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COMUNE DI RAPALLO CAPITOLATO D ONERI

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Academic year: 2022

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COMUNE DI RAPALLO

AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

E GESTIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPITOLATO D’ONERI

(2)

ART. 1: OGGETTO DELLA CONCESSIONE ... 3

ART. 2: DURATA DELLA CONCESSIONE ... 3

ART. 3 - VARIAZIONE DI TARIFFE E RIFORMA DELLA RISCOSSIONE ... 3

ART.4– DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI LA CONCESSIONE ... 3

ART. 5 PRESTAZIONI AGGIUNTIVE ... 4

ART. 6: DIVIETO DI CESSIONE O DI SUBCONCESSIONE ... 4

ART. 7: CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO... 4

ART. 8 MINIMO GARANTITO ANNUO ... 4

ART. 9 CAUZIONE ... 4

ART. 10 VERSAMENTO DELLE RISCOSSIONI... 5

ART. 11 DISCIPLINA DEL SERVIZIO ... 5

ART. 12 FUNZIONARIO RESPONSABILE ... 6

ART. 13 RISERVATEZZA E SEGRETO D'UFFICIO... 6

ART. 14 RESPONSABILITA’ VERSO TERZI ... 6

ART. 15 DESTINAZIONE SPAZI E MANUTENZIONE QUADRI E TABELLONI. ... 6

ART. 16 RAPPORTI CON L’UTENZA ... 7

ART. 17 GESTIONE DEL SERVIZIO ... 7

ART. 18 SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI ... 8

ART. 19 SISTEMA DI RISCOSSIONE... 8

ART. 20 GESTIONE CONTABILE ... 9

ART. 21 VIGILANZA E CONTROLLI ... 9

ART. 22 PERSONALE ... 10

ART. 23 OBBLIGHI ASSICURATIVI ... 10

ART. 24 PENALI ... 10

ART. 25 RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO ... 11

ART. 26 CONTROVERSIE ... 11

ART. 27 DECADENZA DELLA CONCESSIONE ... 11

ART. 28 VARIE... 11

ART. 29 NORME GENERALI ... 11

ART. 30 DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO... 11

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ART. 1: OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto la gestione, nel territorio comunale, del servizio di:

a) accertamento e riscossione dell’Imposta comunale sulla pubblicità, dei Diritti sulle pubbliche affissioni, come disciplinati dal D. Lgs. 507/93, dal D. Lgs. 446/1997 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dai relativi Regolamenti e tariffe, adottati dall’Amministrazione Comunale;

b) l’affidamento comprende, altresì, lo svolgimento nel territorio comunale del servizio delle pubbliche affissioni.

ART. 2: DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha durata dalla data di stipula del contratto fino al 31/12/2019. Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire l’inizio del servizio al 1° gennaio 2015 anche in pendenza della sottoscrizione del contratto

2. La concessione si intenderà risolta di pieno diritto qualora nel corso della gestione fossero emanate norme legislative portanti l'abolizione della concessione stessa; mentre se fossero emanate disposizioni che dovessero variarne i presupposti, le condizioni saranno rivedute per accordo tra le parti.

ART. 3 - VARIAZIONE DI TARIFFE E RIFORMA DELLA RISCOSSIONE

L’affidatario è tenuto all'applicazione delle tariffe deliberate dall'Amministrazione Comunale e comunque in ossequio alle disposizioni normative vigenti.

Qualora nel corso del contratto si verificassero, a seguito di provvedimenti legislativi o amministrativi, variazioni delle vigenti tariffe o della base imponibile, gli aggi dovranno essere ragguagliati in aumento od in diminuzione sempre che le suddette variazioni superino la percentuale del 10% (dieci percento), fatta salva la possibilità di revisione delle condizioni contrattuali a seguito dell’introduzione di nuovi livelli tariffari, di diverse fattispecie imponibili o comunque per ogni ipotesi di variazione del sinallagma contrattuale.

L’aggiudicatario si impegna espressamente ad accettare la revisione delle condizioni contrattuali volte al ripristino del sinallagma contrattuale, nel caso in cui l’imminente riforma della riscossione incida sul rapporto instaurato, assicurando comunque l’Ente la prosecuzione del rapporto contrattuale così come riequilibrato.

Dette disposizioni si applicheranno anche nel caso di una variazione del quadro normativo tributario a seguito della progressiva introduzione ed applicazione del federalismo fiscale.

Più specificatamente il rapporto contrattuale proseguirà anche nel caso in cui le entrate oggetto di concessione siano sostituite dall’Imu secondaria.

Nessun diritto è dovuto all’affidatario oltre quelli previsti in tariffa salvo compensi, spese di notifica e rimborsi spese per servizi non previsti da norme di legge resi nell'esclusivo interesse del contribuente come eventuali preavvisi di scadenza e simili.

ART.4– DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI LA CONCESSIONE

Le condizioni saranno riviste tra le parti nel caso in cui intervenissero disposizioni legislative che dovessero variarne i presupposti fondamentali.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del concessionario equivale a dichiarazione di:

 perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della Legge dei Regolamenti e di tutte le orme che regolano espressamente la materia di cui al presente capitolato;

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Comune di Rapallo – Servizi Finanziari ____________________________________________________________________________

 accettazione dei servizi oggetto della concessione per quanto attiene alla perfetta gestione.

ART. 5 PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

L’Amministrazione Comunale potrà richiedere alla Società aggiudicataria, durante il periodo contrattuale di gestione dei servizi oggetto del presente affidamento, prestazioni aggiuntive o estensioni di altri servizi, per il conseguimento del pubblico interesse in materia di entrate, concordandone i termini e le condizioni contrattuali.

Art. 6: DIVIETO DI CESSIONE O DI SUBCONCESSIONE

E’ vietata la cessione del contratto salvo quanto previsto dall’art. 116 del 163/2006.

Non è altresì ammessa la subconcessione del servizio .

ART. 7: CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

1. Il servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, oggetto della presente concessione, sarà compensato ad aggio sulle somme riscosse, nella misura risultante dal verbale di gara.

2. Detto aggio sarà rapportato all’ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di imposta comunale sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni, comprensivo di sanzioni ed interessi.

3. Rimangono, in via esclusiva e per intero, di competenza del concessionario gli importi incassati a titolo di rimborso delle spese di notifica, i diritti e le competenze relative alle procedure di recupero coattivo dallo stesso anticipate ed addebitate ai contribuenti.

4. Con la liquidazione dell' aggio, il concessionario dovrà ritenersi interamente compensato di tutte le spese di gestione e di riscossione (personale, locali, stampati, quadri, etc.) nessuna esclusa od eccettuata e totalmente retribuita per ogni e qualsiasi altra prestazione inerente ai servizi affidati.

Art. 8 MINIMO GARANTITO ANNUO

Il concessionario, in ogni caso, dovrà assicurare in favore del Comune un incasso minimo garantito, al netto dell’aggio, per ciascun anno d’imposta, complessivo per tutti i tributi oggetto del presente affidamento, come offerto in gara. Il minimo garantito dovrà essere corrisposto dal concessionario anche nel caso in cui le riscossioni non raggiungano detta soglia.

Art. 9 CAUZIONE

1.A garanzia del versamento delle somme riscosse, nonché degli altri obblighi patrimoniali derivanti dal conferimento della concessione, il concessionario del servizio è tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, una cauzione, costituita a norma della legge 10 giugno 1982 n. 348, il cui ammontare è pari al minimo garantito annuo.

2.Qualora la cauzione venga costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, la stessa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune.

3.In caso di mancato versamento delle somme dovute dal concessionario, il Comune procede ad escussione sulla cauzione secondo le modalità di legge.

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4.La diminuzione della cauzione comporta l’obbligo del reintegro da parte del concessionario nel termine di quindici giorni dalla notifica di apposito invito da parte del Comune.

5.A richiesta del Comune, il concessionario deve provvedere all’integrazione proporzionale ogni qualvolta, durante la durata contrattuale, si verifichino le variazioni in aumento delle tariffe in percentuale superiore al 10 per cento.

6.La cauzione prestata viene restituita o svincolata al termine della concessione solo successivamente alla consegna della banca dati e alla riconsegna degli impianti di cui al successivo art. 13, nonché, all’accertamento della inesistenza di pendenze economiche e dell’avvenuto rispetto di tutte le clausole inerenti la concessione

Art. 10 VERSAMENTO DELLE RISCOSSIONI

Il concessionario ha l'obbligo di versare, mensilmente, alla tesoreria comunale l’ammontare delle riscossioni effettuate al netto dell'aggio entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo al mese di competenza, corredato di apposito elenco contenente la specifica dei contribuenti che hanno versato, il tributo, gli importi scomposti nelle singoli componenti, nonché gli estremi dei versamenti.

L’importo del versamento non può essere inferiore alla quota del minimo garantito corrispondente ad ogni rata, salvo conguaglio nei versamenti successivi, qualora le riscossioni superino la rata stessa.

Per il ritardato versamento sono dovuti gli interessi legali nella misura prevista dalla legge, che potranno essere recuperati dal Comune con il procedimento esecutivo previsto dal R.D. 14/4/1910 n. 639, con addebito delle relative spese.

Art. 11 DISCIPLINA DEL SERVIZIO

1. Il concessionario diventa titolare della gestione del servizio, assumendone l’intera responsabilità, subentrando in tutti gli obblighi e diritti previsti dalle disposizioni in vigore.

2. È tenuto ad osservare ed applicare le norme generali e comunali vigenti nelle materie oggetto della concessione, nonché le tariffe approvate dal Comune, salvo eventuali aumenti tariffari stabiliti per legge.

Il concessionario si intende sostituito al Comune in tutti i diritti e gli obblighi stabiliti dalla legge e dai regolamenti vigenti: egli agisce in nome proprio e sotto la propria responsabilità.

Il servizio comporta l'onere per il concessionario di provvedere a tutte le spese di gestione, nessuna esclusa.

1.Il concessionario si obbliga a portare a termine le procedure già iniziate, per atti emessi e notificati entro i termini di scadenza della concessione.

2.Il concessionario deve, inoltre, effettuare tutte le procedure necessarie alle attività di accertamento e riscossione anche coattiva dei tributi Imposta di pubblicità, Diritti di affissione, compresa la sottoscrizione degli avvisi di accertamento e delle Ingiunzioni fiscali.

3.Il concessionario, infine, dovrà curare tutto il contenzioso eventualmente derivante dalla gestione delle entrate in concessione dinanzi ai competenti organi giurisdizionali.

4.Il concessionario dovrà provvedere nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del:

a) D. Lgs. 15.12.1997, n. 446;

b) D. Lgs. 15.11.1993, n. 507;

c) D. M. 26 aprile 1994;

d) D.M. 4 dicembre 2001;

e) R.D. 639/1910;

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Comune di Rapallo – Servizi Finanziari ____________________________________________________________________________

f) Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e per l’effettuazione del servizio sulle pubbliche affissioni, approvato con delibera C.C.

n. 603 del 10/8/04, e successive modificazioni ed integrazioni;

g) Regolamento comunale limiti esenzione versamenti e rimborsi interessi e compensazioni dei tributi di competenza comunale adottato con delibera C.C. n. 10 del 29/3/07 e successive modificazioni ed integrazioni;

Art. 12 FUNZIONARIO RESPONSABILE

Per gli atti emessi in forza della presente convenzione, il rappresentante legale del concessionario o un suo Procuratore speciale assume il ruolo di Funzionario Responsabile d’imposta ai sensi dell’art. 11 D. Lgs. 507/93.

Il concessionario agisce per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura, il quale deve avere i requisiti previsti dall’art. 7 e dall’art.10 del D.M. 289/2000.

ART. 13 RISERVATEZZA E SEGRETO D'UFFICIO

1. Il concessionario è obbligato a garantire assoluta riservatezza nel trattamento dei dati personali dei quali viene in possesso nell’esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato.

2. Il concessionario è obbligato a che i dati forniti siano trattati per finalità connesse esclusivamente alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato, in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle norme previste dal D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni.

3. Per tutta la durata del servizio e dopo la scadenza, il concessionario si obbliga a far sì che il proprio personale e tutti coloro che, comunque, collaborino all'esecuzione del servizio, osservino rigorosamente il segreto d'ufficio, relativamente ai dati sottoposti a trattamento.

4. Il concessionario si obbliga, altresì, a tenere indenne l'Amministrazione da ogni e qualsiasi danno diretto o indiretto, morale o materiale, che possa derivare alla stessa in conseguenza dell'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo.

Art. 14 RESPONSABILITA’ VERSO TERZI

Il concessionario è responsabile di qualsiasi danno causato a terzi nella gestione del servizio e solleva il Comune da ogni responsabilità diretta e indiretta, sia civile che penale, sia per danni alle persone o alle cose, sia per mancato servizio verso i committenti, sia in genere per qualunque altra causa che dipenda dal servizio assunto.

Art. 15 DESTINAZIONE SPAZI E MANUTENZIONE QUADRI E TABELLONI.

1.Il concessionario prende in consegna dal Comune gli impianti e le attrezzature (tabelloni, stendardi, poster, etc.) delle pubbliche affissioni esistenti alla data di stipulazione del contratto e nello stato in cui si trovano.

2.Il concessionario provvede per l'intera durata del contratto, a propria cura e spesa, alla manutenzione degli impianti segnalati dalla amministrazione e alla sostituzione di quelli in cattivo stato, sì da garantire efficienza, sicurezza e decoro della città onde restituirli, al termine ed alla scadenza del contratto, in ottimo stato di efficienza.

3.Il concessionario provvede ad installare gli impianti che il Comune riterrà necessari per soddisfare le esigenze del servizio delle Pubbliche Affissioni in aggiunta a quelli esistenti.

Gli spazi destinati alle affissioni (tabelloni, quadri, etc.) avranno le ubicazioni e le dimensioni di cui al Piano Generale degli Impianti approvato con apposita delibera di

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4.Tutti gli impianti installati dal concessionario nel corso della gestione rimarranno, alla scadenza della concessione, di proprietà del Comune senza alcun corrispettivo o indennizzo.

5.Il concessionario risponde dei danni causati a terzi nella gestione e manutenzione dagli impianti delle pubbliche affissioni, lasciandone indenne e sollevato il Comune.

6.Se entro 30 giorni dalla data di comunicazione di cui al comma 2, il concessionario non provvede, l’ente può applicare le penali di cui all’art. 22 , previa contestazione nelle forme previste all’art. 19 comma 3, a seconda della gravità. Alternativamente può intervenire direttamente decurtando dell’importo necessario per il ripristino l’aggio dovuto nel mese successivo l’intervento comunale.

Art. 16 RAPPORTI CON L’UTENZA

1. Il concessionario predispone e mantiene nell’ambito del territorio comunale, per tutta la durata della concessione, un apposito Ufficio, collocato in posizione che consenta un agevole accesso da parte dell’utenza, con particolare riguardo alle prescrizioni di legge riguardanti i portatori di handicap e di altre categorie di utenti.

2. L’ubicazione dell’Ufficio deve essere di gradimento dell’Amministrazione e la sua allocazione in una sede avente le caratteristiche di cui sopra deve avvenire entro trenta giorni dalla data di affidamento del servizio.

3. In attesa di trovare una sede adeguata, il concessionario ha comunque l’obbligo di allestire una sede provvisoria, per il ricevimento dell’utenza, che deve essere attiva per la consegna del servizio.

4. All’esterno dell’ufficio dovrà essere apposta una targa ben visibile con la seguente dicitura: “Comune di Rapallo – Servizio Affissioni e Pubblicità – gestione ditta ____________”, e con indicazione degli orari di apertura al pubblico.

5. Gli Uffici del concessionario dovranno essere aperti al pubblico almeno quattro ore giornaliere per giorni sei settimanali. L’orario di apertura al pubblico dovrà comunque essere concordato con l’Amministrazione ed eventuali modifiche dovranno avere sempre il consenso dell’Amministrazione.

6. L’Ufficio dovrà essere allestito in modo funzionale al ricevimento dell’utenza e dotato delle attrezzature logistiche ed informatiche per la gestione del servizio e per la facilitazione della comunicazione (telefono, fax, fotocopiatrice, posta elettronica).

7. Tutte le spese per i locali saranno a carico del concessionario.

Art. 17 GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il concessionario deve mettere a disposizione degli utenti del servizio, a proprie spese, la modulistica necessaria e deve esporre nell’ufficio le tariffe e i regolamenti comunali. Gli addetti all’ufficio dovranno dare tutte le informazioni utili ai contribuenti.

2. Il concessionario deve gestire il servizio con sistemi informativi idonei a costituire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene la gestione contabile, sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, che deve, altresì, consentire l’estrapolazione di dati statistici. I programmi informativi dovranno, quindi, essere idonei a soddisfare le esigenze dell’Amministrazione oltre agli eventuali mutamenti della normativa e/o delle tariffe.

3. La banca dati risultante dovrà essere realizzata con l’utilizzo di software idoneo a consentire il controllo incrociato delle posizioni contributive ai fini delle operazioni di liquidazione ed accertamento.

4. Il concessionario dovrà, altresì, garantire a favore del Comune il collegamento telematico per i dati in possesso, tributari e non, in relazione al servizio oggetto di gara,

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Comune di Rapallo – Servizi Finanziari ____________________________________________________________________________

assicurando, in particolare, all’ufficio tributi – servizi finanziari - dell’ente di visualizzare, utilizzare e stampare i dati delle posizioni tributarie dei contribuenti.

5. Il concessionario, inoltre, si obbliga al termine della concessione a restituire le banche dati utilizzate, su supporto informatico compatibile con le indicazioni del Comune.

6. Il concessionario, infine, dovrà agire nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 (trattamento dei dati personali), della legge 241/90 (procedimento amministrativo e diritto di accesso), del D.P.R. 445/00 (documentazione amministrativa) e loro successive modificazioni.

Art. 18 SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le affissioni vengono effettuate secondo le modalità di cui all’art. 22 del D.Lgs. 507/93, del D.M. 26 aprile 1994, del relativo Regolamento Comunale e di ogni altra norma in materia, esclusivamente dal concessionario, che ne assume ogni responsabilità civile e penale, esonerandone il Comune.

2. Qualora la commissione venga fatta da soggetto diverso da quello per cui l’affissione viene eseguita, la bolletta dovrà contenere gli elementi necessari per individuare anche la ditta direttamente interessata.

3. Il concessionario si impegna a provvedere, a sua completa cura e spese e gratuitamente, a tutte le affissioni richieste dal Comune, riguardanti attività gestite o patrocinate dall’Amministrazione Comunale e dalla altre Autorità, la cui affissione sia esente dal diritto sulle pubbliche affissioni ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 507/93.

Art. 19 SISTEMA DI RISCOSSIONE

1. Il concessionario dovrà provvedere all’istituzione di appositi conti correnti postali per la riscossione dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

2. Il concessionario deve inviare ai contribuenti tenuti al pagamento dei tributi oggetto della concessione, un preavviso di scadenza per il pagamento annuale dell’imposta sulla pubblicità in cui siano indicati gli elementi identificativi della fattispecie imponibile, la tariffa e l’importo dovuto.

3. In tale preavviso debbono essere indicate anche le sanzioni applicabili in caso di ritardato pagamento e l’ubicazione degli uffici del concessionario, con il recapito telefonico.

4. Ai sensi del regolamento dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, è consentito il pagamento diretto del diritto relativo alle affissioni e all’imposta sulla pubblicità presso l’ufficio del concessionario.

5. Al fine di ampliare le modalità di riscossione il concessionario potrà avvalersi di sistemi di riscossione tramite postazioni fisse informatiche di versamento presso i suoi uffici o tramite versamento telematico sul conto corrente postale.

7.Alla scadenza del contratto, ove l’Ente non ritenesse di concedere proroghe o gestione a stralcio dei crediti maturati, la Ditta trasmetterà, entro trenta giorni dalla scadenza del contratto, su supporto informatico compatibile con le richieste dell’Ufficio Tributi – servizi finanziari del Comune l’elenco delle posizioni contabili ancora da riscuotere in conseguenza dell’attività di accertamento svolta nel periodo di gestione.

8.Il concessionario si impegna a non addebitare spese ai contribuenti, fuori dell' ipotesi contemplata e regolamentata dal Decreto del Ministero delle Finanze 8 gennaio 2001.

9.Il concessionario darà luogo alla procedura di riscossione tramite ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. n. 639/1910 e successive modificazioni, per gli atti per i quali saranno scaduti i termini per proporre ricorso alla competente Commissione Tributaria o per i quali saranno scaduti i termini per il pagamento. In caso di variazione di normativa il concessionario, alternativamente al procedimento di cui al R.D. n. 639/1910, potrà avvalersi della nuova disciplina introdotta.

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Art. 20 GESTIONE CONTABILE

a. Bollettari.

Il concessionario, per la riscossione dell' imposta comunale di pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, effettuate direttamente presso il suo ufficio dovrà rilasciare apposite bollette distaccate da bollettari a madre e figlia, con l' indicazione della somma riscossa e del giorno cui si riferisce il pagamento, con l' indicazione della causale.

Ogni bollettario esaurito verrà dal concessionario riconsegnato, previa chiusura e firma, al predetto ufficio.

Il Comune terrà apposito registro di carico e scarico dei bollettari ed ogni operazione di prelievo, come ogni restituzione, verrà controfirmata su tale registro dall' incaricato dell' impresa e dal funzionario dell' Ufficio Tributi o da chi ne fa le veci.

I bollettari esauriti, unitamente al rendiconto di quelli usati nell' anno, verranno allegati al conto consuntivo.

Al termine dell' appalto dovranno essere consegnati al Comune i bollettari eventualmente inutilizzati.

b. Rendiconti.

Il concessionario, al termine di ogni mese solare, ed entro il 15 giorno del mese seguente, dovrà presentare all' Ufficio Tributi competente un rendiconto della gestione, corredato dei bollettari e degli altri documenti contabili attestanti le riscossioni operate unitamente alle ricevute dell’avvenuto riversamento nelle casse della tesoreria comunale.

Nel rendiconto andranno evidenziate le somme riscosse e gli importi riversati al netto dell’aggio contrattuale.

Quale agente contabile il concessionario dovrà inoltre provvedere alla redazione ed alla resa del conto giudiziale dell’agente contabile entro i termini di legge.

Alla scadenza di ogni semestre e alla fine della gestione, il concessionario dovrà trasmettere i dati afferenti i tributi in argomento, su supporto informatico secondo modalità da concordare.

Art. 21 VIGILANZA E CONTROLLI

1.Il concessionario è tenuto:

- a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che il Comune riterrà di eseguire senza obbligo di preavviso, e fornire al Comune stesso tutte le notizie e i dati che gli verranno richiesti;

- ad impiegare esclusivamente registri e bollettari con ciascun foglio e ciascuna bolletta timbrati, prima dell'uso, dal comune;

- ad impiantare e tenere costantemente aggiornato lo schedario alfabetico della Pubblicità permanente;

- a denunciare al Comune le eventuali infrazioni in cui venisse ad incorrere chiunque, alle disposizioni vigenti in materia di Imposta Comunale sulla Pubblicità, Diritti sulle Pubbliche Affissioni, per i provvedimenti del caso.

2.L'amministrazione Comunale ha il potere di procedere a mezzo di propri organi ad ogni forma di controllo e di esame degli atti di ufficio. Il concessionario o i suoi incaricati dovranno tenersi a disposizione degli uffici comunali per ogni controllo che sarà ritenuto opportuno, anche in relazione all'entità ed alla regolarità delle riscossioni.

3.Ove siano accertati fatti, comportamenti o omissioni, che costituiscano violazioni di un dovere della Concessionaria per l'efficiente gestione del servizio, e di ogni e qualsiasi altro dovere derivante alla stessa dal presente capitolato, nonché violazioni di leggi e regolamenti che possano condurre disservizi, il Comune contesterà gli addebiti, prefiggendo un termine congruo e comunque non inferiore a giorni 10 dal ricevimento della relativa comunicazione, per eventuali giustificazioni.

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Comune di Rapallo – Servizi Finanziari ____________________________________________________________________________

Art. 22 PERSONALE

1.Il concessionario dovrà assicurare il servizio con proprio personale.

2. Il concessionario assume formale impegno ad effettuare le assunzioni dando priorità al personale impiegato dal precedente concessionario per il servizio oggetto del presente capitolato

3. Tutte le spese per il personale sono a completo ed esclusivo carico del concessionario, il quale dovrà assicurare il puntuale pagamento delle retribuzioni e dei conseguenti oneri sociali. Il concessionario si obbliga ad applicare in favore del proprio personale le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, vigenti in favore delle imprese del settore.

3. Il Comune rimane, ad ogni modo, estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il concessionario ed i suoi dipendenti , per cui nessun diritto potrà essere fatto valere verso il Comune.

4. Tutto il personale addetto al servizio, deve essere munito di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune e deve attenersi, nello svolgimento delle proprie mansioni, per quanto applicabile, a quanto stabilito nel codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione, adottato con D.M. 28.11.2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10.4.2001.

5.Tutto il personale dovrà mantenere un contegno corretto e riguardoso verso il pubblico e verso le Autorità.

6.L’Amministrazione Comunale avrà il diritto di chiedere ed ottenere la sostituzione di coloro che non osservino siffatto contegno, o siano abitualmente trascurati nel servizio, o usino un linguaggio scorretto o riprovevole

7.Il concessionario è integralmente responsabile dell’operato dei propri dipendenti.

8.Il Comune è sollevato da ogni onere e responsabilità, diretti o indiretti, connessi o conseguenti all'assunzione ed all'impiego del personale del concessionario: detto personale, al termine della gestione, cesserà dalle funzioni senza poter vantare diritto alcuno nei confronti del Comune per nessuna ragione.

Art. 23 OBBLIGHI ASSICURATIVI

Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, degli obblighi assicurativi assistenziali, previdenziali ed anti-infortunistici per il personale da esso dipendente. Tutti i contributi per le assicurazioni sociali sono a carico del concessionario, con esclusione di qualsiasi rivalsa nei confronti dl Comune.

L'inadempimento degli obblighi stabiliti nel presente e nel precedente articolo, qualora assuma particolare gravità, potrà comportare la decadenza della concessione.

Art. 24 PENALI

1. In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato e dalle disposizioni vigenti, al concessionario possono essere inflitte penali, determinate con provvedimento dirigenziale, che vanno da un minimo di € 300,00 fino ad un massimo di € 2.000,00.

2. La contestazione dell’addebito viene fatta con le modalità di cui all’articolo 19 del presente capitolato.

3. L’applicazione della penale non preclude all’Ente la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.

4. Il pagamento delle penali deve avvenire entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora il concessionario non proceda al pagamento

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Art. 25 RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è responsabile di qualsiasi danno o inconveniente, causati per colpa del personale addetto al servizio, e solleva il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta dipendente dall'esercizio della concessione, sia civile che penale.

Art. 26 CONTROVERSIE

Le controversie che eventualmente dovessero sorgere in esecuzione del presente capitolato, ove non risolte bonariamente, saranno demandate al tribunale competente per il foro di Genova.

Art. 27 DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Ai sensi dell' art. 13 del Decreto del Ministero delle Finanze 11/7/00 n. 289 il gestore dei servizi di liquidazione ed accertamento dei tributi e di riscossione dei tributi e delle altre entrate, incorre nella decadenza della gestione nei seguenti casi:

a) per la cancellazione dall' albo;

b) per non aver iniziato il servizio alla data fissata;

c) per inosservanza degli obblighi previsti dall’atto di affidamento e dal relativo capitolato d’oneri;

d) per non aver prestato o adeguato la cauzione stabilita per l' effettuazione del servizio;

e) per aver commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione.

2. In caso di decadenza nel corso della concessione, l’Amministrazione avrà diritto di dare tutte le disposizioni occorrenti per la regolare continuazione del servizio e, quindi, di prendere temporaneo possesso dell’Ufficio del concessionario e di tutte le dotazioni, avvalendosi del personale addetto, salvo regolamento dei conti

Art. 28 VARIE

Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti ed è tenuto a provvedere in modo diligente e costante al miglior funzionamento del servizio, per il quale fine il Comune, tramite i propri uffici, darà tutto l'appoggio del caso.

Il Comune si obbliga per tutta la durata del contratto a non servirsi di altri per l'esecuzione del servizio e per la gestione dei tributi in argomento.

Art. 29 NORME GENERALI

Tutte le spese di contratto e quelle successive e conseguenti saranno ad esclusivo carico della concessionaria. Per tutto quanto non previsto dal presente atto, valgono le norme del D. Lgs. n. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i Regolamenti comunali per l'applicazione dei tributi in argomento.

Art. 30 DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario per ogni fine ed effetto di legge e del presente appalto elegge il proprio domicilio speciale nel Comune di Rapallo, presso l' Ufficio di cui all' art. 14, per tutta la durata della concessione, presso il quale l’Amministrazione può in ogni tempo indirizzare avvisi, ordini, richieste, atti giudiziari ed ogni altra comunicazione. E’ in ogni caso facoltà del Comune dare comunicazione alla sede legale del concessionario.

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