Comune di Stroncone – Via G. Contessa, n. 74 – 05039 Stroncone (TR) Italy Telefono centralino: +39 0744.6098 - TeleFax: +39 0744.609500
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Comune di Stroncone COMUNE DI STRONCONE (TR)
c_i981 Data: 06.08.2021 PROT. n°: come da PEC
Spett.le Consiglio delle Autonomie Locali c/o Consiglio regionale dell’Umbria Piazza Italia, 2, 06122 Perugia PG [email protected]
Oggetto: Richiesta di parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, L.131/2003.
Il sottoscritto Dr. Giuseppe Malvetani, in qualità di Sindaco del Comune di Stroncone, Provincia di Terni R I V O L G E
La seguente richiesta di parere alla Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per l’Umbria per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali:
Degli ex-amministratori di questo Ente sono stati sottoposti a giudizio penale sul loro operato in quanto amministratori, ed assolti. Chiedono quindi il rimborso delle spese legali, nel rispetto e nella misura della disciplina applicabile, comma 5 dell’art. 86 del D.Lgs. 267/2000.
Il Collegio giudicante penale ha infatti assolto gli imputati per il reato di abuso d'ufficio, ritenendo:
- “mancante la prova certa” in merito al “collegamento tra i vizi dell'atto amministrativo contenuto nelle delibere di giunta e di consiglio e il successivo operato della commissione esaminatrice con la volontà di favorire XXXX”;
- “mancante la prova sicura” circa “la sussistenza del fatto contestato sia nella sua oggettività che nella sua soggettività”.
La sentenza di assoluzione conclude con la formula “ il fatto non sussiste”.
Tuttavia il Segretario Comunale ha manifestato parere contrario a tale rimborso, perché sussisterebbe conflitto di interessi. Il Tribunale Collegiale Penale ricostruisce nella sentenza stessa relativa al procedimento penale in questione la vicenda, e rileva, al di là della sentenza di assoluzione, che a suo giudizio l’operato degli amministratori ( in concreto l’esclusione della pubblicazione del bando di concorso sulla G.U.) “ si appalesa quale atto amministrativo assunto in violazione di legge”, ed in contrasto con quanto censurato dal Consiglio di Stato nella sentenza n.871/2010.
Siccome da giurisprudenza costante della Corte dei Conti risulterebbe che non c’è alcun automatismo fra l’assoluzione e il diritto al rimborso delle spese legali, va valutato nel concreto il fatto, l’operato degli amministratori, e la sentenza.
Da questa valutazione emergerebbero irregolarità tali, a giudizio dello stesso Segretario Comunale, e a parere
Consiglio Delle Autonomie Locali - GEN 0000402 del 06/08/2021 - Entrata
Firmatari: MALVETANI GIUSEPPE (11871137143681643406818515451133641020)
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dello stesso già evidenziate nella stessa sentenza di assoluzione, che fanno propendere per la sussistenza di conflitto di interesse, perchè la condotta degli amministratori del Comune di Stroncone sarebbe stata posta in essere in violazione delle norme che regolamentano l’azione amministrativa, e questo a prescindere dalla buona fede degli stessi amministratori.
In questo caso procedendo al rimborso si concretizzerebbe una ipotesi di danno erariale, perché non dovuto.
Di contro gli ex amministratori minacciano contenziosi legali, e nel caso di loro vittoria, questo comporterebbe maggiori spese, per spese legali, interessi, etc. E preoccupa il fatto che queste maggiori spese possano o meno essere configurabili come ipotesi di danno erariale.
Pertanto si chiede se in questa fattispecie sia corretta la posizione dell’Amministrazione Comunale, o se di contro sia doveroso procedere al rimborso delle spese legali, fermo restando nella misura prevista dal comma 5 dell’art. 86 del D.Lgs. 267/2000.
Il quesito riveste il carattere della generalità e attiene a temi riguardanti la contabilità pubblica , in quanto relativo alla disciplina del rimborso delle spese legali agli amministratori comunali.
Le norme riguardanti il quesito sono:
comma 5 dell’art. 86 del D.Lgs. 267/2000.
art. 652, comma 1, c.p.p.
Casi di giurisprudenza afferenti il parere:
sentenza della Cassazione Civile n. 6745/2019 ; Consiglio di Stato, sent. n. 2801/2015 e n. 227/2016;
parere del Ministero dell’Interno del 26.5.2005;
parere del Ministero dell’Interno, del 9 aprile 2010;
Corte dei Conti, Sez. Campania, sent. n. 1139 del 30 settembre 2003
Pareri dati sulla materia dalla Sezione regionale di controllo per l’Umbria:
--- Allegati :
1) Sentenza n. 572/2019 del Tribunale di Terni
Stroncone, lì…06.08.2021………..
Il Sindaco Dr. Giuseppe Malvetani
Il presente documento è redatto e sottoscritto in formato digitale ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il “Codice dell'amministrazione digitale” ed è conservato in originale negli archivi
informatici del Comune di Stroncone
Consiglio Delle Autonomie Locali - GEN 0000402 del 06/08/2021 - Entrata
Firmatari: MALVETANI GIUSEPPE (11871137143681643406818515451133641020)
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