svolgono attività diverse ed eventualmente correlate fra di loro, è da intendersi compresa fra gli oneri contrattualmente a carico dell’Appaltatore; pertanto tale situazione non giustifica rallentamenti del servizio né modifiche ai termini contrattuali.
7. Oneri e responsabilità dell’Appaltatore
L’Appaltatore è responsabile del buon andamento del servizio di manutenzione a lui affidato e di ogni passività derivante al Committente per l’inosservanza degli obblighi che fanno direttamente carico all’Appaltatore ed al personale dipendente.
È onere dell’Appaltatore adottare, nell’esecuzione del servizio, tutti i provvedimenti e le cautele necessari a garantire l’incolumità degli addetti, nonché di terzi, di evitare danni ai beni pubblici e privati. L'Appaltatore è totalmente responsabile dei danni alle persone ed alle cose che derivino da fatti ascrivibili allo stesso anche per fatto del suo personale, dei suoi subappaltatori e dei suoi ausiliari in genere (Art. 1228 C.C.) nell’esecuzione della prestazione, tenendo perciò sollevato da ogni responsabilità il Committente. Ogni più ampia responsabilità, nel caso di infortuni o danneggiamenti, ricadrà pertanto sull'Appaltatore, che dovrà rispondere in sede civile e penale restandone completamente sollevato il Committente. Qualora l’Appaltatore, o chi per esso, non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno, nel termine fissato con relativa lettera di notifica, il Committente sarà autorizzato a provvedere direttamente alla riparazione o risarcimento del danno subito, recuperando il relativo importo sulla prima fattura del mese successivo alla data dell’evento.
L'Appaltatore resta inoltre responsabile penalmente e civilmente per gli eventuali danni causati da cattiva manutenzione, non solo per la completa funzionalità ed efficienza delle attrezzature ma anche per la loro buona conservazione nel tempo. Egli osserva le norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed alle malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione contrattuale per la tutela materiale dei lavoratori.
L’Appaltatore, in aggiunta a tutte le assicurazioni obbligatorie di legge, ivi comprese quelle per tutti i suoi operatori addetti al servizio di assistenza tecnica, dovrà possedere una polizza assicurativa presso primaria Compagnia di Assicurazione, a copertura di tutti i danni a persone o cose che potessero venire provocati per fatto della medesima o dei propri dipendenti e collaboratori, nell'esecuzione degli adempimenti assunti anche con il rapporto contrattuale, con un massimale non inferiore a Euro 1.000.000,00. Copia della polizza, con dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del DPR 445/2000, è consegnata al Direttore della esecuzione del contratto entro 15 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione.
8. Divieto di sospensione del servizio
Qualora, al verificarsi di cause di forza maggiore, l’Appaltatore si trovasse nelle condizioni di non potere assolvere agli obblighi contrattuali, dovrà comunicarlo tempestivamente al Committente.
Qualora il servizio non dovesse essere idoneo a soddisfare le esigenze del Committente, quest’ultimo provvederà al regolare svolgimento dello stesso nel modo che riterrà più opportuno, riservandosi di addebitare all’Appaltatore inadempiente il maggior onere sostenuto. Si intende che, per il periodo di tempo in cui l’Appaltatore abbia svolto solo in parte il servizio, il Committente potrà effettuare le corrispondenti
detrazioni, pari all’equivalente delle prestazioni non effettuate per tutto il periodo di astensione, totale o parziale, dal servizio.
9. Penali e sanzioni per inadempimenti
L’importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale;
qualora gli inadempimenti contestati all’Appaltatore siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale è prevista la risoluzione del contratto.
9.1 Penale per ritardo
Nel caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti nel presente capitolato, fatta eccezione per quelli correlati al rispetto dell’ Uptime, verrà applicata, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, una penale pari all’uno per mille dell’importo contrattuale.
9.2 Penale per mancato raggiungimento dell’Uptime (tempo di funzionamento) annuo stabilito
Qualora l’Uptime annuo, misurato per ciascuna apparecchiatura ricompresa nell’articolo 1, non sia rispettato sarà applicata una penale il cui importo verrà calcolato secondo la seguente formula matematica:
Pi = 2 x Ci x (UPT(giorni)i stabilito - UPT(giorni)i reale) / 365
dove:
Pi = penale giornaliera relativa alla apparecchiatura
Ci = canone manutentivo annuo relativo alla apparecchiatura
UPT(giorni)i stabilito = Uptime stabilito per l'iesima apparecchiatura (espresso in giorni)
UPT(giorni)i reale = Uptime misurato durante l'anno per l'iesima apparecchiatura (espresso in giorni)
10. Risoluzione del contratto
L'appalto può essere risolto in qualsiasi momento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del C.C., nei seguenti casi:
• in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
• qualora l’Istituto abbia contestato per iscritto per due volte, anche non consecutive, la qualità degli interventi di manutenzione;
• per reiterate inadempienze contrattuali che abbiano provocato danni alle apparecchiature;
• per reiterate inadempienze contrattuali che abbiano dato luogo all’applicazione delle penali;
• in caso di motivato esito negativo dei controlli e delle verifiche sugli aspetti qualitativi e funzionali degli strumenti effettuati nel corso dell’esecuzione contrattuale;
• al raggiungimento del 10% contrattuale della penale comminata;
• qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e ss.mm.ii., agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575 e ss.mm.ii., ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alle forniture, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
Il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., qualora l’affidatario (o il subappaltatore in caso di subappalto) o ogni altro subcontraente effettui una o più delle transazioni indicate nell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 ss.mm.ii. senza avvalersi dello strumento del bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato.
La risoluzione opera di diritto in caso di fallimento, di concordato o di amministrazione controllata. In ogni caso qualora l’Appaltatore manchi anche ad uno solo degli obblighi contrattuali previsti, l’Istituto, dopo averlo richiamato preventivamente all’osservanza degli obblighi stabiliti dal contratto stesso, ha la facoltà di risolvere il contratto “ipso facto et jure” mediante semplice dichiarazione stragiudiziale, intimata a mezzo PEC (o Raccomandata A/R) , salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni. Nel caso di risoluzione d’ufficio del contratto spetterà all’Appaltatore soltanto il pagamento dell’attività regolarmente svolta, mentre l’
Istituto avrà diritto al risarcimento di tutti i danni che provengano dalla stipulazione di un nuovo contratto o dall’esecuzione d’ufficio. L’ Istituto si riserva il diritto di ricorrere ad altra ditta per il soddisfacimento del fabbisogno oggetto del contratto risolto, prioritariamente scorrendo la graduatoria di aggiudicazione, laddove possibile, od in subordine individuando il nuovo contraente secondo le modalità consentite dall’ordinamento giuridico.
In tutti i predetti casi di risoluzione l’ Istituto ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento del danno. Allo scopo, l’ Istituto potrà anche rivalersi su eventuali esposizioni creditorie dell’Appaltatore nei propri confronti.
Nel caso di frode, grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, l’ Istituto potrà risolvere in tronco l’erogazione del servizio, portando a carico dell’Appaltatore inadempiente le spese derivanti dalla stipulazione di un nuovo accordo con un altro soggetto qualificato.
11. Recesso
In relazione ad intervenute esigenze organizzative, ad interventi di riorganizzazione messi in atto successivamente all’aggiudicazione ovvero in caso di attivazione di analoga convenzione da parte della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata, il Committente si riserva la facoltà di procedere alla sospensione, alla riduzione e al recesso del contratto in essere, senza che l’Appaltatore possa sollevare eccezione alcuna o pretendere compensi o indennità di sorta.
12. Corrispettivo e pagamenti
Il canone di offerta, quale corrispettivo del servizio, è omnicomprensivo di tutti i costi di mano d'opera e trasferta. Il canone sarà corrisposto in rate trimestrali posticipate di uguale importo. Il prezzo di aggiudicazione si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del servizio, franco e libero di ogni e qualsiasi spesa, fatte salve contrarie prescrizioni di legge.
Sono compresi nel prezzo offerto i seguenti servizi connessi: sopralluogo e attività collegate.
La ditta potrà effettuare, mediante proprio personale tecnico qualificato, un opportuno sopralluogo per la valutazione dello stato delle apparecchiature oggetto di verifiche e manutenzioni. Luoghi, tempi e modalità del sopralluogo devono essere concordati con il Direttore della esecuzione del contratto o con un suo delegato (tel: 0972 726677).
L’offerta è valida per 180 giorni decorrenti dalla data dell’ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte.
Le fatture, trimestrali posticipate, dovranno essere registrate con la procedura telematica della fatturazione elettronica secondo le modalità previste dal D.M. n. 55/2013 ss.mm.ii..
In allegato alle fatture dovrà essere trasmesso l’elenco delle apparecchiature cui si riferiscono le attività di manutenzione, suddivise per Unità Operative, con specifica indicazione della data di effettuazione della prestazione, del nome e cognome del tecnico manutentore intervenuto, della qualifica e sottoscrizione del referente della UO e di un assistente del Direttore dell’esecuzione presente all’intervento, e/o copia dei rapporti tecnici di intervento debitamente firmati dal referente UO/ assistente del Direttore dell’esecuzione del contratto.
I pagamenti saranno effettuati a 60 giorni fine mese data fattura.
Nel caso di contestazione, da parte del Committente, di quanto eseguito dall’Appaltatore rispetto all’ordine ovvero al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo resteranno sospesi, senza alcun onere per il Committente, dalla data di trasmissione, da parte del Committente, della nota di contestazione all’Appaltatore. Detti termini riprenderanno a decorrere dalla data di definizione, con esito positivo, della contestazione.
Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’Appaltatore potrà sospendere l’erogazione del servizio; qualora l’Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto sarà risolto di diritto, da parte del Committente, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione, da comunicare all’Appaltatore a mezzo fax, PEC o email.
13. Obblighi di riservatezza in tema di trattamento dei dati
L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere la riservatezza e darà istruzione al proprio personale affinché siano mantenuti riservati i dati economici, statistici, amministrativi e quelli concernenti il personale che siano portati a sua conoscenza in relazione all’effettuazione delle prestazioni di cui al presente appalto.
L’obbligo di cui al precedente periodo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché salvo diversa pattuizione, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’Appaltatore sviluppi o realizzi in esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Corrispondentemente l’ Istituto manterrà riservate le informazioni tecniche dell’Appaltatore portate a sua conoscenza nonché i dati tecnici forniti dal medesimo Appaltatore. L’ Istituto manterrà tali dati riservati fino a che non siano disponibili pubblicamente e comunque non oltre due anni dal completamento delle prestazioni di cui alla presente gara. L’Appaltatore si impegna, inoltre, a mantenere riservata ogni informazione relativa agli utenti, di cui venga a conoscenza nell’espletamento del servizio e darà identiche disposizioni al proprio personale. L’ Istituto è titolare del trattamento dei dati personali e sensibili che vengono trattati con riferimento all’appalto.
A tal fine l’ Istituto nomina fin da ora la Ditta che risulterà affidataria in esito alla procedura di gara quale responsabile del trattamento dati ai sensi dell’art.8 del D.lgs. n°196/2003 ss.mm.ii..
L’Appaltatore è autorizzato a svolgere operazioni di trattamento di dati sensibili e personali per conto dell’
Istituto ed è tenuto a rispettare ed osservare tutte le norme previste dal D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii. nonché ogni altra istruzione impartita in sede contrattuale od in successive comunicazioni da parte dell’Istituto stesso. In caso di inadempimento, l’Appaltatore sarà considerato responsabile nei confronti del Titolare ai sensi di legge.
In caso l’Appaltatore si avvalga di incaricati o collaboratori, questi si obbliga a renderli edotti delle suddette norme operative generali, fermo restando che in ogni caso essi devono operare sotto la sua diretta ed esclusiva responsabilità.
14. Tracciabilità dei flussi finanziari
L’Appaltatore e, in caso di subappalto, i subappaltatori assumono a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”.
Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l’Appaltatore utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative al contratto, uno o più conti correnti dedicati, anche in via
non esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa. Anche le transazioni tra Impresa ed eventuali subappaltatori e subcontraenti dovranno avvenire utilizzando il conto corrente dedicato. Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto in oggetto devono essere registrati sui conti correnti dedicati, salvo quanto previsto al comma 3 dell’art. 3 della L. n. 136/2010. Tale previsione è espressamente inserita, a pena di nullità, nel contratto d’appalto e nei contratti tra Appaltatore ed eventuali propri subappaltatori e subcontraenti.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG).
L’Appaltatore, se ha notizia dell’inadempimento da parte dei propri eventuali subappaltatori o subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, deve procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente, la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. Analogo obbligo deve essere inserito per i subappaltatori e per i subcontraenti nei contratti da questi stipulati con l’Appaltatore.
15. Norme di rinvio
Per quant’altro non disciplinato nel presente Capitolato Speciale, si fa espresso riferimento al Regolamento aziendale per le forniture di beni e servizi in economia, al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, al testo unico in materia di sicurezza sul lavoro ed alle norme pertinenti ai dispositivi medici.
16. Foro competente
Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente appalto sarà competente il Foro di Potenza, con esclusione espressa della competenza arbitrale.
17. Spese contrattuali
Tutte le spese relative al presente contratto, inerenti e consequenziali, nessuna eccettuata od esclusa, nonché quelle di bollo, di copia, di registrazione, ecc., sono a carico dell’Appaltatore. Il contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’Art. 5 del D.P.R. n. 634 del 26.10.1972.
18. Accettazione delle condizioni contrattuali
La ditta accetta tutte le clausole riportate nel presente capitolato, nessuna esclusa o eccettuata.
SEZ B – SPECIFICHE TECNICHE
1. Definizioni
MANUTENZIONE, norme armonizzate:
• UNI EN 13306:2010 Manutenzione - Terminologia
• UNI EN 13460:2009 Manutenzione - Documenti per la manutenzione
• UNI ENV 13269:2006 Manutenzione - Linee guida per la preparazione dei contratti di manutenzione
MANUTENZIONE, principali norme italiane:
• UNI 10144:2006 Classificazione dei servizi di manutenzione
• UNI 10148:2007 Manutenzione. Gestione di un contratto di manutenzione.
• UNI 10224:2007 Manutenzione - Principi fondamentali della funzione manutenzione
• UNI 10366:2007 Manutenzione - Criteri di progettazione della manutenzione
• UNI 10652:2009 Manutenzione - Valutazione e valorizzazione dello stato dei beni
• UNI 11063:2003 Manutenzione - Definizioni di manutenzione ordinaria e straordinaria
VERIFICHE DI SICUREZZA E CONTROLLI DI QUALITA’ (qualifica di prestazione), principali norme:
• CEI 62-5 Apparecchi elettromedicali: Prescrizioni generali relative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni essenziali
• CEI EN 60601-1-1 – CEI 62-51 - Apparecchi elettromedicali. - Parte 1: Norme generali per la sicurezza.
Norma Collaterale: Prescrizioni di sicurezza per i sistemi elettromedicali. F 4172C – 1998/04
• CEI EN 62353, Apparecchi elettromedicali - Verifiche periodiche e prove da effettuare dopo interventi di riparazione degli apparecchi elettromedicali
2. Servizi base compresi dal contratto
Per le apparecchiature di cui all’articolo 1 del presente capitolato, l'Appaltatore provvederà obbligatoriamente alle incombenze di cui al presente articolo.
2.1 Generalità e sicurezza
Per raggiungere lo scopo di mantenere in perfette condizioni di efficienza gli apparecchi presenti nell'elenco, l’Appaltatore deve impiegare tecnici qualificati, idonei ai compiti assegnati, formati e informati con particolare riguardo alla sicurezza sul lavoro. L’Appaltatore deve dotare i propri tecnici di tutti gli attrezzi, i mezzi e gli strumenti necessari a effettuare gli interventi di manutenzione in appalto.
2.2 Progetto relativo al servizio offerto
L’Appaltatore dovrà trasmettere al Direttore della esecuzione del contratto, entro 7 giorni dalla avvenuta aggiudicazione, il progetto relativo al servizio offerto (relazione) contenente la descrizione del servizio di manutenzione da eseguire ed il relativo programma di esecuzione. In particolare, il progetto dovrà esplicitare le caratteristiche, le modalità di attuazione e le prestazioni comprese nel servizio di manutenzione, con riferimento ai requisiti minimi indicati nel capitolato. Nella progetto l’appaltatore dovrà indicare gli elementi relativi all’organizzazione del servizio che intende attuare, sia in termini di risorse che di modalità di svolgimento, descrivendo le procedure di registrazione delle attività e dei parametri misurati.
Il progetto diventerà esecutivo solo dopo l'approvazione scritta da parte del Direttore della esecuzione del contratto.
Eventuali ritardi rispetto al programma di esecuzione potranno essere accettati dal Direttore della esecuzione del contratto, se formalmente motivati dall’Appaltatore, con una tolleranza non superiore al 10% rispetto ai tempi di attuazione del servizio di seguito stabiliti.
2.3 Relazione trimestrale inerente l’attività svolta
L’Appaltatore dovrà trasmettere al Direttore della esecuzione del contratto, con cadenza trimestrale, una relazione contenente l’attività svolta (Manutenzione Preventiva, Verifica Elettrica, Controllo Funzionale, Manutenzione Correttiva, Ricambi utilizzati). L’Appaltatore dovrà allegare alla relazione i rapporti di lavoro, l’elenco del materiale utilizzato, quanto altro richiesto dal Direttore della esecuzione del contratto in merito all’attività svolta dall’Appaltatore nel trimestre di riferimento.
2.4 Relazione finale
L’Appaltatore dovrà trasmettere al Direttore della esecuzione del contratto, entro 7 giorni antecedenti la data di scadenza del contratto di manutenzione, una dettagliata relazione finale contenente:
• il riepilogo del servizio di manutenzione svolto;
• lo stato funzionale e normativo dell’apparecchiatura in contratto comprensivo dell’elenco delle potenziali non conformità della medesima apparecchiatura, nonché delle corrispondenti proposte di risoluzione delle anomalie.
La relazione finale dovrà inoltre riportare, per ogni apparecchiatura oggetto di Manutenzione Correttiva, almeno i dati di seguito elencati:
• numero di interventi effettuati;
• tempi medi e massimi di risoluzione;
• numero di interventi di manutenzione per i quali non sono stati rispettati i tempi previsti, con indicazione delle motivazioni che giustificano l’avvenuto ritardo;
• tempi di risoluzione del guasto;
• altri dati ritenuti rilevanti dall’Appaltatore per descrivere l'attività svolta.
La relazione finale dovrà inoltre riportare, per ogni apparecchiatura oggetto delle Verifiche di sicurezza, almeno i dati di seguito elencati:
• stato generale della apparecchiatura;
• non conformità riscontrate;
• adeguamenti ritenuti necessari;
• intervento di manutenzione correttiva oppure straordinaria effettuato per il ripristino;
• altri dati ritenuti rilevanti dall’Appaltatore per descrivere l'attività svolta.
3. Altri servizi compresi dal contratto
3.1 Manutenzione preventiva programmata
La manutenzione preventiva programmata, in concomitanza alla quale dovranno essere effettuati anche la verifica di sicurezza elettrica ed il controllo di qualità ovvero funzionale, ha lo scopo di prevenire l'insorgenza di guasti quando questi siano in qualche modo prevedibili e di mantenere le apparecchiature in condizioni di funzionalità adeguate all'uso o di soddisfacente operatività.
Per la apparecchiatura tomografi a risonanza magnetica e relativi accessori le attività di manutenzione preventiva dovranno svolgersi nel numero, tempi e modalità previsti all’allegato Protocollo di manutenzione Philips (Allegato 3), e, comunque, conformemente alle indicazioni contenute nei manuali d’uso e tecnico forniti dal costruttore, alle norme tecniche applicabili ed alla necessità, stabilita e dichiarata dal Direttore della esecuzione del contratto, sulla base di proprie insindacabili valutazioni in merito allo stato d’uso delle apparecchiature, di sottoporre ad attività di manutenzione preventiva le apparecchiature oggetto del servizio di manutenzione.
Gli interventi manutentivi saranno mirati a:
• prevenire il verificarsi dei guasti connessi all’utilizzo delle apparecchiature ed all’usura delle parti componenti ( attraverso attività di pulizia, lubrificazione, ecc.);
• mantenere le apparecchiature in condizioni di corretto funzionamento;
• garantire la qualità e l’affidabilità delle prestazioni di ciascuna apparecchiatura;
• garantire il mantenimento delle condizioni e dei parametri di sicurezza operativa;
• verificare il corretto impiego di ciascuna apparecchiatura da parte del personale utilizzatore; • evidenziare particolari situazioni di obsolescenza e degrado delle prestazioni dell’intero parco.
Ogni intervento tecnico sarà documentato con uno specifico rapporto di lavoro riportante le operazioni svolte dal personale e le non conformità rilevate.
Qualora nel giorno prefissato l'apparecchiatura non dovesse essere disponibile, sarà cura dell’Appaltatore comunicare per iscritto tale evenienza al Direttore della esecuzione del contratto. Gli interventi di manutenzione preventiva saranno comprovati mediante l'emissione di un foglio di lavoro per ogni apparecchiatura, contenente la descrizione sintetica delle modalità tecnico-operative degli interventi, comprensiva della check-list dei controlli, firmato dal Tecnico dell’Appaltatore e controfirmato dal Direttore della esecuzione del contratto ovvero da un suo delegato.
Non saranno considerati validi i fogli di lavoro cumulativi.
Se durante le visite di manutenzione preventiva venisse rilevata la mancanza di condizioni di sicurezza e di corretto funzionamento dell’apparecchiatura oggetto del servizio, l’Appaltatore, oltre che evidenziarlo chiaramente nel rapporto di lavoro, dovrà darne immediata comunicazione al Responsabile del Reparto nonché al Direttore della esecuzione del contratto ed apporre sull’apparecchio una chiara indicazione di
“fuori uso temporaneo”. La comunicazione dovrà essere effettuata prioritariamente per le vie brevi (telefonicamente), successivamente via fax.
Tutte le attività descritte dovranno essere eseguite rispettando la scadenza riportata sulle etichette apposte sulle apparecchiature, ove presenti. In caso contrario, la scadenza verrà comunicata dal
Direttore della esecuzione del contratto all’Appaltatore.
Al termine di ogni singola attività di manutenzione preventiva l’Appaltatore dovrà applicare una etichetta sulla apparecchiatura, riportante la data di esecuzione della manutenzione e la relativa scadenza.
Le attività manutentive dovranno essere eseguite nel rispetto delle normative vigenti ed in particolare:
• Direttiva Europea 93/42/CEE “APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI” e ss.mm.ii.
Le attività manutentive da effettuare saranno tutte quelle necessarie a garantire la piena efficienza delle apparecchiature in appalto ed in particolare almeno le seguenti:
• Programmazione ed effettuazione delle misure di manutenzione richieste;
• monitoraggio dello stato delle apparecchiature;
• sostituzione periodica dei componenti giunti a fine del loro ciclo vitale;
• pulizia ed eventuale sostituzione periodica di filtri, ventole, etc.;
• verifica dei parametri di funzionamento dei sottogruppi;
• calibrazione periodica dei sopra citati componenti secondo le specifiche della casa cotruttrice;
• pianificazione degli interventi necessari a rimuovere cause di guasti improvvisi;
• ogni attività prevista dai manuali d’uso e tecnico delle apparecchiature costituenti i Sistemi ovvero dal Protocollo di manutenzione adottato dalla Ditta Philips per la manutenzione dei Sistemi, costituente allegato al presente capitolato (All. 3).
3.2 Verifiche di sicurezza
Ciascuna apparecchiatura oggetto dell’appalto dovrà essere sottoposta dall’operatore economico aggiudicatario alle verifiche di sicurezza secondo la Norma CEI 62-5, oppure secondo la norma a carattere generale, la Norma CEI EN 62353 “Apparecchi elettromedicali – Verifiche periodiche e prove da effettuare dopo interventi di riparazione degli apparecchi elettromedicali” alle quali l’offerente dovrà fare riferimento.
Le attività da effettuare saranno:
• ispezione visiva;
• test come richiesti dal Protocollo di manutenzione adottato dalla Ditta Philips;
• controlli di sicurezza meccanica (es.: movimentazione meccanica);
• controlli di sicurezza elettrica (es.: correnti di dispersione, isolamento, collegamenti di protezione, etc.);
• tutte quelle previste dai manuali d’uso e tecnico delle apparecchiature costituenti i Sistemi ovvero dal Protocollo di manutenzione adottato dalla Ditta Philips per la manutenzione delle apparecchiature elencate all’articolo 1 del presente capitolato
Oltre alla verifica di sicurezza annuale, la verifica di sicurezza di cui al presente paragrafo dovrà essere effettuata dall’Appaltatore anche nei seguenti casi:
• a seguito di manutenzione correttiva / straordinaria (ove applicabile);
• a seguito di interventi di rimozione delle non conformità.
L’Appaltatore dovrà effettuare tutte le verifiche previste, ai sensi della normativa in vigore, dal Protocollo di manutenzione adottato dalla Ditta Philips, nei tempi preventivamente stabiliti, prima dell’avvio del servizio, dal Direttore della esecuzione del contratto e dallo stesso comunicati all’Appaltatore, con particolare riferimento alla Norma EN 62353, e comunque alle norme in vigore al momento della esecuzione delle attività. L’obiettivo finale della verifica periodica di sicurezza è quello di valutare se l’apparecchiatura
garantisce un livello di sicurezza accettabile e, quindi, se può continuare ad essere utilizzata ovvero se richiede un intervento di adeguamento (o di rimozione delle non conformità).
In occasione della verifica di sicurezza, l’Appaltatore dovrà redigere un verbale di verifica.
Al termine di ogni verifica di sicurezza dovrà essere posta sull’apparecchiatura apposita etichetta adesiva con indicazione indelebile della data di esecuzione e della data della successiva verifica prevista.
Qualora si dovesse verificare una condizione di non conformità, con possibile pericolo per pazienti o operatori, verrà data immediata comunicazione al Coordinatore del Reparto ed al Direttore della esecuzione del contratto. Ogni intervento dovrà essere documentato attraverso l’emissione di un rapporto di lavoro e di un certificato di misura individuale riportante i risultati delle prove e l’esito complessivo della verifica.
Tutti gli interventi verranno svolti tramite l’impiego di specifica strumentazione di test e misura opportunamente tarata e controllata e corredata di certificazione di certificato di taratura. Tali attività, per quanto possibile, dovranno essere effettuate fuori dall’orario di lavoro delle attività ordinarie previste.
Al termine delle attività dovrà essere trasmessa al Direttore della esecuzione del contratto una tabella riassuntiva in formato excel, riportante i dati delle apparecchiature (Inventario, Marca, Modello, Matricola, Ubicazione, Data di Produzione, Dati di Targa) e gli esiti delle varie attività (Non Conformità, Note, Azioni Migliorative).
3.3 Controlli di qualità ovvero funzionali
Il servizio ha per oggetto l’esecuzione delle attività - previste dai manuali d’uso e tecnico delle apparecchiature costituenti i Sistemi ovvero dal Protocollo di manutenzione adottato dalla Ditta Philips per la manutenzione dei Sistemi (All. 3 del presente capitolato) - di controllo di qualità delle prestazioni funzionali e tecniche relative alle apparecchiature oggetto dell’appalto.
Il controllo di qualità ovvero il controllo funzionale è definito come confronto fra le grandezze rese dall’apparecchiatura in esame (parametri rilevati) e le misure fornite da strumentazione campione di riferimento. L’esito di tali confronti definisce, in relazione a standard definiti da norme, specifiche tecniche, linee guida o procedure ISO aziendali, lo stato di conformità metrologica di una apparecchiatura.
L’individuazione dei protocolli e delle procedure tecniche da utilizzare per l’effettuazione dei controlli funzionali deve far riferimento alla normativa tecnica (CEI, UNI, ISO, GMP ecc.) disponibile e vigente in materia o a standard di riferimento nazionali o internazionali.
In particolare, l’Appaltatore dovrà effettuare, in collaborazione con la Fisica Sanitaria, ai sensi del D.lgs.
187/2000, verifiche regolari per il mantenimento della qualità delle immagini e l’accuratezza della diagnosi.
Le prestazioni di controllo funzionale dovranno essere eseguite da personale tecnico con specifica e documentata esperienza nell’esecuzione delle relative prove e misure e con l’impiego di adeguata strumentazione sottoposta a taratura periodica e dotata di certificazione riferibile a campioni primari. In occasione del controllo funzionale l’Appaltatore dovrà redigere il rapporto di lavoro ed il verbale di controllo funzionale. In caso di esito non favorevole l’Appaltatore dovrà segnalare al Responsabile del Reparto ed al Direttore delle esecuzione del contratto la necessità di mettere fuori uso, in via temporanea, l’apparecchiatura.
Se l’intervento di manutenzione della apparecchiatura non dovesse superare il primo controllo di qualità, le spese della successiva ed ulteriore verifica saranno, comunque, a carico dell’Appaltatore, salvo il caso di messa in fuori uso permanente della apparecchiatura con le modalità di cui al “Regolamento aziendale per la gestione dell’inventario dei beni”.
3.4 Manutenzione correttiva ovvero a guasto (interventi su chiamata)
L’Appaltatore dovrà garantire il supporto telefonico per fornire informazioni di carattere tecnico con pre- chiarificazione telefonica del problema, un numero illimitato di interventi di manutenzione a guasto e fornire al Direttore della esecuzione del contratto documentazione dettagliata (fogli di lavoro, bolle, etc.) comprovante l'effettuazione delle riparazioni. Tale documentazione, vincolante ai fini del pagamento dei
canoni di manutenzione, dovrà essere suddivisa per ogni singolo reparto, regolarmente vistata e timbrata dal Responsabile del reparto, ovvero da un suo delegato, con dettagliato elenco dei materiali sostituiti.
Non sono ammessi fogli di lavoro cumulativi.
Le parti di ricambio dovranno essere originali. Durante il periodo contrattuale, tutte le componenti oggetto di sostituzione andranno ritirate dall’Appaltatore, salvo diversa indicazione del Direttore della esecuzione del contratto. Il ritiro andrà concordato con l’Unità Operativa e documentato da bolle, fogli di lavoro e DDT.
Per ogni intervento eseguito, l’Appaltatore dovrà compilare, relativamente alla parte di sua competenza, il foglio “rapporto di intervento tecnico”.
È fatto assoluto divieto all’Appaltatore di procedere ad interventi sulle apparecchiature che modificano lo schema circuitale elettrico, pneumatico o idraulico, se non formalmente autorizzati dal Direttore della esecuzione del contratto.
Il canone di offerta remunera tutte le voci di costo del servizio e degli interventi effettuati quali, ad esempio, la mano d'opera, le trasferte, i diritti di chiamata, la fornitura di fantocci, i materiali di ricambio.
3.5 Fornitura ed installazione degli aggiornamenti hardware e software
Nel servizio di manutenzione è compresa, per ognuna della apparecchiature in contratto, la fornitura e la installazione di uno o di più aggiornamenti dell’hardware e del software alle stesse associati, riferiti alle opzioni già installate sulla macchina, secondo quanto previsto dal costruttore delle apparecchiature medesime. La documentazione comprovante la avvenuta istallazione, con esito positivo, nonché il corretto funzionamento degli hardware e software di che trattasi dovrà essere consegnata dall’Appaltatore al Direttore della esecuzione del contratto.
Sono oggetto del servizio di manutenzione almeno n. 3 interventi/anno per modifiche alla configurazione di rete dei sistemi (es. stampanti Dicom, Terminali, Users; etc.).
3.6 Assistenza visite ispettive
Su richiesta del Committente, da comunicarsi a mezzo fax con un preavviso di 48 ore, l’Appaltatore dovrà presenziare con propri tecnici alle visite ispettive degli enti preposti quali INAIL/ASP/NAS etc., per le attività di preparazione ed assistenza tecnica previste dal D.M. 11/04/2011 ss.mm.ii..
3.7 Assistenza telefonica
L’Appaltatore è tenuto a garantire il servizio di accettazione chiamate, al fine di consentire la segnalazione di tutte le problematiche afferenti alle apparecchiature, nonché gli eventuali malfunzionamenti/fermi.
Il servizio deve essere attivo almeno nei seguenti orari:
dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 13:30 e dalle 15:30 alle 18:00.
Il servizio dovrà essere garantito per tutti i giorni lavorativi compresi il periodo estivo e natalizio, con esclusione dei soli giorni festivi e del Sabato. In caso di guasto delle apparecchiature in appalto, dovranno essere assicurati interventi su chiamata anche durante i periodi di chiusura della Ditta. La ditta dovrà comunicare ai Responsabili dei reparti utilizzatori delle apparecchiature in appalto ed al Direttore della esecuzione del contratto almeno un numero di telefono, un numero di fax ed un indirizzo e-mail ai quali inviare le richieste di intervento tecnico.
3.8 Garanzie sui tempi 3.8.1 Tempo di intervento
Il tempo di intervento per il ripristino della funzionalità della apparecchiatura in contratto non dovrà essere superiore a 24 ore solari decorrenti dall’ora di richiesta/chiamata di intervento tecnico.
A titolo esemplificativo:
• se la richiesta/chiamata avviene alle ore 15 del lunedì, l’Appaltatore deve intervenire entro le ore 15 del martedì successivo;
• se la richiesta/chiamata avviene alle ore 16 del venerdì, l’Appaltatore deve intervenire entro le ore 16 del lunedì della settimana successiva.
3.8.2 Tempo di risoluzione
Il tempo di ripristino della funzionalità della apparecchiatura in contratto non dovrà essere superiore a 3 giorni lavorativi decorrenti dall’ora di richiesta/chiamata di intervento tecnico.
3.8.3 Tempo di funzionamento medio annuo (uptime medio annuo)
Dovrà essere garantito un UPTIME del 95% per ciascuna apparecchiatura in contratto. Il valore dell'Uptime è definito e calcolato come segue: UPT(%) = (A-B)/A x 100 dove:
A = tempo di funzionamento totale annuo previsto espresso in ore = G x H;
B = tempo di fermo macchina
N = giorni lavorativi settimanali = 5 gg;
G = tempo di funzionamento annuo per apparecchiatura = settimane anno x giorni lavorativi settimanali – giorni festivi anno = 52 x 5 – giorni festivi anno = 260 - giorni festivi anno; ove i giorni festivi anno = giorni festivi reali secondo calendario;
H = ore di funzionamento giornaliere: orario di apertura del call center della ditta (8 ore).
Il parametro UPT(%) viene calcolato al netto dei tempi necessari per lo svolgimento delle manutenzioni e dei controlli periodici.
4. Modulistica
Tutte le attività previste dal presente contratto dovranno essere documentate mediante l'emissione di rapporti di intervento.
I rapporti di intervento tecnico dovranno essere compilati e consegnati al Direttore delle esecuzione del contratto.
Qualsiasi apparecchiatura si intende perfettamente funzionante se utilizzata dagli operatori sanitari, salvo avviso contrario reso per iscritto dall’Appaltatore al Direttore delle esecuzione del contratto.
Si ribadisce che se durante l'intervento il tecnico dell’Appaltatore rilevasse una difformità rispetto alle prescrizioni normative o qualunque malfunzionamento che potrebbe costituire un pericolo per il paziente o per l’operatore, egli dovrà provvedere immediatamente alla messa in sicurezza dell’apparecchiatura (in caso di impossibilità è fatto obbligo di avvertire immediatamente il reparto e il Direttore delle esecuzione del contratto). Nel caso si trattasse di una non conformità normativa, non incidente sulla sicurezza dell’operatore o del paziente, la descrizione di tale difformità dovrà essere riportata dall’Appaltatore nel foglio di lavoro, con la precisa indicazione dell’origine della stessa, corredata dagli eventuali riferimenti normativi.
Si riportano di seguito, per tipologia di attività, i contenuti minimi del rapporto di intervento tecnico:
4.1 Manutenzione preventiva
Il rapporto di lavoro relativo a ciascuna tipologia di apparecchiatura dovrà riportare almeno:
• dati identificativi dell'apparecchiatura (inventario, numero di serie, Ditta produttrice, modello, ubicazione);
• data ed ora di inizio e di fine attività;
• dati del referente aziendale e del tecnico dell’Appaltatore intervenuto;
• descrizione del guasto riscontrato, con indicazione in merito all’intervento ovvero agli interventi correttivi eseguiti;
• specifiche tecniche del materiale eventualmente utilizzato;
• resoconto dell'attività svolta (mediante check list);
Il rapporto di lavoro, redatto per ogni singola apparecchiatura, dovrà essere firmato dall’Appaltatore e dal Direttore della esecuzione del contratto.
4.2 Manutenzione correttiva ovvero a guasto (interventi su chiamata)
Il rapporto di lavoro, da compilarsi con riferimento ad ogni richiesta di intervento/chiamata, dovrà riportare un numero che ne consenta la univoca identificazione e riportare almeno:
• dati identificativi dell'apparecchiatura (inventario, numero di serie, Ditta produttrice, modello, ubicazione);
• data ed ora della richiesta di intervento/chiamata;
• data ed ora di inizio e di fine attività;
• dati del referente aziendale e del tecnico dell’Appaltatore intervenuto;
• descrizione del guasto riscontrato, con indicazione in merito all’intervento ovvero agli interventi correttivi eseguiti;
• specifiche tecniche del materiale utilizzato;
• livello di urgenza della risoluzione del guasto; • resoconto dell'attività svolta (mediante check list); ed ogni altra informazione integrativa e necessaria per la migliore descrizione dell’intervento tecnico. Il rapporto, redatto per ogni singola apparecchiatura in contratto, dovrà essere firmato dal tecnico esecutore e controfirmato dal Responsabile del Servizio/Reparto o suo delegato nonché dal Direttore della esecuzione del contratto ovvero da un suo delegato.
In caso di mancato rispetto dei tempi di risoluzione dovrà essere prodotto un modulo di "ritardata risoluzione" da cui si evincano almeno:
• i motivi del ritardo;
• la previsione dei tempi di risoluzione;
• la proposta di soluzione alternativa da applicarsi durante il periodo di attesa per la riparazione. Tale modulo dovrà essere controfirmato, per accettazione ovvero per diniego, dal Direttore della esecuzione del contratto.
4.3 Verifiche della sicurezza
La scheda proposta per ciascuna tipologia di verifica (secondo la classificazione CEI del C.T. 62) dovrà riportare almeno i seguenti dati:
• numero identificativo della verifica;
• data di esecuzione della verifica e data della successiva verifica prevista a scadenza;
• dati identificativi dell'apparecchiatura (inventario, numero di serie. Ditta produttrice, modello, ubicazione) e la norma di riferimento;
• dati identificativi dello strumento utilizzato per la verifica;
• giudizio sullo stato dell’apparecchiatura;
• misure effettuate;
• eventuali non conformità;
• esito finale della verifica;
La scheda, compilata (secondo la norma EN 62353) per ogni singola apparecchiatura, dovrà essere firmata dal tecnico esecutore dell’Appaltatore e controfirmata dal Direttore della esecuzione del contratto o da un suo delegato.
Dovrà essere inoltre proposto un rapporto per la segnalazione delle non conformità, con particolare riferimento alla gravità di queste ultime ed alla conseguente urgenza di ripristino della apparecchiatura. Il rapporto, compilato dal tecnico dell’Appaltatore con i dati identificativi dell'apparecchiatura dovrà essere firmato dal medesimo tecnico esecutore della verifica e controfirmato, per accettazione ovvero per diniego, dal Direttore della esecuzione del contratto.
5. Esclusioni
Sono esclusi dal servizio di manutenzione le entità di consumo ed i beni di consumo.
Si intendono per "entità di consumo, bene di consumo: entità o materiale non specifico dell'entità
in questione e destinato ad essere utilizzato una sola volta" (ad esempio la carta per la stampante, dischetti per il termoregistratore, pennini);
Sono incluse nel servizio di manutenzione le parti di ricambio. Si intende per "parte di ricambio: entità destinata a sostituirne una corrispondente al fine di ripristinare la funzione originaria richiesta all'entità" (ad esempio, guarnizioni, filtri, etc).
(punti 3.5 e 3.6 della norma UNI EN 13306:2003)
6. Idoneità dei Tecnici
Durante l’esecuzione del contratto l’Appaltatore è tenuto a comunicare, prima dell’avvio del sevizio, i nominativi dei tecnici destinati alla manutenzione delle apparecchiature riportate nell’articolo 1.
7. Adeguamenti legislativi
L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al Committente tutte le modifiche del quadro legislativo che regolano la materia di cui al presente capitolato proponendo anche le relative soluzioni.
Gli adeguamenti di impianto e di messa a norma conseguenti a disposti legislativi che intervengano successivamente alla data di affidamento del servizio di manutenzione si intendono a carico del Committente.